Articolo 18 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
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5 maggio 1990
Art. 18. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1989-1992 si provvede quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 265 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 maggio 1990
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