Art. 9.
Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.
Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfettaria consentiti dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , con le modalita' e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.