Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4679 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amerigo Russo ed Elena Mele, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del verbale del 10 febbraio 2022 dell’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Accademia Aeronautica- Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica con il quale la commissione medica ha espresso giudizio di “…non idoneo quale Volontario in ferma prefissata quadriennale (V.F.P.4) dell’Aeronautica Militare a mente dell’Allegato C Lettera C paragrafo 2 del bando di concorso stante le motivazioni sotto indicate: Tatuaggio non compatibile (visibile con divisa) avambraccio sin in corso di rimozione laser… ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Successivamente la ricorrente con memoria depositata il 9 maggio 2025 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che “ nelle more della discussione dello stesso, il sig. -OMISSIS-è stato assunto presso altra Pubblica Amministrazione” .
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO