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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4621/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 526/2019 emessa dal Tribunale di Avellino – II Sezione Civile, pubblicata il 20 marzo 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Martina V.C. (AV) il 07.06.1969, e residente in [...], e (codice fiscale ), nato a Parte_2 C.F._2
RA (AV) il 30.06.1966, e residente in [...], 1 entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Filomena
Carofano (codice fiscale ) e Stefania Iuliano (codice fiscale C.F._3
) elettivamente domiciliati a Napoli in Via Santa Maria della C.F._4
Libera, 32/42 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Di Sabato
); C.F._5
-appellanti-
E
(2) (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano alla Via Caldera, 21, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Afragola (NA) al Corso Meridionale, 101
presso lo studio dell'avv. Pietro Castaldo (codice fiscale ), C.F._6
in virtù della procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09 gennaio
2018, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, Parte_2
la esponendo: “- con decreto ingiuntivo n. 1490/2017 Controparte_1
emesso dal precitato Tribunale di Avellino in data 10.11.2017 e notificato in data
27.11.2017 veniva ingiunto ai signori debitore principale e Parte_2
, quale obbligata, di pagare la somma di €. 30.332,25 oltre Parte_1
interessi legali come richiesti e spese legali della fase monitoria.
2 - Il suddetto decreto è stato reso su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla
Via Caldera n.21, che ha asserito di essere creditore nei confronti dell'opponente della somma azionata per un finanziamento.
- Il sig. ha sporto formale denuncia-querela nel Parte_2
novembre 2016 innanzi alla
- La richiesta di finanziamento e la sua sottoscrizione furono fatti presso la
Controparte_2
- Successivamente giunse la comunicazione di accettazione del prestito ed il riepilogo dello stesso il quale prevedeva come importo richiesto la somma di
€. 30.000,00 e come costo del credito la somma di €. 18.773,20 e quale importo totale dovuto quello di €. 48.773,20.
- Il disse che avrebbe aiutato il a ripagare il finanziamento. CP_2 PT
- Il 2 dicembre del 2013 il ed il provvedevano a PT Pt_3
concretizzare la cessione delle quote dalla RECA che ancora formalmente
possedevano e a costruire la nuova società.
- Quando arrivò la rata di rimborso del mese di gennaio il chiese PT
al di provvedere a pagarla, come concordato, ma quest'ultimo si rifiutò, CP_2
promettendo di corrispondere le rate del finanziamento non appena l'attività di autocarrozzeria partiva.
- In data 10.02.2014 dinanzi al notaio ed alla presenza del Per_1 CP_2
costituirono la nuova società che si chiama con sede in RA alla Parte_4
3 via Pirozzelle in cui l'opponente risultava socio accomandante ed il sig. Pt_3
accomandatario mentre il svolgeva di fatto l'amministratore. CP_2
- L'opponente non avendo mai ricevuto le rate dal a causa delle sue CP_2
precarie condizioni economiche non riuscì più a sostenere le rate del
finanziamento.
- L'opponente esasperato, chiese al la restituzione dei CP_2
soldi del prestito che aveva preteso, a suo dire, per avviare la società di autocarrozzeria. (…)
- Per problemi economici e per quanto innanzi detto l'opponente fu costretto a sospendere il pagamento di alcune rate.
- Il sig. allora contattò la per trovare un PT CP_1
accordo in merito al pagamento del residuo del finanziamento che raggiunse attraverso l'impegno di pagare il debito con cambiali di minore importo ovvero di €. 152,00 in luogo di quella mensile di €. 580,26.” (atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attore, nell'assunto che: “(…) la in occasione CP_1
del finanziamento di specie, ha svolto in maniera molto poco diligente l'istruttoria per la concessione dello stesso, non solo nella reale verifica del reddito dell'opponente, ma nella disamina di tutta la documentazione riguardante quest'ultimo. Ulteriore rilievo da sollevare alla banca ricorrente è la scarsa correttezza dimostrata allorquando il contratto fu firmato non nella sede della
filiale ovvero SANIFIN FINANZIAMENTI DI TAFURO UMBERTO, strada Statale 7
Bis n. 158 Nola, (intermediario indicato in contratto), ma presso la sede della
4 La banca opposta non può sottrarsi ai principi generali di Controparte_2
correttezza, buona fede ed i canoni di diligenza che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti in ogni fase contrattuale. (…) l'opposto decreto ingiuntivo è stato reso sulla scorta di una copia di finanziamento ed una
certificazione ex art. 50 TUB che non rivestono i caratteri di cui all'art. 633 e 634
c.p.c.. L'opposto non ha dato idonea prova scritta della pretesa creditoria. Si rileva come è a carico della l'onere di provare come si è configurato il CP_1
proprio credito ovvero il saldo finale che la stessa asseritamente reclama (…) la certificazione ex art. 50 TUB, non appare idonea a comprovare l'esistenza dell'asserito diritto di credito, nella successiva fase di ordinaria cognizione a
seguito della proposta opposizione. (…) la ha lucrato interessi ben CP_1
maggiori rispetto a quelli consentiti dalla legge. (…) il ricalcolo del finanziamento, con sostituzione dell'interesse nella misura legale e scorporo degli interessi anatocistici ed usurai in quanto superiori al tasso previsto dalla legge, produrrà un effetto quantificatorio certamente di annullamento della richiesta contenuta nell'ingiunzione. (…) tale contratto è in contrasto con i principi sanciti dall'art.
