Sentenza 5 febbraio 2024
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Nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali per i giudizi di primo e secondo grado, la competenza é dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che é criterio inderogabile e prevalente su ogni altro, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice adito per ultimo sia la corte d'appello di distretto diverso da quello di residenza del convenuto, poichè non é possibile enucleare in via interpretativa una regola oggettivamente diversa da quella codificata dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ufficio giudiziario competente non é quello di pari grado (corte d'appello), nel cui distretto il convenuto abbia la residenza, ma il tribunale individuato in base al criterio del foro del consumatore. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catania, in base al foro del consumatore, anzichè della Corte d'Appello del medesimo capoluogo, sulla domanda di pagamento dei compensi di avvocato per il patrocinio svolto in più gradi, prima dinanzi al Tribunale di Locri e poi dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2024, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
l’ordinanza impugnata deve essere revocata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania per l’intera controversia, 8 di 8 dinanzi al quale sono rimesse le parti con termine di legge per la riassunzione. Spese all’esito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso per revocazione, dichiara assorbito il secondo, revoca l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Catania per l’intera controversia, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda