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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2236\2024 promossa da:
p.iva e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marcello di Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe presso il cui studio, in Foggia al Viale Ofanto n. 196/C, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Controparte_2
presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, è domiciliato ope legis;
motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza nr. 990/2023, con la quale il Giudice di Pace di Foggia ha rigettato l'opposizione avverso le seguenti ingiunzioni del Prefetto di Foggia: Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017363 31/05/2023 area III
Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017349 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017339
31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017372 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT
PR_FGSPC 00017364 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017348 31/05/2023 area III
Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017347 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017346
31/05/2023 area III.
Tali ingiunzioni sono relative ai verbali di accertamento per violazione dell'art. 193, co.2, del Codice della Strada elevati dai Carabinieri di Vieste nrr.: 1) 490040032 del 6.04.2023; 2) 490039936 del
6.04.2023; 3) 490039838 del 6.04.2023; 4) 490045938 del 6.04.2023; 5) 490045830 del 6.04.2023; 6)
490045732 del 6.04.2023; 7) 490045634 del 6.04.2023; 8) 490045439 del 6.04.2023, con contestuale sequestro dei veicoli, ai sensi dell'art. 213 C.D.S..
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di annullare le citate ordinanze ingiunzioni di pagamento, deducendo:
a) insussistenza della violazione contestata: i veicoli in questione, al momento dell'accertamento, non erano marcianti, e, quindi, non assoggettabili all'obbligo assicurativo richiesto dal C.d.S., considerato che i libretti di circolazione relativi ad ogni singola autovettura portavano la dicitura “non idonei alla
pagina 2 di 7 circolazione”; insussistenza della condotta per assenza di colpa e configurabilità in capo all'appellante dell'errore scusabile: l'appellante in epoca antecedente l'intervento degli operatori aveva stipulato idonea polizza assicurativa n. 00059612300859 con la Parte_1 Controparte_3
errata qualificazione di pubblica via;
b) mancata pronuncia sulla richiesta subordinata di “riduzione delle sanzioni amministrative irrogate nella misura minima edittale e, comunque, di annullamento della misura accessoria del sequestro ai sensi dell'art. 213 cds per impossibilità ad adempiere.”
Sul punto b) l'appellante ha addotto che le ordinanze-ingiunzione impugnate richiedono, ai fini di un loro risanamento, che il contravventore, non solo paghi la sanzione, ma, per vedere le autovetture rimesse nella disponibilità dell'avente diritto (sequestro effettuato come misura accessoria ai sensi del
213 cds), debba anche portare, all'attenzione dell'organo accertatore, il contrassegno assicurativo almeno di sei mensilità per ogni singola autovettura (art. 193, co 4 cds) il che comporterebbe il rischio di non vedere mai dissequestrate le autovetture non potendo fornire la prova di aver sottoscritto le stesse polizze assicurative a meno di non rendere una dichiarazione inesatta, ovvero una CP_4 reticenza entrambe dolose (ex art. 1892 c.c..), finalizzate all'elusione del regolare adempimento dell'obbligo assicurativo (in tal senso si veda pag. 2 della Nota prot. 0181476/23 dell'IVASS già allegata).
Si è costituita la , la quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e Controparte_2 produzione, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguiti spiegati.
Fino al 2020, il D.P.R. del 24 novembre 2001, n. 474 prevedeva che le targhe di prova si applicassero ai soli veicoli non immatricolati che avessero esigenze speciali, come collaudi o necessità tecniche.
La targa di prova doveva, cioè, sopperire esclusivamente alla mancanza della documentazione propedeutica alla circolazione dell'autoveicolo (quindi, alla carta di circolazione e all'immatricolazione).
Nel caso di un mezzo già immatricolato, invece, non era possibile ottenere una targa di prova.
Con il decreto legge “Infrastrutture” (D.L. n. 121 del 10 settembre 2021), approvato nel 2021 in seguito alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, l'utilizzo della targa di prova si è esteso anche ai veicoli già immatricolati (art. 93 c.d.s.) e a quelli senza revisione (art. 80
c.d.s.), sia allo scopo di effettuare prove tecniche, sia di vendita.
Il citato Decreto Infrastrutture prevede: «L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la
pagina 3 di 7 circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione, anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento».
Allo scopo di evitare abusi nell'utilizzo delle targhe di prova, tale aggiornamento prende in considerazione anche il numero massimo di targhe temporanee rilasciabili a ogni singola attività, a seconda del tipo di esercizio e del numero di operatori.
Ciò posto, l'art.122 del Codice delle Assicurazioni, sancisce che ogni veicolo immatricolato che circoli su strada deve essere coperto da una RC Auto a tutela di eventuali incidenti provocati o subiti.
L'assicurazione sulla targa di prova deve essere stipulata dal titolare dell'autorizzazione alla targa di prova;
quindi, in questo caso, l'assicurazione non fa capo al proprietario del veicolo come nel caso della ma segue solo la targa per la quale è stata stipulata. CP_4
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, è stato pubblicato il d.p.r. 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente detta “targa prova”.
Il decreto è entrato in vigore il 29 febbraio 2024 ed ha cambiato quello precedente (PDR 474/2001) ordinando in un unico atto tutte le modifiche che negli ultimi anni si sono stratificate, come auspicato da tempo da . Parte_2
Al caso di specie, poiché l'accertamento è avvenuto in data 06.04.2023, troverà applicazione la disciplina precedente il DPR 229\2023.
La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, nr. 17665 del 25/8/2020 ha ritenuto non legittimo l'utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. La copertura assicurativa della polizza RC auto dovrà essere perciò quella del veicolo a motore già immatricolato mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno.
Con la sentenza emessa il 29 aprile 2021 in relazione alla causa C-383/19, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha di fatto stabilito che l'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto (ed RC Moto) vale anche per i veicoli che non siano idonei alla circolazione, e anche se questi siano custoditi in un'area privata in attesa di essere rottamati.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea indica, in effetti, che la copertura assicurativa di un veicolo
è un obbligo che prescinde dal suo reale impiego, così come dalle condizioni tecniche in un determinato momento (se il mezzo non sia in grado di circolare), e nemmeno se il proprietario o la persona che lo detiene lo conservi all'interno di un'area privata.
pagina 4 di 7 L'interpretazione della Corte Europea è, in riferimento all'art.3 della direttiva europea 2009/103/CE in materia di responsabilità civile sugli autoveicoli (in cui si afferma che l'assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea fino al momento in cui essi non risultino effettivamente ritirati dalla circolazione, secondo le leggi nazionali), particolarmente rigorosa.
La sentenza fa infatti leva sulla definizione di veicolo (nozione oggettiva che, per l'assicurazione, è indipendente dall'impiego che si fa del mezzo), sull'obbligatorietà della copertura di responsabilità civile, che si mantiene anche se un veicolo, immatricolato, sia per vari motivi non idoneo a circolare, posto che lo stato del mezzo può cambiare, mediante il suo ripristino;
e sul fatto che per far decadere l'obbligo dell'assicurazione serve di fatto la sua cancellazione dai registri (cioè la sua radiazione dal
PRA), e non solamente l'intenzione di rottamarlo.
La Corte ha chiarito che un veicolo immatricolato può effettivamente risultare non più adatto alla circolazione (dunque inidoneo in maniera definitiva): in questo caso, tuttavia, per costatarne l'inidoneità definitiva occorre un esame oggettivo.
L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che: “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Un'auto che non viene utilizzata per un lungo periodo deve ugualmente poter contare su di una copertura assicurativa valida se viene parcheggiata in una strada pubblica.
La normativa, infatti, stabilisce che una vettura parcheggiata in una strada pubblica vada comunque considerata come una vettura “in circolazione”.
Per questo motivo, la sottoscrizione di una polizza RC Auto è obbligatoria anche quando non si utilizza un'auto che resta parcheggiata in una strada pubblica e, quindi, potenzialmente, potrebbe essere coinvolta in un sinistro stradale.
E' importante sottolineare che anche i veicoli non idonei alla circolazione, perché fortemente danneggiati, usurati o privi di parti essenziali, se parcheggiati in strade pubbliche devono essere coperti da assicurazione a meno che “non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame”.
Nel caso in esame risulta per tabulas che i veicoli contravvenzionati, al momento dell'accertamento erano già immatricolati, poiché muniti di targa propria.
pagina 5 di 7 Risulta, in relazione alla targa prova X173752, che il certificato di assicurazione era valido sino al 28 gennaio 2023 e, con riferimento alla targa prova X145028 che il certificato di assicurazione era valido sino al 29 gennaio 2022.
La contestazione è del 6 aprile 2023, pertanto, le polizze al momento dell'accertamento erano scadute e, dunque, non più operanti.
Mette conto, poi, osservare che ai sensi dell'art.122 d.lgs. n. 209/2005, i veicoli a motore (quindi auto, motocicli e ciclomotori) non possono né circolare né sostare su «strade di uso pubblico» o su
«aree ad esse equiparate» se prive della copertura assicurativa. Il che vuol anche dire che chi lascia il proprio veicolo in uno di tali spazi senza aver stipulato o rinnovato la polizza per la responsabilità civile automobilistica (la cosiddetta RCA) può essere multato.
La copertura assicurativa opera anche quando l'incidente si verifica in una “zona privata “.
La legge vieta di circolare senza aver stipulato una polizza RCA in presenza di «strade di uso pubblico» ed altre «aree ad esse equiparate».
Anche se la norma non parla espressamente di «aree private», secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria (Cass. S.U. sent. n. 21983/2021, C. Giust. UE C-100 del 2019 e C-162 del 2014) il concetto di «circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico» deve intendersi esteso ad ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua «funzione abituale».
La normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 9904, stabilisce che è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione. Ciò che rileva è soltanto l'uso pubblico della stessa;
per «uso pubblico» deve intendersi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità – giuridicamente lecita – di accesso da parte del pubblico.
Ogni veicolo a motore, anche se usato in un cortile o in altra area privata, deve essere coperto dall'assicurazione obbligatoria prevista per legge.
Nel caso di specie, dalle foto allegate al fascicolo di parte appellante si evince che, come accertato dai
Carabinieri, i veicoli contravvenzionati si trovavano parcheggiati all'interno di un'area aperta al pubblico e destinata alla distribuzione di carburante, “senza essere salvaguardati e delimitati da alcuna forma di protezione” e, quindi, accessibili da chiunque.
Con riferimento alla configurabilità alla domanda di annullamento della misura accessoria del sequestro ai sensi dell'art. 213 cds per impossibilità ad adempiere si osserva che il dissequestro è subordinato al pagamento entro sessanta giorni della sanzione irrogata e alla produzione di polizza assicurativa per almeno sei mesi.
pagina 6 di 7 Il verbale di sequestro, mutuando quanto sancito dall'art. 193 CDS, prevede il pagamento del premio assicurativo e che il periodo di copertura assicurativa debba essere minino di sei mesi.
S'impone, dunque, ai fini del dissequestro, non la produzione di una polizza assicurativa attiva da almeno sei mesi ma di una polizza assicurativa per sei mesi successivi a quelli della produzione documentale.
In ordine alla riduzione, poi, non sono state allegate circostanze idonee a far ritenere equa una misura inferiore a quella irrogata.
