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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3063
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\3063 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
- - rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato DI PAOLA MASSIMO
Ricorrente
Nei confronti di
- – non comparsa Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Conclusioni della parte ricorrente
Voglia il presidente del Tribunale “Annullare il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi del difensore per il gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del GIP in data 10/10/2024 e comunicato a mezzo pec in data
15/10/2024. Con vittoria di spese e compensi difensivi come per legge”.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Paola, Parte_1 ricorreva, ex art. 170 D.P.R. n. 115\02, nei confronti del , per Controparte_1
l'annullamento del decreto in data 10.10.2024 (notificatole il 15.10.2024), con il quale il GIP in sede aveva revocato il provvedimento di liquidazione dei compensi, disposti in favore della nominata ricorrente quale difensore di ufficio di soggetto Controparte_2
“ammesso al gratuito patrocinio” nell'ambito del procedimento n. 3259\2018 R.G.I.P..
Esponeva parte ricorrente:
- Che, in data 08/01/2024, il GIP presso questo Tribunale le aveva liquidato, quale difensore d'ufficio del nominato l'importo di euro 1.440,00 a Controparte_2 titolo di onorari, oltre rimborso spese generali 15% e CPA;
- Che, tuttavia, con nota del 30/05/2024, l' del Tribunale di Controparte_3
Ragusa le aveva richiesto di integrare l'istanza di liquidazione, ammannendo la eventuale documentazione comprovante l'esperimento del tentativo di recupero dei compensi;
- Che, con PEC del 18/06/2024, l'avvocato aveva trasmesso copia della lettera Pt_1
di diffida, inviata a Ben SA Bokthir in data 20/05/2024, unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata a/r sottoscritta dal suddetto;
- Che, in data 10/10/2024, il GIP titolare del procedimento aveva revocato il decreto di liquidazione dei compensi, peraltro divenuto irrevocabile in data 13/02/2024, argomentando che la documentazione prodotta dalla ricorrente era relativa ad attività da costei posta in essere in data successiva al decreto di liquidazione e che, tra l'altro, non era stata esperita alcuna procedura esecutiva per il recupero dell'onorario.
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione de quo per carenza del relativo potere in capo al giudice procedente.
Chiedeva, dunque, l'annullamento del decreto opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
Con decreto in data 18.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 06.02.2025, onerando parte ricorrente di notificare a controparte il ricorso ed il decreto suddetto almeno quaranta giorni prima.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il . Controparte_1
Pagina 2 Con decreto del 02.03.2025, il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi che si andranno ad esplicitare.
In punto di fatto, i termini della vicenda all'attenzione del decidente sono pacifici e documentalmente ricostruibili come segue:
- Con decreto di “liquidazione dei compensi al difensore d'Ufficio”, depositato in data 12.01.2024 ed emesso nell'ambito del procedimento n. 3259\18 R.G.I.P., il GIP in sede liquidava all'avvocato del Foro di Ragusa - nominata, a Parte_1 seguito di procedura informatizzata, difensore d'Ufficio di - Controparte_2
per l'attività professionale da costei prestata al nominato prevenuto la somma di euro 1.140,00, che quel decidente riteneva “conforme al protocollo intercorso tra il
Tribunale e gli Organi di rappresentanza degli Avvocati”;
- Detto provvedimento, per quanto consta, non è stato mai impugnato\opposto;
- Con nota del 30.05.2024, l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale richiedeva alla ricorrente di integrare la istanza di liquidazione dei compensi mediante documentazione comprovante “il tentativo di recupero dei compensi”;
- A riscontro di detta sollecitazione, l'avvocato si limitava a produrre copia Pt_1
della – postuma - lettera di diffida, inviata al suo assistito in data 20.05.2024, e della relativa RR, sottoscritta dal CP_2
- Il GIP, con provvedimento in data 10.10.2024, rilevato che l'atto di messa in mora de quo era stato inviato a questi in epoca successiva al decreto di liquidazione e che, peraltro, la ricorrente non aveva promosso alcuna procedura esecutiva, disponeva la “revoca del decreto di liquidazione dell'8.01.2024 … divenuto irrevocabile il
13.02.2024”.
Tanto premesso, lamenta la ricorrente la illegittimità di tale provvedimento per carenza di potere del GIP il quale, una volta emesso il decreto di liquidazione dei compensi – che quale atto “impugnabile” non era “revocabile -, aveva esaurito la sua giurisdizione.
Ora, premessa la correttezza e la tempestività del mezzo impugnatorio –
l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115\2002 - scelto dalla parte ricorrente (in termini, Cass.
Pagina 3 IV, n. 20115 del 28.04.2021), va, tuttavia, rilevato come i termini della questione siano parzialmente diversi da quelli indicati in ricorso e come, in particolare, sia fuorviante e, in ogni caso, non provato e\o smentito in atti, la circostanza, affermata nell'incipit del ricorso, per la quale sarebbe stato “ammesso al gratuito patrocinio”. Controparte_2
Invero, per quanto consta, non è mai stato ammesso al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato ma, più semplicemente, non aveva pagato l'onorario dovuto all'avvocato - nominata dalla A.G. quale suo difensore di fiducia, mediante ricorso Pt_1
alla procedura informatizzata di individuazione del professionista iscritto nell'apposito elenco -, la quale aveva chiesto – ed inizialmente ottenuto - che fosse l'Erario a remunerarla.
Così puntualizzato il campo di indagine e di decisione, va ulteriormente ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 116 del richiamato TU spese di giustizia, “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Pertanto, conditio sine qua non perché il difensore di ufficio possa ottenere la liquidazione dell'onorario con anticipazione a carico dello Stato, è costituita dalla dimostrazione “di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale”, passaggio questo da considerare “obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 116“ (ex multis, Cass. II, 07/08/2023 , n. 23958).
Quel che, però, rileva ai fini della decisione non è la legittimità del provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del difensore (anche se, effettivamente, si tratta di provvedimento viziato nei suoi presupposti, stante il mancato, previo “vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito” da parte dell'avvocato , ma la Pt_1
legittimità del provvedimento in data 10.10.2024, con il quale il GIP aveva revocato la statuizione economica in favore della ricorrente, disposizione questa che, come riconosciuto da quello stesso decidente, era già “divenuta irrevocabile il 13.02.2024”.
Al riguardo, va osservato come non constino pronunciamenti di legittimità che si sono occupati specificamente della problematica di cui sopra, stante che gli arresti della
Corte regolatrice – incluso quello richiamato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del
Pagina 4 giudizio – hanno avuto riguardo alla legittimità della revoca del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di revoca del provvedimento di ammissione della parte al beneficio (invero, anche il principio di diritto enunciato nell'arresto di cui a Cass. II n.
9545\2023 aveva avuto riguardo ad un caso in cui un Giudice di Pace aveva revocato
“l'ammissione al beneficio per difetto dei requisiti reddituali e, nello stesso giorno, aveva revocato pure il decreto di liquidazione”).
Con riferimento a tale problematica, non può non darsi atto di come si sia formato e consolidato un monolitico orientamento per il quale il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa: pertanto, una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”.
Peraltro, il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela (Cass. IV, n. 44644\2023).
Ed ancora, si è osservato:
- che il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione (v. art. 170 D.P.R. n.
115 del 2002 ) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento;
- che, inoltre, che il decreto di liquidazione del compenso al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avendo natura decisoria e giurisdizionale, non è suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale (orientamento quest'ultimo avallato da C. Cost. n.
192\2015);
Pagina 5 - e che, infine, l'art. 111 del TU spese di Giustizia dispone che, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di cui all'art. 107 dello stesso decreto - ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. f), anche "l'onorario e le spese agli avvocati" -- "sono recuperate nei confronti dell'imputato".
