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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 432/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.2.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Caterina Bertoli
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Andreina Baruffini
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
1 Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Udine in data 6.9.1997 tra la sig.ra e il sig. come risulta dai Registri dello Stato Civile di CP_1 Parte_1 quel Comune, anno 1997, numero 122, parte 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Udine di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri;
2. disporsi che l'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Udine via Francesco
Dormisch n. 13 rimanga nella piena disponibilità della sig.ra che ne è proprietaria, CP_1
con ogni arredo e corredo;
3. l'autovettura HYUNDAI tg. EB846JB, cointestata ai coniugi, in uso alla sig.ra sarà CP_1
trasferita in capo a quest'ultima, con spese del trasferimento a suo carico, entro la data del
31.12.2025; la sig. provvederà, con effetto immediato alla sua manutenzione e al CP_1
pagamento di ogni spesa comunque connessa all'utilizzo anche pregresso (bollo, sanzioni etc.);
4. sancirsi l'obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1
figli, l'importo di € 300,00 complessivi mensili, non rivalutabili, da versarsi con le modalità
sinora in atto. Un tanto sino alla mensilità di luglio 2025 compresa, dandosi atto che tale termine coinciderà con la raggiunta effettiva o potenziale autonomia economica di entrambi i ragazzi;
5. sancirsi l'obbligo del sig. a decorrere da agosto 2025, di corrispondere alla moglie a Pt_1
titolo di assegno divorzile l'importo di € 250,00 mensili secondo le modalità in uso
(bonifico bancario) per il pagamento dell'assegno per i figli, da corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile;
6. darsi atto che le parti intendono prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
7. dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Udine il 6.9.1997 con che dall'unione erano nati i figli (28.8.2002) e CP_1 Per_1
(4.8.2004), entrambi maggiorenni -non più studenti ma ancora non autosufficienti per Per_2 non aver reperito una attività lavorativa-, e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale per Parte_1 CP_1 sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma con addebito della stessa al marito e ad altre condizioni.
Comparsi personalmente davanti al Giudice Istruttore alla prima udienza del 10.6.2024, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per il deposito di conclusionali e repliche e con differimento a successiva udienza per l'adozione dei provvedimenti provvisori solo in ipotesi di mancato accordo.
Previa pronuncia di sentenza parziale sullo status, all'udienza del 3.10.2024 le parti hanno chiesto un rinvio per rassegnare conclusioni congiunte sulla domanda di separazione personale. Alla successiva udienza del 20.1.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo sulla separazione ed hanno pertanto rassegnato conclusioni congiunte, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione definitiva sulla separazione personale.
Il giudizio è quindi proseguito per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24.6.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo anche sullo scioglimento del matrimonio ed hanno pertanto rassegnato conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche. Il giudice ha conseguentemente rimesso la causa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi anche agli interessi dei due figli, oramai maggiorenni ed in procinto di entrare nel mondo del lavoro.
Spese compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Udine in data 6.9.1997 tra la sig.ra e il sig. come risulta dai Registri dello Stato Civile di CP_1 Parte_1 quel Comune, anno 1997, numero 122, parte 1, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Udine di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri;
2. dispone che l'immobile già adibito ad abitazione familiare sito in Udine via Francesco
Dormisch n. 13 rimanga nella piena disponibilità della sig.ra che ne è proprietaria, CP_1
3 con ogni arredo e corredo;
3. dà atto che l'autovettura HYUNDAI tg. EB846JB, cointestata ai coniugi, in uso alla sig.ra sarà trasferita in capo a quest'ultima, con spese del trasferimento a suo carico, entro CP_1
la data del 31.12.2025; la sig. provvederà, con effetto immediato, alla sua CP_1
manutenzione e al pagamento di ogni spesa comunque connessa all'utilizzo anche pregresso
(bollo, sanzioni etc.);
4. sancisce l'obbligo del sig. di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
dei figli, l'importo di € 300,00 complessivi mensili, non rivalutabili, da versarsi con le modalità sinora in atto. Un tanto sino alla mensilità di luglio 2025 compresa, dando atto che tale termine coinciderà con la raggiunta effettiva o potenziale autonomia economica di entrambi i ragazzi;
5. sancisce l'obbligo del sig. a decorrere da agosto 2025, di corrispondere alla moglie, Pt_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 250,00 mensili secondo le modalità in uso
(bonifico bancario) per il pagamento dell'assegno per i figli, da corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile;
6. dà atto che le parti intendono prestare acquiescenza alla presente sentenza, con rinuncia a promuovere impugnazione;
7. dichiara integralmente compensate le spese legali tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 25.6.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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