Sentenza 13 aprile 2026
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- 1. Abusi edilizi e inerzia amministrativa: silenzio-rifiuto impugnabile su istanza del proprietario lesoAccesso limitatoStefano Calvetti · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2026, proposto da Forsizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Marcinkiewicz e Giovanni Murgia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Murgia in Milano, via Conservatorio, 17;
contro
il Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e NT Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
di LB IN, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
CR AB, NT AL, ED UR, RA CC, DA SC, IC IV, RI IO IO, NT RD, UI ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio formatosi nel procedimento avviato dal Comune di Como con nota prot. n. 41343 del 27 febbraio 2025, con oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio relativa al rispetto della servitù di uso pubblico afferenti al piano di recupero approvato dalla giunta comunale di como con deliberazione del 26 novembre 1990, n. 2436, insediamento Via Borgovico nr. 223” , a seguito dell’esposto presentato dalla ricorrente in data 6 dicembre 2024 (prot. comunale n. 223536 del 6 dicembre 2024).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como e degli intervenienti ad adiuvandum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., Forsizia s.r.l. ha chiesto a questo Tribunale di accertare l’obbligo del Comune di Como di provvedere sull’esposto dallo stessa presentato in data 6 dicembre 2024, con cui ha chiesto all’Amministrazione di “avviare il procedimento finalizzato a verificare la legittimità sotto il profilo edilizio dell’edificio oggetto della Concessione in sanatoria P.G. n. 9128/94 (…) e assumere tutti i provvedimenti conseguenti”, procedimento successivamente avviato dal Comune con nota prot. n. 41343 del 27 febbraio 2025 e, tuttavia, mai concluso.
Ha esposto in fatto:
- di aver realizzato, tra il 2021 e il 2023, sul fondo sito in Como, Via Borgovico n. 215 (all’epoca di sua proprietà) un intervento di riqualificazione edilizia in forza di permesso di costruire e successiva SCIA in variante rilasciati dal Comune;
- che tale terreno confina sul versante nord con un fondo, sede di un opificio ormai dismesso, già di proprietà di IN e IN s.r.l. in liquidazione, e successivamente conferito nel TR IN e IN srl in liquidazione, avente come trustee LB IN;
- che quest’ultimo ha proposto nei confronti della ricorrente, dinanzi al Tribunale Ordinario di Como, dapprima, un ricorso per accertamento tecnico preventivo e, successivamente, un procedimento possessorio, entrambi respinti;
- che, a fronte delle anzidette azioni giudiziali, aveva presentato istanza di accesso agli atti riguardanti i titoli edilizi dell’immobile confinante;
- che, all’esito dell’esame della documentazione ostesa, in data 6 dicembre 2024 aveva depositato presso il Comune di Como un esposto con cui aveva chiesto “di provvedere alle verifiche opportune e necessarie e, in particolare, al Responsabile del Settore Sue – Infrazioni Edilizie del Comune di Como di avviare il procedimento finalizzato a verificare la legittimità sotto il profilo edilizio dell’edificio oggetto della <Concessione in sanatoria> P.G. n. 9128/94 (…) e ad assumere tutti i provvedimenti conseguenti”;
- che, con nota prot. n. 41343 del 27 febbraio 2025, il Comune di Como aveva notificato alle parti la “Comunicazione di avvio del procedimento d’ufficio relativa al rispetto della servitù di uso pubblico afferenti al piano di recupero approvato dalla giunta comunale di Como con deliberazione del 26 novembre 1990, n. 2436, insediamento Via Borgovico nr. 223”;
- che sia il TR sia l’odierna ricorrente avevano partecipato al contraddittorio procedimentale mediante il deposito di memorie;
- che, stante l’omessa conclusione del procedimento de quo nel termine di novanta giorni, la ricorrente, per il tramite dei propri difensori, in data 10 ottobre 2025, aveva sollecitato il Comune di Como ad assumere il provvedimento finale;
- che, ciononostante, l’Amministrazione era rimasta inerte.