Ebbene, pur se, come anticipato, la fattispecie che ci occupa non è totalmente sovrapponibile a quella oggetto della disamina che precede (non foss'altro poiché non si verte in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), si ritiene che i principi de quibus formulati dalla SC siano mutuabili ai fini della decisione della controversia in esame.
Ciò in ragione di un duplice ordine di ragioni:
- In primo luogo poiché il procedimento di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio dell'irreperibile o dell'imputato incapiente sono disciplinati dal medesimo
Testo Unico che, espressamente – v. art. 116 – dispone che il giudice deve provvedere alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio “nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82” che, a sua volta, disciplina le liquidazione degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- In secondo luogo, poiché appare evidente la stessa natura “decisionale” del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione dei compensi, sia nel caso di revoca della ammissione al beneficio del “gratuito patrocinio”, sia nella fattispecie che oggi ci occupa, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice della liquidazione sul decreto divenuto inoppugnabile per mancata opposizione dello stesso.
Ne consegue, la illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi al difensore, emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del GIP in data
10/10/2024, stante la carenza di potere decisionale del giudice che lo ha emesso.
L'atto opposto va, dunque, va annullato.
Procedendo al regolamento delle spese del presente giudizio di opposizione, ritiene il decidente che, considerata nel suo complesso la vicenda all'attenzione di questo giudice
(ivi considerate le ragioni - fondate nel merito – per cui il GIP aveva adottato il provvedimento che qui si annulla) e, soprattutto, avuto riguardo alla novità della questione, si possa procedere ad integrale compensazione delle stesse.
Pagina 6
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Deciso in Ragusa il 23.04.2025
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Il Giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 7
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\3063 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
- - rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato DI PAOLA MASSIMO
Ricorrente
Nei confronti di
- – non comparsa Controparte_1 P.IVA_1
Resistente
Conclusioni della parte ricorrente
Voglia il presidente del Tribunale “Annullare il provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi del difensore per il gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del GIP in data 10/10/2024 e comunicato a mezzo pec in data
15/10/2024. Con vittoria di spese e compensi difensivi come per legge”.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Paola, Parte_1 ricorreva, ex art. 170 D.P.R. n. 115\02, nei confronti del , per Controparte_1
l'annullamento del decreto in data 10.10.2024 (notificatole il 15.10.2024), con il quale il GIP in sede aveva revocato il provvedimento di liquidazione dei compensi, disposti in favore della nominata ricorrente quale difensore di ufficio di soggetto Controparte_2
“ammesso al gratuito patrocinio” nell'ambito del procedimento n. 3259\2018 R.G.I.P..
Esponeva parte ricorrente:
- Che, in data 08/01/2024, il GIP presso questo Tribunale le aveva liquidato, quale difensore d'ufficio del nominato l'importo di euro 1.440,00 a Controparte_2 titolo di onorari, oltre rimborso spese generali 15% e CPA;
- Che, tuttavia, con nota del 30/05/2024, l' del Tribunale di Controparte_3
Ragusa le aveva richiesto di integrare l'istanza di liquidazione, ammannendo la eventuale documentazione comprovante l'esperimento del tentativo di recupero dei compensi;
- Che, con PEC del 18/06/2024, l'avvocato aveva trasmesso copia della lettera Pt_1
di diffida, inviata a Ben SA Bokthir in data 20/05/2024, unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata a/r sottoscritta dal suddetto;
- Che, in data 10/10/2024, il GIP titolare del procedimento aveva revocato il decreto di liquidazione dei compensi, peraltro divenuto irrevocabile in data 13/02/2024, argomentando che la documentazione prodotta dalla ricorrente era relativa ad attività da costei posta in essere in data successiva al decreto di liquidazione e che, tra l'altro, non era stata esperita alcuna procedura esecutiva per il recupero dell'onorario.
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione de quo per carenza del relativo potere in capo al giudice procedente.
Chiedeva, dunque, l'annullamento del decreto opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
Con decreto in data 18.11.2024, il Tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 06.02.2025, onerando parte ricorrente di notificare a controparte il ricorso ed il decreto suddetto almeno quaranta giorni prima.
Non si costituiva, sebbene ritualmente avvisato, il . Controparte_1
Pagina 2 Con decreto del 02.03.2025, il decidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.04.2025, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, nei termini e per i motivi che si andranno ad esplicitare.
In punto di fatto, i termini della vicenda all'attenzione del decidente sono pacifici e documentalmente ricostruibili come segue:
- Con decreto di “liquidazione dei compensi al difensore d'Ufficio”, depositato in data 12.01.2024 ed emesso nell'ambito del procedimento n. 3259\18 R.G.I.P., il GIP in sede liquidava all'avvocato del Foro di Ragusa - nominata, a Parte_1 seguito di procedura informatizzata, difensore d'Ufficio di - Controparte_2
per l'attività professionale da costei prestata al nominato prevenuto la somma di euro 1.140,00, che quel decidente riteneva “conforme al protocollo intercorso tra il
Tribunale e gli Organi di rappresentanza degli Avvocati”;
- Detto provvedimento, per quanto consta, non è stato mai impugnato\opposto;
- Con nota del 30.05.2024, l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale richiedeva alla ricorrente di integrare la istanza di liquidazione dei compensi mediante documentazione comprovante “il tentativo di recupero dei compensi”;
- A riscontro di detta sollecitazione, l'avvocato si limitava a produrre copia Pt_1
della – postuma - lettera di diffida, inviata al suo assistito in data 20.05.2024, e della relativa RR, sottoscritta dal CP_2
- Il GIP, con provvedimento in data 10.10.2024, rilevato che l'atto di messa in mora de quo era stato inviato a questi in epoca successiva al decreto di liquidazione e che, peraltro, la ricorrente non aveva promosso alcuna procedura esecutiva, disponeva la “revoca del decreto di liquidazione dell'8.01.2024 … divenuto irrevocabile il
13.02.2024”.
Tanto premesso, lamenta la ricorrente la illegittimità di tale provvedimento per carenza di potere del GIP il quale, una volta emesso il decreto di liquidazione dei compensi – che quale atto “impugnabile” non era “revocabile -, aveva esaurito la sua giurisdizione.
Ora, premessa la correttezza e la tempestività del mezzo impugnatorio –
l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115\2002 - scelto dalla parte ricorrente (in termini, Cass.
Pagina 3 IV, n. 20115 del 28.04.2021), va, tuttavia, rilevato come i termini della questione siano parzialmente diversi da quelli indicati in ricorso e come, in particolare, sia fuorviante e, in ogni caso, non provato e\o smentito in atti, la circostanza, affermata nell'incipit del ricorso, per la quale sarebbe stato “ammesso al gratuito patrocinio”. Controparte_2
Invero, per quanto consta, non è mai stato ammesso al Controparte_2
patrocinio a spese dello Stato ma, più semplicemente, non aveva pagato l'onorario dovuto all'avvocato - nominata dalla A.G. quale suo difensore di fiducia, mediante ricorso Pt_1
alla procedura informatizzata di individuazione del professionista iscritto nell'apposito elenco -, la quale aveva chiesto – ed inizialmente ottenuto - che fosse l'Erario a remunerarla.
Così puntualizzato il campo di indagine e di decisione, va ulteriormente ricordato in diritto che, ai sensi dell'art. 116 del richiamato TU spese di giustizia, “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
Pertanto, conditio sine qua non perché il difensore di ufficio possa ottenere la liquidazione dell'onorario con anticipazione a carico dello Stato, è costituita dalla dimostrazione “di aver effettuato almeno un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale”, passaggio questo da considerare “obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 82 e 116“ (ex multis, Cass. II, 07/08/2023 , n. 23958).
