TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 19673/2024
TRA
(C.F. E P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. sig. nata a P.IVA_1 Parte_2
OL TR (NA) il 26.06.1987 (C.F. ) con sede legale sita C.F._1 in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla
Via Armando Diaz n. 58 presso lo studio l'avv. Marina Lambertini (C.F.
) che la rappresenta e la difende. CodiceFiscale_2
-OPPONENTE
E
in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante sig. Controparte_1
, con sede legale in Casoria (NA) alla Via Circumvallazione Ester- Controparte_2 na n. 89 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Moscardino (C.F. P.IVA_2
) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli CodiceFiscale_3 alla Riviera di Chiaia n. 263.
-OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 3658/2024 emesso in data 03.07.2024 il Tribunale di Napoli,
XII Sezione Civile ingiungeva, su istanza della odierna opposta, alla
[...]
(d'ora in poi solo il pagamento della Parte_3 Parte_1 somma complessiva di € 82.436,55 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese e € 1.850,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto d.i. contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata nonché eccependo la mancata consegna della merce. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da corrispondere al procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo la genericità delle contestazioni di controparte e Controparte_1 producendo in allegato gli ordini di acquisto sottoscritti dalla odierna opponente, le fat- ture sottoscritte dal destinatario e dal vettore nonché la corrispondenza intervenuta tra le parti. Concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, la conferma
1
del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite non- ché di quella ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co.3 c.p.c. dal
Giudice in favore della Controparte_1
La depositava memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. articolando mezzi istrut- Controparte_1 tori.
All'udienza del 24.02.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3658/2024; rigettava le richieste di prova e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 31.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa, si ricorda che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, pertanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fon- damento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez.
I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 lu- glio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003,
n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
A completamento del quadro giurisprudenziale si richiama anche il fondamentale orien- tamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e più volte confermato, in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo cui spetta al creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo di- ritto limitandosi alla sola allegazione dell'inadempimento della controparte;
mentre è il debitore a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempi- mento.
La giurisprudenza, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiunti- vo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizio- ne processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scon- giurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente ri- chiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr.
Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
2
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente con la propria opposizio- ne non ha contestato il rapporto di compravendita instaurato con l'opposta, ma ha esclu- sivamente disconosciuto il credito negando che fosse avvenuta la consegna della merce ed eccepito che le fatture non potevano integrare valida prova di tale adempimento.
Di contro, a fronte della generica contestazione dell'opponente relativa alla mancata ri- cezione della merce, a sostegno del proprio adempimento, la società opposta ha prodotto gli ordinativi della merce firmati dall'acquirente, le fatture e i documenti di trasporto della merce sottoscritti sia dal vettore che dal ricevente, nonché la corrispondenza con l'odierna opponente (c.f.r. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente, a fronte di tali dati documentali, univoci nel comprovare la consegna delle merci, nulla ha eccepito, non avendo nemmeno depositato nessuna memoria ex art.171 ter c.p.c. per difendersi e controbattere, né avendo rassegnato le conclusioni.
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione spiegata da Parte_3
va integramente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già di-
[...] chiarato esecutivo, confermato.
Con riguardo alla domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art.96 co.3 c.p.c. si ritiene che, stante l'introduzione dell'opposizione in base ad allegazioni difensi- ve risultate manifestamente prive di ogni consistenza giuridica e fattuale, e l'omissione, poi, di ulteriore attività difensiva, la abbia manifestato una con- Parte_1 dotta processuale scorretta e pretestuosa con aggravio a danno della giustizia nonché della controparte. Pertanto, va disposta la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c., la quale si li- quida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda di opposizione proposta da
[...]
nei confronti di , con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione notificato il 13.09.2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiun-
[...] tivo opposto n. 3658/2024.
2) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a corrispondere all'opposta la somma di € 3.526,00 Controparte_1
3
3) Condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida, in applica- Controparte_1 zione di parametri minimi, in € 7.052,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CAS-
SA.
Così deciso in Napoli il 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 19673/2024
TRA
(C.F. E P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. sig. nata a P.IVA_1 Parte_2
OL TR (NA) il 26.06.1987 (C.F. ) con sede legale sita C.F._1 in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla
Via Armando Diaz n. 58 presso lo studio l'avv. Marina Lambertini (C.F.
) che la rappresenta e la difende. CodiceFiscale_2
-OPPONENTE
E
in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante sig. Controparte_1
, con sede legale in Casoria (NA) alla Via Circumvallazione Ester- Controparte_2 na n. 89 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Moscardino (C.F. P.IVA_2
) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli CodiceFiscale_3 alla Riviera di Chiaia n. 263.
-OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 3658/2024 emesso in data 03.07.2024 il Tribunale di Napoli,
XII Sezione Civile ingiungeva, su istanza della odierna opposta, alla
[...]
(d'ora in poi solo il pagamento della Parte_3 Parte_1 somma complessiva di € 82.436,55 oltre interessi e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese e € 1.850,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 13.09.2024, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto d.i. contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata nonché eccependo la mancata consegna della merce. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da corrispondere al procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo la genericità delle contestazioni di controparte e Controparte_1 producendo in allegato gli ordini di acquisto sottoscritti dalla odierna opponente, le fat- ture sottoscritte dal destinatario e dal vettore nonché la corrispondenza intervenuta tra le parti. Concludeva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione, la conferma
1
del decreto ingiuntivo e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite non- ché di quella ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co.3 c.p.c. dal
Giudice in favore della Controparte_1
La depositava memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. articolando mezzi istrut- Controparte_1 tori.
All'udienza del 24.02.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3658/2024; rigettava le richieste di prova e rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 31.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
In premessa, si ricorda che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, pertanto si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fon- damento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez.
I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 lu- glio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003,
n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
A completamento del quadro giurisprudenziale si richiama anche il fondamentale orien- tamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e più volte confermato, in tema di riparto dell'onere probatorio, secondo cui spetta al creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo di- ritto limitandosi alla sola allegazione dell'inadempimento della controparte;
mentre è il debitore a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempi- mento.
La giurisprudenza, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiunti- vo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizio- ne processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scon- giurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente ri- chiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr.
Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
2
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente con la propria opposizio- ne non ha contestato il rapporto di compravendita instaurato con l'opposta, ma ha esclu- sivamente disconosciuto il credito negando che fosse avvenuta la consegna della merce ed eccepito che le fatture non potevano integrare valida prova di tale adempimento.
Di contro, a fronte della generica contestazione dell'opponente relativa alla mancata ri- cezione della merce, a sostegno del proprio adempimento, la società opposta ha prodotto gli ordinativi della merce firmati dall'acquirente, le fatture e i documenti di trasporto della merce sottoscritti sia dal vettore che dal ricevente, nonché la corrispondenza con l'odierna opponente (c.f.r. allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
L'opponente, a fronte di tali dati documentali, univoci nel comprovare la consegna delle merci, nulla ha eccepito, non avendo nemmeno depositato nessuna memoria ex art.171 ter c.p.c. per difendersi e controbattere, né avendo rassegnato le conclusioni.
Alla luce delle considerazioni esposte l'opposizione spiegata da Parte_3
va integramente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già di-
[...] chiarato esecutivo, confermato.
Con riguardo alla domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ex art.96 co.3 c.p.c. si ritiene che, stante l'introduzione dell'opposizione in base ad allegazioni difensi- ve risultate manifestamente prive di ogni consistenza giuridica e fattuale, e l'omissione, poi, di ulteriore attività difensiva, la abbia manifestato una con- Parte_1 dotta processuale scorretta e pretestuosa con aggravio a danno della giustizia nonché della controparte. Pertanto, va disposta la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c., la quale si li- quida in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, pari alla metà delle spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda di opposizione proposta da
[...]
nei confronti di , con atto Parte_1 Controparte_1 di citazione notificato il 13.09.2024, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiun-
[...] tivo opposto n. 3658/2024.
2) Condanna l'opponente ex art. 96, comma 3 c.p.c. a corrispondere all'opposta la somma di € 3.526,00 Controparte_1
3
3) Condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida, in applica- Controparte_1 zione di parametri minimi, in € 7.052,00 per compensi oltre spese al 15%, IVA e CAS-
SA.
Così deciso in Napoli il 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Notaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4