TRIB
Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2025
Tribunale Ordinario di Ferrara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
( ; P.IVA_1 considerato che gli ingiunti sono persone fisiche;
valutato che pertanto la loro qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
considerato che
l'ingiungente non ha fornito elementi probatori che superino la presunzione sopra emarginata;
anzi la ricorrente ha dedotto espressamente la qualifica di consumatori degli ingiunti;
ritenuto, pertanto, che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e dei chiarimenti resi dall'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze documentali in atti;
rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1
( CP_2 C.F._2 di pagare in solido fra loro alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 24191,53;
2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data 03/06/2024) in € 623,70 per compenso professionale, in €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
AVVERTE inoltre la parte ingiunta che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Ferrara, 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
Tribunale Ordinario di Ferrara
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.ssa Costanza Perri, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da Parte_1
( ; P.IVA_1 considerato che gli ingiunti sono persone fisiche;
valutato che pertanto la loro qualità di consumatore deve ritenersi presunta;
considerato che
l'ingiungente non ha fornito elementi probatori che superino la presunzione sopra emarginata;
anzi la ricorrente ha dedotto espressamente la qualifica di consumatori degli ingiunti;
ritenuto, pertanto, che il contratto sul quale è fondata l'obbligazione di pagamento azionata rientri nell'ambito del d.lgs. 206/2005; richiamata la sentenza della CGUE 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 nonché la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/23; valutato che, nell'ambito di un'istruttoria sommaria compatibile con lo strumento monitorio, l'esame della documentazione prodotta e dei chiarimenti resi dall'ingiungente allo stato non sembra evidenziare che siano state azionate clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 33 e ss. c.c. o che gli interessi moratori pattuiti siano manifestamente sproporzionati;
ritenuta la competenza funzionale di questo Tribunale alla luce delle risultanze documentali in atti;
rilevato che, alla luce delle considerazioni che precedono, il credito emergente dai documenti prodotti può essere considerato certo, liquido ed esigibile;
considerato che
, pertanto, sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
( ) Controparte_1 C.F._1
( CP_2 C.F._2 di pagare in solido fra loro alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 24191,53;
2. gli interessi come da domanda, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate (conformemente ai parametri di cui al Protocollo sottoscritto da questo Tribunale in data 03/06/2024) in € 623,70 per compenso professionale, in €
145,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali e successive occorrende per copie autentiche, notifiche e registrazione;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto di pagamento o di opposizione si procederà ad esecuzione forzata.
AVVERTE inoltre la parte ingiunta che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto ed il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Ferrara, 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri