TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13879/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv. DI NOIA SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU CP_1 nominato in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%); in base al successivo art. 13, il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%.
Nel caso di specie, il CTU ha concluso evidenziando che le patologie riscontrate riducono la capacità lavorativa del ricorrente in misura pari al 62% e inferiore quindi al limite del 74% previsto dalla legge. Il CTU ha così motivato: “L'esame clinico di , di anni 52, integrato Parte_1 dai dati della documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da: INSUFFICIENZA VENOSA ARTI INFERIORI;
POLIARTROSI; LICHEN
SCLEROATROFICO; CEFALEA EMICRANICA;
IPOTIROIDISMO DA PREGRESSA TIROIDECTOMIA IN TOS.
In conclusione, la perizianda è da considerare invalida civile nella misura del sessantadue per cento.” Inoltre, in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente (…riteniamo sottovalutato il lichen scleroatrofico, patologia fortemente invalidante per la ricorrente) il ctu ha così risposto: “Il lichen sclero-atrofico è una patologia cutanea cronica e infiammatoria che colpisce principalmente
l'area genitale, sebbene possa verificarsi in altre zone del corpo. Le placche scleroatrofiche rilevate in sede di visita, pur tenendo conto delle certificazioni relative alla compromissione vulvare, non hanno risvolti funzionali tali da incidere in maniera apprezzabile sulla capacità lavorativa generica del soggetto, pe cui il cod. analogico applicato conduce alla valutazione dell'undici per cento. Ai quesiti proposti si risponde che , di anni 52, per le infermità diagnosticate Parte_1
e valutate è da considerare invalida civile nella misura del sessantadue per cento.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
15.06.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_2 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2.spese compensate.
Lecce, lì 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo