Sentenza 27 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01396/2025REG.PROV.COLL.
N. 05988/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5988 del 2021, proposto da US PO, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3557/2021
.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellata per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal comune di Casal di Principe sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 7990 da lei presentata il 3 giugno del 2015 ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380 del 2001 in relazione al fabbricato sito in via Salemini.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
nel 2003 aveva realizzato un fabbricato per civile abitazione in Casal di Principe alla via Salemini, in catasto al foglio n.23, particella 5448;
il 22 maggio del 2007 aveva ottenuto dal comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n.44/2007, perciò aveva completato i lavori e stipulato i contratti di fornitura relativi alle utenze domestiche;
a distanza di oltre sette anni, e senza preavviso, con nota n.14219 del 26 novembre del 2014, il Responsabile del Settore Urbanistica ha annullato il permesso in sanatoria;
in pari data, ha fatto seguito l’ordinanza n.54 di demolizione del fabbricato;
avvero i ridetti provvedimenti aveva proposto ricorso al TAR Campania che aveva sospeso, in sede cautelare, l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
al solo fine di sanare lievi difformità, presentava un nuovo permesso in sanatoria ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n. 380 del 2001;
con nota n.8519 dell’11 giugno del 2015 l’ente comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, assegnando il termine di giorni dieci per controdedurre, e preannunciando che, nel caso in cui gli eventuali scritti difensivi non fossero pertinenti, avrebbe proceduto all’emissione del provvedimento definitivo di diniego;
nei termini la parte ricorrente presentava le proprie osservazioni, ma, ciò nonostante, il comune non concludeva il procedimento, sicché con nuovo ricorso la parte impugnava il provvedimento di silenzio-rigetto formatosi sulla domanda.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso.
Avverso la stessa sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, 22, 36 E 38 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFET-TO DI ISTRUTTORIA. ERROR IN JUDICANDO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.
II.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, 22, 36 E 38 DEL D.P.R. N. 380 DEL 2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERROR IN JUDICANDO SOTTO ULTERIORE E DIVERSO PROFILO.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il comune di Casal di Principe.
DIRITTO
3. L’unico motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere erroneamente affermato che, nel caso di specie, il silenzio-rigetto era da ritenersi correttamente formato in quanto il manufatto oggetto della richiesta di sanatoria non presentava la cd. “doppia conformità”, non essendo compatibile con la normativa urbanistica vigente al momento di proposizione della domanda.
La parte appellante sostiene al contrario che l’area su cui insiste il fabbricato ricadeva all’epoca della realizzazione del manufatto, e tuttora ricade, in “zone B9 Urbane di completamento interne”, dove ai sensi del comma 3 dell’art. 20 delle N.d.A. del PRG del 2003, sono ammessi, nelle aree libere, nuovi edifici “utilizzando l’indice di fabbricabilità fondiario di 1.1 mc/mq”.
E poiché dalla relazione tecnica allegata all’istanza della parte appellante, si poteva desumere il rispetto dei ridetti indici, conclude la doglianza in esame, l’ opus avrebbe dovuto essere assentito in sede di valutazione ex art.36 del D.P.R. n.380 del 2001. Da ciò l’errore nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione appellata.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Innanzitutto, dal momento che, ai sensi dell’art.36 citato, il mancato provvedimento sull’istanza di sanatoria vale quale silenzio-rigetto, è evidente che l’amministrazione non era tenuta ad ulteriormente motivare sulle ragioni del diniego, essendo tale effetto direttamente discendente dalla legge.
Il che dequota significativamente la doglianza in esame.
3.1.2. Nel merito dei motivi che rendono non sanabile l’intervento, converrà comunque aggiungere, per completezza, che quest’ultimo non presentava il requisito della doppia conformità e che neanche dalla relazione del Consulente di parte depositata in atti, possono trarsi elementi idonei a confutare la suddetta incompatibilità.
In altre parole pur se realizzato in area B9, non vi sono elementi dai quali inferire l’assentibilità dell’intervento.
3.1.3. Infatti, innanzitutto, è ivi solo allegata la circostanza secondo cui l’area su cui l’opera insiste sarebbe “libera”, ossia la sussistenza del primo requisito per ottenere la conformità col vigente P.R.G..
Il Consulente dà invero atto che la costruzione de qua ha rispettato la distanza dei confini dalle altre costruzioni, ma non dà prova di avere misurato le distanze tra le aree di sedime dei fabbricati circostanti, che dovevano invece fungere da parametro per valutare l’effettiva esistenza di “un’area libera”.
3.1.4. Anche a voler trascurare l’aspetto appena evidenziato, si osserva che è quanto meno dubbio che, nel caso della costruzione di cui alla controversia– di discrete dimensioni, come evincibile dalle tavole progettuali in atti, composta di tre livelli, di cui due fuori terra - sia stato rispettato l’indice di fabbricabilità fondiario, dato dal rapporto tra superficie complessiva e volume, che deve essere pari a 1,1.
Quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art.5 delle NTA, contenente le definizioni utilizzate nel PRG, va valutato con riferimento alla superficie edificabile del lotto, la quale a sua volta dipende dalle edificazioni circostanti, e non va invece misurato, come ritenuto dal consulente di parte, sulla base della sommatoria tra superficie edificata e superficie residua dell’area di sedime.
Aggiungasi che, in ogni caso, da questo valore, avrebbero dovuto essere detratte le superfici destinate alle condotte idriche e fognarie, oltre a quelle eventualmente destinate a collegamenti stradali, e neppure questo calcolo risulta essere stato operato nell’occorso. Il che rende la relazione non dimostrativa dell’assentibilità dell’intervento.
3.2. In definitiva, anche considerato che il silenzio-rigetto costituisce provvedimento avente valore legale di diniego, e che le ragioni dell’illegittimità sono già state rese note alla parte appellante, nei precedenti provvedimenti, divenuti oramai inoppugnabili, deve ritenersi che l’atto impugnato sia immune dai vizi denunciati con l’appello, che va conclusivamente respinto.
Non vi è pronuncia sulle spese, mancando la costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO