Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 28291/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28291/2020 RGAC e vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in San Giuseppe Parte_1
Vesuviano alla Via E. Catapano 7/15 presso gli avv.ti Francesco Ambrosio e Luigi Ambrosio, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratrice p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in alla Piazza G. Bovio 22 presso l'avv. Maurizio CP_1
Barbatelli, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente della comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile.
pagina 1 di 5
[...
, chiedendo di dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare invalida e/o illegittima la delibera adottata dall'assemblea del convenuto in data 15/4/2019, con CP_1 vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto CP_1 chiedendo di dichiarare la società attrice decaduta dalla facoltà di impugnare, e dichiarare comunque l'opposizione inammissibile e/o improcedibile, anche per carenza di legittimazione attiva e mancanza di interesse ad agire, o subordinatamente rigettare l'opposizione perché infondata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Preliminarmente il convenuto eccepisce che la società opponente sia CP_1 decaduta dalla facoltà di impugnare la deliberazione, per avere agito oltre il termine di 30 giorni stabilito dell'art. 1137.2 cc. era assente all'assemblea del Parte_1
15/4/2019 che adottò la deliberazione impugnata, per cui il termine per impugnare decorreva dalla data in cui la deliberazione le era stata comunicata, il che pacificamente è accaduto in data 2/5/2019. L'art.
5.6 D.L.vo 28/2010 all'epoca vigente stabiliva: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”. In data 27/5/2019 srl Panorama ha depositato l'istanza di mediazione, relativa alla impugnativa della deliberazione del 15/4/2019 del Parte_2
, presso l'organismo di mediazione , ma non è dato sapere
[...] CP_2 con ragionevole certezza quando tale domanda sia stata comunicata al che CP_1 assunse quella deliberazione. Nel verbale del 27/11/2020 col quale si concluse, con esito negativo, il procedimento di mediazione introdotto da si legge tra Parte_1
l'altro che: “La Segreteria dell'Organismo di Mediazione inviava in data 28/05//2019 alle ore 12:35 al in persona Parte_3 dell'amm.re p.t. , nota all'indirizzo email: Controparte_3 Email_1
e regolarmente pervenuta, con la quale si comunicava la fissazione del primo incontro di mediazione per il giorno 20/06/2019 alle ore 11:00.”; e che: “- La Segreteria dell'Organismo di Mediazione inviava in data 29/05//2019 al
[...] in persona dell'amm.re p.t. , nota a Parte_3 Controparte_3 mezzo racc.ta a.r. n. 12818341932-7 e regolarmente pervenuta in data 31/05/2019, con la quale si comunicava la fissazione del primo incontro di mediazione per il giorno 20/06/2019 alle ore 11:00.”; tuttavia, che la domanda di mediazione e la data del primo incontro siano stati effettivamente comunicati, e nel termine di 30 giorni, al
[...]
, non è documentato. Si legge, ancora, nel verbale del Parte_2 Parte_3
27/11/2020, che in data 18/6/2019 dall'indirizzo pec “ era Email_2 pervenuta all'OdM la richiesta dal Condominio oggi convenuto di rinviare l'incontro
“onde convocare l'Assemblea Condominiale per ottenere o meno l'autorizzazione a pagina 2 di 5 partecipare alla mediazione”; che l'incontro venne effettivamente differito, e poi ulteriormente rinviato d'ufficio, sempre comunicando i rinvii alle parti;
che con messaggio di posta elettronica dall'indirizzo ail del Email_3
7/10/2020 il Condominio dichiarò all'OdM “…di non aver ricevuto alcuna notifica in merito al procedimento in oggetto (319/2020) pertanto invito la s.v. a notificarlo secondo legge alla seguente pec: …”; che l'OdM rinviò Email_2 nuovamente la seduta, ma in data 22/10/2020 il dall'indirizzo CP_1
“facendo espressamente salvo il diritto di esprimere ogni e Email_2 qualsivoglia contestazione ed eccezione in ordine alla presente procedura, ivi compresa la intervenuta decadenza per la parte istante dal potere di impugnare il deliberato assembleare oggetto della procedura” chiedeva nuovo rinvio perché l'assemblea potesse deliberare;
che l'incontro venne differito, ma ancora una volta il “tornando CP_1
a fare salvo il diritto di esprimere ogni e qualsivoglia contestazione ed eccezione in ordine alla presente procedura, ivi compresa la intervenuta decadenza per la parte istante dal potere di impugnare il deliberato assembleare oggetto della procedura”, chiese di rinviare ulteriormente l'incontro; che a questo punto l'istante si oppose ad Parte_1 un ulteriore rinvio, ed in data 27/11/2020, appunto, il procedimento venne dichiarato concluso con esito negativo. Come si vede, per tutto il corso della procedura di mediazione il qui CP_1 convenuto, pur chiedendo un eccessivo numero di rinvii, non ha mai ammesso di avere ricevuto tempestivamente – ossia entro 30 giorni da quando a era stato Parte_1 notificato il verbale dell'assemblea del 15/4/2019 – la comunicazione della domanda di mediazione e la data del primo incontro. E neanche costituendosi nel presente giudizio, lo ha ammesso;
si legge infatti nella comparsa di risposta: “per quanto si legge nel medesimo verbale di mediazione negativo depositato dalla controparte (cfr. pag.2 di 5, righi 33 e seguenti), la prima convocazione sarebbe avvenuta in data 28/5/2019 a mezzo comunicazione di posta elettronica ordinaria non certificata (trasmessa all'indirizzo Email_4 priva di valore ai fini della notifica e, peraltro, mai ricevuta dall'amministratrice, la quale, venuta a conoscenza della pendenza della procedura di mediazione essendo stata informata da alcuni condomini, provvedeva ad informare l'ente di mediazione di non aver ricevuto nessuna rituale convocazione.”; in realtà nel predetto verbale si legge che la domanda di mediazione sarebbe stata comunicata al convenuto non solo tramite CP_1 posta elettronica, ma pure tramite raccomandata, di cui vengono indicati gli estremi, anche se si precisava solo che era “regolarmente pervenuta” il 31/5/2019 – e su tale raccomandata parte convenuta nulla dice;
ma, affermando che l'amministratrice era
“venuta a conoscenza della pendenza della procedura di mediazione essendo stata informata da alcuni condomini”, chiaramente nega che la domanda di mediazione le sia mai stata regolarmente comunicata;
e del resto, non è documentato che la raccomandata indicata nel verbale negativo di mediazione sia mai stata ricevuta, e nemmeno che sia stata spedita. Per quanto detto, l'impugnazione a delibera condominiale proposta in questa sede è inammissibile, non risultando provato che sia stata effettuata tempestivamente.
pagina 3 di 5 Vero è che il termine di 30 giorni vale solo per l'azione di annullamento, e non per la declaratoria di nullità, ma in questo caso non sono state addotte ragioni per le quali la deliberazione impugnata possa risultare nulla. Come affermato da Cass. SU 9839/2021:
“In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume".”. I motivi per i quali è stata impugnata la deliberazione sono: mancata comunicazione della convocazione, mancata verifica delle convocazioni e mancata indicazione dei condomini assenti, mancato raggiungimento del quorum e mancata verifica delle deleghe, genericità dell'ordine del giorno e lesioni dei diritti di un condomino. E' evidente che la regolare convocazione dei condomini per l'assemblea, le irregolarità del verbale assembleare, il mancato rispetto del quorum deliberativo, la genericità dell'ordine del giorno, sono tutte questioni procedurali che non possono integrare i casi di nullità indicati da Cass. SU 9839/2021. La lesione de diritti di un condomino rientrerebbe invece nel caso del
“difetto assoluto di attribuzione”, ma non si comprende come l'assemblea del 15/4/2019 avrebbe violato i diritti di sul primo capo all'OdG i condomini Parte_1 incaricarono tale prof. di redigere una relazione giurata indicando le modifiche Per_1 apportate (dai condomini, si suppone) agli elementi strutturali del fabbricato e che ne avrebbero potuto compromettere la sicurezza, nonché di effettuare una stima di massima dei costi di riparazione dei pilastri di cui era stato rilevato che il calcestruzzo si era ammalorato, ed inoltre venne nominato un legale di fiducia in previsioni di possibili future cause all'esito degli accertamenti tecnici;
sul secondo capo, fu incaricato l'amministratore di nominare un avvocato di fiducia che chiedesse al Tribunale di Napoli di revisionare le tabelle millesimali;
sul terzo capo, venne modificato l'orario del servizio di portierato. In nessuno di questi punti, l'assemblea deliberò sulla proprietà esclusiva di . Parte_1
In definitiva, l'impugnazione a delibera condominiale proposta da è Parte_1 inammissibile perché tardiva;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 28291/2020 RGAC tra:
[...]
attrice; , convenuto;
così provvede: Pt_1 Controparte_1 Controparte_1
1) Dichiara inammissibile perché tardiva l'impugnazione di delibera condominiale;
2) Condanna la società attrice a rimborsare al convenuto le spese del CP_1 giudizio, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 30/1/2025 Il giudice unico
pagina 5 di 5