Ne consegue, quindi, la legittimità dei verbali di accertamento opposti e della relativa sanzione accessoria del sequestro amministrativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante al pagamento al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 1.701,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre che al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 7 di 7
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2236\2024 promossa da:
p.iva e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marcello di Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe presso il cui studio, in Foggia al Viale Ofanto n. 196/C, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, Controparte_2
presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, è domiciliato ope legis;
motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza nr. 990/2023, con la quale il Giudice di Pace di Foggia ha rigettato l'opposizione avverso le seguenti ingiunzioni del Prefetto di Foggia: Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017363 31/05/2023 area III
Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017349 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017339
31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017372 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT
PR_FGSPC 00017364 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017348 31/05/2023 area III
Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017347 31/05/2023 area III Prot. Ord. M_IT PR_FGSPC 00017346
31/05/2023 area III.
Tali ingiunzioni sono relative ai verbali di accertamento per violazione dell'art. 193, co.2, del Codice della Strada elevati dai Carabinieri di Vieste nrr.: 1) 490040032 del 6.04.2023; 2) 490039936 del
6.04.2023; 3) 490039838 del 6.04.2023; 4) 490045938 del 6.04.2023; 5) 490045830 del 6.04.2023; 6)
490045732 del 6.04.2023; 7) 490045634 del 6.04.2023; 8) 490045439 del 6.04.2023, con contestuale sequestro dei veicoli, ai sensi dell'art. 213 C.D.S..
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di annullare le citate ordinanze ingiunzioni di pagamento, deducendo:
a) insussistenza della violazione contestata: i veicoli in questione, al momento dell'accertamento, non erano marcianti, e, quindi, non assoggettabili all'obbligo assicurativo richiesto dal C.d.S., considerato che i libretti di circolazione relativi ad ogni singola autovettura portavano la dicitura “non idonei alla
pagina 2 di 7 circolazione”; insussistenza della condotta per assenza di colpa e configurabilità in capo all'appellante dell'errore scusabile: l'appellante in epoca antecedente l'intervento degli operatori aveva stipulato idonea polizza assicurativa n. 00059612300859 con la Parte_1 Controparte_3
errata qualificazione di pubblica via;
b) mancata pronuncia sulla richiesta subordinata di “riduzione delle sanzioni amministrative irrogate nella misura minima edittale e, comunque, di annullamento della misura accessoria del sequestro ai sensi dell'art. 213 cds per impossibilità ad adempiere.”
Sul punto b) l'appellante ha addotto che le ordinanze-ingiunzione impugnate richiedono, ai fini di un loro risanamento, che il contravventore, non solo paghi la sanzione, ma, per vedere le autovetture rimesse nella disponibilità dell'avente diritto (sequestro effettuato come misura accessoria ai sensi del
213 cds), debba anche portare, all'attenzione dell'organo accertatore, il contrassegno assicurativo almeno di sei mensilità per ogni singola autovettura (art. 193, co 4 cds) il che comporterebbe il rischio di non vedere mai dissequestrate le autovetture non potendo fornire la prova di aver sottoscritto le stesse polizze assicurative a meno di non rendere una dichiarazione inesatta, ovvero una CP_4 reticenza entrambe dolose (ex art. 1892 c.c..), finalizzate all'elusione del regolare adempimento dell'obbligo assicurativo (in tal senso si veda pag. 2 della Nota prot. 0181476/23 dell'IVASS già allegata).
Si è costituita la , la quale, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e Controparte_2 produzione, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguiti spiegati.
Fino al 2020, il D.P.R. del 24 novembre 2001, n. 474 prevedeva che le targhe di prova si applicassero ai soli veicoli non immatricolati che avessero esigenze speciali, come collaudi o necessità tecniche.
La targa di prova doveva, cioè, sopperire esclusivamente alla mancanza della documentazione propedeutica alla circolazione dell'autoveicolo (quindi, alla carta di circolazione e all'immatricolazione).
Nel caso di un mezzo già immatricolato, invece, non era possibile ottenere una targa di prova.
Con il decreto legge “Infrastrutture” (D.L. n. 121 del 10 settembre 2021), approvato nel 2021 in seguito alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, l'utilizzo della targa di prova si è esteso anche ai veicoli già immatricolati (art. 93 c.d.s.) e a quelli senza revisione (art. 80
c.d.s.), sia allo scopo di effettuare prove tecniche, sia di vendita.
Il citato Decreto Infrastrutture prevede: «L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la
pagina 3 di 7 circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione, anche in deroga agli obblighi di revisione, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento».
Allo scopo di evitare abusi nell'utilizzo delle targhe di prova, tale aggiornamento prende in considerazione anche il numero massimo di targhe temporanee rilasciabili a ogni singola attività, a seconda del tipo di esercizio e del numero di operatori.
Ciò posto, l'art.122 del Codice delle Assicurazioni, sancisce che ogni veicolo immatricolato che circoli su strada deve essere coperto da una RC Auto a tutela di eventuali incidenti provocati o subiti.
L'assicurazione sulla targa di prova deve essere stipulata dal titolare dell'autorizzazione alla targa di prova;
quindi, in questo caso, l'assicurazione non fa capo al proprietario del veicolo come nel caso della ma segue solo la targa per la quale è stata stipulata. CP_4
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2024, è stato pubblicato il d.p.r. 229 del 21 dicembre 2023 che modifica e semplifica il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli comunemente detta “targa prova”.
Il decreto è entrato in vigore il 29 febbraio 2024 ed ha cambiato quello precedente (PDR 474/2001) ordinando in un unico atto tutte le modifiche che negli ultimi anni si sono stratificate, come auspicato da tempo da . Parte_2
Al caso di specie, poiché l'accertamento è avvenuto in data 06.04.2023, troverà applicazione la disciplina precedente il DPR 229\2023.
La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, nr. 17665 del 25/8/2020 ha ritenuto non legittimo l'utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. La copertura assicurativa della polizza RC auto dovrà essere perciò quella del veicolo a motore già immatricolato mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno.
Con la sentenza emessa il 29 aprile 2021 in relazione alla causa C-383/19, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha di fatto stabilito che l'obbligatorietà dell'assicurazione RC Auto (ed RC Moto) vale anche per i veicoli che non siano idonei alla circolazione, e anche se questi siano custoditi in un'area privata in attesa di essere rottamati.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea indica, in effetti, che la copertura assicurativa di un veicolo
è un obbligo che prescinde dal suo reale impiego, così come dalle condizioni tecniche in un determinato momento (se il mezzo non sia in grado di circolare), e nemmeno se il proprietario o la persona che lo detiene lo conservi all'interno di un'area privata.
pagina 4 di 7 L'interpretazione della Corte Europea è, in riferimento all'art.3 della direttiva europea 2009/103/CE in materia di responsabilità civile sugli autoveicoli (in cui si afferma che l'assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli immatricolati in un Paese dell'Unione Europea fino al momento in cui essi non risultino effettivamente ritirati dalla circolazione, secondo le leggi nazionali), particolarmente rigorosa.
La sentenza fa infatti leva sulla definizione di veicolo (nozione oggettiva che, per l'assicurazione, è indipendente dall'impiego che si fa del mezzo), sull'obbligatorietà della copertura di responsabilità civile, che si mantiene anche se un veicolo, immatricolato, sia per vari motivi non idoneo a circolare, posto che lo stato del mezzo può cambiare, mediante il suo ripristino;
e sul fatto che per far decadere l'obbligo dell'assicurazione serve di fatto la sua cancellazione dai registri (cioè la sua radiazione dal
PRA), e non solamente l'intenzione di rottamarlo.
La Corte ha chiarito che un veicolo immatricolato può effettivamente risultare non più adatto alla circolazione (dunque inidoneo in maniera definitiva): in questo caso, tuttavia, per costatarne l'inidoneità definitiva occorre un esame oggettivo.
L'articolo 193 del Codice della Strada stabilisce che: “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Un'auto che non viene utilizzata per un lungo periodo deve ugualmente poter contare su di una copertura assicurativa valida se viene parcheggiata in una strada pubblica.
La normativa, infatti, stabilisce che una vettura parcheggiata in una strada pubblica vada comunque considerata come una vettura “in circolazione”.
Per questo motivo, la sottoscrizione di una polizza RC Auto è obbligatoria anche quando non si utilizza un'auto che resta parcheggiata in una strada pubblica e, quindi, potenzialmente, potrebbe essere coinvolta in un sinistro stradale.
E' importante sottolineare che anche i veicoli non idonei alla circolazione, perché fortemente danneggiati, usurati o privi di parti essenziali, se parcheggiati in strade pubbliche devono essere coperti da assicurazione a meno che “non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame”.
Nel caso in esame risulta per tabulas che i veicoli contravvenzionati, al momento dell'accertamento erano già immatricolati, poiché muniti di targa propria.
pagina 5 di 7 Risulta, in relazione alla targa prova X173752, che il certificato di assicurazione era valido sino al 28 gennaio 2023 e, con riferimento alla targa prova X145028 che il certificato di assicurazione era valido sino al 29 gennaio 2022.
La contestazione è del 6 aprile 2023, pertanto, le polizze al momento dell'accertamento erano scadute e, dunque, non più operanti.
Mette conto, poi, osservare che ai sensi dell'art.122 d.lgs. n. 209/2005, i veicoli a motore (quindi auto, motocicli e ciclomotori) non possono né circolare né sostare su «strade di uso pubblico» o su
«aree ad esse equiparate» se prive della copertura assicurativa. Il che vuol anche dire che chi lascia il proprio veicolo in uno di tali spazi senza aver stipulato o rinnovato la polizza per la responsabilità civile automobilistica (la cosiddetta RCA) può essere multato.
La copertura assicurativa opera anche quando l'incidente si verifica in una “zona privata “.
La legge vieta di circolare senza aver stipulato una polizza RCA in presenza di «strade di uso pubblico» ed altre «aree ad esse equiparate».
Anche se la norma non parla espressamente di «aree private», secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria (Cass. S.U. sent. n. 21983/2021, C. Giust. UE C-100 del 2019 e C-162 del 2014) il concetto di «circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico» deve intendersi esteso ad ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua «funzione abituale».
La normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 9904, stabilisce che è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione. Ciò che rileva è soltanto l'uso pubblico della stessa;
per «uso pubblico» deve intendersi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità – giuridicamente lecita – di accesso da parte del pubblico.
Ogni veicolo a motore, anche se usato in un cortile o in altra area privata, deve essere coperto dall'assicurazione obbligatoria prevista per legge.
Nel caso di specie, dalle foto allegate al fascicolo di parte appellante si evince che, come accertato dai
Carabinieri, i veicoli contravvenzionati si trovavano parcheggiati all'interno di un'area aperta al pubblico e destinata alla distribuzione di carburante, “senza essere salvaguardati e delimitati da alcuna forma di protezione” e, quindi, accessibili da chiunque.
Con riferimento alla configurabilità alla domanda di annullamento della misura accessoria del sequestro ai sensi dell'art. 213 cds per impossibilità ad adempiere si osserva che il dissequestro è subordinato al pagamento entro sessanta giorni della sanzione irrogata e alla produzione di polizza assicurativa per almeno sei mesi.
pagina 6 di 7 Il verbale di sequestro, mutuando quanto sancito dall'art. 193 CDS, prevede il pagamento del premio assicurativo e che il periodo di copertura assicurativa debba essere minino di sei mesi.
S'impone, dunque, ai fini del dissequestro, non la produzione di una polizza assicurativa attiva da almeno sei mesi ma di una polizza assicurativa per sei mesi successivi a quelli della produzione documentale.
In ordine alla riduzione, poi, non sono state allegate circostanze idonee a far ritenere equa una misura inferiore a quella irrogata.
Ne consegue, quindi, la legittimità dei verbali di accertamento opposti e della relativa sanzione accessoria del sequestro amministrativo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante al pagamento al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 1.701,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, oltre che al pagamento del doppio del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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