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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 15161/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Camillo Parte_1 P.IVA_1
Benso di Cavour n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Recchino
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Torino, Via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio degli avv.ti Pietro De Filippo
( e Daria Tkemaladze Email_2
( , che la rappresentano e difendono per delega Email_3
in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – procacciamento di affari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… - previa reiezione - in quanto inammissibili e comunque infondate - di tutte e ciascuna le istanze istruttorie che dovessero essere riproposte in sede conclusiva da
(per le ragioni indicate nelle difese di Email_4 Pt_1
già in atti);
[...]
- previo, per quanto ancora necessario, ordine di esibizione ex articoli 210 e 212 c.p.c. - tanto a quanto a - della Email_4 Controparte_2 copia dei rispettivi registri I.V.A. acquisti e vendite per il periodo dal mese di agosto 2016
(data di decorrenza del contratto inter partes) fino alla data di ottemperanza all'ordine (o fino a quell'altro termine che sarà ritenuto ex officio confacente);
I. dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
II. in ogni caso:
a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Email_5
per le causali azionate;
[...]
b) dichiarare tenuta e condannare in Email_4
persona del socio accomandatario in carica, a rimborsare alla tutte le Parte_1
somme indebitamente percepite a titolo di compensi successivamente al 5 agosto 2019 relativamente al contratto di collaborazione concluso inter partes in data 5 agosto 2016 e poi rinnovato fino alla data del 5 agosto 2019, e così capitali Euro 38.388,75 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. da quando dovuti alla domanda ed al tasso di cui all'art.
1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
c) dichiarare tenuta e condannare in Email_4
persona del socio accomandatario in carica, a risarcire alla tutti i danni dalla Parte_1
medesima subiti a seguito e per effetto della violazione del patto di non concorrenza, da liquidarsi anche in via equitativa.
III. In ogni caso, dichiarare inammissibile - oltre che comunque infondata - la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta.
IV. Con il favore delle spese (oltre rimborso 15% ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A.,
I.V.A. e successive occorrende)”;
Convenuta: “…In via istruttoria:
Previo ogni più opportuno incombente, rimettersi la causa in istruttoria ed esperire
l'interrogatorio formale e la prova testimoniale su tutti i capi di cui alla memoria ex art. 183, n.
2, C.p.c. del 22/06/2022 con i testi ivi indicati e non rinunciati, nonché escutere la sig.ra quale soggetto che all'udienza del 28/06/2023 il l.r.p.t. di parte opposta ing. Testimone_1
ha riferito essere a conoscenza dei fatti di causa e quindi sottoporle i capi da 11 a 21, CP_3 ovvero i capi nn. 11 – 13 – 14 – 16 – 20 e 21 già ammessi e di cui alla memoria ex art. 183, n.
2 C.p.c. del 22/06/2022;
Per i motivi di cui in atti, ordinare ex artt. 210 e 213 C.p.c.:
- al gestore della piattaforma Google Drive (Google Italy S.r.l., p.iva: ) P.IVA_3
2 l'esibizione dei tabulati di condivisione ed interazione intercorsi tra gli account
(ovvero ed , Email_6 Email_7 Email_8 con particolare riferimento al file denominato “003 Concentrazione” ed alla creazione, modifica ed eliminazione dello stesso;
- alla parte opponente l'esibizione di tutti i contratti conclusi, delle fatture Parte_1 emesse e di tutti gli estratti conto dell'azienda durante il periodo di efficacia del contratto e con particolare riferimento al periodo agosto 2019 – febbraio 2021.
Disporsi C.T.U. tecnico-informatica volta ad accertare che il file prodotto sub doc. 8 “003
- Concentrazione rev Dicembre 2020.xlsx” corrisponde a quello condiviso tra le parti sino al
15/12/2020 attraverso la piattaforma Google Drive.
In via principale:
Respingersi l'opposizione proposta e le domande riconvenzionali poiché infondate in fatto ed in diritto, sia in rito che nel merito per le ragioni di cui in atto, dichiarando in ogni caso il diritto dell'esponente a trattenere quanto già ricevuto anche a titolo di arricchimento senza causa;
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro € 9.463,95 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002
e s.m.i. dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
In via riconvenzionale:
Per le ragioni di cui in atti, condannare controparte al pagamento dell'importo €
35.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto all'esponente nel periodo successivo a novembre
2021, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 70.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per la violazione dell'obbligo informativo, e così complessivi €
105.000,00 ovvero di quell'altro maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa oltre interessi;
In ogni caso: dichiararsi tenuta e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa.
Il tutto con vittoria di compensi, rimborso forfettario 15% ed accessori di Legge per la fase monitoria e per la presente fase di opposizione”.
3 MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4207/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 9.463,95 (oltre interessi, € 68,63 a titolo di esborsi per spese
[...]
notarili e spese della procedura), a saldo della fattura n. 58/00 del 30/12/2020 (cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio), emessa dalla di -sulla scorta dei dati Controparte_1 Controparte_1
riportati nel foglio elettronico di calcolo di cui ai doc. 3 e 8 fasc. monitorio- per il compenso maturato dalla stessa per l'attività di procacciamento d'affari svolta in favore della Parte_1
in relazione al mese di novembre 2020.
A fondamento del ricorso monitorio, la ha Controparte_1
allegato:
- che, in data 5/08/2016, aveva sottoscritto un accordo di collaborazione con la Pt_1 in forza del quale quest'ultima le aveva conferito “l'incarico commerciale non esclusivo
[...] finalizzato alla presentazione di potenziali clienti, nonché l'attività non esclusiva, se necessario, di organizzare degli incontri fra il cliente e il personale tecnico e commerciale di
” (art. 2 dell'accordo di colloborazione, cfr. doc. 1 fasc. monitorio); Pt_1
- che, al fine di determinare i corrispettivi dovuti alla Controparte_1
(compensi dipendenti, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo, dagli affari conclusi dalla
[...] grazie all'accordo di collaborazione e dai relativi incassi e da calcolarsi secondo i Parte_1 parametri e le proporzioni di cui all'allegato A), la nel corso del rapporto Parte_1
contrattuale, aveva aggiornato mensilmente un foglio elettronico di calcolo condiviso tra le parti, indicandovi gli incassi ricevuti rispetto ai contratti conclusi grazie all'accordo di collaborazione;
- che il rapporto contrattuale era stato rinnovato, da ultimo, il 1/08/2018 fino al 5/08/2019
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio), quando la “comunicava l'intenzione di non rinnovare Parte_1 il contratto di collaborazione” (cfr. ric. monitorio p. 1, 2);
- che la in forza dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, era rimasta Parte_1 obbligata a corrispondere alla “non solo gli importi Controparte_1 maturati per le aziende di cui all'allegato C, sino al momento della disdetta, ma anche gli importi risultanti da nuovi contratti sottoscritti nei 18 mesi successivi alla data di scioglimento”
(art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e quindi fino al 5/02/2021;
- che la dopo la disdetta del 5/08/2019, aveva corrisposto i compensi dovuti Parte_1
4 alla fino a tutto il mese di ottobre 2020 ed Controparte_1
aggiornato il foglio di calcolo condiviso fino alla fine del mese di novembre 2020 (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio); dopodiché, nel mese di dicembre 2020, aveva cessato l'aggiornamento del foglio di calcolo, impedendo la successiva determinazione dei compensi spettanti alla
Controparte_1
- che la non aveva saldato la fattura n. 58/00 del 30/12/2020 di € 9.463,95 Parte_1
(cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio), emessa in relazione ai compensi dovuti alla
[...]
fino al mese di novembre 2020, calcolati sulla base del foglio Controparte_1
elettronico di calcolo condiviso ed aggiornato dalla stessa fino a novembre 2020 Parte_1
(cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio).
Sulla base di tali allegazioni e produzioni, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, a cui la si è opposta articolando i seguenti motivi: Parte_1
- emissione del decreto ingiuntivo fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, essendo la fattura n. 58/00 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio;
doc. 2 fasc. att.) inidonea a costituire prova scritta del credito azionato in via monitoria in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 21 c. 2 Dpr
n. 633/1972 per valere quale documento contabile;
- difetto di prova del credito azionato dalla Controparte_1 poiché unicamente fondato sulla produzione di una “scheda in formato excel, quindi un file
'aperto' e, come tale, privo…di qualsiasi efficacia probatoria” (cfr. cit., p. 12) - file che, comunque, in data 17/05/2021 (data di produzione del documento nell'ambito del procedimento monitorio), “non esisteva più” poiché, “a far data dal 4 marzo 2021…era stato aggiornato – e per l'effetto sostituito – dai rapporti conclusivi in pari data formalmente trasmessi da a (cfr. cit., p. 12 e doc. 11 fasc. att.); Parte_1 Email_4
- insussistenza del credito portato dalla fattura n. 58/00 del 30/12/2020, avendo la fatturato, per il periodo di ultrattività del contratto Controparte_1
(18 mesi successivi dalla data di scioglimento), “compensi indebiti, in quanto afferenti meri rinnovi e/o proroghe di rapporti di fornitura già anteriormente conclusi (ovvero relativi a contratti privi di qualsiasi elemento di novità, sia oggettiva, sia soggettiva)” (cfr. cit. p. 14); secondo l'attrice, infatti, in forza della previsione dell'art. 10. 3 dell'accordo di collaborazione
(in base al quale “in caso di scioglimento del contratto da parte di , ovvero alla sua Pt_1
scadenza ed in assenza di rinnovo per volontà di , o in caso di consensuale Pt_1
scioglimento o consensuale mancato rinnovo, riconoscerà non solo gli importi Pt_1
5 maturati per le aziende di cui all'allegato C, sino al momento della disdetta, ma anche gli importi risultanti dai nuovi contratti sottoscritti nei 18 mesi successivi dalla data di scioglimento” - cfr. doc. 1 fasc. monitorio, p. 5; doc. 4 fasc. att., p. 5), la
[...]
avrebbe conservato il diritto a percepire i compensi dalla Controparte_1 Parte_1
per i 18 mesi successivi alla cessazione del contratto (periodo di ultrattività) non con riferimento a tutti i contratti ma con esclusivo riferimento a “quei contratti (o parti di contratti) conclusi dal preponente (per l'appunto nei 18 mesi post scioglimento) con clienti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato C ed aventi ad oggetto, non rinnovi tal quali di prestazioni già ex ante fornite, bensì ampliamenti della fornitura stessa (cioè servizi nuovi)” (cfr. cit., p. 13).
In via riconvenzionale, la ha chiesto di condannare la Parte_1 [...]
: Controparte_1
- al rimborso di € 38.388,75, somma indebitamente percepita dalla
[...]
a titolo di provvigioni corrisposte dalla per i meri rinnovi Controparte_1 Parte_1 contrattuali avvenuti nei 18 mesi successivi alla scadenza dell'accordo di collaborazione;
- al risarcimento dei danni subiti dalla per violazione da parte della Parte_1
nel corso del rapporto contrattuale, del patto di Controparte_1 non concorrenza di cui all'art. 5 dell'accordo di collaborazione, ai sensi del quale “il
Consulente si impegna a non coinvolgere aziende concorrenti di sui nominativi a Pt_1
questa già presentati per le medesime attività/servizi/prodotti per le quali sia stata Pt_1
presentata. Il Consulente si impegna a non contrarre accordi di presentazione clienti nei confronti dei Fornitori di ” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, p. 3; doc. 4 fasc. att., p. 3). Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rappresentando:
- la correttezza fiscale della fattura azionata (fattura n. 58/00 del 30/12/2020), in quanto
“richiama le prestazioni relative ai clienti di cui all'allegato C” (cfr. comp. risp., p. 10), oltre ad essere del tutto simile alle pregresse fatture emesse dalla Controparte_1
(cfr. doc. 18, 19 fasc. conv.) e mai contestate dalla ed “anche
[...] Parte_1 prontamente saldate sia prima che dopo il mancato rinnovo” (cfr. comp. risp., p. 8);
- che la fattura azionata (fattura n. 58/00 del 30/12/2020) si fonda su un foglio elettronico di calcolo condiviso ed aggiornato dalla (e, in particolare, dal suo legale Parte_1
rappresentante ) fino a novembre 2020 (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio) - file che CP_4
l'attrice “ammette di avere poi modificato solo dopo l'emissione” della fattura n. 58/00 del
6 30/12/2020 (cfr. comp. risp. p. 10) e, in particolare, dal 4/03/2021 (cfr. cit. p. 12), data della pec dell'avv. Recchino di cui al doc. 11 fasc. att., contenente un file “difforme da quello già condiviso attraverso Google Drive ed utilizzato dalle parti” (cfr. comp. risp., p. 8);
- che gli obblighi contrattuali di cui all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, “sin dal giorno successivo alla scadenza del Contratto”, “sono stati pacificamente interpretati da entrambe le parti … come riferiti a tutti i contratti da con i clienti di “paternità” del Pt_1
Consulente”; “mai le parti avevano fatto riferimento ad una distinzione tra “rinnovi” e
“proroghe” o “contratti misti”” (cfr. comp. risp., p. 14, 15) e, solo con la mail del 29/12/2020
(cfr. doc. 16 fasc. conv.), quando “mancavano appena due mesi per la cessazione degli effetti del contratto”, la ha fornito “un'interpretazione contrattuale del tutto nuova, Parte_1 stravolgendo pro domo sua il significato letterale del contratto e contraddicendo l'esecuzione che fino a quel momento aveva pacificamente dato” (cfr. comp. risp., p. 6).
Quanto alle domande formulate dalla n via riconvenzionale, la convenuta: Parte_1
- con riguardo alla domanda di restituzione ex art. 2033 Cc di € 38.388,75, ha ribadito l'erroneità dell'interpretazione data dall'attrice all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione (volta ad escludere il diritto alla provvigione, nei 18 mesi successivi allo scioglimento del contratto, per i meri rinnovi contrattuali) ed ha osservato che, in ogni caso, l'interpretazione di una clausola contrattuale non potrebbe fondare la richiesta di ripetizione dell'indebito, presupponendo quest'ultima l'assenza o la sopravvenuta invalidità del titolo, contestazioni nella specie non mosse dall'opponente; in ogni caso, la Controparte_1 avrebbe comunque diritto a trattenere le somme incassate, stante l'arricchimento della
[...] per effetto dell'attività di consulenza della convenuta, come dimostrato dai bilanci Parte_1 che “attestano un consistente incremento dei ricavi” (cfr. comp. risp., p. 18 e doc. 15 fasc. conv.);
- con riguardo alla domanda risarcitoria per violazione del patto di non concorrenza, ne ha contestato la genericità e l'assenza di prova.
In via di reconventio reconventionis, la ha Controparte_1 chiesto di condannare la l pagamento di complessivi € 105.000,00, di cui: Parte_1
- € 35.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto alla Controparte_1 per i contratti conclusi dalla con i clienti di cui all'allegato C “nel periodo
[...] Parte_1 successivo a novembre 2021” (cfr. comp. risp. p. 21 e 24);
- € 70.000,00 a titolo di penale contrattuale ex art.
7.6 dell'accordo di collaborazione (cfr.
7 doc. 1 fasc. monitorio) per violazione da parte della degli obblighi informativi di Parte_1 cui all'art.
3.3 dell'accordo di collaborazione, avendo (legale rappresentante CP_4
della rimosso il file excel condiviso attraverso cui venivano comunicati i dati Parte_1 relativi agli incassi della – dati che, in forza dell'art. 7 dell'accordo di Parte_1 collaborazione e dell'allegato A ivi richiamato, consentivano il calcolo della provvigione spettante alla convenuta.
In sede di prima udienza (cfr. verbale udienza del 19/01/2022) e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, parte attrice opponente si è opposta alla reconventio reconventionis formulata dalla poiché “malamente infondata” (cfr. Controparte_1
mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 fasc. att.) e inammissibile in quanto priva di collegamento con le domande riconvenzionali formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza ex art. 648 Cpc avanzata dalla parte convenuta e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza 21/01/2022).
Con l'ordinanza del 26/09/2022 il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la cancellazione di due espressioni sconvenienti ex art. 89 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti nonché mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentate della ( ) e Parte_1 CP_4
l'escussione di due testimoni e, con ordinanza in data 26/11/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, parte attrice ha sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge in quanto la fattura azionata in sede monitoria (cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio) risulterebbe inidonea a costituire prova scritta del credito azionato poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 21 c. 2 Dpr n. 633/1972.
Al riguardo, si osserva:
- che la fattura n. 58/00 azionata in via monitoria risulta munita dei requisiti indicati dall'art. 21 c. 2 Dpr n. 633/1972; in particolare, essa reca come descrizione “prestazioni per
Banca Sistema, Fincontinuo, Mondodelvino, Parmacotto, Zip, Zic, Zil, Zla”, permettendo,
8 dunque, l'identificazione delle prestazioni cui si riferisce in relazione ai clienti della Pt_1
clienti che, peraltro, figurano nel doc. 11 prodotto da parte attrice (cfr. doc. 11 fasc. att., p.
[...]
3); inoltre, la fattura azionata risulta corrispondente alle pregresse fatture emesse dalla per prestazioni attinenti al medesimo rapporto Controparte_1
contrattuale (cfr. doc. 19 fasc. conv.), rispetto alle quali non risulta che la abbia Parte_1
sollevato contestazioni sulla regolarità formale nel corso del rapporto;
- che, in ogni caso, il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria (cf. Cass. 5844/2006; in senso conforme Cass. 10318/2023; Cass. 40110/2021).
3. Sul credito azionato in via monitoria dalla Controparte_5
In punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di
[...]
Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011).
Pertanto, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, che fa valere il credito, deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato pagamento), mentre spetta all'attore opponente (debitore) dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un.,
13533/2001).
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
il convenuto (sostanziale, ossia nel giudizio di opposizione l'attore-opponente)
è, infatti, tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (o ricorrente in monitorio) a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta (o nella citazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), si limiti a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea (o monitoria), senza elevare contestazioni chiare e specifiche (tra le tante, cfr. Cass. 19896/2015).
3.2. Nel caso di specie, la ha prodotto: Controparte_1
- la fonte del diritto di credito azionato, ovverosia l'accordo di collaborazione del
9 5/08/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) -rinnovato in data 1/08/2018 fino al 5/08/2019 (cfr. doc.
2 fasc. monitorio, p. 2)-, il cui art. 10.3 stabilisce il diritto della Controparte_1
al pagamento delle provvigioni anche dopo lo scioglimento del contratto con
[...] riferimento ai “nuovi contratti sottoscritti (dalla nei 18 mesi successivi alla data di Parte_1 scioglimento” (dunque, fino al 5/02/2021, essendo il contratto cessato il 5/08/2019);
- l'allegato A all'accordo di collaborazione, contenete i parametri di calcolo del corrispettivo spettante alla (cfr. doc. 1 fasc. Controparte_1
monitorio, p. 7), aggiornato in data 21/12/2016 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio, p. 1);
- il foglio di calcolo tipo excel (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio, doc. 20 fasc. conv.), condiviso tra le parti attraverso la piattaforma Google Drive (cfr. doc. 21 fasc. conv.), contenente -secondo la prospettazione della convenuta- i dati relativi agli affari conclusi dalla ggiornati (dalla stessa attrice) fino a fine novembre 2020; Parte_1
- la fattura n. 58/00 del 30/12/2020, emessa sulla base dei dati di cui al citato foglio di calcolo;
in particolare, la fattura reca l'importo di € 7.757.34 -che si evince dal doc. 3 fasc. monitorio- oltre Iva, per un totale di € 9.463,95.
La a negato la debenza delle somme azionate: Parte_1
- fornendo un'interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione volta a limitare il diritto alla provvigione della per il periodo di Controparte_1
ultrattività del contratto (18 mesi successivi dallo scioglimento del contratto), escludendo i meri rinnovi contrattuali;
- contestando il valore probatorio del file excel prodotto poiché modificabile e poiché la condivisione del file era cessata prima del 17/05/2021 (data in cui il file excel è stato prodotto nel giudizio monitorio).
Rispetto alla questione concernente l'interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, va premesso che, in base ai canoni codicistici di interpretazione dei contratti,
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non limitarsi al senso letterale delle parole”; con la precisazione che, per determinare la comune intenzione delle parti, occorre avere riguardo al loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 Cc).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere l'interpretazione data da parte attrice all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, in quanto contrastante con il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del
10 contratto.
È pacifico, invero, oltreché provato in atti (cfr. doc. 16 fasc. conv.; cfr. doc. 7 fasc. att), che le parti abbiano comunemente interpretato la citata clausola come riferita a tutti i contratti conclusi dalla con i clienti di cui all'allegato C nei 18 mesi successivi alla Parte_1 scadenza dell'accordo di collaborazione, senza alcuna distinzione tra contratti riguardanti forniture già oggetto di precedenti accordi (contratti che parte attrice definisce quali “rinnovi) e contratti aventi ad oggetto servizi nuovi.
È documentalmente provato, in particolare, come le prime contestazioni avanzate al riguardo dalla risalgano al 29/12/2020 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), quando erano Parte_1 ormai quasi spirati i 18 mesi di cui all'art.10 dell'accordo (in scadenza al 5/02/2021).
Quanto alle contestazioni mosse da parte attrice in relazione al foglio elettronico di calcolo prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio), va premesso:
- che dall'istruttoria svolta (orale e documentale) è emerso che la nel corso Parte_1
del rapporto contrattuale, comunicava alla i propri Controparte_1 incassi (relativi ai contratti conclusi grazie all'accordo di collaborazione) aggiornando periodicamente un foglio di calcolo excel condiviso nonché inviando una comunicazione via mail ad -legale rappresentante della CP_1 Controparte_1
(cfr. deposizione testimoniale resa da all'udienza del 12/04/2023, ove il teste Testimone_2
ha dato atto che il titolare della compilava il foglio excel condiviso e comunicava Parte_1
altresì alla quando emettere le fatture;
CP_1 Controparte_1 interrogatorio formale reso da all'udienza del 28/06/2023, il quale ha dato atto CP_4 dell'aggiornamento periodico del file excel condiviso nonché dello scambio di corrispondenza via mail;
circostanze che trovano altresì conferma nello scambio di mail di cui ai doc. 16, 17 fasc. conv.);
- che i documenti di causa confermano la tesi della convenuta in ordine all'aggiornamento del citato foglio di calcolo excel, da parte della per tutto il Parte_1
mese di novembre 2020; in particolare, ciò emerge dalla mail del 15/12/2020, con la quale comunicava a (legale rappresentante della CP_4 CP_1 [...]
che, trascorsi 18 mesi dalla cessazione del contratto, “termineranno Controparte_1 tutti gli effetti e il file non sarà più aggiornato” (cfr. doc. 16 fasc. att., p. 6) - affermazione da cui si desume l'aggiornamento del file fino a quel momento (15/12/2020);
- che dall'istruttoria svolta è emerso che il citato foglio di calcolo excel è stato condiviso
11 tra le parti fino al 30/12/2020, “momento in cui il Sig. di sua iniziativa in una mail ha CP_1 invocato il contenzioso” (mail del 30/12/2020, cfr. doc. 7 fasc. att.); da quel momento, cioè dopo la ricezione della mail del 30/12/2020, la ha cessato la condivisione del file Parte_1
(cfr. interrogatorio formale , udienza 28/06/2023); da ultimo, “a far data dal 4 CP_4 marzo 2021”, il file è stato nuovamente “aggiornato” dalla (cfr. cit. 12) e inviato Parte_1
via mail (in formato non editabile) alla proponendo Controparte_1 la suesposta interpretazione “restrittiva” dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione (cfr. doc.
11 fasc. att.) -interpretazione non condivisibile per le ragioni già esplicate-.
Ebbene, essendo provata l'esistenza di un foglio di calcolo excel aggiornato dalla l 15/12/2020 e condiviso con la fino al Parte_1 Controparte_1
30/12/2020 -data di emissione della fattura n. 58/00 del 30/12/2020- e non avendo parte attrice mosso contestazioni puntali e specifiche in ordine ai dati e calcoli riportati nel file excel prodotto dalla opposta (cfr. doc. 3, 8, 20 fasc. monitorio), limitandosi a contestazioni generiche sul valore probatorio del documento, deve ritenersi provato il credito azionato dalla convenuta in via monitoria fondato sulla n. 58/00 del 30/12/2020, la quale riporta un importo corrispondente a quello indicato nel doc. 3 fasc. monitorio (€ 7.757.34, a cui è stata sommata l'Iva), mentre non può darsi rilievo alle ipotesi di calcolo prospettate dall'attrice poiché fondate su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione.
4. Sulle domande riconvenzionali della Parte_1
La domanda attorea di condanna della convenuta al rimborso di € 38.388,75, quali somme indebitamente percepite dalla stessa a titolo di provvigioni pagate dalla Parte_1 per i rinnovi contrattuali sottoscritti nei 18 mesi successivi alla scadenza dell'accordo di collaborazione, va respinta poiché fondata su interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione non condivisibile per le ragioni sopra esplicate.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Controparte_1 per violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 5 dell'accordo di Parte_1 collaborazione (ai sensi del quale “il Consulente si impegna a non coinvolgere aziende concorrenti di sui nominativi a questa già presentati per le medesime Pt_1 attività/servizi/prodotti per le quali sia stata presentata” - cfr. doc. 1 fasc. monitorio) Pt_1 poiché l'istruttoria svolta (documentale e orale) non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla violazione del citato patto da parte della Controparte_6
[... che, in quanto relativa all'inadempimento di un'obbligazione negativa, incombeva sulla
[...]
sulla soggetto che ha invocato la violazione del patto)-. Parte_1
In particolare, parte attrice ha fondato l'asserita violazione del patto di non concorrenza su unica mail del 4/11/2019 ore 16:07, con la quale ha scritto a CP_1 Persona_1
(manager di - società competitor della e a - Controparte_2 Parte_1 CP_4 quest'ultimo inserito per errore tra i destinatari secondo la prospettazione attorea- di aver sentito (responsabile dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo della Bcc di Busto Persona_2
Garolfo e Buggiate - nominativo facente parte dell'elenco di cui all'allegato C dell'accordo di collaborazione, cfr. doc. 14 fasc. att.) “che stava guardando e valutando PEC Organizer”
(progetto della e di avergli “spiegato di voi e quindi ne parlerà con il commerciale Parte_1 di riferimento uomo che dipende sa (dr. commerciale)” (cfr. Persona_3 Persona_4
doc. 16 fasc. att.).
Al riguardo, rileva la testimonianza resa da il quale ha spiegato che il Persona_1
proprietario della Studio Informatica Srl (Giacomo Summa), il 4/11/2019, durante un incontro presso il co-working “Copernico” a Milano, “aveva chiesto al Sig. di poter parlare con i CP_1 vertici di ” poiché interessato a una possibile acquisizione;
lo stesso giorno, dopo Pt_1
l'incontro, aveva inviato la mail succitata (cfr. doc. 16 fasc. att.), che CP_1 [...] aveva interpretato “come il primo passo per mettere in contatto il Sig. con lo Per_1 CP_3
, utilizzando la banca come scusa per metterci in contatto anche perché la Controparte_2
banca faceva già parte di (cioè di con cui lo Pt_2 Parte_3 [...]
aveva un accordo quadro in esclusiva) e noi non potevamo muoverci in altro Controparte_2 senso” (cfr. testimonianza verbale udienza del 20/09/2023); tali circostanze Persona_1
trovano conferma anche dal contenuto dei messaggi scambiati in pari data tra e CP_1
(cfr. doc. 27 fasc. conv.). CP_4
Non può, dunque, ritenersi raggiunta idonea prova in ordine alla violazione del patto di non concorrenza da parte della né tale prova Controparte_1 avrebbe potuto raggiungersi ammettendo l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, tenuto conto che l'istanza ex art. 210/212 Cpc deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte (cfr. Cass. 10043/2004; Id. 5904/2004; Id. 10916/2003) e può essere accolta solo quando la loro esistenza materiale sia certa (cfr. Cass. 26943/2007; Id.