Quel che, però, rileva ai fini della decisione non è la legittimità del provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del difensore (anche se, effettivamente, si tratta di provvedimento viziato nei suoi presupposti, stante il mancato, previo “vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito” da parte dell'avvocato , ma la Pt_1
legittimità del provvedimento in data 10.10.2024, con il quale il GIP aveva revocato la statuizione economica in favore della ricorrente, disposizione questa che, come riconosciuto da quello stesso decidente, era già “divenuta irrevocabile il 13.02.2024”.
Al riguardo, va osservato come non constino pronunciamenti di legittimità che si sono occupati specificamente della problematica di cui sopra, stante che gli arresti della
Corte regolatrice – incluso quello richiamato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del
Pagina 4 giudizio – hanno avuto riguardo alla legittimità della revoca del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di revoca del provvedimento di ammissione della parte al beneficio (invero, anche il principio di diritto enunciato nell'arresto di cui a Cass. II n.
9545\2023 aveva avuto riguardo ad un caso in cui un Giudice di Pace aveva revocato
“l'ammissione al beneficio per difetto dei requisiti reddituali e, nello stesso giorno, aveva revocato pure il decreto di liquidazione”).
Con riferimento a tale problematica, non può non darsi atto di come si sia formato e consolidato un monolitico orientamento per il quale il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa: pertanto, una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”.
Peraltro, il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela (Cass. IV, n. 44644\2023).
Ed ancora, si è osservato:
- che il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione (v. art. 170 D.P.R. n.
115 del 2002 ) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento;
- che, inoltre, che il decreto di liquidazione del compenso al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avendo natura decisoria e giurisdizionale, non è suscettibile di revoca o di modifica ufficiosa, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere giurisdizionale (orientamento quest'ultimo avallato da C. Cost. n.
192\2015);
Pagina 5 - e che, infine, l'art. 111 del TU spese di Giustizia dispone che, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di cui all'art. 107 dello stesso decreto - ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. f), anche "l'onorario e le spese agli avvocati" -- "sono recuperate nei confronti dell'imputato".
Ebbene, pur se, come anticipato, la fattispecie che ci occupa non è totalmente sovrapponibile a quella oggetto della disamina che precede (non foss'altro poiché non si verte in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), si ritiene che i principi de quibus formulati dalla SC siano mutuabili ai fini della decisione della controversia in esame.
Ciò in ragione di un duplice ordine di ragioni:
- In primo luogo poiché il procedimento di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio dell'irreperibile o dell'imputato incapiente sono disciplinati dal medesimo
Testo Unico che, espressamente – v. art. 116 – dispone che il giudice deve provvedere alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio “nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82” che, a sua volta, disciplina le liquidazione degli onorari in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- In secondo luogo, poiché appare evidente la stessa natura “decisionale” del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione dei compensi, sia nel caso di revoca della ammissione al beneficio del “gratuito patrocinio”, sia nella fattispecie che oggi ci occupa, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice della liquidazione sul decreto divenuto inoppugnabile per mancata opposizione dello stesso.
Ne consegue, la illegittimità del provvedimento di revoca del decreto di liquidazione compensi al difensore, emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio del GIP in data
10/10/2024, stante la carenza di potere decisionale del giudice che lo ha emesso.
L'atto opposto va, dunque, va annullato.
Procedendo al regolamento delle spese del presente giudizio di opposizione, ritiene il decidente che, considerata nel suo complesso la vicenda all'attenzione di questo giudice
(ivi considerate le ragioni - fondate nel merito – per cui il GIP aveva adottato il provvedimento che qui si annulla) e, soprattutto, avuto riguardo alla novità della questione, si possa procedere ad integrale compensazione delle stesse.
Pagina 6
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Deciso in Ragusa il 23.04.2025
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Il Giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 7