CASS
Ordinanza 17 febbraio 2022
Ordinanza 17 febbraio 2022
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5228 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 17/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 17/02/2022), n.5228 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso, iscritto al NRG 31338/2020 proposto da: P.D., liquidatore e legale rappresentante della s.r.l. HTS …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/02/2022, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: AN SP Primo Presidente f.f. IO NA Presidente di sezione ON DE MA Consigliere EN IA Consigliere RO DI RZ Consigliere LB IU Consigliere Rel. RO CI Consigliere IO RO LA Consigliere NZ CE Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso, iscritto al NRG 31338-2020, proposto da: PIRAS GO, liquidatore e legale rappresentante della s.r.l. HTS Inter- national, TI RG e OL MA, rappresentati e difesi dagli Avvocati Fabrizio Cacace e Francesco Patrick Perna;
- ricorrenti -
contro PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – R.G. 31338/2020 Cron. Rep. C.C. 8/2/2022 Corte dei conti Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Civile Ord. Sez. U Num. 5228 Anno 2022 Presidente: SP ANGELO Relatore: IU ALBERTO Data pubblicazione: 17/02/2022 - 2 - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, n. 97/2020 depositata il 30 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2022 dal Consigliere LB Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procu- ratore Generale Aggiunto Luigi Salvato, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 97/2020, depositata in segreteria il 30 aprile 2020, la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, rigettando il gravame di RG SI, di MA TU e della s.r.l. HTS International, ha confermato la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la ReGIne Piemonte, che li aveva condannati a risarcire, ciascuno, alla ReGIne Piemonte il danno – quantificato, rispettivamente, in euro 17.662, in euro 21.275 e in euro 21.325, oltre accessori – per l’indebito conseguimento di finanziamenti finalizzati a progetti imprenditoriali, consistenti nella diffusione di atti- vità di e-business e di e-commerce. Per quanto qui ancora rileva, la Corte dei conti ha rigettato il motivo di appello riguardante l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, sul rilievo che i soggetti destinatari del contributo concorrono alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, sic- ché tra la stessa e i beneficiari si instaura un rapporto di servizio, as- sumendo questi ultimi, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della P.A. Quanto al merito della responsabilità, il giudice contabile ha rilevato che gli appellanti hanno conseguito l’erogazione del contributo pubblico Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 3 - senza la necessaria corrispondenza con l’effettivo valore delle presta- zioni ammesse a finanziamento, ricorrendo a fatturazioni di operazioni inesistenti o ad attestazioni di costi superiori a quelli sostenuti. 2. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, GO Piras, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della s.r.l. HTS International, Ser- GI SI e MA TU hanno proposto ricorso, con atto notifi- cato il 1° dicembre 2020, sulla base di un motivo, con cui si deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. 3. – Il Procuratore Generale, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, ha resistito con controricorso. Nel chiedere il rigetto dell’impugnazione, il Procuratore contabile osserva che i ricor- renti hanno conseguito il finanziamento pubblico, nella misura massima erogabile, senza la necessaria corrispondenza con l’effettivo valore delle prestazioni ammesse a contributo, anche ricorrendo a mezzi frau- dolenti, quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazione di operazioni inesistenti, attestazione di costi superiori a quelli sostenuti. La viola- zione delle prescrizioni previste comporta, ad avviso del controricor- rente, che i contributi risultano indebitamente percepiti e costituiscono, per conseguenza, danno erariale, la cui cognizione è riservata alla giu- risdizione della Corte dei conti. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 5. – Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. Se- condo il pubblico ministero, la formale estraneità alla pubblica ammi- nistrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giurisdi- zione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano, come nella specie, concrete circostanze attestanti l’instaurazione, varia- mente titolata, di un rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico. Nel caso in esame, la Corte dei conti ha accertato, nei due gradi di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 4 - merito, che i ricorrenti hanno percepito contributi pubblici al fine di portare a compimento il programma approvato dalla P.A. nel quadro delineato dalla legge della ReGIne Piemonte 30 aprile 2006, n.
4. L’in- debita percezione dei contributi pubblici ha frustrato lo scopo divisato, realizzando una distrazione delle risorse pubbliche dalla finalità previ- sta. 6. – I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in pros- simità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo i ricorrenti prospettano il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, in raGIne della carenza sia del rapporto di servizio, sia del programma imposto ai privati dall’ente pubblico. So- stengono i ricorrenti di essere stati destinatari finali di fondi di prove- nienza pubblica per la realizzazione di uno specifico intervento (la rea- lizzazione dei rispettivi siti internet), senza essere stati chiamati a ge- stire risorse pubbliche secondo finalità pubbliche. Si deduce che i fi- nanziamenti concessi ai ricorrenti costituivano una risorsa di sola pro- venienza pubblica, che non si poneva in nessuna relazione teleologica con uno specifico e concreto programma imposto dall’amministrazione. I contributi erogati non perseguivano altro scopo che non fosse il mero sostegno economico dei beneficiari, trattandosi di elargizioni a fondo perduto, svincolate dall’utilizzo del pubblico denaro secondo un piano di gestione preventivamente individuato dall’ente concedente. Seb- bene alla base delle agevolazioni finanziarie in questione vi sia un in- negabile interesse pubblico, di carattere generale, consistente nella ri- mozione degli ostacoli alla diffusione dell’e-business e nella introdu- zione di adeguamenti organizzativi necessari all’adozione dell’e-com- merce da parte di piccole e medie imprese, tuttavia, ad avviso dei ri- correnti, tale interesse costituirebbe “pur sempre un fine mediato e indiretto, che si staglia soltanto sullo sfondo remoto della fattispecie”. 2. – Il motivo è infondato. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 5 - 3. – Secondo il fermo orientamento di questa Corte, tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello pro- grammato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994). 3.1. – Nel caso esaminato dalla sentenza impugnata, si è di fronte alla concessione di un contributo pubblico a soggetti privati al fine di portare a compimento il programma approvato dalla pubblica ammini- strazione nel quadro delineato dalla legge della ReGIne Piemonte 30 gennaio 2006, n. 4, con la quale si è inteso promuovere interventi a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel tessuto industriale piemontese per favorire e rafforzare il sistema reGInale per la ricerca e l’innovazione attraverso la realizzazione di siti internet aziendali. I finanziamenti reGInali sono finalizzati a progetti imprenditoriali consistenti, in particolare, nella diffusione di attività di e-business e di e- commerce. Deve escludersi che nella specie si sia in presenza, secondo quanto prospettano i ricorrenti, di elargizioni a fondo perduto, svincolate dalla realizzazione di uno specifico e concreto programma individuato dall’amministrazione. Al contrario, lo scopo perseguito attraverso la concessione del con- tributo pubblico ai soggetti privati assume una valenza di tale pre- gnanza che, come esattamente evidenzia la sentenza impugnata, l’art. 20 del bando per la presentazione delle domande del contributo in que- stione, nel far riferimento agli obiettivi contemplati dai precedenti artt. 5 e 12, prevede che, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’in- Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 6 - tervento per il quale è stato concesso il contributo, l’ente gestore prov- vede alla revoca dell’intero contributo concesso con il recupero delle somme già erogate. Nello specifico, la sovvenzione in questione – inquadrabile nell’am- bito degli aiuti de minimis – persegue la finalità di favorire e rafforzare il sistema reGInale della ricerca e della innovazione, essendo rivolta a rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell’e-business attraverso il finan- ziamento di pacchetti personalizzati di intervento comprendenti studi preliminari, implementazione della strategia di e-business e introdu- zione di adeguamenti organizzativi necessari. A tal fine, è previsto un esame preliminare della domanda di concessione del contributo, diretto a verificare non solo il profilo della ammissibilità formale, ma anche la funzionalità dei costi rispetto all’economia generale del progetto. A questo si accompagna un meccanismo di rendicontazione della spesa sostenuta, con un duplice controllo orientato, per un verso, alla verifica circa l’avvenuta realizzazione dell’intervento progettato e, per l’altro verso, al riscontro della correttezza di natura documentale, mediante l’acquisizione delle fatture quietanzate dai fornitori e di apposita perizia asseverata. 3.3. – Tale essendo il contesto di riferimento, esattamente la sen- tenza impugnata ha ritenuto sussistente un rapporto di servizio tra il beneficiario dei contributi e la ReGIne che li ha concessi, essendo il primo chiamato a gestire le risorse pubbliche per il raggiungimento dello scopo e degli obiettivi individuati dalla P.A. La giurisprudenza delle Sezioni unite ha rilevato che sempre più frequentemente l'amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rap- porto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 7 - amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice con- tabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla rea- lizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla rea- lizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 296; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2020, n. 15490). 4. – Il ricorso è rigettato. 5. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. 6. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 8 - atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. Il Presidente AN RI Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022
- ricorrenti -
contro PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – R.G. 31338/2020 Cron. Rep. C.C. 8/2/2022 Corte dei conti Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Civile Ord. Sez. U Num. 5228 Anno 2022 Presidente: SP ANGELO Relatore: IU ALBERTO Data pubblicazione: 17/02/2022 - 2 - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, n. 97/2020 depositata il 30 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2022 dal Consigliere LB Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Procu- ratore Generale Aggiunto Luigi Salvato, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 97/2020, depositata in segreteria il 30 aprile 2020, la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, rigettando il gravame di RG SI, di MA TU e della s.r.l. HTS International, ha confermato la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la ReGIne Piemonte, che li aveva condannati a risarcire, ciascuno, alla ReGIne Piemonte il danno – quantificato, rispettivamente, in euro 17.662, in euro 21.275 e in euro 21.325, oltre accessori – per l’indebito conseguimento di finanziamenti finalizzati a progetti imprenditoriali, consistenti nella diffusione di atti- vità di e-business e di e-commerce. Per quanto qui ancora rileva, la Corte dei conti ha rigettato il motivo di appello riguardante l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile, sul rilievo che i soggetti destinatari del contributo concorrono alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione, sic- ché tra la stessa e i beneficiari si instaura un rapporto di servizio, as- sumendo questi ultimi, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della P.A. Quanto al merito della responsabilità, il giudice contabile ha rilevato che gli appellanti hanno conseguito l’erogazione del contributo pubblico Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 3 - senza la necessaria corrispondenza con l’effettivo valore delle presta- zioni ammesse a finanziamento, ricorrendo a fatturazioni di operazioni inesistenti o ad attestazioni di costi superiori a quelli sostenuti. 2. – Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, GO Piras, nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della s.r.l. HTS International, Ser- GI SI e MA TU hanno proposto ricorso, con atto notifi- cato il 1° dicembre 2020, sulla base di un motivo, con cui si deduce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. 3. – Il Procuratore Generale, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti, ha resistito con controricorso. Nel chiedere il rigetto dell’impugnazione, il Procuratore contabile osserva che i ricor- renti hanno conseguito il finanziamento pubblico, nella misura massima erogabile, senza la necessaria corrispondenza con l’effettivo valore delle prestazioni ammesse a contributo, anche ricorrendo a mezzi frau- dolenti, quali acquisti fittizi di beni e servizi, fatturazione di operazioni inesistenti, attestazione di costi superiori a quelli sostenuti. La viola- zione delle prescrizioni previste comporta, ad avviso del controricor- rente, che i contributi risultano indebitamente percepiti e costituiscono, per conseguenza, danno erariale, la cui cognizione è riservata alla giu- risdizione della Corte dei conti. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ. 5. – Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso. Se- condo il pubblico ministero, la formale estraneità alla pubblica ammi- nistrazione non è evenienza sufficiente ai fini di escludere la giurisdi- zione contabile per danno erariale ogni qual volta sussistano, come nella specie, concrete circostanze attestanti l’instaurazione, varia- mente titolata, di un rapporto di servizio tra il privato e l’ente pubblico. Nel caso in esame, la Corte dei conti ha accertato, nei due gradi di Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 4 - merito, che i ricorrenti hanno percepito contributi pubblici al fine di portare a compimento il programma approvato dalla P.A. nel quadro delineato dalla legge della ReGIne Piemonte 30 aprile 2006, n.
4. L’in- debita percezione dei contributi pubblici ha frustrato lo scopo divisato, realizzando una distrazione delle risorse pubbliche dalla finalità previ- sta. 6. – I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in pros- simità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’unico motivo i ricorrenti prospettano il difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti, in raGIne della carenza sia del rapporto di servizio, sia del programma imposto ai privati dall’ente pubblico. So- stengono i ricorrenti di essere stati destinatari finali di fondi di prove- nienza pubblica per la realizzazione di uno specifico intervento (la rea- lizzazione dei rispettivi siti internet), senza essere stati chiamati a ge- stire risorse pubbliche secondo finalità pubbliche. Si deduce che i fi- nanziamenti concessi ai ricorrenti costituivano una risorsa di sola pro- venienza pubblica, che non si poneva in nessuna relazione teleologica con uno specifico e concreto programma imposto dall’amministrazione. I contributi erogati non perseguivano altro scopo che non fosse il mero sostegno economico dei beneficiari, trattandosi di elargizioni a fondo perduto, svincolate dall’utilizzo del pubblico denaro secondo un piano di gestione preventivamente individuato dall’ente concedente. Seb- bene alla base delle agevolazioni finanziarie in questione vi sia un in- negabile interesse pubblico, di carattere generale, consistente nella ri- mozione degli ostacoli alla diffusione dell’e-business e nella introdu- zione di adeguamenti organizzativi necessari all’adozione dell’e-com- merce da parte di piccole e medie imprese, tuttavia, ad avviso dei ri- correnti, tale interesse costituirebbe “pur sempre un fine mediato e indiretto, che si staglia soltanto sullo sfondo remoto della fattispecie”. 2. – Il motivo è infondato. Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 5 - 3. – Secondo il fermo orientamento di questa Corte, tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello pro- grammato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994). 3.1. – Nel caso esaminato dalla sentenza impugnata, si è di fronte alla concessione di un contributo pubblico a soggetti privati al fine di portare a compimento il programma approvato dalla pubblica ammini- strazione nel quadro delineato dalla legge della ReGIne Piemonte 30 gennaio 2006, n. 4, con la quale si è inteso promuovere interventi a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel tessuto industriale piemontese per favorire e rafforzare il sistema reGInale per la ricerca e l’innovazione attraverso la realizzazione di siti internet aziendali. I finanziamenti reGInali sono finalizzati a progetti imprenditoriali consistenti, in particolare, nella diffusione di attività di e-business e di e- commerce. Deve escludersi che nella specie si sia in presenza, secondo quanto prospettano i ricorrenti, di elargizioni a fondo perduto, svincolate dalla realizzazione di uno specifico e concreto programma individuato dall’amministrazione. Al contrario, lo scopo perseguito attraverso la concessione del con- tributo pubblico ai soggetti privati assume una valenza di tale pre- gnanza che, come esattamente evidenzia la sentenza impugnata, l’art. 20 del bando per la presentazione delle domande del contributo in que- stione, nel far riferimento agli obiettivi contemplati dai precedenti artt. 5 e 12, prevede che, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’in- Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 6 - tervento per il quale è stato concesso il contributo, l’ente gestore prov- vede alla revoca dell’intero contributo concesso con il recupero delle somme già erogate. Nello specifico, la sovvenzione in questione – inquadrabile nell’am- bito degli aiuti de minimis – persegue la finalità di favorire e rafforzare il sistema reGInale della ricerca e della innovazione, essendo rivolta a rimuovere gli ostacoli alla diffusione dell’e-business attraverso il finan- ziamento di pacchetti personalizzati di intervento comprendenti studi preliminari, implementazione della strategia di e-business e introdu- zione di adeguamenti organizzativi necessari. A tal fine, è previsto un esame preliminare della domanda di concessione del contributo, diretto a verificare non solo il profilo della ammissibilità formale, ma anche la funzionalità dei costi rispetto all’economia generale del progetto. A questo si accompagna un meccanismo di rendicontazione della spesa sostenuta, con un duplice controllo orientato, per un verso, alla verifica circa l’avvenuta realizzazione dell’intervento progettato e, per l’altro verso, al riscontro della correttezza di natura documentale, mediante l’acquisizione delle fatture quietanzate dai fornitori e di apposita perizia asseverata. 3.3. – Tale essendo il contesto di riferimento, esattamente la sen- tenza impugnata ha ritenuto sussistente un rapporto di servizio tra il beneficiario dei contributi e la ReGIne che li ha concessi, essendo il primo chiamato a gestire le risorse pubbliche per il raggiungimento dello scopo e degli obiettivi individuati dalla P.A. La giurisprudenza delle Sezioni unite ha rilevato che sempre più frequentemente l'amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere in un rap- porto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 7 - amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, dunque, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, il privato fruitore di fondi pubblici, ove per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, realizza un danno per l'ente pubblico di cui deve rispondere davanti al giudice con- tabile. In altri termini, il soggetto destinatario dei fondi concorre alla rea- lizzazione del programma della pubblica amministrazione, di modo che tra questa ed il soggetto in questione si instaura un rapporto di servizio, sicché il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della pubblica amministrazione. L’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla rea- lizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento e il danno consegue allo sviamento delle somme ricevute da tali finalità (Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2013, n. 296; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2019, n. 24858; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2020, n. 15490). 4. – Il ricorso è rigettato. 5. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte solo in senso formale del Procuratore generale della Corte dei conti. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l’onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. 6. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: SP ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a69dbf9e9f16583454ce08db792a2d Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 - 8 - atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. Il Presidente AN RI Numero registro generale 31338/2020 Numero sezionale 73/2022 Numero di raccolta generale 5228/2022 Data pubblicazione 17/02/2022