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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 27 maggio 2025, depositate dalla parte opponente il 23.05.2025 e dalla parte opposta il
08.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1392 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1969 e residente a Sant'Angelo Muxaro (AG), elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Pier Santi Mattarella n. 350/i presso lo studio dell'avv. Carla Sgarito che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Bruno Maviglia, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale di Agrigento, sito in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana
Carlisi in virtù di procura generale alle liti in notar di Roma, in atti Persona_1
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 04 maggio 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000037548 recapitata l'8 aprile 2022, con cui viene ingiunto al ricorrente, nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile della
1 società (c.f. ), il pagamento della somma di € 27.000,00 per la CP_2 P.IVA_2
violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2012)”
L'opponente ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “1. Illegittimità ordinanza-ingiunzione impugnata per violazione art. 14 e 18 Legge 689/1981; 2. Non debenza somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; 3. Non debenza somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 L. 689/1981; 4. Nullità ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione;
5. Errata applicazione art. 11 L. 689/1981-
Illegittima determinazione della sanzione;
6. Illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “previo accoglimento dell'istanza di sospensione …; A. annullare l'ordinanza-ingiunzione …; B. in ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981 …; C. in subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; D. in estremo subordine … disapplicare la sanzione amministrativa irrogata in quanto viola il principio di proporzionalità e/o comunque ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
E. con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L' si costituiva ritualmente in giudizio in data 16 marzo 2023, depositando CP_1 memoria con la quale dopo aver rappresentato che “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000037548 è stata oggetto di rettifica in autotutela con rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000 (in conseguenza di quanto sopra il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto con il pagamento della somma di euro 5.000)”, contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva al Tribunale - “previa verifica della disponibilità dell'opponente ad aderire al pagamento agevolato in misura ridotta entro 60 giorni dalla prima udienza, oltre le spese relative alla procedura amministrativa” - il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di riorganizzazione del ruolo effettuati dal giudice titolare, in data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che
2 fissava l'udienza del 27 maggio 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 23.05.2025 e dalla parte resistente il 08.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente si dà atto che la presente causa viene decisa alla luce del principio della c.d. ragione più liquida. E invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In tal senso v. la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 08.05.2014 n. 9936:
“In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” e ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Sez.
6 - L, sentenza 28.05.2014 n. 12002). Tale posizione è stata ribadita dalla
Suprema Corte di Cassazione a più riprese (Cass. Sez. Unite n. 29523/2008, n. 24882/2008 e n.
26242-3/2014).
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di intervenuta decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981 in base al quale: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … dall'accertamento. …
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Innanzi tutto, giova rammentare che l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8,
3 ha disposto che “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione»”.
E' stata così disposta la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle “ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” nelle ipotesi in cui l'importo omesso risulti di importo inferiore a € 10.000,00.
L'art. 8 del citato D.Lgs. n. 8/2016 ha disposto l'efficacia retroattiva delle norme di depenalizzazione, prevedendo testualmente che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Nella fattispecie in esame, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali è riferito all'anno 2012 e trovano piena applicazione le sopra richiamate disposizioni non essendo presente negli atti di causa nemmeno la prova dell'inizio di un procedimento penale.
L'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 06 febbraio
2016, data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016.
Risulta così evidente che al momento della notifica all'opponente Parte_1 dell'atto di “accertamento della violazione 0100.27/03/2017.0055590 - Data Protocollo CP_1
27.03.2017” emesso per il mancato versamento dei contributi dovuti per l'anno 2012, era già scaduto da oltre un anno il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 (decorrente come visto dal 06.02.2016).
Priva di pregio deve ritenersi l'affermazione dell' che, per giustificare il ritardo, CP_1
4 sostiene, solo labialmente, che “nel caso di specie il completamento di queste attività – di indagine – si è compiuto solo a ridosso della notificazione degli atti di accertamento della violazione del 4/04/2017 e del 5/04/2017, correttamente notificati al trasgressore” (v. pag. 6 memoria costituzione). Invero dagli atti non emergono elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' e allo stesso già note, visto che CP_1
erano state oggetto di precedenti diffide, risalenti all'anno 2015.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14,
Legge n. 689/1981, secondo cui, come visto, “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione deve essere accolta.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della della controversia - considerata la riduzione del quantum operata dall' , scaglione fino a 5.200 euro (in base al quale “il CP_1
procedimento sanzionatorio potrà essere estinto con il pagamento della somma di euro 5.000”) e omessa fase istruttoria - vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
di lite che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Carla Sgarito e Bruno Maviglia, dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento il 27/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario dr. Luca
Restivo, in esito alle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 27 maggio 2025, depositate dalla parte opponente il 23.05.2025 e dalla parte opposta il
08.04.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1392 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/12/1969 e residente a Sant'Angelo Muxaro (AG), elettivamente domiciliato in Agrigento, via
Pier Santi Mattarella n. 350/i presso lo studio dell'avv. Carla Sgarito che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'avv. Bruno Maviglia, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale di Agrigento, sito in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana
Carlisi in virtù di procura generale alle liti in notar di Roma, in atti Persona_1
* RESISTENTE OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 04 maggio 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000037548 recapitata l'8 aprile 2022, con cui viene ingiunto al ricorrente, nella sua qualità di Legale rappresentante/responsabile della
1 società (c.f. ), il pagamento della somma di € 27.000,00 per la CP_2 P.IVA_2
violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2012)”
L'opponente ha spiegato i seguenti motivi di opposizione: “1. Illegittimità ordinanza-ingiunzione impugnata per violazione art. 14 e 18 Legge 689/1981; 2. Non debenza somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981; 3. Non debenza somme ingiunte per intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 comma 6 L. 689/1981; 4. Nullità ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione;
5. Errata applicazione art. 11 L. 689/1981-
Illegittima determinazione della sanzione;
6. Illegittimità della sanzione amministrativa ingiunta per violazione del principio di proporzionalità”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “previo accoglimento dell'istanza di sospensione …; A. annullare l'ordinanza-ingiunzione …; B. in ogni caso dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 c° 6 L. 689/1981 …; C. in subordine, ai sensi dell'art. 6 comma 11 DLGS 150/2011, accogliere l'opposizione in quanto non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente; D. in estremo subordine … disapplicare la sanzione amministrativa irrogata in quanto viola il principio di proporzionalità e/o comunque ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale;
E. con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con decreto depositato il 04 luglio 2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L' si costituiva ritualmente in giudizio in data 16 marzo 2023, depositando CP_1 memoria con la quale dopo aver rappresentato che “l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000037548 è stata oggetto di rettifica in autotutela con rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 10.000 (in conseguenza di quanto sopra il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto con il pagamento della somma di euro 5.000)”, contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva al Tribunale - “previa verifica della disponibilità dell'opponente ad aderire al pagamento agevolato in misura ridotta entro 60 giorni dalla prima udienza, oltre le spese relative alla procedura amministrativa” - il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del giudizio.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di riorganizzazione del ruolo effettuati dal giudice titolare, in data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che
2 fissava l'udienza del 27 maggio 2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 23.05.2025 e dalla parte resistente il 08.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente si dà atto che la presente causa viene decisa alla luce del principio della c.d. ragione più liquida. E invero, secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, le controversie possono essere definite sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. In tal senso v. la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 08.05.2014 n. 9936:
“In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” e ancora: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Sez.
6 - L, sentenza 28.05.2014 n. 12002). Tale posizione è stata ribadita dalla
Suprema Corte di Cassazione a più riprese (Cass. Sez. Unite n. 29523/2008, n. 24882/2008 e n.
26242-3/2014).
Nel merito l'opposizione deve essere accolta, risultando fondata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di intervenuta decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981 in base al quale: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni … dall'accertamento. …
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Innanzi tutto, giova rammentare che l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8,
3 ha disposto che “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1- bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione»”.
E' stata così disposta la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle “ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” nelle ipotesi in cui l'importo omesso risulti di importo inferiore a € 10.000,00.
L'art. 8 del citato D.Lgs. n. 8/2016 ha disposto l'efficacia retroattiva delle norme di depenalizzazione, prevedendo testualmente che “Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Nella fattispecie in esame, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali è riferito all'anno 2012 e trovano piena applicazione le sopra richiamate disposizioni non essendo presente negli atti di causa nemmeno la prova dell'inizio di un procedimento penale.
L'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere dal 06 febbraio
2016, data di entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016.
Risulta così evidente che al momento della notifica all'opponente Parte_1 dell'atto di “accertamento della violazione 0100.27/03/2017.0055590 - Data Protocollo CP_1
27.03.2017” emesso per il mancato versamento dei contributi dovuti per l'anno 2012, era già scaduto da oltre un anno il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981 (decorrente come visto dal 06.02.2016).
Priva di pregio deve ritenersi l'affermazione dell' che, per giustificare il ritardo, CP_1
4 sostiene, solo labialmente, che “nel caso di specie il completamento di queste attività – di indagine – si è compiuto solo a ridosso della notificazione degli atti di accertamento della violazione del 4/04/2017 e del 5/04/2017, correttamente notificati al trasgressore” (v. pag. 6 memoria costituzione). Invero dagli atti non emergono elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' e allo stesso già note, visto che CP_1
erano state oggetto di precedenti diffide, risalenti all'anno 2015.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14,
Legge n. 689/1981, secondo cui, come visto, “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione deve essere accolta.
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della della controversia - considerata la riduzione del quantum operata dall' , scaglione fino a 5.200 euro (in base al quale “il CP_1
procedimento sanzionatorio potrà essere estinto con il pagamento della somma di euro 5.000”) e omessa fase istruttoria - vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
di lite che si liquidano in complessivi € 886,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Carla Sgarito e Bruno Maviglia, dichiaratisi procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento il 27/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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