La ricorrente ha chiesto, pertanto, l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune e la condanna di quest’ultimo all’adozione del provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Si è costituito il Comune di Como, negando di aver tenuto un comportamento inerte con riguardo all’attività di vigilanza sollecitata dalla parte ricorrente, atteso che, al contrario, esso aveva “intrapreso…un’articolata attività di verifica in merito all’esistenza di possibili abusi edilizi”. Ha contestato, in ogni caso, la sussistenza di un termine perentorio per provvedere nella materia de qua, stante la natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi, e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con atto di intervento ad adiuvandum si sono costituiti altresì CR AB, NT AL, ED UR, RA CC, DA SC, ED IV, RI IO IO, NT RD e UI ER, in qualità di acquirenti delle unità immobiliari realizzate dalla società ricorrente sul fondo confinante con quello di proprietà del TR, associandosi alle argomentazioni della ricorrente.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, co. 1 c.p.a.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2026 la causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Giova anzitutto rilevare come, lungi dal contestare l’esistenza di un obbligo di provvedere in ordine alla richiesta di attivazione dei poteri di vigilanza ex art. 27 D.P.R 380/2001 oggetto dell’esposto presentato dalla ricorrente, l’amministrazione resistente ne abbia, per converso, riconosciuto la sussistenza, deducendo di essersi attivata mediante l’avvio di una “articolata attività di verifica in merito all’esistenza di possibili abusi edilizi”.
E, invero, la circostanza che il Comune, a seguito dell’esposto presentato dalla ricorrente, abbia avviato d’ufficio un procedimento finalizzato, non soltanto, alla verifica del rispetto della “servitù di uso pubblico afferente al Piano di Recupero approvato dalla Giunta comunale di Como con deliberazione del 26 novembre 1990, n. 2436, insediamento Via Borgovico nr 223” (e, dunque, del diritto reale sorto in proprio favore con gli obblighi convenzionali assunti dall’allora IN e IN s.r.l. con il suddetto Piano e la successiva convenzione attuativa), ma altresì “all’esercizio dei poteri di vigilanza ex art 27 del DPR 380/2001, su presunte violazioni delle norme afferenti al rispetto delle distanze tra le costruzioni da parte del trustee (TR IN e IN SRL in liquidazione) in persona del Sig. IN LB, realizzate all’epoca della costruzione dell’edificio in Via Borgovico 223 (facente parte del Comparto 1 del Piano di Recupero indicato) e scoperte successivamente dall’esponente nel corso della recente costruzione del fabbricato di proprietà dello stesso” non può che essere intesa nel senso che l’amministrazione abbia ravvisato l’esistenza di un obbligo di provvedere con riguardo al predetto esposto.
Ciò, del resto, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sussiste l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas , gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell’eventuale illecito edilizio non represso nell’area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all’esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l’azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 cod.proc.amm. (v. Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2015 n. 5087; Sez. VI, 7 giugno 2018 n. 3460; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 novembre 2019 n. 2290; v., in generale, anche Cons. Stato, Sez. II, 30 settembre 2019 n. 6519 circa il fatto che il danno è ritenuto sussistente in re ipsa per gli abusi edilizi, in quanto ogni edificazione abusiva incide quanto meno sull’equilibrio urbanistico del contesto e sull’armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i titolari di diritti su immobili adiacenti o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi). Pertanto, il proprietario di un’area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’organo preposto, può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con il risultato che il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2019 n. 2063).
Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza, in ipotesi – quale quella di specie - di segnalazioni circostanziate e documentate, l’Amministrazione ha comunque l’obbligo di attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso della cui conclusione deve restare traccia, sia essa nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che in quella della motivata archiviazione, dovendosi in particolare escludere che la ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa giustificare un comportamento meramente silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2012 n. 2592).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche deve censurarsi il comportamento dell’Amministrazione resistente, la quale, dopo aver avviato il procedimento in esame, ha omesso di concluderlo.
Né tale inerzia può essere giustificata – così come preteso dal Comune - in considerazione della complessità dell’attività di verifica intrapresa.
Ad avviso del Collegio, infatti, per quanto articolata possa essere l’attività istruttoria in atto da parte dell’amministrazione comunale, è tuttavia necessario che quest’ultima adotti un provvedimento espresso, che consenta agli interessati di conoscere le ragioni della decisione e, eventualmente, contestarle in sede giurisdizionale.
3. Per le ragioni sin qui esposte, in accoglimento del presente ricorso deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Como e l’obbligo dello stesso di provvedere sull’esposto presentato dalla parte ricorrente, concludendo il procedimento avviato con nota prot. n. 41343 del 27 febbraio 2025, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
In difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta , perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente come in dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare, invece, le spese tra il Comune e gli intervenienti ad adiuvandum .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:
- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Como;
- ordina alla medesima Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Como alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Compensa le spese tra il Comune e gli intervenienti ad adiuvandum .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD US, Presidente
LV Cattaneo, Consigliere
LV OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV OR | AR AD US |
IL SEGRETARIO