Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1953, n. 966
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1954
Art. 9.
Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954