Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2880/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 5.11.2020, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 518/2020 del 21.7.2020 (R.G. 1223/2020) e vertente t r a
(c.f. ) in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma nel viale Carso n. 57,
rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Frazzetta e Dario Maria Martorana,
ATTRICE-OPPONENTE
e
(c.f. in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Licata nella contrada Piana Bugiades s.n.c.,
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Armenio.
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la società attrice come da atto di citazione in opposizione: “- Parte_1
revocare e/o, con qualunque statuizione, rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 518/2020
1
in ogni caso, accertare, ritenere e/o dichiarare non dovute le somme con lo stesso ingiunte;
- in via riconvenzionale, ritenuto affermativamente quanto esposto al superiore punto II) della
narrativa, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte della della somma di €uro 16.500,00, Controparte_1
oltre Iva, o di quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta accertata e/o provata in
corso di causa e/o di giustizia, a titolo di prezzo per la compravendita del rullo compattatore
“Dinaparc”, Matr./Telaio n. 497457, o, in via del tutto subordinata e gradata, a titolo di indennizzo sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare la ditta opposta al pagamento
della predetta somma in favore dell'odierna opponente;
- in ogni caso, contenere le eventuali somme che dovessero risultare dovute alla
[...]
nei limiti del giusto e del provato, tenendo conto dell'intervenuta prescrizione CP_1
quinquennale degli interessi moratori oggetto di ingiunzione, e porre il credito come sopra
accertato, ritenuto, dichiarato e liquidato in favore della in Parte_1
compensazione con l'eventuale controcredito riconosciuto in capo alla Controparte_1
con reciproca estinzione per le quantità corrispondenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per la società convenuta , come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“1) preliminarmente, concedere l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
2) nel merito, rigettare l'avversata opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) di conseguenza, ritenere e dichiarare che la è debitrice della Parte_1
della complessiva somma di € 29.358/79, oltre interessi legali di Controparte_1
mora ex art. 5 D. L.vo n.231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo;
2 3) per l'effetto, condannare la a corrispondere alla Parte_1 [...]
la complessiva somma di € 29.358/79, oltre interessi legali di mora ex art. 5 D. CP_1
L.vo n.231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4) rigettare la domanda riconvenzionale esperita dalla società opponente, essendo infondata
in fatto ed in diritto;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 518/2020, emesso il 7.7.2020 e pubblicato
21.7.2020, con il quale il Tribunale di Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento di €
29.358,79, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall'art. 4 del medesimo decreto sino all'effettivo pagamento e spese processuali della procedura monitoria nella misura di € 1.000,00 per onorari ed € 286,00
per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. A fondamento delle proprie difese, l'opponente contestava integralmente le fatture azionate dalla società
opposta nel procedimento monitorio deducendone la genericità ma soprattutto lamentava che gli importi ivi descritti fossero stati determinati unilateralmente dall'opposta
[...]
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione degli interessi moratori CP_1
con specifico riguardo alla fattura n. 33/2014 in virtù dell'art. 2948 c.c. Domandava, in via riconvenzionale, la condanna di parte opposta al pagamento di € 16.500,00 oltre IVA
quale corrispettivo della vendita stipulata oralmente tra le parti di un rullo compattatore
“Dinaparc” - matricola/telaio n. 497457 o, in via subordinata, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. A fondamento delle proprie difese, affermava che le fatture non erano mai state contestate da parte
3 opponente ma anzi erano state annotate nel libro giornale e nel registro IVA relativo alle fatture ricevute. A supporto probatorio della sussistenza del credito, Controparte_1
produceva – oltre alle fatture azionate già prodotte in fase monitoria, in copia
[...]
autentica – le copie dei formulari rifiuti redatti dalla stessa per il conferimento di inerti bituminosi presso il centro di recupero gestito dalla società opposta nonché copia autentica dell'estratto dei registri IVA 2014 e 2017 della società opposta. Relativamente all'eccezione di prescrizione degli interessi moratori inerenti alla fattura n. 33/2014, non si opponeva alla prescrizione con esclusivo riguardo agli interessi maturati nel periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica dell'opposto decreto ingiuntivo.
Per mero errore materiale si costituiva anche mediante altro Controparte_1
difensore, avv. Angelo Balsamo, il quale già con note di trattazione scritta per l'udienza del
12.4.2021, avvedutosi dell'errore di avere depositato la comparsa di costituzione e risposta nel fascicolo errato, chiedeva l'estromissione dal giudizio con compensazione delle spese di lite (estromissione non necessaria trattandosi, con tutta evidenza, di mero errore, non potendosi nemmeno parlare di costituzione in giudizio).
Con ordinanza del 16.4.2021, adottata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2021, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
concedeva i termini per le memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183 co.
6 c.p.c. Ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c. la prova orale articolata dalla società attrice opponente in quanto non supportata da altri riscontri e ritenuto pertanto di non dover applicare il secondo comma del citato articolo;
ritenuta conseguentemente irrilevante la prova contraria per testi articolata dalla società convenuta opposta nonché
irrilevante la richiesta di ordine di esibizione del libro giornale avanzata dalla convenuta opposta, con ordinanza del 12.10.2023 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva pertanto istruita mediante produzione documentale e dunque posta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in gran parte infondata per i seguenti motivi.
4 Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sul presupposto che il credito non potesse dirsi provato dall'allegazione delle sole fatture azionate, le cui descrizioni erano peraltro generiche e l'importo predeterminato unilateralmente dall'opposta.
In relazione alle prestazioni indicate nella fattura n. 33/2014, l'opposizione non merita accoglimento e deve essere rigettata stante che la società opposta con comparsa di costituzione e risposta ha provveduto a depositare la copia dei formulari rifiuti nn. da 42
a 64, 101 e 102 del 2014, timbrati e sottoscritti dall'opposta e dall'opponente. Da questi documenti si evince l'avvenuto conferimento dei rifiuti alla e quindi Controparte_1
l'esecuzione della prestazione che determina la conclusione del contratto ex art. 1327 c.c.,
con conseguente diritto a ottenere la controprestazione. Dal confronto tra la fattura già in atti in sede monitoria e le nuove produzioni documentali è emersa infatti la prova del credito di € 22.531,06 (l'importo della fattura meno l'acconto di euro 5.000,00 che l'opposta ammette di aver ricevuto). Nello specifico, la somma riportata nella fattura n. 33 dell'8.9.2014 relativamente ai formulari rifiuti codice CER 170594 trova conferma nei formulari rifiuti medesimi, i quali riportano gli stessi codici contenuti nella descrizione della fattura anzidetta.
Quanto invece al credito indicato nella fattura n. 125 del 22.1.2017, l'opposta non ha fornito alcuna prova, nemmeno indiziaria, dell'avvenuta esecuzione della propria prestazione, contestata da controparte. A tale scopo, l'eventuale esibizione in giudizio delle scritture contabili avversarie (come richiesta dall'opposta) sarebbe stata superflua, alla luce dell'estrema genericità delle prestazioni indicate nella fattura stessa (ad esempio, non emerge quando sarebbero state effettuate) e dell'assenza di riscontri atti a desumere l'avvenuta esecuzione delle prestazioni ivi indicate (nella specie, lavori di escavatore,
camion, forniture e trasporto di pietrisco). L'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024, Rv. 670294 -
5 01). Tuttavia, nel caso di specie, non si evincono dalla fattura stessa gli elementi minimi per individuare i fatti costitutivi che farebbero sorgere il diritto al pagamento del corrispettivo;
la sua eventuale annotazione, dunque, avrebbe un carattere ricognitivo del tutto generico. Peraltro, la richiesta esibizione ex art. 210 c.p.c. si presenta inammissibile in assenza di altri elementi di prova dedotti dall'opposta (che sull'esecuzione della sua prestazione non ha nemmeno articolato capitoli di prova orale). L'annotazione della fattura nelle scritture contabili, del resto, dovrebbe essere finalizza a corroborare altri elementi di prova (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024, Rv. 670294 - 01).
Va poi rigettata la domanda proposta da in via Parte_1
riconvenzionale circa il riconoscimento del controcredito di € 16.500,00 a titolo di corrispettivo della compravendita avente ad oggetto il rullo compattatore “Dinaparc”
matricola/telaio n. 497457 atteso che è rimasto indimostrato il titolo da cui deriverebbe l'obbligazione di pagamento (essendo sul punto la prova ora orale articolata dall'opponente inammissibile ex art. 2721 c.c. e comunque priva di idonei riscontri ai fini del relativo secondo comma). Invero, l'opponente si è limitata ad allegare la fattura n. 14 del 31.8.2009
dalla quale emerge che la stessa aveva acquistato tale rullo compattatore da CP_2
ma nulla prova circa la successiva supposta cessione a titolo oneroso da
[...]
a Parte_1 Controparte_1
Va invece accolta l'eccezione di prescrizione degli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di cui alla fattura n. 33/2014, ingiunti con il decreto opposto, limitatamente a quelli antecedenti al quinquennio decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Il primo atto interruttivo della prescrizione, infatti, è stato proprio il decreto ingiuntivo (fatto incontestato); di conseguenza, poiché gli interessi di mora ex art. 821 c.c.
maturano giorno per giorno, risultano prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c. quelli che, al momento dell'evento interruttivo, erano maturati da più di cinque anni. Pertanto, gli interessi dovuti, al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, decorreranno dal 21.9.2015 (cinque anni prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21.9.2020).
6 In ultima analisi, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 22.531.06, oltre interessi di mora.
L'accoglimento in minima parte dell'opposizione e il rigetto integrale della domanda riconvenzionale depongono per la regolazione delle spese di lite (comprensive della fase monitoria) secondo i canoni della soccombenza e della causalità; tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 518/2020 del 21.7.2020 (R.G. 1223/2020);
2) condanna l'attrice-opponente al pagamento di € Parte_1
22.531,06 in favore della convenuta-opposta per le causali Controparte_1
di cui in narrativa, oltre interessi di mora, al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs.
231/2002, con decorrenza dal 21.9.2015 sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'opponente a rifondere all'opposta Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio monitorio liquidate in € 1.000,00 a titolo CP_1
di onorari ed € 286,00 per spese, nonché quelle della presente opposizione, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA
come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 25.6.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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