2772/2003; Id. 11709/2002) sul presupposto che i documenti da esibirsi contengano la prova su fatti controversi della causa, mentre non è ammissibile un ordine di esibizione volto ad
13 indagare se siffatta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi (cfr. Cass. 6734/1988;
Id. 2369/1984).
Senza contare che le allegazioni attoree risultano carenti anche dal punto di vista del danno-conseguenza; in particolare, l'attrice non ha spiegato né provato quale pregiudizio risarcibile avrebbe subito in conseguenza dell'asserita violazione del patto di non concorrenza da parte della limitandosi a invocare Controparte_1
la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cc, la quale costituisce una mera tecnica di quantificazione, la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno, ma non può supplire alla mancanza di prova in ordine all'esistenza del pregiudizio.
5. Sulla reconventio reconventionis formulata della Parte_4
[...]
[...
. Preliminarmente, rispetto all'ammissibilità della reconventio reconventionis avanzata dalla va osservato che la recente giurisprudenza di Controparte_1 CP_1
legittimità, superando il tradizionale orientamento restrittivo, ha ammesso la possibilità per il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, domande nuove, diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitorio -“anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”- a condizione che “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. 32933/2023; Cass. 27183/2023; Cass. 9633/2022; da ultimo confermata da Cass. Sez. Unite 26727/2024).
Risulta in tal modo superato il tradizionale orientamento, che precludeva al convenuto- opposto, in ragione della sua posizione sostanziale di attore, di avanzare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo domande diverse da quelle fatte valere con ricorso monitorio, salvo il caso in cui si fosse venuto a trovare a sua volta nella posizione di convenuto stante la formulazione di una domanda riconvenzionale da parte dell'attore-
P opponente, potendo in tal caso proporre una reconventio reconventionis, la quale tuttavia doveva essere conseguente alla domanda riconvenzionale formulata dall'attore-opponente, pena la sua inammissibilità (cfr. Cass. 2815/2019; Cass. 2682/2016; Cass. 8582/2013; Cass.
2529/2006).
Ne consegue l'ammissibilità della reconventio reconventionis formulata dalla nel presente giudizio, seppur non strettamente Controparte_1
conseguente alle domande riconvenzionali formulate dalla poiché riferita sempre Parte_1 al rapporto contrattuale discendente dall'accordo di collaborazione del 5/08/2016 rinnovato il
1/08/2018 (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio).
5.2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la reconventio reconventionis formulata dalla non possa trovare accoglimento per le ragioni che Controparte_1 CP_1
seguono.
La domanda di pagamento di € 35.000,00, formulata “a titolo di corrispettivo” dovuto alla
“nel periodo successivo a novembre 2021” (cfr. Controparte_1
note scritte di pc del 22/11/2024) non può essere accolta poiché il titolo dedotto in giudizio, ovverosia l'accordo di collaborazione del 5/08/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), riconosce il diritto alla provvigione solo per i contratti sottoscritti dalla nei 18 mesi successivi Parte_1
alla data di scioglimento del rapporto (5/08/2019) e, dunque, solo fino al 5/02/2021.
Né può interpretarsi la domanda della come in Controparte_1
realtà riferita al periodo successivo a novembre 2020 e fino al 5/02/2021, tenuto conto che la convenuta solo nella memoria di replica -e, dunque, tardivamente- ha invocato le somme maturate dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (cfr. mem. replica p. 4 e 5), mentre in tutti i precedenti scritti difensivi aveva esplicitamente riferito la sua richiesta al “periodo successivo
a novembre 2021” (cfr. comp. risp. p. 21 e p. 24; mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 1, p. 4; note scritte di pc del 22/11/2024; comp. conclusionale p. 12).
Quanto alla domanda di pagamento di € 70.000,00, formulata a titolo di penale contrattuale per violazione degli obblighi informativi, le previsioni contrattuali che vengono in rilievo sono:
- l'art.
7.6. dell'accordo di collaborazione, che stabilisce il diritto della
[...] di richiedere la penale (“pari al doppio degli importi spettanti e Controparte_1 dovuti da ”) a fronte dell'”omessa dichiarazione da parte di di cui al punto Pt_1 Pt_1
3.3.” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
15 - l'art.
3.3 dell'accordo di collaborazione, che stabilisce che la deve Parte_1
“notificare” alla “qualsiasi tipo di attività Controparte_1 commerciale, tecnica ed amministrativa operata sui contratti di cui all'allegato C” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni dalla alla Parte_1
(non espressamente disciplinate nell'accordo di Controparte_1 collaborazione), dall'istruttoria svolta (come già spiegato al punto 3.2.) è emerso che:
- la ottemperava agli obblighi informativi di cui all'art.
3.3 dell'accordo di Parte_1
collaborazione inviando una comunicazione via mail ad ed aggiornando CP_1
periodicamente il foglio di calcolo excel condiviso (cfr. deposizione testimoniale resa da all'udienza del 12/04/2023; interrogatorio formale reso da Testimone_2 CP_4 all'udienza del 28/06/2023; doc. 16, 17 fasc. conv.);
- il foglio di calcolo excel è stato aggiornato dalla fino al 15/12/2020 (cfr. Parte_1
doc. 16 fasc. att., p. 6) e condiviso con la fino al Controparte_1
30/12/2020, momento in cui ha interrotto la condivisione a fronte della mail di CP_4 che contestava l'interpretazione “restrittiva” dell'art. 10.3 dell'accordo di CP_1 collaborazione (interpretazione proposta dalla “a due mesi dalla scadenza Parte_1 definitiva”) e richiedeva il pagamento della fattura emessa relativa agli incassi “tra Ottobre-
Novembre fino al 9/12” (cfr. doc. 7 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- che l'intervenuta interruzione della condivisione del file excel in data 30/12/2020 (circa un mese prima rispetto alla scadenza del periodo di ultrattività del contratto, in scadenza al 5/02/2021) non sia circostanza sufficiente a far scattare la penale invocata dalla convenuta, non ravvisandosi un'integrale omissione informativa, atteso che la nonostante Parte_1
l'interruzione della condivisione del file excel, ha continuato a interloquire con la in ordine ai propri contratti e, con mail del Controparte_1
4/03/2021, le ha fornito un proprio resoconto aggiornato al 5/02/2021 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
Vero è che con la mail del 4/03/2021 la ha invocato un'interpretazione non Parte_1 condivisibile dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione;
tuttavia, tale presa di posizione non può essere equiparata all'omissione informativa (presupposto della penale invocata), anche tenuto conto che la tabella di cui al doc. 11 fasc. att. fa riferimento sia ai contratti che ai rinnovi;
inoltre, dal punto di vista temporale, va osservato che il titolo contrattuale non
16 stabiliva delle scadenze in ordine agli obblighi informativi della Parte_1
6. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2. La restante metà viene posta a carico della parte attrice (maggiormente soccombente) e viene liquidata in dispositivo, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022.
La domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 Cpc deve essere rigettata, tenuto conto che:
- le pretese della convenuta sono state accolte solo in parte, il che esclude il carattere temerario delle difese attoree;
- in ogni caso, la convenuta non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno.
Deve essere altresì rigettata la domanda di parte convenuta di risarcimento ex art. 89
Cpc (peraltro non riportata in sede di precisazione delle conclusioni, seppur ribadita nella comparsa conclusionale), tenuto conto che, se è vero che con l'ordinanza del 26/09/2022 è stata disposta la cancellazione di due espressioni sconvenienti di parte attrice, è pur vero che le espressioni cancellate non risultano del tutto avulse dall'oggetto della lite, il che esclude l'obbligo risarcitorio ex c. 2 art. 89 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4207/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
rigetta le domande riconvenzionali della Parte_1
rigetta la reconventio reconventionis della Controparte_1
condanna la a rimborsare alla ½ Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.808,00 per compensi e € 384,95 per spese vive (1/2 Cu+spese notifica teste), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
la restante metà delle spese di lite viene compensata tra le parti;
rigetta le domande risarcitorie ex artt. 96 e 89 Cpc.
Torino, 4/04/2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 15161/2021 promossa da:
(Cf./P.Iva ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Camillo Parte_1 P.IVA_1
Benso di Cavour n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Recchino
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_1
attrice; contro
(Cf./P.Iva. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Torino, Via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio degli avv.ti Pietro De Filippo
( e Daria Tkemaladze Email_2
( , che la rappresentano e difendono per delega Email_3
in atti;
convenuta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – procacciamento di affari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… - previa reiezione - in quanto inammissibili e comunque infondate - di tutte e ciascuna le istanze istruttorie che dovessero essere riproposte in sede conclusiva da
(per le ragioni indicate nelle difese di Email_4 Pt_1
già in atti);
[...]
- previo, per quanto ancora necessario, ordine di esibizione ex articoli 210 e 212 c.p.c. - tanto a quanto a - della Email_4 Controparte_2 copia dei rispettivi registri I.V.A. acquisti e vendite per il periodo dal mese di agosto 2016
(data di decorrenza del contratto inter partes) fino alla data di ottemperanza all'ordine (o fino a quell'altro termine che sarà ritenuto ex officio confacente);
I. dichiarare nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
II. in ogni caso:
a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Email_5
per le causali azionate;
[...]
b) dichiarare tenuta e condannare in Email_4
persona del socio accomandatario in carica, a rimborsare alla tutte le Parte_1
somme indebitamente percepite a titolo di compensi successivamente al 5 agosto 2019 relativamente al contratto di collaborazione concluso inter partes in data 5 agosto 2016 e poi rinnovato fino alla data del 5 agosto 2019, e così capitali Euro 38.388,75 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma I c.c. da quando dovuti alla domanda ed al tasso di cui all'art.
1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo;
c) dichiarare tenuta e condannare in Email_4
persona del socio accomandatario in carica, a risarcire alla tutti i danni dalla Parte_1
medesima subiti a seguito e per effetto della violazione del patto di non concorrenza, da liquidarsi anche in via equitativa.
III. In ogni caso, dichiarare inammissibile - oltre che comunque infondata - la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto opposto con la comparsa di costituzione e risposta.
IV. Con il favore delle spese (oltre rimborso 15% ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, C.P.A.,
I.V.A. e successive occorrende)”;
Convenuta: “…In via istruttoria:
Previo ogni più opportuno incombente, rimettersi la causa in istruttoria ed esperire
l'interrogatorio formale e la prova testimoniale su tutti i capi di cui alla memoria ex art. 183, n.
2, C.p.c. del 22/06/2022 con i testi ivi indicati e non rinunciati, nonché escutere la sig.ra quale soggetto che all'udienza del 28/06/2023 il l.r.p.t. di parte opposta ing. Testimone_1
ha riferito essere a conoscenza dei fatti di causa e quindi sottoporle i capi da 11 a 21, CP_3 ovvero i capi nn. 11 – 13 – 14 – 16 – 20 e 21 già ammessi e di cui alla memoria ex art. 183, n.
2 C.p.c. del 22/06/2022;
Per i motivi di cui in atti, ordinare ex artt. 210 e 213 C.p.c.:
- al gestore della piattaforma Google Drive (Google Italy S.r.l., p.iva: ) P.IVA_3
2 l'esibizione dei tabulati di condivisione ed interazione intercorsi tra gli account
(ovvero ed , Email_6 Email_7 Email_8 con particolare riferimento al file denominato “003 Concentrazione” ed alla creazione, modifica ed eliminazione dello stesso;
- alla parte opponente l'esibizione di tutti i contratti conclusi, delle fatture Parte_1 emesse e di tutti gli estratti conto dell'azienda durante il periodo di efficacia del contratto e con particolare riferimento al periodo agosto 2019 – febbraio 2021.
Disporsi C.T.U. tecnico-informatica volta ad accertare che il file prodotto sub doc. 8 “003
- Concentrazione rev Dicembre 2020.xlsx” corrisponde a quello condiviso tra le parti sino al
15/12/2020 attraverso la piattaforma Google Drive.
In via principale:
Respingersi l'opposizione proposta e le domande riconvenzionali poiché infondate in fatto ed in diritto, sia in rito che nel merito per le ragioni di cui in atto, dichiarando in ogni caso il diritto dell'esponente a trattenere quanto già ricevuto anche a titolo di arricchimento senza causa;
Confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque condannare controparte al pagamento della somma di euro € 9.463,95 oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002
e s.m.i. dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
In via riconvenzionale:
Per le ragioni di cui in atti, condannare controparte al pagamento dell'importo €
35.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto all'esponente nel periodo successivo a novembre
2021, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di € 70.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per la violazione dell'obbligo informativo, e così complessivi €
105.000,00 ovvero di quell'altro maggiore o minore importo che emergerà in corso di causa oltre interessi;
In ogni caso: dichiararsi tenuta e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'Ufficio in via equitativa.
Il tutto con vittoria di compensi, rimborso forfettario 15% ed accessori di Legge per la fase monitoria e per la presente fase di opposizione”.
3 MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4207/2021, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto alla di pagare alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 9.463,95 (oltre interessi, € 68,63 a titolo di esborsi per spese
[...]
notarili e spese della procedura), a saldo della fattura n. 58/00 del 30/12/2020 (cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio), emessa dalla di -sulla scorta dei dati Controparte_1 Controparte_1
riportati nel foglio elettronico di calcolo di cui ai doc. 3 e 8 fasc. monitorio- per il compenso maturato dalla stessa per l'attività di procacciamento d'affari svolta in favore della Parte_1
in relazione al mese di novembre 2020.
A fondamento del ricorso monitorio, la ha Controparte_1
allegato:
- che, in data 5/08/2016, aveva sottoscritto un accordo di collaborazione con la Pt_1 in forza del quale quest'ultima le aveva conferito “l'incarico commerciale non esclusivo
[...] finalizzato alla presentazione di potenziali clienti, nonché l'attività non esclusiva, se necessario, di organizzare degli incontri fra il cliente e il personale tecnico e commerciale di
” (art. 2 dell'accordo di colloborazione, cfr. doc. 1 fasc. monitorio); Pt_1
- che, al fine di determinare i corrispettivi dovuti alla Controparte_1
(compensi dipendenti, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo, dagli affari conclusi dalla
[...] grazie all'accordo di collaborazione e dai relativi incassi e da calcolarsi secondo i Parte_1 parametri e le proporzioni di cui all'allegato A), la nel corso del rapporto Parte_1
contrattuale, aveva aggiornato mensilmente un foglio elettronico di calcolo condiviso tra le parti, indicandovi gli incassi ricevuti rispetto ai contratti conclusi grazie all'accordo di collaborazione;
- che il rapporto contrattuale era stato rinnovato, da ultimo, il 1/08/2018 fino al 5/08/2019
(cfr. doc. 2 fasc. monitorio), quando la “comunicava l'intenzione di non rinnovare Parte_1 il contratto di collaborazione” (cfr. ric. monitorio p. 1, 2);
- che la in forza dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, era rimasta Parte_1 obbligata a corrispondere alla “non solo gli importi Controparte_1 maturati per le aziende di cui all'allegato C, sino al momento della disdetta, ma anche gli importi risultanti da nuovi contratti sottoscritti nei 18 mesi successivi alla data di scioglimento”
(art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e quindi fino al 5/02/2021;
- che la dopo la disdetta del 5/08/2019, aveva corrisposto i compensi dovuti Parte_1
4 alla fino a tutto il mese di ottobre 2020 ed Controparte_1
aggiornato il foglio di calcolo condiviso fino alla fine del mese di novembre 2020 (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio); dopodiché, nel mese di dicembre 2020, aveva cessato l'aggiornamento del foglio di calcolo, impedendo la successiva determinazione dei compensi spettanti alla
Controparte_1
- che la non aveva saldato la fattura n. 58/00 del 30/12/2020 di € 9.463,95 Parte_1
(cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio), emessa in relazione ai compensi dovuti alla
[...]
fino al mese di novembre 2020, calcolati sulla base del foglio Controparte_1
elettronico di calcolo condiviso ed aggiornato dalla stessa fino a novembre 2020 Parte_1
(cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio).
Sulla base di tali allegazioni e produzioni, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, a cui la si è opposta articolando i seguenti motivi: Parte_1
- emissione del decreto ingiuntivo fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, essendo la fattura n. 58/00 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio;
doc. 2 fasc. att.) inidonea a costituire prova scritta del credito azionato in via monitoria in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 21 c. 2 Dpr
n. 633/1972 per valere quale documento contabile;
- difetto di prova del credito azionato dalla Controparte_1 poiché unicamente fondato sulla produzione di una “scheda in formato excel, quindi un file
'aperto' e, come tale, privo…di qualsiasi efficacia probatoria” (cfr. cit., p. 12) - file che, comunque, in data 17/05/2021 (data di produzione del documento nell'ambito del procedimento monitorio), “non esisteva più” poiché, “a far data dal 4 marzo 2021…era stato aggiornato – e per l'effetto sostituito – dai rapporti conclusivi in pari data formalmente trasmessi da a (cfr. cit., p. 12 e doc. 11 fasc. att.); Parte_1 Email_4
- insussistenza del credito portato dalla fattura n. 58/00 del 30/12/2020, avendo la fatturato, per il periodo di ultrattività del contratto Controparte_1
(18 mesi successivi dalla data di scioglimento), “compensi indebiti, in quanto afferenti meri rinnovi e/o proroghe di rapporti di fornitura già anteriormente conclusi (ovvero relativi a contratti privi di qualsiasi elemento di novità, sia oggettiva, sia soggettiva)” (cfr. cit. p. 14); secondo l'attrice, infatti, in forza della previsione dell'art. 10. 3 dell'accordo di collaborazione
(in base al quale “in caso di scioglimento del contratto da parte di , ovvero alla sua Pt_1
scadenza ed in assenza di rinnovo per volontà di , o in caso di consensuale Pt_1
scioglimento o consensuale mancato rinnovo, riconoscerà non solo gli importi Pt_1
5 maturati per le aziende di cui all'allegato C, sino al momento della disdetta, ma anche gli importi risultanti dai nuovi contratti sottoscritti nei 18 mesi successivi dalla data di scioglimento” - cfr. doc. 1 fasc. monitorio, p. 5; doc. 4 fasc. att., p. 5), la
[...]
avrebbe conservato il diritto a percepire i compensi dalla Controparte_1 Parte_1
per i 18 mesi successivi alla cessazione del contratto (periodo di ultrattività) non con riferimento a tutti i contratti ma con esclusivo riferimento a “quei contratti (o parti di contratti) conclusi dal preponente (per l'appunto nei 18 mesi post scioglimento) con clienti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato C ed aventi ad oggetto, non rinnovi tal quali di prestazioni già ex ante fornite, bensì ampliamenti della fornitura stessa (cioè servizi nuovi)” (cfr. cit., p. 13).
