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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8685/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8685 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Quartu S. Elena nella via dell'Artigianato n. 16 e, elettivamente domiciliato nella via della
Pineta n. 84 A presso l'avv. Gianluca Marrocu che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in data 4 novembre 2019 in atto separato
Opponente
, (c.f. ), nato a [...] [...], ed ivi residente nella RO C.F._1
via Puccini n. 40, e (c.f. , nata in [...] il [...] e residente in CP C.F._2
Quartu S. Elena nella via degli Eucalipti n. 17/19, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Doriana Origa del Foro di Cagliari e Antonio Siffu del Foro di Sassari (c.f.
), in forza di procure speciali in atti, con domicilio telematico alla pec C.F._3
Opponenti
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in
Cagliari, p.zza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ledda, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
(in forma abbreviata: Controparte_4 CP_5
Società con socio unico, (c.f. , partita IVA ), con sede in Roma, al Viale
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
America n° 351, quale Mandataria e Gestore, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge 662/1996, in persona dell'Amministratore Delegato e legale
1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Grieco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma al Viale Liegi n. 28, in forza di procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione;
Opposta - chiamata in causa
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
“Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare e urgente:
- Dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate se del caso anche inaudita altera parte;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il vizio di carenza di potere in capo all'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle n. 0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 e le somme in queste contenute non dovute;
- Accertare e dichiarare che l'emissione illegittima delle cartelle di pagamento appena dette abbia causato un grave danno agli attori così come descritto in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dello stesso determinandolo in via equitativa e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
in ogni caso, Con vittoria di spese e onorari”.
Nell'interesse dell'opposta : Controparte_3 si conclude affinché l'On. Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione nei confronti dell' e provvedere Controparte_3
d'ufficio ovvero autorizzare la chiamata in causa dell'ente creditore;
Nel merito:
- rigettare in ogni caso la domanda avanzata nei confronti dell' , siccome Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, ovvero tenendo in considerazione i termini della vicenda compensare integralmente le spese di giudizio.
2 Nell'interesse della opposta : Controparte_4
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dalla parte attrice, eventualmente anche in via cautelare, di sospensione dell'esecuzione, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2019, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i sigg. ed , convenivano RO CP in giudizio l' , al fine di ottenere l'accertamento della nullità e/o annullabilità Controparte_3
degli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 0252019001819258001 e 02520190001819258003, notificate rispettivamente in data 23.05.2019 alla sig.ra ed in data 21.03.2019 al sig. per un CP CP_1 importo pari di € 170.758,04, richiesto a titolo di recupero dell'agevolazione ex lege n. 662/1996 a séguito di escussione di garanzia di fondo pubblico erogato da Controparte_6
1.1. In particolare, gli opponenti (inizialmente difesi da un unico difensore) hanno premesso in fatto che:
- la società in persona del legale rappresentante dott. e Parte_1 RO
stipulavano in data 04.02.2015 un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto il Controparte_7
bene immobile sito nel Comune di Quartu S. Elena (CA), zona industriale, nella via dell'Artigianato n. 16 per un corrispettivo totale di euro 361.885,10 oltre IVA suddiviso in n. 144 canoni, di cui il primo pari a euro 93.660,00 oltre IVA da pagarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed i successivi n. 143 canoni variabili consecutivi con periodicità mensile ciascuno di euro 1875,70 oltre IVA come da condizioni generali di contratto;
- agli opponenti veniva erogato un finanziamento da parte di Controparte_6
assistito dalla tutela prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese istituito dalla legge n.
[...]
662 del 1996 e gestito dalla stessa;
Controparte_4
- con riferimento al contratto di locazione finanziaria, veniva inoltre stipulato contratto di fideiussione, prestata per euro 479.588,22 dai signori e RO CP Persona_1
- in data 23/05/2019 e 21/03/2019 venivano notificate le cartelle di pagamento per il recupero delle agevolazioni ex lege n. 662 del 1996 per “revoca del contributo concesso” riconducibile a un inadempimento della obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato.
1.2. A fondamento della propria opposizione hanno esposto i seguenti motivi:
- la cartella di pagamento è nulla poiché, a séguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore che ha escusso la suddetta garanzia, la avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del Controparte_4
responsabile del pagamento, delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche, il che comporterebbe il venir meno della pretesa creditoria;
3 - l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria deve collocarsi su un piano differente rispetto a quello della revoca del beneficio di cui al D. Lgs. n. 123 del 1998, il quale ai commi 3 e 4 dell'art. 9 stabilisce i casi specifici di applicazione del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio e il conseguente rimedio (al comma 5) di iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione e dei relativi interessi e non prevede tra le ipotesi quella di inadempimento della obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato;
- l'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, intervenuta sulla disciplina dettata dal D.lgs. 123/1998, a differenza dell'art. 9 sopracitato riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato in ragione del fatto che si tratta di credito facente capo alla titolarità del Fondo stesso e, quindi, di natura pubblica. Tale disposto, tuttavia, è una regola innovativa idonea a produrre effetti solo per il futuro. La fattispecie concreta non può essere oggetto di applicazione della Legge n. 33/2005 perché essa è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015;
- l'emissione delle cartelle esattoriali sarebbe ingiusta, ancora di più se si considera che le cartelle siano per natura provvisoriamente esecutive e gli attori avrebbero subito un ingiusto danno causato dall'attività della pubblica amministrazione.
2. L , con comparsa depositata in data 15.11.2019, si è costituita in giudizio Controparte_3
contestando integralmente la domanda attorea.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto alcuna azione esecutiva o annuncio della stessa è stata posta in essere dall'Agente della Riscossione in forza della suddetta cartella, tale da giustificare l'opposizione;
- l' non è legittimata passiva in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice Controparte_3 riguardano l'esistenza del credito e devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti del soggetto impositore, quale soggetto al quale spetta la titolarità del credito, non anche contro l'ente riscossore il quale, essendo competente esclusivamente per la formazione e la notifica della cartella, può vedersi opporre solo le eccezioni che riguardano vizi formali della procedura di riscossione;
- nel merito, la poteva certamente recuperare il credito Controparte_4
nei confronti del debitore principale (in questo caso mediante iscrizione a ruolo, Parte_1
senza incorrere in alcuna violazione di legge, stante la stessa previsione di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. 3/2015;
- per quanto concerne la posizione dei fideiussori successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2015,
l'istituto bancario può legittimamente surrogarsi anche nei confronti del Garante mediante intimazione esattoriale, in quanto il contratto di fideiussione è successivo all'entrata in vigore della legge 33/2015 di conversione del predetto decreto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2019 si è costituita
[...]
la quale ha contestato interamente le eccezioni di parte opponente. Controparte_8
4 Parte convenuta ha innanzitutto premesso in fatto quanto segue:
- gli istanti hanno riconosciuto di essere garanti del rimborso di un finanziamento accordato alla
[...]
dalla il 4 febbraio 2015 per un importo totale di euro 361.885,10, oltre Iva Parte_1 Controparte_7
suddiviso in n. 144 canoni di cui il primo pari ad euro 93.660,00 oltre Iva;
- la debitrice principale ( e i suoi garanti non hanno rimborsato integralmente il Parte_1
finanziamento, ha proceduto alla escussione dei garanti ed anche del Fondo di garanzia che ha Controparte_7 liquidato l'indennizzo, surrogandosi pertanto nei diritti della , in linea con le prerogative della Controparte_7
legge e delle norme che disciplinano il funzionamento ed i poteri del Fondo di Garanzia anche in punto di riscossione coattiva;
Contr
- la si è surrogata alla Banca acquisendo il diritto a rivalersi sull'impresa e sui garanti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005 e dell'articolo 8-bis della Legge
24.3.2015 n. 33, che è rubricato specificatamente “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
La , in punto di diritto, ha dedotto che: CP_9
- l'opposizione attorea è infondata in ragione di una arbitraria interpretazione dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33 e dell'art. 9 del D.lgs. 123/1998;
- il credito deve ritenersi “privilegiato” a séguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici,
e ciò in quanto, qualora il finanziamento non sia restituito e la banca o ente finanziatore dovesse escutere la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero;
- la questione è risolta dalla corretta analisi dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 perché essa è di interpretazione autentica della normativa istitutiva del fondo di garanzia e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed afferma in modo perentorio ed inequivoco che il credito agevolativo del Fondo ha natura privilegiata;
- anche in tema di obblighi del fideiussore e di prerogative del Fondo verso i garanti, il Fondo ha le proprie piene prerogative, sia in termini di natura del credito (privilegiato) sia di mezzo di riscossione dello stesso (ruolo) in ragione dell'interpretazione che deve discendere dall'articolo 9, 5 comma, del decreto leg.vo n. 123 del 1998,
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorrono né il fumus né il periculum;
- gli opponenti avrebbero agito con colpa grave o mala fede, ciò che giustificherebbe la richiesta ex art. 96 c.p.c.
****
4. Con ordinanza depositata in data 30.07.2020, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2020, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia delle cartelle di pagamento n.
0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 ed ha fissato l'udienza del 26 novembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
5 5. All'udienza del 28.01.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
6. Con atto di costituzione di nuovi difensori in data 27.1.2025 e con comparsa conclusionale depositata in data
31.03.2025, gli opponenti e hanno dato atto di alcune vicende, intervenute tra RO CP la penultima (30/11/2021) e l'ultima udienza (28/01/2025), chiedendo l'ammissione di dei seguenti documenti:
1) la sentenza del 15.01.2020 del Tribunale di Roma, emessa al termine del procedimento R.G. n.19593/17, che ha visto coinvolti la e la e per essa Parte_1 Controparte_7 CP_10
2) l'atto pubblico di vendita del 09.06.2023, Rep. n. 2108, Racc. n.1947, rogito Dott. ; Persona_2
3) risposta fornita da ai difensori degli opponenti del 12.06.2024; CP_6
4) il silenzio colpevole della . Controparte_7
6.1. A fondamento della propria istanza hanno dedotto:
a) che sono intervenuti eventi che hanno ridotto il debito della e conseguentemente Parte_1
Contr la sua esposizione nei confronti della Banca finanziatrice alla quale il Fondo di garanzia ( si è surrogato.
In particolare: - la , ha percepito, in data prossima al 11.04.2018, per l'immobile oggetto CP_7 CP_7
della locazione finanziaria alla - operazione garantita dai signori e - la somma di € Pt_1 CP CP_1
165.639,39; tale importo è stato erogato da alla , che ha incamerato tale importo;
CP_6 Controparte_7 la aveva versato alla , al momento della stipula del contratto di leasing, la somma di € Pt_1 Controparte_7
93.660, oltre iva per un totale di oltre € 103.026,00; in data 09.06.2023, la , una volta liberato Controparte_7
l'immobile, ha rivenduto a terzi lo stesso immobile, per il prezzo di € 216.000,00; l'impresa finanziaria ha, da tutte le operazioni incamerato l'importo di euro 475.299,39; la ha ceduto il proprio credito alla Controparte_7
società DoNext, come da comunicazione della società cessionaria pervenuta ai fideiussori ad inizio 2025;
b) la nullità della fideiussione prestata dai signori ed relativamente all' importo corrispondente CP_1 CP
Contr alla somma garantita dallo Stato (tramite alla , in ragione divieto di doppia garanzia. Controparte_7
I difensori hanno pertanto così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Adversis reiectis;
2) In via preliminare e urgente:
- Dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate se del caso anche inaudita altera parte;
3) Nel merito: - Accertare e dichiarare il vizio di carenza di potere in capo all'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle n. 0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 e le somme in queste contenute non dovute;
- In subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza totale o parziale del credito azionato con le suddette cartelle per effetto dell'avvenuta vendita dell'immobile e del conseguente soddisfacimento del creditore originario, e per l'effetto dichiarare la nullità o l'inefficacia delle medesime cartelle;
- Accertare e dichiarare che l'emissione illegittima delle cartelle di pagamento appena dette abbia causato un grave danno agli attori così come descritto in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dello stesso
6 determinandolo in via equitativa e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
- Accertare e dichiarare la nullità ex officio della fideiussione di cui trattasi nella parte includente la garanzia statale, e ciò per violazione delle norme a tutela dello Ordinamento pubblico;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
7. Con comparsa conclusionale di replica del 16.04.2025 la ha eccepito RO1
l'irrilevanza dei fatti e delle domande dedotte da parte opponente.
8. Con comparsa conclusionale di replica del 16.04.2025 la CP_4 Parte_2 ha l'irrilevanza dei fatti e delle domande dedotti da parte opponente con comparsa del 27.01.2025.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata per le ragioni che seguono.
9.1. Legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Preliminarmente occorre statuire circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta . Essa ha affermato che l'opposizione avrebbe dovuto essere RO2
proposta citando in giudizio esclusivamente il titolare del credito, il quale è soggetto distinto dall'
[...]
. La ragione risiederebbe nel fatto che l'attore ha sollevato eccezioni che riguardano la Controparte_3
formazione del ruolo e la successiva iscrizione del contribuente al ruolo, e quindi, questioni attinenti alla stessa esistenza del credito. Pertanto, il soggetto validamente legittimato passivo avrebbe dovuto essere il soggetto titolare del credito.
L'eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Per tale ragione la citazione in giudizio nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata correttamente indirizzata anche nei confronti dell' , la quale deve ritenersi legittimata passiva RO3
del seguente procedimento.
9.2. La domanda di estinzione o riduzione sostanziale del credito azionato e la domanda di nullità delle fideiussioni
7 Nel corso del giudizio e, in particolare, ben oltre il termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c. (segnatamente con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 27.01.2025), gli opponenti ed hanno dedotto che la vendita dell'immobile oggetto di CP_1 CP leasing datata 09.06.2023, tramite la quale ha incassato la somma di € 216.000,00 oltre Controparte_7
IVA (€ 263.520,00 totali), avrebbe ridotto o estinto il debito di e conseguentemente Parte_1
Contr la propria esposizione nei confronti della Banca finanziatrice alla quale il Fondo di garanzia ( si è surrogato.
Inoltre, hanno dedotto la nullità della fideiussione prestata dai signori ed relativamente all' CP_1 CP
Contr importo corrispondente alla somma garantita dallo Stato (tramite alla in ragione Controparte_7
divieto di doppia garanzia.
A supporto della nuova ricostruzione hanno allegato nuovi elementi documentali. Nel contesto di tali allegazioni, gli opponenti hanno richiesto la rimessione in termini, sostenendo che, essendo tali fatti emersi tra la penultima
(30/11/2021) e l'ultima udienza (28/01/2025), non hanno potuto tempestivamente sollevare tali questioni.
Ebbene, le domande in questione devono ritenersi inammissibili.
Il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi cristallizzato a séguito delle domande proposte con l'atto introduttivo (a cui non hanno fatto séguito precisazioni o modifiche delle domande con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c.), sicché ogni successiva domanda deve ritenersi preclusa: è quindi inammissibile la richiesta di ricalcolo delle somme dovute, essendo avanzata dopo l'atto di citazione soltanto in comparsa conclusionale di replica del 21.4.2025.
A ciò si deve anche aggiungere che gli opponenti non hanno specificato in quale misura la vendita dell'immobile da parte della abbia ridotto il debito oggetto delle cartelle. Pertanto, la circostanza Parte_1 del pagamento è in questa sede irrilevante se non comprende esattamente l'indicazione dei rimborsi intervenuti e in quale entità.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate.
Anche in questo caso, si tratta di domanda del tutto tardivamente introdotta. Allo stesso tempo, non è riconducibile alla medesima causa petendi su cui si fonda l'opposizione de quo, rappresentando, invece, una domanda nuova, a sé stante, con contenuto autonomo.
Ad ogni modo, la stessa appare finanche infondata. Il fulcro della domanda risiede nell'analisi della normativa vigente in materia e specificatamente nell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. La citata disposizione prevede la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla Garanzia del Fondo. La qualifica di “garanzia
8 bancaria”, alla luce del dato testuale della predetta disposizione normativa, non risulta applicabile alla garanzia fideiussoria prestata da persona fisica.
Tanto chiarito, anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., avanzata in maniera del tutto anomala con la memoria di comparsa di costituzione dei nuovi difensori, deve ritenersi tacitamente rinunciata, in quanto non proposta dagli interessati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, la stessa – quandanche la si ritenesse non rinunciata – non potrebbe comunque trovare accoglimento, dovendo osservarsi che le allegazioni documentali e le correlate domande sollevate dagli opponenti siano inammissibili. Risulta, pertanto, inaccoglibile la richiesta istruttoria riguardante le produzioni documentali sopra menzionate (ivi compresa la sentenza del 15.01.2020 del Tribunale di Roma, emessa al termine del procedimento R.G. n.19593/17, la cui produzione risulta peraltro palesemente tardiva, giacché gli opponenti avrebbero dovuto depositarla nel primo momento utile, ovvero in vista dell'udienza del 30.06.2020), in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini della decisione, essendo come detto correlate a domande inammissibili.
9.3. La natura del credito vantato dal Fondo di Garanzia.
Contr Nel merito, le parti opponenti hanno contestato l'iscrizione a ruolo del credito vantato da come privilegiato e conseguentemente hanno chiesto che venga dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento nn. 025 2019
001819258001 e 02520190001819258003. In particolare, hanno asserito che il credito vantato dalla
[...]
avrebbe in realtà natura chirografaria, in ragione di una corretta Controparte_4
interpretazione della disciplina di riferimento, ossia l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998 e l'art.
8-bis d.l. n.
3/2015.
La ricostruzione proposta degli opponenti ruota attorno a due punti fondamentali:
a) ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/1998, in base alla quale il privilegio oggetto di discussione troverebbe applicazione esclusivamente ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi
“revocati” nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, vale a dire per le restituzioni conseguenti alla revoca degli interventi di sostegno ai sensi del comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria;
b) ad una lettura dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33 quale norma novativa e avente validità irretroattiva,
e come tale non applicabile al caso di specie.
Ebbene, entrambe le letture non possono essere condivise.
Contr Per quanto concerne il punto sub. a), il credito vantato da ha pacificamente natura privilegiata, trovando applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n. 3/2015 che ne chiarisce il significato e ne definisce la portata. La banca, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo il credito da recuperare.
Il 5° comma dell'art. 9 del D.Lgs., n. 123/98 prevede espressamente che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto, sono preferiti ad ogni altro titolo di
9 prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto P.D.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
In relazione a questa disposizione sono insorte plurime interpretazioni attorno all'espressione “finanziamento” ed alla portata applicativa del privilegio. Il Tribunale ritiene corretta l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma
5, d.lgs. 123/98, in quanto maggiormente coerente con la ratio della disposizione e idonea a dimostrare l'ampia interpretazione che viene, poi, esplicitata della legge del 2015.
Sul punto, si rammenta che il d.lgs. n. 123/1998 costituisce la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sicché le sue disposizioni sono tutte indistintamente applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese.
Coerente con questa linea, la Suprema Corte, nel confrontarsi con plurime questioni relative alla problematica se la normativa in parola sia applicabile anche alle prestazioni di garanzia effettuate nell'ambito della sua attività istituzionale volta a favorire i progetti (in quel caso) di internazionalizzazione di piccole e medie imprese, ha sottolineato come il decreto legislativo non detti una definizione del termine finanziamento e che, anzi, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal decreto legislativo siano espressione di un impianto unitario tendente alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore. In definitiva, emerge che, in riferimento allo specifico tema del privilegio, non vi sono ragioni per giustificare trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste.
Sulla scorta di questo assunto dev'essere interpretato l'art. 9 comma 5 del Dlg 123/1998.
Esso ricollega il privilegio al credito per le restituzioni nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo disponendone il recupero a mezzo di iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. Nondimeno, la precisazione introdotta – in particolare l'indicazione che l'agevolazione viene concessa “ai sensi del D.lgs 123/1998” - non introduce un requisito formale in difetto del quale il credito è chirografario, bensì subordina la natura privilegiata del credito restitutorio alla circostanza che il finanziamento, a monte, rientrasse nella categoria degli incentivi di sostegno pubblico alle attività produttive e quindi fosse disciplinato dal citato Decreto. Solo su tale presupposto il privilegio e il recupero tramite ruolo realizzano la finalità di ripristino delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi (in questo senso, v. anche la recente sentenza emessa dalla Corte d'Appello Torino, 23 luglio 2021).
Deve aggiungersi che gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi séguito un negozio privatistico di finanziamento (o, come nel caso di specie, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di interesse pubblicistico.
10 Una deviazione dello scopo, come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato (così la Cassazione n. 23137 del 22.10.2020).
Scendendo a valle del ragionamento, non risulta in alcun modo necessaria la sussistenza di una revoca amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 Contr c.c., ovvero di azione esecutiva mossa da che si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca.
In definitiva, le ragioni di interesse pubblico supportano l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, Dlg.
123/1998. Il credito assume il rango di privilegiato a séguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, perché se il finanziamento non è restituito e la banca o ente finanziatore escute la garanzia del
Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero.
In riferimento, poi, al punto sub. b), inerente alla natura di norma novativa della legge del 2015, deve darsi atto che il citato art.
8-bis abbia unicamente esplicitato la portata precettiva dell'art. 9, quinto comma del d.lgs n.
123/1998 e non già innovato la disciplina (come invece sostenuto dagli opponenti nella loro opposizione).
Le ragioni a supporto di tale conclusione sono plurime.
L'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, rubricato specificatamente: “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, stabilisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione”.
L'interpretazione letterale della norma del 2015 permette di affermare che non ci si trovi dinanzi ad una disciplina novativa, poiché nonostante il legislatore non abbia espressamente indicato di offrire un'interpretazione autentica della disposizione del decreto del 1998, rileva la circostanza che il citato art.
8-bis stabilisca che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie […] costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, sia indice della natura non innovativa ma meramente esplicativa del comando contenuto nella disposizione del 1998.
11 Da ultimo, la recente ordinanza n. 9657/2024 della Suprema Corte – a conferma dell'orientamento maggioritario ormai consolidatosi in giurisprudenza − ribadisce che la norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente. Infatti, già prima della riforma doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, posto che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»” (in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Tale ricostruzione è coerente con la funzione stessa del Fondo pubblico, il quale con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi.
In questo quadro, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Contr Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, si può definire anche la questione relativa alla possibilità per la di escutere i fideiussori ed attraverso l'iscrizione a ruolo del credito. CP_1 CP
L'intervento legislativo del 2015 è stato altresì determinante per risolvere le incertezze interpretative rilevate dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 comma 5 Dlgs 123/98 in merito all'applicabilità della relativa disposizione ai finanziamenti erogati e successivamente revocati e non anche alle prestazioni di garanzia. La precedente disciplina non risultare chiara in tal senso, lasciando dubbi interpretati.
Richiamando i principi testé espressi in relazione alla portata di norma di interpretazione autentica del d.l. n.
Contr 3/2015, applicati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si ritiene che l' potesse senza dubbio escutere il credito anche nei confronti dei garanti con cartelle esattoriali. Contr In definitiva, deve essere confermato il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dalla sulla base dell'applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, letto anche alla luce del disposto dell'art.
8- bis d.l. n. 3/2015, sia in riferimento alla posizione del debitore principale la società Parte_1
sia in riferimento ai due garanti e RO Persona_3
Alla luce di quanto sopra, è evidente che non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti, non essendo ravvisabile alcun danno nei loro confronti.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
10. Le spese processuali devono essere poste parzialmente a carico delle parti soccombenti e liquidate come in dispositivo (con valori aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino a 260.000,00 euro (tenuto conto
12 dell'importo delle cartelle di pagamento opposte), con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva – attesa la non minima complessità della causa in fatto e in diritto − e dei valori minimi per la fase decisionale, in quanto i difensori delle parti opposte si sono limitati a riproporre le medesime eccezioni e deduzioni già esposte nei precedenti scritti difensivi. Poiché non vi è stata istruttoria e i difensori delle opposte non hanno neppure depositato le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., non sono dovuti i compensi in relazione a tale fase.
Gli importi di riferimento devono, tuttavia, essere compensati per il 40% tra le parti (per l'importo di euro
2.522,80), in ragione del fatto che, in merito ad una delle questioni dirimenti, concernente la natura del privilegio concesso dall'art.
8-bis legge n. 33/2015, non può non considerarsi che, all'epoca della presentazione dell'opposizione, non vi fosse sul punto un orientamento univoco e consolidato in giurisprudenza ed esistevano, in effetti, plurime pronunce della giurisprudenza di merito (per tutte, Trib. Milano, 1° marzo 2018) – in contrasto con i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità –, le quali avevano concluso per la natura non retroattiva del privilegio, come sostenuto dagli opponenti.
Per tali ragioni, anche la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal difensore della non può Controparte_4
trovare accoglimento, non potendo sostenersi che gli opponenti abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si dispone, infine, che il rimborso delle spese dovuto all' (euro Controparte_3
3.784,20) sia effettuato in favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Poiché il valore del presente procedimento è sino a 260.000,00, deve rilevarsi che le parti opponenti hanno versato un contributo unificato pari a 518,00 euro (relativo alle cause ordinarie di valore indeterminabile), in luogo dell'importo corretto di euro 759,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande presentate nell'interesse dei soli opponenti e da RO CP
;
[...]
rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96, co. 1 c.p.c. avanzata nell'interesse della;
Controparte_4
Compensa per il 40% le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti Parte_1
a rimborsare, in solido tra loro ed in favore delle controparti RO CP [...]
e Controparte_3 RO4
, la restante parte delle spese processuali da queste sostenute, che si stimano nell'importo di euro 3.784,20
[...]
da liquidarsi in favore di ciascuna di esse per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
13 Dispone che il rimborso delle spese dovuto all' sia effettuato in Controparte_3
favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 06.06.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8685 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Quartu S. Elena nella via dell'Artigianato n. 16 e, elettivamente domiciliato nella via della
Pineta n. 84 A presso l'avv. Gianluca Marrocu che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in data 4 novembre 2019 in atto separato
Opponente
, (c.f. ), nato a [...] [...], ed ivi residente nella RO C.F._1
via Puccini n. 40, e (c.f. , nata in [...] il [...] e residente in CP C.F._2
Quartu S. Elena nella via degli Eucalipti n. 17/19, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Doriana Origa del Foro di Cagliari e Antonio Siffu del Foro di Sassari (c.f.
), in forza di procure speciali in atti, con domicilio telematico alla pec C.F._3
Opponenti
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in
Cagliari, p.zza Repubblica n. 10, presso lo studio dell'avv. Giovanni Ledda, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
(in forma abbreviata: Controparte_4 CP_5
Società con socio unico, (c.f. , partita IVA ), con sede in Roma, al Viale
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
America n° 351, quale Mandataria e Gestore, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge 662/1996, in persona dell'Amministratore Delegato e legale
1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Grieco del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma al Viale Liegi n. 28, in forza di procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione;
Opposta - chiamata in causa
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
“Si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare e urgente:
- Dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate se del caso anche inaudita altera parte;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare il vizio di carenza di potere in capo all'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle n. 0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 e le somme in queste contenute non dovute;
- Accertare e dichiarare che l'emissione illegittima delle cartelle di pagamento appena dette abbia causato un grave danno agli attori così come descritto in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dello stesso determinandolo in via equitativa e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
in ogni caso, Con vittoria di spese e onorari”.
Nell'interesse dell'opposta : Controparte_3 si conclude affinché l'On. Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione nei confronti dell' e provvedere Controparte_3
d'ufficio ovvero autorizzare la chiamata in causa dell'ente creditore;
Nel merito:
- rigettare in ogni caso la domanda avanzata nei confronti dell' , siccome Controparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario, ovvero tenendo in considerazione i termini della vicenda compensare integralmente le spese di giudizio.
2 Nell'interesse della opposta : Controparte_4
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dalla parte attrice, eventualmente anche in via cautelare, di sospensione dell'esecuzione, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 04.11.2019, la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i sigg. ed , convenivano RO CP in giudizio l' , al fine di ottenere l'accertamento della nullità e/o annullabilità Controparte_3
degli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento nn. 0252019001819258001 e 02520190001819258003, notificate rispettivamente in data 23.05.2019 alla sig.ra ed in data 21.03.2019 al sig. per un CP CP_1 importo pari di € 170.758,04, richiesto a titolo di recupero dell'agevolazione ex lege n. 662/1996 a séguito di escussione di garanzia di fondo pubblico erogato da Controparte_6
1.1. In particolare, gli opponenti (inizialmente difesi da un unico difensore) hanno premesso in fatto che:
- la società in persona del legale rappresentante dott. e Parte_1 RO
stipulavano in data 04.02.2015 un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto il Controparte_7
bene immobile sito nel Comune di Quartu S. Elena (CA), zona industriale, nella via dell'Artigianato n. 16 per un corrispettivo totale di euro 361.885,10 oltre IVA suddiviso in n. 144 canoni, di cui il primo pari a euro 93.660,00 oltre IVA da pagarsi contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed i successivi n. 143 canoni variabili consecutivi con periodicità mensile ciascuno di euro 1875,70 oltre IVA come da condizioni generali di contratto;
- agli opponenti veniva erogato un finanziamento da parte di Controparte_6
assistito dalla tutela prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese istituito dalla legge n.
[...]
662 del 1996 e gestito dalla stessa;
Controparte_4
- con riferimento al contratto di locazione finanziaria, veniva inoltre stipulato contratto di fideiussione, prestata per euro 479.588,22 dai signori e RO CP Persona_1
- in data 23/05/2019 e 21/03/2019 venivano notificate le cartelle di pagamento per il recupero delle agevolazioni ex lege n. 662 del 1996 per “revoca del contributo concesso” riconducibile a un inadempimento della obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato.
1.2. A fondamento della propria opposizione hanno esposto i seguenti motivi:
- la cartella di pagamento è nulla poiché, a séguito della surroga nei diritti originariamente vantati dal creditore che ha escusso la suddetta garanzia, la avrebbe dovuto avvalersi, nei confronti del Controparte_4
responsabile del pagamento, delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche, il che comporterebbe il venir meno della pretesa creditoria;
3 - l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria deve collocarsi su un piano differente rispetto a quello della revoca del beneficio di cui al D. Lgs. n. 123 del 1998, il quale ai commi 3 e 4 dell'art. 9 stabilisce i casi specifici di applicazione del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio e il conseguente rimedio (al comma 5) di iscrizione al ruolo delle somme oggetto di restituzione e dei relativi interessi e non prevede tra le ipotesi quella di inadempimento della obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato;
- l'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, intervenuta sulla disciplina dettata dal D.lgs. 123/1998, a differenza dell'art. 9 sopracitato riconosce al credito del Fondo di garanzia lo status di credito privilegiato in ragione del fatto che si tratta di credito facente capo alla titolarità del Fondo stesso e, quindi, di natura pubblica. Tale disposto, tuttavia, è una regola innovativa idonea a produrre effetti solo per il futuro. La fattispecie concreta non può essere oggetto di applicazione della Legge n. 33/2005 perché essa è entrata in vigore in data 26 marzo 2015, mentre il finanziamento è stato erogato in febbraio 2015;
- l'emissione delle cartelle esattoriali sarebbe ingiusta, ancora di più se si considera che le cartelle siano per natura provvisoriamente esecutive e gli attori avrebbero subito un ingiusto danno causato dall'attività della pubblica amministrazione.
2. L , con comparsa depositata in data 15.11.2019, si è costituita in giudizio Controparte_3
contestando integralmente la domanda attorea.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
- la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto alcuna azione esecutiva o annuncio della stessa è stata posta in essere dall'Agente della Riscossione in forza della suddetta cartella, tale da giustificare l'opposizione;
- l' non è legittimata passiva in quanto le eccezioni sollevate da parte attrice Controparte_3 riguardano l'esistenza del credito e devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti del soggetto impositore, quale soggetto al quale spetta la titolarità del credito, non anche contro l'ente riscossore il quale, essendo competente esclusivamente per la formazione e la notifica della cartella, può vedersi opporre solo le eccezioni che riguardano vizi formali della procedura di riscossione;
- nel merito, la poteva certamente recuperare il credito Controparte_4
nei confronti del debitore principale (in questo caso mediante iscrizione a ruolo, Parte_1
senza incorrere in alcuna violazione di legge, stante la stessa previsione di cui all'art. 8 bis del D. Lgs. 3/2015;
- per quanto concerne la posizione dei fideiussori successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3/2015,
l'istituto bancario può legittimamente surrogarsi anche nei confronti del Garante mediante intimazione esattoriale, in quanto il contratto di fideiussione è successivo all'entrata in vigore della legge 33/2015 di conversione del predetto decreto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.11.2019 si è costituita
[...]
la quale ha contestato interamente le eccezioni di parte opponente. Controparte_8
4 Parte convenuta ha innanzitutto premesso in fatto quanto segue:
- gli istanti hanno riconosciuto di essere garanti del rimborso di un finanziamento accordato alla
[...]
dalla il 4 febbraio 2015 per un importo totale di euro 361.885,10, oltre Iva Parte_1 Controparte_7
suddiviso in n. 144 canoni di cui il primo pari ad euro 93.660,00 oltre Iva;
- la debitrice principale ( e i suoi garanti non hanno rimborsato integralmente il Parte_1
finanziamento, ha proceduto alla escussione dei garanti ed anche del Fondo di garanzia che ha Controparte_7 liquidato l'indennizzo, surrogandosi pertanto nei diritti della , in linea con le prerogative della Controparte_7
legge e delle norme che disciplinano il funzionamento ed i poteri del Fondo di Garanzia anche in punto di riscossione coattiva;
Contr
- la si è surrogata alla Banca acquisendo il diritto a rivalersi sull'impresa e sui garanti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.06.2005 e dell'articolo 8-bis della Legge
24.3.2015 n. 33, che è rubricato specificatamente “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”.
La , in punto di diritto, ha dedotto che: CP_9
- l'opposizione attorea è infondata in ragione di una arbitraria interpretazione dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015
n. 33 e dell'art. 9 del D.lgs. 123/1998;
- il credito deve ritenersi “privilegiato” a séguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici,
e ciò in quanto, qualora il finanziamento non sia restituito e la banca o ente finanziatore dovesse escutere la garanzia del Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero;
- la questione è risolta dalla corretta analisi dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 perché essa è di interpretazione autentica della normativa istitutiva del fondo di garanzia e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed afferma in modo perentorio ed inequivoco che il credito agevolativo del Fondo ha natura privilegiata;
- anche in tema di obblighi del fideiussore e di prerogative del Fondo verso i garanti, il Fondo ha le proprie piene prerogative, sia in termini di natura del credito (privilegiato) sia di mezzo di riscossione dello stesso (ruolo) in ragione dell'interpretazione che deve discendere dall'articolo 9, 5 comma, del decreto leg.vo n. 123 del 1998,
- l'istanza cautelare è infondata ed immotivata, in quanto non ricorrono né il fumus né il periculum;
- gli opponenti avrebbero agito con colpa grave o mala fede, ciò che giustificherebbe la richiesta ex art. 96 c.p.c.
****
4. Con ordinanza depositata in data 30.07.2020, il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 giugno 2020, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia delle cartelle di pagamento n.
0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 ed ha fissato l'udienza del 26 novembre 2021 per la precisazione delle conclusioni.
5 5. All'udienza del 28.01.2025 le parti hanno fanno riferimento alle conclusioni già rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento, ed il giudice ha tenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
****
6. Con atto di costituzione di nuovi difensori in data 27.1.2025 e con comparsa conclusionale depositata in data
31.03.2025, gli opponenti e hanno dato atto di alcune vicende, intervenute tra RO CP la penultima (30/11/2021) e l'ultima udienza (28/01/2025), chiedendo l'ammissione di dei seguenti documenti:
1) la sentenza del 15.01.2020 del Tribunale di Roma, emessa al termine del procedimento R.G. n.19593/17, che ha visto coinvolti la e la e per essa Parte_1 Controparte_7 CP_10
2) l'atto pubblico di vendita del 09.06.2023, Rep. n. 2108, Racc. n.1947, rogito Dott. ; Persona_2
3) risposta fornita da ai difensori degli opponenti del 12.06.2024; CP_6
4) il silenzio colpevole della . Controparte_7
6.1. A fondamento della propria istanza hanno dedotto:
a) che sono intervenuti eventi che hanno ridotto il debito della e conseguentemente Parte_1
Contr la sua esposizione nei confronti della Banca finanziatrice alla quale il Fondo di garanzia ( si è surrogato.
In particolare: - la , ha percepito, in data prossima al 11.04.2018, per l'immobile oggetto CP_7 CP_7
della locazione finanziaria alla - operazione garantita dai signori e - la somma di € Pt_1 CP CP_1
165.639,39; tale importo è stato erogato da alla , che ha incamerato tale importo;
CP_6 Controparte_7 la aveva versato alla , al momento della stipula del contratto di leasing, la somma di € Pt_1 Controparte_7
93.660, oltre iva per un totale di oltre € 103.026,00; in data 09.06.2023, la , una volta liberato Controparte_7
l'immobile, ha rivenduto a terzi lo stesso immobile, per il prezzo di € 216.000,00; l'impresa finanziaria ha, da tutte le operazioni incamerato l'importo di euro 475.299,39; la ha ceduto il proprio credito alla Controparte_7
società DoNext, come da comunicazione della società cessionaria pervenuta ai fideiussori ad inizio 2025;
b) la nullità della fideiussione prestata dai signori ed relativamente all' importo corrispondente CP_1 CP
Contr alla somma garantita dallo Stato (tramite alla , in ragione divieto di doppia garanzia. Controparte_7
I difensori hanno pertanto così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Adversis reiectis;
2) In via preliminare e urgente:
- Dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate se del caso anche inaudita altera parte;
3) Nel merito: - Accertare e dichiarare il vizio di carenza di potere in capo all'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità delle cartelle n. 0252019001819258001 e n. 02520190001819258003 e le somme in queste contenute non dovute;
- In subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza totale o parziale del credito azionato con le suddette cartelle per effetto dell'avvenuta vendita dell'immobile e del conseguente soddisfacimento del creditore originario, e per l'effetto dichiarare la nullità o l'inefficacia delle medesime cartelle;
- Accertare e dichiarare che l'emissione illegittima delle cartelle di pagamento appena dette abbia causato un grave danno agli attori così come descritto in premessa e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dello stesso
6 determinandolo in via equitativa e secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
- Accertare e dichiarare la nullità ex officio della fideiussione di cui trattasi nella parte includente la garanzia statale, e ciò per violazione delle norme a tutela dello Ordinamento pubblico;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”.
7. Con comparsa conclusionale di replica del 16.04.2025 la ha eccepito RO1
l'irrilevanza dei fatti e delle domande dedotte da parte opponente.
8. Con comparsa conclusionale di replica del 16.04.2025 la CP_4 Parte_2 ha l'irrilevanza dei fatti e delle domande dedotti da parte opponente con comparsa del 27.01.2025.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata per le ragioni che seguono.
9.1. Legittimazione passiva dell' . Controparte_3
Preliminarmente occorre statuire circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta . Essa ha affermato che l'opposizione avrebbe dovuto essere RO2
proposta citando in giudizio esclusivamente il titolare del credito, il quale è soggetto distinto dall'
[...]
. La ragione risiederebbe nel fatto che l'attore ha sollevato eccezioni che riguardano la Controparte_3
formazione del ruolo e la successiva iscrizione del contribuente al ruolo, e quindi, questioni attinenti alla stessa esistenza del credito. Pertanto, il soggetto validamente legittimato passivo avrebbe dovuto essere il soggetto titolare del credito.
L'eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento.
Sul punto, è sufficiente rammentare il principio generale secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici, o comunque di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
La prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, mentre la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione.
Quest'ultimo resta dunque il solo legittimato passivo necessario, sia in caso di opposizione all'esecuzione che di opposizione agli atti esecutivi.
Per tale ragione la citazione in giudizio nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. è stata correttamente indirizzata anche nei confronti dell' , la quale deve ritenersi legittimata passiva RO3
del seguente procedimento.
9.2. La domanda di estinzione o riduzione sostanziale del credito azionato e la domanda di nullità delle fideiussioni
7 Nel corso del giudizio e, in particolare, ben oltre il termine perentorio per il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c. (segnatamente con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in data 27.01.2025), gli opponenti ed hanno dedotto che la vendita dell'immobile oggetto di CP_1 CP leasing datata 09.06.2023, tramite la quale ha incassato la somma di € 216.000,00 oltre Controparte_7
IVA (€ 263.520,00 totali), avrebbe ridotto o estinto il debito di e conseguentemente Parte_1
Contr la propria esposizione nei confronti della Banca finanziatrice alla quale il Fondo di garanzia ( si è surrogato.
Inoltre, hanno dedotto la nullità della fideiussione prestata dai signori ed relativamente all' CP_1 CP
Contr importo corrispondente alla somma garantita dallo Stato (tramite alla in ragione Controparte_7
divieto di doppia garanzia.
A supporto della nuova ricostruzione hanno allegato nuovi elementi documentali. Nel contesto di tali allegazioni, gli opponenti hanno richiesto la rimessione in termini, sostenendo che, essendo tali fatti emersi tra la penultima
(30/11/2021) e l'ultima udienza (28/01/2025), non hanno potuto tempestivamente sollevare tali questioni.
Ebbene, le domande in questione devono ritenersi inammissibili.
Il thema decidendum del presente giudizio deve ritenersi cristallizzato a séguito delle domande proposte con l'atto introduttivo (a cui non hanno fatto séguito precisazioni o modifiche delle domande con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c.), sicché ogni successiva domanda deve ritenersi preclusa: è quindi inammissibile la richiesta di ricalcolo delle somme dovute, essendo avanzata dopo l'atto di citazione soltanto in comparsa conclusionale di replica del 21.4.2025.
A ciò si deve anche aggiungere che gli opponenti non hanno specificato in quale misura la vendita dell'immobile da parte della abbia ridotto il debito oggetto delle cartelle. Pertanto, la circostanza Parte_1 del pagamento è in questa sede irrilevante se non comprende esattamente l'indicazione dei rimborsi intervenuti e in quale entità.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità delle fideiussioni prestate.
Anche in questo caso, si tratta di domanda del tutto tardivamente introdotta. Allo stesso tempo, non è riconducibile alla medesima causa petendi su cui si fonda l'opposizione de quo, rappresentando, invece, una domanda nuova, a sé stante, con contenuto autonomo.
Ad ogni modo, la stessa appare finanche infondata. Il fulcro della domanda risiede nell'analisi della normativa vigente in materia e specificatamente nell'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. La citata disposizione prevede la possibilità d'integrare la Garanzia del Fondo per il presidio delle obbligazioni derivanti dal finanziamento bancario con garanzie reali (ipoteca e pegno) e con garanzie assicurative o bancarie (fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), purché il loro valore cauzionale complessivo non superi la quota di finanziamento non coperta dalla Garanzia del Fondo. La qualifica di “garanzia
8 bancaria”, alla luce del dato testuale della predetta disposizione normativa, non risulta applicabile alla garanzia fideiussoria prestata da persona fisica.
Tanto chiarito, anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., avanzata in maniera del tutto anomala con la memoria di comparsa di costituzione dei nuovi difensori, deve ritenersi tacitamente rinunciata, in quanto non proposta dagli interessati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo, la stessa – quandanche la si ritenesse non rinunciata – non potrebbe comunque trovare accoglimento, dovendo osservarsi che le allegazioni documentali e le correlate domande sollevate dagli opponenti siano inammissibili. Risulta, pertanto, inaccoglibile la richiesta istruttoria riguardante le produzioni documentali sopra menzionate (ivi compresa la sentenza del 15.01.2020 del Tribunale di Roma, emessa al termine del procedimento R.G. n.19593/17, la cui produzione risulta peraltro palesemente tardiva, giacché gli opponenti avrebbero dovuto depositarla nel primo momento utile, ovvero in vista dell'udienza del 30.06.2020), in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini della decisione, essendo come detto correlate a domande inammissibili.
9.3. La natura del credito vantato dal Fondo di Garanzia.
Contr Nel merito, le parti opponenti hanno contestato l'iscrizione a ruolo del credito vantato da come privilegiato e conseguentemente hanno chiesto che venga dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento nn. 025 2019
001819258001 e 02520190001819258003. In particolare, hanno asserito che il credito vantato dalla
[...]
avrebbe in realtà natura chirografaria, in ragione di una corretta Controparte_4
interpretazione della disciplina di riferimento, ossia l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998 e l'art.
8-bis d.l. n.
3/2015.
La ricostruzione proposta degli opponenti ruota attorno a due punti fondamentali:
a) ad un'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/1998, in base alla quale il privilegio oggetto di discussione troverebbe applicazione esclusivamente ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi
“revocati” nelle ipotesi espressamente previste dalla norma, vale a dire per le restituzioni conseguenti alla revoca degli interventi di sostegno ai sensi del comma 3 o comunque per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria;
b) ad una lettura dell'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33 quale norma novativa e avente validità irretroattiva,
e come tale non applicabile al caso di specie.
Ebbene, entrambe le letture non possono essere condivise.
Contr Per quanto concerne il punto sub. a), il credito vantato da ha pacificamente natura privilegiata, trovando applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, anche alla luce del disposto dell'art.
8-bis d.l. n. 3/2015 che ne chiarisce il significato e ne definisce la portata. La banca, pertanto, ha legittimamente iscritto a ruolo il credito da recuperare.
Il 5° comma dell'art. 9 del D.Lgs., n. 123/98 prevede espressamente che “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto, sono preferiti ad ogni altro titolo di
9 prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto P.D.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
In relazione a questa disposizione sono insorte plurime interpretazioni attorno all'espressione “finanziamento” ed alla portata applicativa del privilegio. Il Tribunale ritiene corretta l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma
5, d.lgs. 123/98, in quanto maggiormente coerente con la ratio della disposizione e idonea a dimostrare l'ampia interpretazione che viene, poi, esplicitata della legge del 2015.
Sul punto, si rammenta che il d.lgs. n. 123/1998 costituisce la disciplina fondamentale degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, sicché le sue disposizioni sono tutte indistintamente applicabili a ciascun intervento pubblico di sostegno alle imprese.
Coerente con questa linea, la Suprema Corte, nel confrontarsi con plurime questioni relative alla problematica se la normativa in parola sia applicabile anche alle prestazioni di garanzia effettuate nell'ambito della sua attività istituzionale volta a favorire i progetti (in quel caso) di internazionalizzazione di piccole e medie imprese, ha sottolineato come il decreto legislativo non detti una definizione del termine finanziamento e che, anzi, le diverse forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal decreto legislativo siano espressione di un impianto unitario tendente alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore. In definitiva, emerge che, in riferimento allo specifico tema del privilegio, non vi sono ragioni per giustificare trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste.
Sulla scorta di questo assunto dev'essere interpretato l'art. 9 comma 5 del Dlg 123/1998.
Esso ricollega il privilegio al credito per le restituzioni nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo disponendone il recupero a mezzo di iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. Nondimeno, la precisazione introdotta – in particolare l'indicazione che l'agevolazione viene concessa “ai sensi del D.lgs 123/1998” - non introduce un requisito formale in difetto del quale il credito è chirografario, bensì subordina la natura privilegiata del credito restitutorio alla circostanza che il finanziamento, a monte, rientrasse nella categoria degli incentivi di sostegno pubblico alle attività produttive e quindi fosse disciplinato dal citato Decreto. Solo su tale presupposto il privilegio e il recupero tramite ruolo realizzano la finalità di ripristino delle risorse pubbliche messe a disposizione per gli interventi (in questo senso, v. anche la recente sentenza emessa dalla Corte d'Appello Torino, 23 luglio 2021).
Deve aggiungersi che gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi séguito un negozio privatistico di finanziamento (o, come nel caso di specie, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme a uno specifico scopo di interesse pubblicistico.
10 Una deviazione dello scopo, come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato (così la Cassazione n. 23137 del 22.10.2020).
Scendendo a valle del ragionamento, non risulta in alcun modo necessaria la sussistenza di una revoca amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore da beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell'art. 1186 Contr c.c., ovvero di azione esecutiva mossa da che si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione della banca.
In definitiva, le ragioni di interesse pubblico supportano l'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, Dlg.
123/1998. Il credito assume il rango di privilegiato a séguito di surroga in ragione della necessità di recuperare fondi pubblici, perché se il finanziamento non è restituito e la banca o ente finanziatore escute la garanzia del
Fondo, quest'ultimo eroga risorse pubbliche a titolo di indennizzo al finanziatore e deve essere posto nelle più vantaggiose condizioni per il recupero.
In riferimento, poi, al punto sub. b), inerente alla natura di norma novativa della legge del 2015, deve darsi atto che il citato art.
8-bis abbia unicamente esplicitato la portata precettiva dell'art. 9, quinto comma del d.lgs n.
123/1998 e non già innovato la disciplina (come invece sostenuto dagli opponenti nella loro opposizione).
Le ragioni a supporto di tale conclusione sono plurime.
L'art.
8-bis della Legge 24.3.2015 n. 33, rubricato specificatamente: “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, stabilisce che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione”.
L'interpretazione letterale della norma del 2015 permette di affermare che non ci si trovi dinanzi ad una disciplina novativa, poiché nonostante il legislatore non abbia espressamente indicato di offrire un'interpretazione autentica della disposizione del decreto del 1998, rileva la circostanza che il citato art.
8-bis stabilisca che il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie […] costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, sia indice della natura non innovativa ma meramente esplicativa del comando contenuto nella disposizione del 1998.
11 Da ultimo, la recente ordinanza n. 9657/2024 della Suprema Corte – a conferma dell'orientamento maggioritario ormai consolidatosi in giurisprudenza − ribadisce che la norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente. Infatti, già prima della riforma doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, posto che “le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste»” (in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
Tale ricostruzione è coerente con la funzione stessa del Fondo pubblico, il quale con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi.
In questo quadro, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo, è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Contr Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, si può definire anche la questione relativa alla possibilità per la di escutere i fideiussori ed attraverso l'iscrizione a ruolo del credito. CP_1 CP
L'intervento legislativo del 2015 è stato altresì determinante per risolvere le incertezze interpretative rilevate dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 comma 5 Dlgs 123/98 in merito all'applicabilità della relativa disposizione ai finanziamenti erogati e successivamente revocati e non anche alle prestazioni di garanzia. La precedente disciplina non risultare chiara in tal senso, lasciando dubbi interpretati.
Richiamando i principi testé espressi in relazione alla portata di norma di interpretazione autentica del d.l. n.
Contr 3/2015, applicati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si ritiene che l' potesse senza dubbio escutere il credito anche nei confronti dei garanti con cartelle esattoriali. Contr In definitiva, deve essere confermato il riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato dalla sulla base dell'applicazione l'art. 9, quinto comma, d.lgs. 123/1998, letto anche alla luce del disposto dell'art.
8- bis d.l. n. 3/2015, sia in riferimento alla posizione del debitore principale la società Parte_1
sia in riferimento ai due garanti e RO Persona_3
Alla luce di quanto sopra, è evidente che non siano ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti, non essendo ravvisabile alcun danno nei loro confronti.
Per tutte le ragioni esposte l'opposizione deve ritenersi infondata e non può trovare accoglimento.
10. Le spese processuali devono essere poste parzialmente a carico delle parti soccombenti e liquidate come in dispositivo (con valori aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione fino a 260.000,00 euro (tenuto conto
12 dell'importo delle cartelle di pagamento opposte), con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva – attesa la non minima complessità della causa in fatto e in diritto − e dei valori minimi per la fase decisionale, in quanto i difensori delle parti opposte si sono limitati a riproporre le medesime eccezioni e deduzioni già esposte nei precedenti scritti difensivi. Poiché non vi è stata istruttoria e i difensori delle opposte non hanno neppure depositato le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., non sono dovuti i compensi in relazione a tale fase.
Gli importi di riferimento devono, tuttavia, essere compensati per il 40% tra le parti (per l'importo di euro
2.522,80), in ragione del fatto che, in merito ad una delle questioni dirimenti, concernente la natura del privilegio concesso dall'art.
8-bis legge n. 33/2015, non può non considerarsi che, all'epoca della presentazione dell'opposizione, non vi fosse sul punto un orientamento univoco e consolidato in giurisprudenza ed esistevano, in effetti, plurime pronunce della giurisprudenza di merito (per tutte, Trib. Milano, 1° marzo 2018) – in contrasto con i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità –, le quali avevano concluso per la natura non retroattiva del privilegio, come sostenuto dagli opponenti.
Per tali ragioni, anche la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal difensore della non può Controparte_4
trovare accoglimento, non potendo sostenersi che gli opponenti abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si dispone, infine, che il rimborso delle spese dovuto all' (euro Controparte_3
3.784,20) sia effettuato in favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Poiché il valore del presente procedimento è sino a 260.000,00, deve rilevarsi che le parti opponenti hanno versato un contributo unificato pari a 518,00 euro (relativo alle cause ordinarie di valore indeterminabile), in luogo dell'importo corretto di euro 759,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili le domande presentate nell'interesse dei soli opponenti e da RO CP
;
[...]
rigetta l'opposizione; rigetta la domanda ex art. 96, co. 1 c.p.c. avanzata nell'interesse della;
Controparte_4
Compensa per il 40% le spese di lite tra le parti e condanna gli opponenti Parte_1
a rimborsare, in solido tra loro ed in favore delle controparti RO CP [...]
e Controparte_3 RO4
, la restante parte delle spese processuali da queste sostenute, che si stimano nell'importo di euro 3.784,20
[...]
da liquidarsi in favore di ciascuna di esse per compenso al difensore, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
13 Dispone che il rimborso delle spese dovuto all' sia effettuato in Controparte_3
favore del relativo difensore, che si dichiara antistatario.
Manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato.
Così deciso in Cagliari il 06.06.2025
Il giudice dott. Luca Angioi
14