Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6014/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione all'esecuzione
TRA
(avv. Tullio Giosuè Rizzi Ulmo) Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO
DELLA DECISIONE1
Come da precisazione delle conclusioni rese all' udienza del 06.03.2025.
***
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 615 cpc, il sig. CP_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, l'
[...] [...]
, ed il in persona del Controparte_2 Controparte_3
1
07120120162048578000, ruolo n. 2012/0001948, pari ad€ 242,65, per il mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, ente impositore
. Controparte_4
A sostegno dell'opposizione deduceva la prescrizione della pretesa erariale.
Chiedeva, quindi, di dichiarare la nullità del riferito ruolo esattoriale, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l , eccependo Controparte_2
in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito trattandosi di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, l'inammissibilità dell'azione avverso estratto di ruolo, la sussistenza di validi atti interruttivi. Chiedeva quindi il rigetto della domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Con sentenza n. 2834/2023 il Giudice di Pace di Gragnano, a definizione del giudizio recante R.G. n. 3859/2021, ritenuta l'ammissibilità della opposizione nonché la propria giurisdizione e riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva dei resistenti, accoglieva la domanda attorea e condannava l al CP_5
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario di parte attrice quantificate in €442,00 di cui €43,00 per spese.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_1
con atto di citazione notificato in data 19/12/2023, eccependo:
[...]
la nullità della sentenza per omessa declaratoria del difetto di giurisdizione,
l'inammissibilità dell'azione poiché proposta avverso estratto di ruolo, la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva quindi la riforma dell'impugnata sentenza resa dal Gdp di
Gragnano, in persona del Giudice Dott.ssa di Somma, recante n. 2834/2023, depositata in Cancelleria il 20/06/2023 pronunciata nel procedimento iscritto al
Ruolo Generale al n.3859/2021 avente ad oggetto l'invalidazione l'estratto di
2 ruolo n.ro 07120120162048578000, nella parte riferita alla tassa smaltimento rifiuti per l'importo complessivo di € 242,65 dovuto al Controparte_4
, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento impugnate e con
[...]
le modifiche richieste;
vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
5. Gli appellati sig. e , in Controparte_1 Controparte_4
persona del sindaco p.t., non si costituivano in giudizio e pertanto se ne dichiara la contumacia
6. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e, all'udienza del 06.03.2025, veniva trattenuta in decisione.
7. Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche
3 perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del
9.11.2011).
8. Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ne discende che non vengono in discussione in questa sede le questioni relative alla procedibilità della domanda nonché alle legittimazioni attiva e passiva delle parti.
9. Passando all'esame dei motivi di impugnazione è opportuno delineare il thema decidendum come prospettato dall'attore al momento della proposizione della domanda giudiziale in primo grado. L'istante ha agito per far affermare l'intervenuta prescrizione di un credito tributario portato dall'estratto di ruolo n.
07120120162048578000, ruolo n. 2012/0001948, pari ad € 242,65, per il mancato pagamento di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale adducendo la sola eventualità di una esecuzione forzata;
deriva da quanto precisato che il difetto di giurisdizione sollevata dall , che va esaminato Parte_1
in via preliminare, è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili 7 innanzi le Corti di Giustizia Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
4 In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale: cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n.
546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti, queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11;
Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
5 b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU 17943 del 2009),
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano crediti di natura tributaria e che la prescrizione risulta eccepita relativamente al periodo successivo alla notifica della cartella.
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di
6 pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo, Cass.
S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
Un nuovo e significativo arresto giurisprudenziale è offerto dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n°
26817/2024 che così espressamente prevede: “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.".
7 Questo orientamento più stringente viene confermato da ulteriore e successiva sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n° 2098 del 30/01/2025.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia che ha fatto registrare orientamenti non sempre conformi, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza n. 2834/2023 il Giudice di Pace Controparte_1
di Gragnano, a definizione del giudizio recante R.G. n. 3859/2021 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
In riforma della sentenza impugnata:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 14 marzo 2025
IL GIUDICE dr. Amleto Pisapia
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.