In via riconvenzionale, la ha chiesto di condannare la Parte_1 [...]
: Controparte_1
- al rimborso di € 38.388,75, somma indebitamente percepita dalla
[...]
a titolo di provvigioni corrisposte dalla per i meri rinnovi Controparte_1 Parte_1 contrattuali avvenuti nei 18 mesi successivi alla scadenza dell'accordo di collaborazione;
- al risarcimento dei danni subiti dalla per violazione da parte della Parte_1
nel corso del rapporto contrattuale, del patto di Controparte_1 non concorrenza di cui all'art. 5 dell'accordo di collaborazione, ai sensi del quale “il
Consulente si impegna a non coinvolgere aziende concorrenti di sui nominativi a Pt_1
questa già presentati per le medesime attività/servizi/prodotti per le quali sia stata Pt_1
presentata. Il Consulente si impegna a non contrarre accordi di presentazione clienti nei confronti dei Fornitori di ” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio, p. 3; doc. 4 fasc. att., p. 3). Pt_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rappresentando:
- la correttezza fiscale della fattura azionata (fattura n. 58/00 del 30/12/2020), in quanto
“richiama le prestazioni relative ai clienti di cui all'allegato C” (cfr. comp. risp., p. 10), oltre ad essere del tutto simile alle pregresse fatture emesse dalla Controparte_1
(cfr. doc. 18, 19 fasc. conv.) e mai contestate dalla ed “anche
[...] Parte_1 prontamente saldate sia prima che dopo il mancato rinnovo” (cfr. comp. risp., p. 8);
- che la fattura azionata (fattura n. 58/00 del 30/12/2020) si fonda su un foglio elettronico di calcolo condiviso ed aggiornato dalla (e, in particolare, dal suo legale Parte_1
rappresentante ) fino a novembre 2020 (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio) - file che CP_4
l'attrice “ammette di avere poi modificato solo dopo l'emissione” della fattura n. 58/00 del
6 30/12/2020 (cfr. comp. risp. p. 10) e, in particolare, dal 4/03/2021 (cfr. cit. p. 12), data della pec dell'avv. Recchino di cui al doc. 11 fasc. att., contenente un file “difforme da quello già condiviso attraverso Google Drive ed utilizzato dalle parti” (cfr. comp. risp., p. 8);
- che gli obblighi contrattuali di cui all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, “sin dal giorno successivo alla scadenza del Contratto”, “sono stati pacificamente interpretati da entrambe le parti … come riferiti a tutti i contratti da con i clienti di “paternità” del Pt_1
Consulente”; “mai le parti avevano fatto riferimento ad una distinzione tra “rinnovi” e
“proroghe” o “contratti misti”” (cfr. comp. risp., p. 14, 15) e, solo con la mail del 29/12/2020
(cfr. doc. 16 fasc. conv.), quando “mancavano appena due mesi per la cessazione degli effetti del contratto”, la ha fornito “un'interpretazione contrattuale del tutto nuova, Parte_1 stravolgendo pro domo sua il significato letterale del contratto e contraddicendo l'esecuzione che fino a quel momento aveva pacificamente dato” (cfr. comp. risp., p. 6).
Quanto alle domande formulate dalla n via riconvenzionale, la convenuta: Parte_1
- con riguardo alla domanda di restituzione ex art. 2033 Cc di € 38.388,75, ha ribadito l'erroneità dell'interpretazione data dall'attrice all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione (volta ad escludere il diritto alla provvigione, nei 18 mesi successivi allo scioglimento del contratto, per i meri rinnovi contrattuali) ed ha osservato che, in ogni caso, l'interpretazione di una clausola contrattuale non potrebbe fondare la richiesta di ripetizione dell'indebito, presupponendo quest'ultima l'assenza o la sopravvenuta invalidità del titolo, contestazioni nella specie non mosse dall'opponente; in ogni caso, la Controparte_1 avrebbe comunque diritto a trattenere le somme incassate, stante l'arricchimento della
[...] per effetto dell'attività di consulenza della convenuta, come dimostrato dai bilanci Parte_1 che “attestano un consistente incremento dei ricavi” (cfr. comp. risp., p. 18 e doc. 15 fasc. conv.);
- con riguardo alla domanda risarcitoria per violazione del patto di non concorrenza, ne ha contestato la genericità e l'assenza di prova.
In via di reconventio reconventionis, la ha Controparte_1 chiesto di condannare la l pagamento di complessivi € 105.000,00, di cui: Parte_1
- € 35.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto alla Controparte_1 per i contratti conclusi dalla con i clienti di cui all'allegato C “nel periodo
[...] Parte_1 successivo a novembre 2021” (cfr. comp. risp. p. 21 e 24);
- € 70.000,00 a titolo di penale contrattuale ex art.
7.6 dell'accordo di collaborazione (cfr.
7 doc. 1 fasc. monitorio) per violazione da parte della degli obblighi informativi di Parte_1 cui all'art.
3.3 dell'accordo di collaborazione, avendo (legale rappresentante CP_4
della rimosso il file excel condiviso attraverso cui venivano comunicati i dati Parte_1 relativi agli incassi della – dati che, in forza dell'art. 7 dell'accordo di Parte_1 collaborazione e dell'allegato A ivi richiamato, consentivano il calcolo della provvigione spettante alla convenuta.
In sede di prima udienza (cfr. verbale udienza del 19/01/2022) e nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, parte attrice opponente si è opposta alla reconventio reconventionis formulata dalla poiché “malamente infondata” (cfr. Controparte_1
mem. att. ex art. 183 c. 6 n. 1 fasc. att.) e inammissibile in quanto priva di collegamento con le domande riconvenzionali formulate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha rigettato l'istanza ex art. 648 Cpc avanzata dalla parte convenuta e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 Cpc (cfr. ordinanza 21/01/2022).
Con l'ordinanza del 26/09/2022 il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto la cancellazione di due espressioni sconvenienti ex art. 89 Cpc.
In data 9/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice (poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024).
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti nonché mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentate della ( ) e Parte_1 CP_4
l'escussione di due testimoni e, con ordinanza in data 26/11/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. Sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, parte attrice ha sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge in quanto la fattura azionata in sede monitoria (cfr. doc. 4, 5 fasc. monitorio) risulterebbe inidonea a costituire prova scritta del credito azionato poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 21 c. 2 Dpr n. 633/1972.
Al riguardo, si osserva:
- che la fattura n. 58/00 azionata in via monitoria risulta munita dei requisiti indicati dall'art. 21 c. 2 Dpr n. 633/1972; in particolare, essa reca come descrizione “prestazioni per
Banca Sistema, Fincontinuo, Mondodelvino, Parmacotto, Zip, Zic, Zil, Zla”, permettendo,
8 dunque, l'identificazione delle prestazioni cui si riferisce in relazione ai clienti della Pt_1
clienti che, peraltro, figurano nel doc. 11 prodotto da parte attrice (cfr. doc. 11 fasc. att., p.
[...]
3); inoltre, la fattura azionata risulta corrispondente alle pregresse fatture emesse dalla per prestazioni attinenti al medesimo rapporto Controparte_1
contrattuale (cfr. doc. 19 fasc. conv.), rispetto alle quali non risulta che la abbia Parte_1
sollevato contestazioni sulla regolarità formale nel corso del rapporto;
- che, in ogni caso, il giudizio di opposizione investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria (cf. Cass. 5844/2006; in senso conforme Cass. 10318/2023; Cass. 40110/2021).
3. Sul credito azionato in via monitoria dalla Controparte_5
In punto di diritto, va premesso che, secondo il costante orientamento della Corte di
[...]
Cassazione, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi
l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. 5915/2011).
Pertanto, in ossequio a quanto affermato dalla Suprema Corte circa l'onere della prova in ambito contrattuale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto, che fa valere il credito, deve provare il titolo, ossia la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento (mancato pagamento), mentre spetta all'attore opponente (debitore) dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., Sez. Un.,
13533/2001).
Resta fermo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 Cpc, in forza del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
il convenuto (sostanziale, ossia nel giudizio di opposizione l'attore-opponente)
è, infatti, tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore (o ricorrente in monitorio) a fondamento della propria domanda, i quali devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta (o nella citazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo), si limiti a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea (o monitoria), senza elevare contestazioni chiare e specifiche (tra le tante, cfr. Cass. 19896/2015).
3.2. Nel caso di specie, la ha prodotto: Controparte_1
- la fonte del diritto di credito azionato, ovverosia l'accordo di collaborazione del
9 5/08/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) -rinnovato in data 1/08/2018 fino al 5/08/2019 (cfr. doc.
2 fasc. monitorio, p. 2)-, il cui art. 10.3 stabilisce il diritto della Controparte_1
al pagamento delle provvigioni anche dopo lo scioglimento del contratto con
[...] riferimento ai “nuovi contratti sottoscritti (dalla nei 18 mesi successivi alla data di Parte_1 scioglimento” (dunque, fino al 5/02/2021, essendo il contratto cessato il 5/08/2019);
- l'allegato A all'accordo di collaborazione, contenete i parametri di calcolo del corrispettivo spettante alla (cfr. doc. 1 fasc. Controparte_1
monitorio, p. 7), aggiornato in data 21/12/2016 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio, p. 1);
- il foglio di calcolo tipo excel (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio, doc. 20 fasc. conv.), condiviso tra le parti attraverso la piattaforma Google Drive (cfr. doc. 21 fasc. conv.), contenente -secondo la prospettazione della convenuta- i dati relativi agli affari conclusi dalla ggiornati (dalla stessa attrice) fino a fine novembre 2020; Parte_1
- la fattura n. 58/00 del 30/12/2020, emessa sulla base dei dati di cui al citato foglio di calcolo;
in particolare, la fattura reca l'importo di € 7.757.34 -che si evince dal doc. 3 fasc. monitorio- oltre Iva, per un totale di € 9.463,95.
La a negato la debenza delle somme azionate: Parte_1
- fornendo un'interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione volta a limitare il diritto alla provvigione della per il periodo di Controparte_1
ultrattività del contratto (18 mesi successivi dallo scioglimento del contratto), escludendo i meri rinnovi contrattuali;
- contestando il valore probatorio del file excel prodotto poiché modificabile e poiché la condivisione del file era cessata prima del 17/05/2021 (data in cui il file excel è stato prodotto nel giudizio monitorio).
Rispetto alla questione concernente l'interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, va premesso che, in base ai canoni codicistici di interpretazione dei contratti,
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non limitarsi al senso letterale delle parole”; con la precisazione che, per determinare la comune intenzione delle parti, occorre avere riguardo al loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 Cc).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere l'interpretazione data da parte attrice all'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione, in quanto contrastante con il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del
10 contratto.
È pacifico, invero, oltreché provato in atti (cfr. doc. 16 fasc. conv.; cfr. doc. 7 fasc. att), che le parti abbiano comunemente interpretato la citata clausola come riferita a tutti i contratti conclusi dalla con i clienti di cui all'allegato C nei 18 mesi successivi alla Parte_1 scadenza dell'accordo di collaborazione, senza alcuna distinzione tra contratti riguardanti forniture già oggetto di precedenti accordi (contratti che parte attrice definisce quali “rinnovi) e contratti aventi ad oggetto servizi nuovi.
È documentalmente provato, in particolare, come le prime contestazioni avanzate al riguardo dalla risalgano al 29/12/2020 (cfr. doc. 16 fasc. conv.), quando erano Parte_1 ormai quasi spirati i 18 mesi di cui all'art.10 dell'accordo (in scadenza al 5/02/2021).
Quanto alle contestazioni mosse da parte attrice in relazione al foglio elettronico di calcolo prodotto dalla convenuta (cfr. doc. 3, 8 fasc. monitorio), va premesso:
- che dall'istruttoria svolta (orale e documentale) è emerso che la nel corso Parte_1
del rapporto contrattuale, comunicava alla i propri Controparte_1 incassi (relativi ai contratti conclusi grazie all'accordo di collaborazione) aggiornando periodicamente un foglio di calcolo excel condiviso nonché inviando una comunicazione via mail ad -legale rappresentante della CP_1 Controparte_1
(cfr. deposizione testimoniale resa da all'udienza del 12/04/2023, ove il teste Testimone_2
ha dato atto che il titolare della compilava il foglio excel condiviso e comunicava Parte_1
altresì alla quando emettere le fatture;
CP_1 Controparte_1 interrogatorio formale reso da all'udienza del 28/06/2023, il quale ha dato atto CP_4 dell'aggiornamento periodico del file excel condiviso nonché dello scambio di corrispondenza via mail;
circostanze che trovano altresì conferma nello scambio di mail di cui ai doc. 16, 17 fasc. conv.);
- che i documenti di causa confermano la tesi della convenuta in ordine all'aggiornamento del citato foglio di calcolo excel, da parte della per tutto il Parte_1
mese di novembre 2020; in particolare, ciò emerge dalla mail del 15/12/2020, con la quale comunicava a (legale rappresentante della CP_4 CP_1 [...]
che, trascorsi 18 mesi dalla cessazione del contratto, “termineranno Controparte_1 tutti gli effetti e il file non sarà più aggiornato” (cfr. doc. 16 fasc. att., p. 6) - affermazione da cui si desume l'aggiornamento del file fino a quel momento (15/12/2020);
- che dall'istruttoria svolta è emerso che il citato foglio di calcolo excel è stato condiviso
11 tra le parti fino al 30/12/2020, “momento in cui il Sig. di sua iniziativa in una mail ha CP_1 invocato il contenzioso” (mail del 30/12/2020, cfr. doc. 7 fasc. att.); da quel momento, cioè dopo la ricezione della mail del 30/12/2020, la ha cessato la condivisione del file Parte_1
(cfr. interrogatorio formale , udienza 28/06/2023); da ultimo, “a far data dal 4 CP_4 marzo 2021”, il file è stato nuovamente “aggiornato” dalla (cfr. cit. 12) e inviato Parte_1
via mail (in formato non editabile) alla proponendo Controparte_1 la suesposta interpretazione “restrittiva” dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione (cfr. doc.
11 fasc. att.) -interpretazione non condivisibile per le ragioni già esplicate-.
Ebbene, essendo provata l'esistenza di un foglio di calcolo excel aggiornato dalla l 15/12/2020 e condiviso con la fino al Parte_1 Controparte_1
30/12/2020 -data di emissione della fattura n. 58/00 del 30/12/2020- e non avendo parte attrice mosso contestazioni puntali e specifiche in ordine ai dati e calcoli riportati nel file excel prodotto dalla opposta (cfr. doc. 3, 8, 20 fasc. monitorio), limitandosi a contestazioni generiche sul valore probatorio del documento, deve ritenersi provato il credito azionato dalla convenuta in via monitoria fondato sulla n. 58/00 del 30/12/2020, la quale riporta un importo corrispondente a quello indicato nel doc. 3 fasc. monitorio (€ 7.757.34, a cui è stata sommata l'Iva), mentre non può darsi rilievo alle ipotesi di calcolo prospettate dall'attrice poiché fondate su un'interpretazione non condivisibile dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione.
4. Sulle domande riconvenzionali della Parte_1
La domanda attorea di condanna della convenuta al rimborso di € 38.388,75, quali somme indebitamente percepite dalla stessa a titolo di provvigioni pagate dalla Parte_1 per i rinnovi contrattuali sottoscritti nei 18 mesi successivi alla scadenza dell'accordo di collaborazione, va respinta poiché fondata su interpretazione dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione non condivisibile per le ragioni sopra esplicate.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla Controparte_1 per violazione del patto di non concorrenza di cui all'art. 5 dell'accordo di Parte_1 collaborazione (ai sensi del quale “il Consulente si impegna a non coinvolgere aziende concorrenti di sui nominativi a questa già presentati per le medesime Pt_1 attività/servizi/prodotti per le quali sia stata presentata” - cfr. doc. 1 fasc. monitorio) Pt_1 poiché l'istruttoria svolta (documentale e orale) non consente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla violazione del citato patto da parte della Controparte_6
[... che, in quanto relativa all'inadempimento di un'obbligazione negativa, incombeva sulla
[...]
sulla soggetto che ha invocato la violazione del patto)-. Parte_1
In particolare, parte attrice ha fondato l'asserita violazione del patto di non concorrenza su unica mail del 4/11/2019 ore 16:07, con la quale ha scritto a CP_1 Persona_1
(manager di - società competitor della e a - Controparte_2 Parte_1 CP_4 quest'ultimo inserito per errore tra i destinatari secondo la prospettazione attorea- di aver sentito (responsabile dell'Ufficio Sviluppo Organizzativo della Bcc di Busto Persona_2
Garolfo e Buggiate - nominativo facente parte dell'elenco di cui all'allegato C dell'accordo di collaborazione, cfr. doc. 14 fasc. att.) “che stava guardando e valutando PEC Organizer”
(progetto della e di avergli “spiegato di voi e quindi ne parlerà con il commerciale Parte_1 di riferimento uomo che dipende sa (dr. commerciale)” (cfr. Persona_3 Persona_4
doc. 16 fasc. att.).
Al riguardo, rileva la testimonianza resa da il quale ha spiegato che il Persona_1
proprietario della Studio Informatica Srl (Giacomo Summa), il 4/11/2019, durante un incontro presso il co-working “Copernico” a Milano, “aveva chiesto al Sig. di poter parlare con i CP_1 vertici di ” poiché interessato a una possibile acquisizione;
lo stesso giorno, dopo Pt_1
l'incontro, aveva inviato la mail succitata (cfr. doc. 16 fasc. att.), che CP_1 [...] aveva interpretato “come il primo passo per mettere in contatto il Sig. con lo Per_1 CP_3
, utilizzando la banca come scusa per metterci in contatto anche perché la Controparte_2
banca faceva già parte di (cioè di con cui lo Pt_2 Parte_3 [...]
aveva un accordo quadro in esclusiva) e noi non potevamo muoverci in altro Controparte_2 senso” (cfr. testimonianza verbale udienza del 20/09/2023); tali circostanze Persona_1
trovano conferma anche dal contenuto dei messaggi scambiati in pari data tra e CP_1
(cfr. doc. 27 fasc. conv.). CP_4
Non può, dunque, ritenersi raggiunta idonea prova in ordine alla violazione del patto di non concorrenza da parte della né tale prova Controparte_1 avrebbe potuto raggiungersi ammettendo l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, tenuto conto che l'istanza ex art. 210/212 Cpc deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte (cfr. Cass. 10043/2004; Id. 5904/2004; Id. 10916/2003) e può essere accolta solo quando la loro esistenza materiale sia certa (cfr. Cass. 26943/2007; Id.
2772/2003; Id. 11709/2002) sul presupposto che i documenti da esibirsi contengano la prova su fatti controversi della causa, mentre non è ammissibile un ordine di esibizione volto ad
13 indagare se siffatta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi (cfr. Cass. 6734/1988;
Id. 2369/1984).
Senza contare che le allegazioni attoree risultano carenti anche dal punto di vista del danno-conseguenza; in particolare, l'attrice non ha spiegato né provato quale pregiudizio risarcibile avrebbe subito in conseguenza dell'asserita violazione del patto di non concorrenza da parte della limitandosi a invocare Controparte_1
la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cc, la quale costituisce una mera tecnica di quantificazione, la cui funzione è solo quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno, ma non può supplire alla mancanza di prova in ordine all'esistenza del pregiudizio.
5. Sulla reconventio reconventionis formulata della Parte_4
[...]
[...
. Preliminarmente, rispetto all'ammissibilità della reconventio reconventionis avanzata dalla va osservato che la recente giurisprudenza di Controparte_1 CP_1
legittimità, superando il tradizionale orientamento restrittivo, ha ammesso la possibilità per il convenuto opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, domande nuove, diverse da quelle poste a fondamento del ricorso monitorio -“anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto”- a condizione che “tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. 32933/2023; Cass. 27183/2023; Cass. 9633/2022; da ultimo confermata da Cass. Sez. Unite 26727/2024).
Risulta in tal modo superato il tradizionale orientamento, che precludeva al convenuto- opposto, in ragione della sua posizione sostanziale di attore, di avanzare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo domande diverse da quelle fatte valere con ricorso monitorio, salvo il caso in cui si fosse venuto a trovare a sua volta nella posizione di convenuto stante la formulazione di una domanda riconvenzionale da parte dell'attore-
P opponente, potendo in tal caso proporre una reconventio reconventionis, la quale tuttavia doveva essere conseguente alla domanda riconvenzionale formulata dall'attore-opponente, pena la sua inammissibilità (cfr. Cass. 2815/2019; Cass. 2682/2016; Cass. 8582/2013; Cass.
2529/2006).
Ne consegue l'ammissibilità della reconventio reconventionis formulata dalla nel presente giudizio, seppur non strettamente Controparte_1
conseguente alle domande riconvenzionali formulate dalla poiché riferita sempre Parte_1 al rapporto contrattuale discendente dall'accordo di collaborazione del 5/08/2016 rinnovato il
1/08/2018 (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio).
5.2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la reconventio reconventionis formulata dalla non possa trovare accoglimento per le ragioni che Controparte_1 CP_1
seguono.
La domanda di pagamento di € 35.000,00, formulata “a titolo di corrispettivo” dovuto alla
“nel periodo successivo a novembre 2021” (cfr. Controparte_1
note scritte di pc del 22/11/2024) non può essere accolta poiché il titolo dedotto in giudizio, ovverosia l'accordo di collaborazione del 5/08/2016 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio), riconosce il diritto alla provvigione solo per i contratti sottoscritti dalla nei 18 mesi successivi Parte_1
alla data di scioglimento del rapporto (5/08/2019) e, dunque, solo fino al 5/02/2021.
Né può interpretarsi la domanda della come in Controparte_1
realtà riferita al periodo successivo a novembre 2020 e fino al 5/02/2021, tenuto conto che la convenuta solo nella memoria di replica -e, dunque, tardivamente- ha invocato le somme maturate dal dicembre 2020 al febbraio 2021 (cfr. mem. replica p. 4 e 5), mentre in tutti i precedenti scritti difensivi aveva esplicitamente riferito la sua richiesta al “periodo successivo
a novembre 2021” (cfr. comp. risp. p. 21 e p. 24; mem. conv. ex art. 183 c. 6 n. 1, p. 4; note scritte di pc del 22/11/2024; comp. conclusionale p. 12).
Quanto alla domanda di pagamento di € 70.000,00, formulata a titolo di penale contrattuale per violazione degli obblighi informativi, le previsioni contrattuali che vengono in rilievo sono:
- l'art.
7.6. dell'accordo di collaborazione, che stabilisce il diritto della
[...] di richiedere la penale (“pari al doppio degli importi spettanti e Controparte_1 dovuti da ”) a fronte dell'”omessa dichiarazione da parte di di cui al punto Pt_1 Pt_1
3.3.” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio);
15 - l'art.
3.3 dell'accordo di collaborazione, che stabilisce che la deve Parte_1
“notificare” alla “qualsiasi tipo di attività Controparte_1 commerciale, tecnica ed amministrativa operata sui contratti di cui all'allegato C” (cfr. doc. 1 fasc. monitorio).
Quanto alle modalità di trasmissione delle informazioni dalla alla Parte_1
(non espressamente disciplinate nell'accordo di Controparte_1 collaborazione), dall'istruttoria svolta (come già spiegato al punto 3.2.) è emerso che:
- la ottemperava agli obblighi informativi di cui all'art.
3.3 dell'accordo di Parte_1
collaborazione inviando una comunicazione via mail ad ed aggiornando CP_1
periodicamente il foglio di calcolo excel condiviso (cfr. deposizione testimoniale resa da all'udienza del 12/04/2023; interrogatorio formale reso da Testimone_2 CP_4 all'udienza del 28/06/2023; doc. 16, 17 fasc. conv.);
- il foglio di calcolo excel è stato aggiornato dalla fino al 15/12/2020 (cfr. Parte_1
doc. 16 fasc. att., p. 6) e condiviso con la fino al Controparte_1
30/12/2020, momento in cui ha interrotto la condivisione a fronte della mail di CP_4 che contestava l'interpretazione “restrittiva” dell'art. 10.3 dell'accordo di CP_1 collaborazione (interpretazione proposta dalla “a due mesi dalla scadenza Parte_1 definitiva”) e richiedeva il pagamento della fattura emessa relativa agli incassi “tra Ottobre-
Novembre fino al 9/12” (cfr. doc. 7 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta- che l'intervenuta interruzione della condivisione del file excel in data 30/12/2020 (circa un mese prima rispetto alla scadenza del periodo di ultrattività del contratto, in scadenza al 5/02/2021) non sia circostanza sufficiente a far scattare la penale invocata dalla convenuta, non ravvisandosi un'integrale omissione informativa, atteso che la nonostante Parte_1
l'interruzione della condivisione del file excel, ha continuato a interloquire con la in ordine ai propri contratti e, con mail del Controparte_1
4/03/2021, le ha fornito un proprio resoconto aggiornato al 5/02/2021 (cfr. doc. 11 fasc. att.).
Vero è che con la mail del 4/03/2021 la ha invocato un'interpretazione non Parte_1 condivisibile dell'art. 10.3 dell'accordo di collaborazione;
tuttavia, tale presa di posizione non può essere equiparata all'omissione informativa (presupposto della penale invocata), anche tenuto conto che la tabella di cui al doc. 11 fasc. att. fa riferimento sia ai contratti che ai rinnovi;
inoltre, dal punto di vista temporale, va osservato che il titolo contrattuale non
16 stabiliva delle scadenze in ordine agli obblighi informativi della Parte_1
6. L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/2. La restante metà viene posta a carico della parte attrice (maggiormente soccombente) e viene liquidata in dispositivo, con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022.
La domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni ex art. 96 c. 1 Cpc deve essere rigettata, tenuto conto che:
- le pretese della convenuta sono state accolte solo in parte, il che esclude il carattere temerario delle difese attoree;
- in ogni caso, la convenuta non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno.
Deve essere altresì rigettata la domanda di parte convenuta di risarcimento ex art. 89
Cpc (peraltro non riportata in sede di precisazione delle conclusioni, seppur ribadita nella comparsa conclusionale), tenuto conto che, se è vero che con l'ordinanza del 26/09/2022 è stata disposta la cancellazione di due espressioni sconvenienti di parte attrice, è pur vero che le espressioni cancellate non risultano del tutto avulse dall'oggetto della lite, il che esclude l'obbligo risarcitorio ex c. 2 art. 89 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4207/2021) e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 Cpc;
rigetta le domande riconvenzionali della Parte_1
rigetta la reconventio reconventionis della Controparte_1
condanna la a rimborsare alla ½ Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.808,00 per compensi e € 384,95 per spese vive (1/2 Cu+spese notifica teste), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
la restante metà delle spese di lite viene compensata tra le parti;
rigetta le domande risarcitorie ex artt. 96 e 89 Cpc.
Torino, 4/04/2025. Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Giorgia Bellavista.
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