TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9416/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASONI CASIMIRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1, BRESCIA presso il difensore avv. TOMASONI CASIMIRO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILELLO ANNA Controparte_1 P.IVA_2
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 9 39100 BOLZANO presso il difensore avv. BILELLO ANNA RITA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo ed infondato;
- in via riconvenzionale, condannare la versare alla Controparte_1 Parte_1
tutte le somme che risulteranno dovute sia per i vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori presso il cantiere di Rovereto sia per le transazioni concluse con i signori Persona_1
,
[...] Persona_2 Persona_3
e sia per la difesa tecnica in ognuno Persona_4 Persona_5
1 dei cinque processi che gli stessi hanno promosso, compensandole con le somme eventualmente dovute per il decreto ingiuntivo opposto.
Spese rifuse.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.”
Per Controparte_1
“In via preliminare
Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per Euro 14.795,00 oltre a interessi e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 850,00 per compenso professionale ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
In via principale
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria:
- Ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa del presente atto, con riserva di migliore nei termini delle memorie di cui all'art. 183 cpc;
- Con espressa riserva di formulazione di ulteriori capitoli di prova in sede istruttoria. Testi riservati.
- Con ogni ulteriore più ampia riserva di integrazione e produzione documentale in relazione alla fase di istruzione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2169/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 31 maggio 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di €
14.795,00 oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, e che la somma ingiunta non
è dovuta poiché la fattura azionata in sede monitoria ha ad oggetto lavori di manodopera, in particolare riguardanti la posa di pareti di cartongesso presso un cantiere a Rovereto (TS), che
2 l'opposta era stata incaricata di svolgere in virtù di un contratto di subappalto, che tuttavia non sono stati eseguiti correttamente.
In particolare, ha esposto che l'originario appaltante, ha contestato vizi e Parte_2
difformità delle lavorazioni svolte presso il citato cantiere e che, in sede di giudizio contro l'odierna opponente, era stata formulata una proposta transattiva implicante un notevole sconto da parte di in favore di L'opponente ha dedotto l'imputabilità di Parte_1 Parte_2
tale sconto anche alle difformità inerenti ai lavori eseguiti dalla subappaltante.
Infine, la società opponente ha affermato di aver versato delle somme di denaro a titolo di transazione in favore dei dipendenti della società opposta, impiegati per l'esecuzione del subappalto, che avevano agito in giudizio contro la chiamando in causa anche Controparte_1
e al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro Parte_1 Parte_2
subordinato, il pagamento delle differenze retributive nonché il risarcimento dei danni.
Ha dunque concluso richiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dai difetti delle opere eseguite da controparte, nonché derivanti dalle transazioni concluse con i lavoratori.
Costituendosi in giudizio, ha contestato in primo luogo l'assenza di qualsiasi Controparte_1
contestazione, al termine dei lavori, da parte dell'opponente relativamente a vizi e difetti delle opere eseguite dall'opposta.
Ha inoltre contestato l'imputabilità alla stessa del danno economico asseritamente subito da
[...]
a causa dell'ingiunzione proposta dall'appaltante e della relativa Parte_1 Parte_2
proposta transattiva, eccependo che anche la scelta di transare con i lavoratori ricorrenti non potrebbe essere addebita alla società la quale ha invece esposto di essere stata Controparte_1
vittoriosa in tutti i procedimenti promossi dai propri dipendenti.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto citato.
Con ordinanza resa all'udienza del 1.02.2024 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del
12.12.24, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. Con successivo decreto in data
3 21.10.24 il g.i., rilevato il proprio imminente trasferimento ad altra sezione del Tribunale, ha differito la causa all'udienza del 6.03.25.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 6.03.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la parte opposta, oggi formalmente convenuta, sebbene avente la veste sostanziale di attrice, abbia provato l'esistenza del proprio credito derivante dall'esecuzione delle opere sub-appaltate da né la parte opponente ha contestato Parte_1
l'esecuzione delle opere il cui pagamento le è stato richiesto in via monitoria, avendo dedotto l'esistenza di vizi nelle medesime.
L'attività commissionata da alla convenuta opposta inquadrarsi nei moduli del Parte_1 sub-appalto: l'impianto argomentativo delle parti denota che all'opposta era richiesta un “opus”, ossia un lavoro globale di manodopera non limitato alla semplice consegna di materiale ma preminente in termini “attuativi”, a livello di esecuzione delle opere di cartongesso. Né può qualificarsi il contratto in termini di prestazione d'opera, atteso che questo, come è noto, prevede che un soggetto si impegni a compiere un'opera o eseguire un servizio in favore di un altro, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari, mentre nel caso di specie la convenuta opposta è una società, che si è peraltro pacificamente avvalsa anche dell'opera di altri operatori.
4 Essendo, nel caso di specie, richiesta ad una società l'esecuzione di un'opera dietro corrispettivo
(cfr. art. 1655 ss. c.c.), risultano applicabili le norme in tema di appalto, incluse quelle sulle garanzie per vizi (artt. 1660 - 1670 c.c.) secondo cui la garanzia dell'esecutore non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro i sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Inoltre l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Ciò premesso, deve rilevarsi come l'opponente – che ha sub-appaltato a Controparte_1
l'esecuzione di opere di cartongesso, in relazione ad un contratto di appalto dalla stessa sub- appaltante concluso con la committente concernente opere di finitura presso un Parte_2
cantiere sito in Rovereto (TN) – non risulti avere mai mosso alcuna contestazione all'opposta riguardo le lavorazioni da quest'ultima terminate agli inizi dell'anno 2021 (stante l'emissione della fattura in data 18.03.21), nemmeno a seguito della denuncia dei vizi da parte del committente, e sino alla notifica del decreto ingiuntivo.
Può peraltro evidenziarsi che la contestazione dei vizi sollevata dall'opponente nel presente giudizio risulti del tutto generica, non essendo nemmeno indicato in cosa sarebbero consistiti tali vizi né essendo fornito alcun riscontro documentale della loro esistenza (non potendo rivestire alcuna efficacia probatoria a tale fine la documentazione prodotta, relativa agli atti processuali di altro giudizio tra e la propria committente, conclusosi in via transattiva); né tale Parte_1
prova avrebbe potuto essere fornita dall'opponente mediante le istanze istruttorie di prova orale formulate, che attesa la loro genericità e irrilevanza non sono state ritenute ammissibili (con provvedimento emesso dal precedente g.i., da intendersi confermato).
Parimenti priva di rilievo risulta la circostanza, allegata dalla opponente, della conclusione di accordi transattivi con alcuni lavoratori, di cui – secondo l'opponente – dovrebbe rispondere in solido l'odierna convenuta opposta (così come delle relative spese legali); ed invero, gli accordi transattivi prodotti non valgono a fondare una corresponsabilità solidale di Controparte_1
che peraltro ha allegato e provato di essere risultata vittoriosa in analoghi giudizi promossi nei suoi confronti da altri lavoratori.
5 Deve dunque escludersi che l'odierna opponente possa rivalersi, nei confronti di CP_1
degli esborsi sostenuti in virtù di accordi transattivi conclusi in altra sede, in assenza di
[...]
alcun accertamento di responsabilità della convenuta opposta (sia per quanto concerne gli accordi transattivi con i lavoratori che quello raggiunto con la committente per asseriti Parte_2
vizi, in difetto, peraltro, di alcuna prova della loro imputabilità anche solo parziale a CP_1
.
[...]
Alla luce di quanto osservato deve pertanto ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuta in senso sostanziale - non abbia provato il fatto estintivo della pretesa di non avendo fornito la prova del proprio adempimento, né della sussistenza Controparte_1
dei vizi e della loro tempestiva denuncia, né, infine, ha dimostrato la fondatezza delle domande riconvenzionali formulate.
L'opposizione in esame deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Deve essere confermata la inammissibilità e irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente e in favore di in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre Parte_1 Controparte_1
spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
6 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2169/2023 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna l'opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9416/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASONI CASIMIRO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II 1, BRESCIA presso il difensore avv. TOMASONI CASIMIRO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILELLO ANNA Controparte_1 P.IVA_2
RITA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 9 39100 BOLZANO presso il difensore avv. BILELLO ANNA RITA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome illegittimo ed infondato;
- in via riconvenzionale, condannare la versare alla Controparte_1 Parte_1
tutte le somme che risulteranno dovute sia per i vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori presso il cantiere di Rovereto sia per le transazioni concluse con i signori Persona_1
,
[...] Persona_2 Persona_3
e sia per la difesa tecnica in ognuno Persona_4 Persona_5
1 dei cinque processi che gli stessi hanno promosso, compensandole con le somme eventualmente dovute per il decreto ingiuntivo opposto.
