TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa Ilaria Spinelli in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 4027 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 promossa con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c. ritualmente notificato dal signor (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Zanati in forza di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE – contro
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro CP_2
Anderloni in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, 1' COMMA C.P.C.)
CONCLUSIONI
Per l'attore: “in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia del titolo, eventualmente con provvedimento inaudita altera parte, per tutti i motivi dedotti in atto;
nel merito: dichiarare inefficace / inesistente / invalido / nullo l'atto di precetto notificato in data
12.10.2024; Con
condannare altresì ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi dedotti in atto:
in via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, si producono: doc.1: copia atto di precetto e titolo notificati;
doc.2: copia contratto CSI;
doc.3: copia missiva GM del 20.10.2022; doc.4: missiva del 02.08.2024; doc.5: copia reclamo GM Parte_2
Tribunale di Milano del 11.01.2023; doc.6: copia dichiarazione Parte_2 oc.7: tabella calcolo interessi legali;
doc.8: tabella calcolo interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e
[...]
s.m.i.; doc.9: tabella calcolo interessi ex art. 1284 c.c.. Si allega procura speciale.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Cpa 4% ed Iva 22%, se dovuta.”
Per la convenuta: “Piaccia al Tribunale adito nella persona del giudice designato, respingere integralmente le domande tutte formulate da parte avversa con il favore delle spese da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 ottobre 2024 veniva notificato all'odierno attore atto di precetto, ad istanza della società convenuta, per il pagamento dell'importo di € 97.803,33, in forza di provvedimento del 4 aprile 2024, pronunciato dal Tribunale di Milano – Sezione XI Civile, con cui era concessa provvisoria parziale esecutività al decreto ingiuntivo n. 10023/2023, emesso nei confronti del , nel corso del giudizio di Controparte_3 opposizione iscritto al R.G. 32147/2023. Detto Condominio è composto da ventisette unità, di cui tredici nella titolarità di persone fisiche e tredici in capo al Parte_3 dichiarato con sentenza n. 100/2022 del 17 febbraio 2022, ad iniziativa del CP_3 medesimo.
la cui proprietà comporta una quota di 46,97 millesimi (cfr. Parte_1 doc. 6 atto di citazione), insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra ed argomenta da un lato ricostruendo l'evoluzione del rapporto di servizio stipulato in Binasco il 1° marzo 2010 (cfr. doc. 2 atto di citazione), dall'altro ragionando sull'onere della prova a carico delle parti e sul principio di parziarietà dell'obbligazione de quo. Si contesta inoltre il quantum dell'atto di precetto opposto, sia l'importo totale a titolo di quota capitale che la quantificazione degli interessi richiesti. L'ultima argomentazione afferisce alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora a fondamento della domanda posta in via preliminare e cautelare nell'atto di citazione del 30 ottobre 2024. si costituisce a mezzo comparsa del 9 gennaio 2025 Controparte_1
e rileva che le questioni fatte valere dal possono essere fatte valere solo in altra Parte_1
sede, ossia nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Condominio e pendente innanzi al Tribunale di Milano. La società convenuta ribadisce di aver notificato un atto di precetto al Condominio in data 24 maggio 2024, rimasto privo di riscontro, seguito da un atto di pignoramento presso terzi, peraltro risultato infruttuoso (cfr. allegati 3 e 4 comparsa di costituzione).
Lo riscontrando precisa richiesta del 23 luglio 2024 (cfr. allegato Pt_2 Parte_4
5 comparsa di risposta), comunicava all'Avv. Alessandro Anderloni, a mezzo lettera del 2 agosto 2024, i nominativi dei condomini morosi: e Parte_3 Parte_3
in persona del curatore fallimentare Dott. allegando sentenza n. 100/2022 Persona_1
del Tribunale di Milano, pubblicata il 22 febbraio 2022, e prospetto delle quote millesimali degli immobili di proprietà delle stesse (cfr. allegato 4 atto di citazione). La difesa della società convenuta afferma che “non poteva richiedere il pagamento al fallimento della Parte_3
Con insinuandosi al passivo”, ne conseguirebbe quindi che la ha pieno diritto in forza dell'articolo 63 disposizioni di attuazione cod. civ. di agire anche nei confronti di uno dei condomini virtuosi, richiedendo così il pagamento dell'intero al Sig. Parte_1
Nella memoria ex articolo 171 ter c.p.c., n. 2, depositata il 6 marzo 2025 nell'interesse Con dell'attore, si ribadisce come , dopo aver esperito una azione esecutiva nei confronti del
Condominio, peraltro risultata infruttuosa, notificava l'atto di precetto al per il Parte_1 pagamento dell'intero debito ingiunto, nonostante la parziarietà di detta obbligazione. La difesa del produce l'atto di compravendita, a ministero Notaio Avv. Valentina Parte_1
rep. N. 1401/1295 del 21.04.2011, stipulato tra Persona_2 Parte_1
e da cui emerge che la proprietà del compendio Parte_5 Controparte_4
immobiliare è da suddividersi, pro quota, al 50%, tra e Parte_1 [...]
Inoltre, nelle more del giudizio, prima che venisse sciolga la riserva assunta Parte_5
all'udienza del 14.01.2025, nell'ambito del sub – procedimento iscritto al n.r.g. 4027/2024 –
1, promuoveva azione di pignoramento presso terzi nei confronti del
[...]
che ha avuto esito fruttuoso. La procedura Controparte_5
esecutiva è stata iscritta avanti al Tribunale di Pavia – Sezione Esecuzioni Mobiliari – al n.r.g.
473/2025 ed assegnata al Giudice dott.ssa Nicoletta Tornese, con udienza fissata al giorno
06.10.2025 alle ore 11,00
Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 3, del 17 marzo 2025, Controparte_1 afferma di avere promosso due azioni esecutive presso terzi su conto corrente
[...]
intestato al Condominio, insufficienti a recuperare il credito vantato. Si conclude ribadendo l'assoluta correttezza dell'azione intrapresa avverso il Parte_1
All'udienza del 15 aprile 2025 i difensori delle parti, collegati da remoto, si riportavano ai propri scritti difensivi e chiedevano fissarsi udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice fissava per la conseguente discussione l'udienza del 3 giugno 2025, stessa modalità, ed assegnava alle parti sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di brevi note conclusive e foglio di precisazione delle conclusioni.
Nelle note conclusive del 27 maggio 2025, Controparte_1
richiamati i precedenti scritti difensivi, afferma di aver dimostrato che, come comunicatole dall'amministratore del condominio, l'unico condòmino non in regola con il pagamento della sua quota parte delle spese condominiali è una società fallita, la , contro la Parte_3
quale non è esperibile un'azione esecutiva individuale. In assenza della possibilità di agire contro il condomino moroso, era possibile agire appunto nei confronti di un condòmino in regola con il pagamento, in questo caso il sig. ma anche per l'intero credito Parte_1
Con vantato dalla . Si conclude insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.
In data 29 maggio 2025 venivano contestualmente depositate le note conclusive e precisazione delle conclusioni per l'attore opponente. Si osserva che nelle more il
, sia stato escusso positivamente e specificamente per Controparte_3 un importo di almeno € 97.000,00, con conseguente duplicazione della procedura. dopo aver azionato il titolo verso il Condominio e ritenuta “inutile” ogni iniziativa verso il Parte_3
(subentrato nel condomino ha promosso l'azione esecutiva Parte_3 Parte_3
verso per l'intero, sebbene si tratti pacificamente di obbligazione Parte_1
parziale. Si sottolinea inoltre che l'atto di precetto difetta di correttezza nella quantificazione degli interessi, pari ad € 7.205,33, calcolati sulla base di un parametro non di facile comprensione. Richiamato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con
Sentenza n. 9148/2008 e n. 22856/2017 e Ordinanza n. 20590/2022, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. MOTIVI DELLA DECISIONE
La riforma della disciplina del condominio, avvenuta con legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha disciplinato tra le altre cose la responsabilità dei condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse comune. L'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. dispone che l'amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”, mentre il comma 2 stabilisce che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
È dunque prescritto dalla legge che l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicché l'obbligo sussidiario di garanzia del risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso. Controparte_6
Il citato articolo 62, comma 2, disp. att. c.c., dunque, configura in capo ai condomini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore, un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al condominio, quanto esclusivamente le somme dovute dai morosi. Non è stata superata dal legislatore del 2012 la ricostruzione operata da Cassazione, Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n.
9148, nel senso che, con riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, nei confronti dei terzi la responsabilità diretta dei condomini è retta dal criterio della parziarietà. Posto che come “condomino moroso” deve intendersi il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è “obbligato in regola con i pagamenti” il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore, è opportuno e necessario sottolineare le argomentazioni rassegnate dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 5043 del 17 febbraio 2023.
La lettura sistematica dei primi due commi dell'articolo 63 disp. att. c.c. induce a concludere che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini, deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia ricevuto comunicazione dall'amministratore.
All'azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il secondo comma dell'articolo 63 disp. att. c.c. ha aggiunto la legittimazione del creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, solamente dopo l'escussione degli altri condomini. La posizione del in regola con i pagamenti, chiamato dal creditore CP_6
a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, è, pertanto, assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Il condomino solvente garantisce l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l'amministratore, e in via indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti.
La preventiva escussione richiede, di regola, l'esaurimento effettivo della procedura esecutiva individuale in danno del condomino moroso. Essa comporta non soltanto il dovere del terzo di iniziare le azioni contro il moroso, ma anche di continuarle con diligenza e buona fede. È il terzo creditore a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio del condomino moroso preventivamente escusso, e l'eccezione del beneficio di escussione rileva non soltanto se in concreto sussistano beni da sottoporre ad esecuzione al momento della scadenza del credito, ma sempre che tale esecuzione sia giuridicamente possibile, ”ipotesi che non si riscontra, ad esempio, in caso di condomino moroso assoggettato a liquidazione giudiziale, evento che per definizione esclude la sussistenza di beni da poter sottoporre ad esecuzione individuale (arg. Cass. Sez. Unite, 16/12/2020, n.
2809).”
Non ha rilievo l'insolvenza del Condominio dedotta da in Controparte_1 quanto essa attiene all'azione di adempimento che il terzo creditore può portare per l'intero debito nei confronti dell'amministratore, e non alle distinte azioni, nei limiti della rispettiva quota, esperibili verso i singoli condomini, che sono regolate nei primi due commi dell'art. 63 disp. att. c.c. e presidiate dal divisato meccanismo di beneficio di escussione in favore di coloro che siano in regola coi pagamenti.
Viene quindi enunciato il seguente principio: “il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”.
In ordine alla parziarietà della obbligazione condominiale è necessario evidenziare dalla sentenza n. 199/2017, pubblicata il 9 gennaio 2017, resa dalla Cassazione Civile, Sez. II, il seguente passaggio: “Nel caso in esame, secondo quando dato per accertato dal Tribunale di Napoli, si ha riguardo ad obbligazione per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva assunta dall'amministratore del , o CP_3
comunque, nell'interesse del , nei confronti dell'appaltatore. Come insegnato da CP_3
Cass. Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008 (con principio che va integralmente confermato, non trovando qui applicazione, ratione temporis, neppure il meccanismo di garanzia ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore, incombente su chi abbia l'uso esclusivo del lastrico e sui condomini della parte dell'edificio cui il lastrico serve,
è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.”
Le argomentazioni attoree relative all'onere della prova a carico delle parti ed alla parziarietà dell'obbligazione sono condivisibili e meritano accoglimento. Per inciso si ricorda che lo indica e quali Controparte_7 Parte_3 Parte_3
unici condomini morosi. Questa comunicazione è significativa ai fini della corretta applicazione ed interpretazione dell'articolo 63 disp. att. c.c. Posto che da quanto versato in atti l'importo pro quota imputabile al Sig. proprietario al 50% Parte_1
dell'immobile condominiale, dovrebbe essere determinato sulla base degli effettivi millesimi di proprietà, parimenti condivisibile è il difetto di correttezza nella quantificazione degli interessi richiesti.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22856/2017 del 19 settembre 2017, con estrema chiarezza afferma: “va certamente escluso che il creditore del condominio, il quale abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito [….], ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini”.
Per tutte queste ragioni si ritiene fondata, nel merito, l'opposizione ex articolo 615 c.p.c., proposta dal Sig. Non trovano accoglimento le reciproche Parte_1
domande di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore opponente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Accerta e dichiara inefficace/invalido/ nullo l'atto di precetto, notificato al Sig. dalla società convenuta opposta in data 12 ottobre Parte_1
2024;
B. Condanna alle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
€ 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Pavia il giorno 3 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Ilaria Spinelli