TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1634
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'esposto

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia riconosciuto l'obbligo di provvedere avviando il procedimento, ma ha omesso di concluderlo. La complessità dell'istruttoria non giustifica l'inerzia, che integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale. Pertanto, l'Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

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Commentario1

  • 1Abusi edilizi e inerzia amministrativa: silenzio-rifiuto impugnabile su istanza del proprietario lesoAccesso limitato
    Stefano Calvetti · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 1634
Data del deposito : 13 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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