Spese rifuse.
In via istruttoria, per quanto occorrer possa, insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.”
Per Controparte_1
“In via preliminare
Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per Euro 14.795,00 oltre a interessi e spese di procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 850,00 per compenso professionale ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
In via principale
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria:
- Ammettere prova per testi e per interrogatorio formale sulle circostanze di cui in narrativa del presente atto, con riserva di migliore nei termini delle memorie di cui all'art. 183 cpc;
- Con espressa riserva di formulazione di ulteriori capitoli di prova in sede istruttoria. Testi riservati.
- Con ogni ulteriore più ampia riserva di integrazione e produzione documentale in relazione alla fase di istruzione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Cpa come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 2169/2023 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data 31 maggio 2023.
La parte opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento di €
14.795,00 oltre ad interessi come da domanda e spese di procedura, e che la somma ingiunta non
è dovuta poiché la fattura azionata in sede monitoria ha ad oggetto lavori di manodopera, in particolare riguardanti la posa di pareti di cartongesso presso un cantiere a Rovereto (TS), che
2 l'opposta era stata incaricata di svolgere in virtù di un contratto di subappalto, che tuttavia non sono stati eseguiti correttamente.
In particolare, ha esposto che l'originario appaltante, ha contestato vizi e Parte_2
difformità delle lavorazioni svolte presso il citato cantiere e che, in sede di giudizio contro l'odierna opponente, era stata formulata una proposta transattiva implicante un notevole sconto da parte di in favore di L'opponente ha dedotto l'imputabilità di Parte_1 Parte_2
tale sconto anche alle difformità inerenti ai lavori eseguiti dalla subappaltante.
Infine, la società opponente ha affermato di aver versato delle somme di denaro a titolo di transazione in favore dei dipendenti della società opposta, impiegati per l'esecuzione del subappalto, che avevano agito in giudizio contro la chiamando in causa anche Controparte_1
e al fine di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro Parte_1 Parte_2
subordinato, il pagamento delle differenze retributive nonché il risarcimento dei danni.
Ha dunque concluso richiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi e dai difetti delle opere eseguite da controparte, nonché derivanti dalle transazioni concluse con i lavoratori.
Costituendosi in giudizio, ha contestato in primo luogo l'assenza di qualsiasi Controparte_1
contestazione, al termine dei lavori, da parte dell'opponente relativamente a vizi e difetti delle opere eseguite dall'opposta.
Ha inoltre contestato l'imputabilità alla stessa del danno economico asseritamente subito da
[...]
a causa dell'ingiunzione proposta dall'appaltante e della relativa Parte_1 Parte_2
proposta transattiva, eccependo che anche la scelta di transare con i lavoratori ricorrenti non potrebbe essere addebita alla società la quale ha invece esposto di essere stata Controparte_1
vittoriosa in tutti i procedimenti promossi dai propri dipendenti.
Ha pertanto concluso richiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto citato.
Con ordinanza resa all'udienza del 1.02.2024 il g.i. dott.ssa Sampolesi, cui la presente causa era originariamente assegnata, ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, senza svolgimento di attività istruttoria, ha rinviato la causa ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c. all'udienza del
12.12.24, con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c. Con successivo decreto in data
3 21.10.24 il g.i., rilevato il proprio imminente trasferimento ad altra sezione del Tribunale, ha differito la causa all'udienza del 6.03.25.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa Sampaolesi alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
All'udienza del 6.03.25, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rammentarsi come costituisca principio consolidato quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito (così, ex plurimis, Cass. n.
17371/2003).
Nel caso di specie deve rilevarsi come la parte opposta, oggi formalmente convenuta, sebbene avente la veste sostanziale di attrice, abbia provato l'esistenza del proprio credito derivante dall'esecuzione delle opere sub-appaltate da né la parte opponente ha contestato Parte_1
l'esecuzione delle opere il cui pagamento le è stato richiesto in via monitoria, avendo dedotto l'esistenza di vizi nelle medesime.
L'attività commissionata da alla convenuta opposta inquadrarsi nei moduli del Parte_1 sub-appalto: l'impianto argomentativo delle parti denota che all'opposta era richiesta un “opus”, ossia un lavoro globale di manodopera non limitato alla semplice consegna di materiale ma preminente in termini “attuativi”, a livello di esecuzione delle opere di cartongesso. Né può qualificarsi il contratto in termini di prestazione d'opera, atteso che questo, come è noto, prevede che un soggetto si impegni a compiere un'opera o eseguire un servizio in favore di un altro, con lavoro prevalentemente proprio o dei familiari, mentre nel caso di specie la convenuta opposta è una società, che si è peraltro pacificamente avvalsa anche dell'opera di altri operatori.
4 Essendo, nel caso di specie, richiesta ad una società l'esecuzione di un'opera dietro corrispettivo
(cfr. art. 1655 ss. c.c.), risultano applicabili le norme in tema di appalto, incluse quelle sulle garanzie per vizi (artt. 1660 - 1670 c.c.) secondo cui la garanzia dell'esecutore non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro i sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Inoltre l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Ciò premesso, deve rilevarsi come l'opponente – che ha sub-appaltato a Controparte_1
l'esecuzione di opere di cartongesso, in relazione ad un contratto di appalto dalla stessa sub- appaltante concluso con la committente concernente opere di finitura presso un Parte_2
cantiere sito in Rovereto (TN) – non risulti avere mai mosso alcuna contestazione all'opposta riguardo le lavorazioni da quest'ultima terminate agli inizi dell'anno 2021 (stante l'emissione della fattura in data 18.03.21), nemmeno a seguito della denuncia dei vizi da parte del committente, e sino alla notifica del decreto ingiuntivo.
Può peraltro evidenziarsi che la contestazione dei vizi sollevata dall'opponente nel presente giudizio risulti del tutto generica, non essendo nemmeno indicato in cosa sarebbero consistiti tali vizi né essendo fornito alcun riscontro documentale della loro esistenza (non potendo rivestire alcuna efficacia probatoria a tale fine la documentazione prodotta, relativa agli atti processuali di altro giudizio tra e la propria committente, conclusosi in via transattiva); né tale Parte_1
prova avrebbe potuto essere fornita dall'opponente mediante le istanze istruttorie di prova orale formulate, che attesa la loro genericità e irrilevanza non sono state ritenute ammissibili (con provvedimento emesso dal precedente g.i., da intendersi confermato).
Parimenti priva di rilievo risulta la circostanza, allegata dalla opponente, della conclusione di accordi transattivi con alcuni lavoratori, di cui – secondo l'opponente – dovrebbe rispondere in solido l'odierna convenuta opposta (così come delle relative spese legali); ed invero, gli accordi transattivi prodotti non valgono a fondare una corresponsabilità solidale di Controparte_1
che peraltro ha allegato e provato di essere risultata vittoriosa in analoghi giudizi promossi nei suoi confronti da altri lavoratori.
5 Deve dunque escludersi che l'odierna opponente possa rivalersi, nei confronti di CP_1
degli esborsi sostenuti in virtù di accordi transattivi conclusi in altra sede, in assenza di
[...]
alcun accertamento di responsabilità della convenuta opposta (sia per quanto concerne gli accordi transattivi con i lavoratori che quello raggiunto con la committente per asseriti Parte_2
vizi, in difetto, peraltro, di alcuna prova della loro imputabilità anche solo parziale a CP_1
.
[...]
Alla luce di quanto osservato deve pertanto ritenersi che nel caso di specie la creditrice opposta - attrice in senso sostanziale - abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente - convenuta in senso sostanziale - non abbia provato il fatto estintivo della pretesa di non avendo fornito la prova del proprio adempimento, né della sussistenza Controparte_1
dei vizi e della loro tempestiva denuncia, né, infine, ha dimostrato la fondatezza delle domande riconvenzionali formulate.
L'opposizione in esame deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Deve essere confermata la inammissibilità e irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente e in favore di in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre Parte_1 Controparte_1
spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
6 - rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2169/2023 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna l'opponente a rifondere delle spese di lite, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Laura Frata
7