117 TUB, uno fra tutti al cliente non è stata consegnata copia sottoscritta dalla banca mutuante. (…) Alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, devono essere dichiarate vessatorie e quindi nulle in quanto clausole abusive, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia in materia. (…) nel merito di eccepisce che la pretesa creditoria richiesta dalla è CP_1
inesatta perché non tiene conto di alcuni pagamenti effettuati. (…)” chiedeva al
Tribunale: ” - in via preliminare per le argomentazioni esposte in premessa, accogliere la presente opposizione, per l'effetto revocare e rendere inefficace il
5 decreto ingiuntivo n. 1490/2017 emesso dal Tribunale di Avellino. – Nel merito: accogliere la presente opposizione per la mancanza di elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria della società opposta, e per gli effetti, revocare
e rendere inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. - Nel merito ed in via gradata:
accertarsi la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui l'esatto ammontare della pretesa creditizia unitamente agli interessi. – Condannare la società convenuta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese e competenze di lite, Iva e Cpa come per legge, e rimborso forfettario ex art. 15
L.P., con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
(cfr. atto di citazione).
I.2 Si costituiva in giudizio la chiedendo la Controparte_1
riunione del giudizio ad altro collegato giudizio, RG. N. 89/2018. Eccepiva
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione. Sicché chiedeva la dichiarazione di inammissibilità nonché l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, e la totale conferma del decreto ingiuntivo n. 1490/2017, con condanna dell'istante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
I.3 In data 14 giugno 2018 il giudizio di prime cure de quo RG n. 88/2018 veniva riunito al giudizio RG n. 89/2018, entrambi incardinati presso il Tribunale di Avellino.
I.4 Con sentenza n. 526/2019, pubblicata in data 20.03.2019, il Tribunale di Avellino così decideva: “1) dichiara inammissibili le opposizioni proposte da
6 e da , con atti di citazione notificati Parte_2 Parte_1
rispettivamente il 5.1.2018 ed il 4.1.2018, avverso il decreto ingiuntivo n.
1490/2017 del 9.11.2017, pubblicato il 10.11.2017 (n. 4480/2017 RG) e ne dichiara l'esecutorietà; 2) condanna e , in Parte_2 Parte_1
solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1
che liquida in €. 3.800,00 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 24 febbraio
2020, notificata il 16 ottobre 2019, gli appellanti e Parte_1 PT
proponevano appello, articolando i motivi di gravame, come di seguito
[...]
rubricati: erronea applicazione delle norme di diritto con riferimento all'art. 4 della legge 890/1982 come successivamente modificata;
violazione della normativa che disciplina la notificazione degli atti giudiziari di cui alla legge n.
890/1982; illegittimità e contraddittorietà della sentenza impugnata a causa della confusione giudiziale creata dalla nel corso del giudizio;
decreto CP_1
ingiuntivo proposto dalla viziato per difetto di legittimazione passiva, CP_1
per le modalità di pagamento e per le condizioni iniziali (la era Pt_1
totalmente estranea al nuovo rapporto intercorrente tra il e la PT
. Gli appellanti inpugnavano altresì la sentenza per i seguenti motivi CP_1
così rubricati:
“b) Inammissibilità della richiesta di decreto ingiuntivo per carenza delle
condizioni ex artt. 633 e ss c.p.c. Nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
7 c) Nullità del contratto di finanziamento, quale mutuo di scopo, per difetto di causa e la conseguente nullità della relativa garanzia;
d) Nullità del decreto ingiuntivo per clausole vessatorie;
e) Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
f) Nullità delle clausole relative agli interessi;
g) Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
d) Errore nel quantum della pretesa creditoria.” (cfr. pagg. da 4 a 13 dell'atto di appello).
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente , con conseguente estromissione dal Parte_1
giudizio;
- In via principale: riformare/annullare per i motivi sopra esposti la sentenza
n. 526/2019 pronunciata dal Tribunale di Avellino pubblicata in data
20/03/2019 resa nelle cause iscritte ai n. 88/2019 da Parte_2
e 89/2019 da e successivamente riunite in un unico Parte_1
fascicolo recante il n. 88/2019 e pertanto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1490/2017 del 9/11/2017, pubblicato il 10/11/2017, nei confronti degli appellanti, nonché rigettare ogni avversa domanda, richiesta e/o pretesa;
8 - condannare: l'appellata al pagamento di spese, competenze e onorari e spese generali, oltre agli accessori di legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari;
- in via istruttoria: ci si riporta integralmente a tutte le richieste istruttorie
formulate nel corso del giudizio di primo grado sempre impugnando le avverse ed in particolare, all'ammissione della Consulenza Tecnica di
Ufficio” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 26 febbraio 2020 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità, Controparte_1
improponibilità, e l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
II.3 All'udienza del 28 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 28 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Avellino – II sezione civile - con l'impugnata sentenza ha dichiarato inammissibili le opposizioni proposte da e Parte_2
e condannandoli in solido al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio in favore della Controparte_1
9 A fondamento della decisione, ha statuito che: “Le opposizioni proposte da
e da sono inammissibili perché tardive. Parte_2 Parte_1
L'art. 641 cod. proc. civ. prescrive che l'opposizione dev'essere proposta nel termine di quaranta giorni, che decorrono dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Tale termine è perentorio (Cass. n. 15763/2006). Il decreto impugnato da gli è stato notificato in data 22.11.2017, come si rileva Parte_2
dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato consegnato personalmente ad esso destinatario che vi ha apposto la propria sottoscrizione, e, quindi, il dies ad quem per la notifica dell'atto di citazione in opposizione è venuto a spirare il 2.1.2018. Tuttavia, ha notificato l'atto Parte_2
introduttivo solo in data 5.1.2018 (cfr. relata di notifica, in atti), in violazione del termine sopra richiamato. Anche è incorsa nella Parte_1
medesima preclusione, in quanto il decreto ingiuntivo le è stato notificato il
22.11.2017, come si rileva dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato consegnatole personalmente in quella data, sottoscritto da essa destinataria.
A nulla rileva che l'agente postale abbia inviato un'ulteriore raccomandata per
comunicazione di avvenuta notifica il successivo 27.11.2017, trattandosi di adempimento superfluo, atteso che la consegna diretta alla destinataria, ella giornata del 22.11.2017, induce a ritenere che il procedimento notificatorio si
è esaurito proprio in tale ultima data. Pertanto, a fronte della scadenza del termine utile per l'opposizione al 2.1.2018, ha notificato Parte_1
l'atto di citazione tardivamente, in data 4.1.2018 (cfr. relata di notifica, in atti). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n.
10 1490/2017 dev'essere dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 647 co. I cod. proc. civ.” (pag. 2 della sentenza impugnata)
2.Preliminarmente va esaminata la doglianza articolata dagli appellanti relativamente alla presunta tempestività delle opposizioni proposte, con riferimento alla data esatta delle notifiche del decreto ingiuntivo.
Gli appellanti si dolgono dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di
Avellino nel dichiarare che la notifica del decreto ingiuntivo n. 1490/2017, agli stessi sarebbe avvenuta in data 22.11.2017, tale da rendere tardive le opposizioni proposte in data 04-05.01.2018. Invero, gli appellanti sostengono che il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe spirato, atteso che la notifica dell'atto sarebbe avvenuta in data 27.11.2017. Gli stessi argomentano la loro tesi sostenendo che la data esatta di notifica del decreto ingiuntivo sarebbe quella visibile sul bollo postale, appunto 27.11.2017, determinando così lo spirare del termine ultimo per la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 08.01.2018.
Di talché, avendo gli odierni appellanti proposto le opposizioni a decreto ingiuntivo in data 04-05.01.2018, le stesse sarebbero tempestive ed ammissibili.
Il motivo è infondato e va respinto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di 40
(quaranta) giorni dalla notifica del decreto, o nel termine eventualmente più
breve (minimo 10 giorni) concesso dal giudice che emette il decreto, qualora ritenga che sussistano giusti motivi per abbreviare tale termine. Il predetto
11 termine è perentorio (Cass. n. 15763/2006). Invero, il Decreto ingiuntivo n.
1490/2017 veniva notificato dalla agli odierni Controparte_1
appellanti in data 22.11.2017. Sul punto è opportuno chiarire che la data di notifica, avvenuta nelle mani del “Destinatario persona fisica (anche se
dichiarata fallita)”, come si legge dalle cartoline postali, è quella del
22.11.2017, e presenta chiaramente e manifestamente la firma degli odierni appellanti, tra l'altro mai disconosciuta. A nulla rileva che l'agente postale abbia inviato un'ulteriore raccomandata per comunicare l'avvenuta notifica il successivo 27.11.2017, poiché trattasi di un adempimento superfluo, in quanto la consegna diretta è avvenuta personalmente ad entrambe destinatari in data 22.11.2017. Pertanto, il procedimento notificatorio si è concluso e perfezionato in data 22.11.2017 per entrambe gli odierni appellanti.
Ciò chiarito, il dies ad quem utile ai e Parte_2 Parte_1
per la notifica dell'atto di citazione in opposizione, è venuto a spirare
[...]
il 02.01.2018. Tuttavia, provvedeva a notificare l'opposizione in PT
data 05.01.2018, ossia 43 giorni dopo la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, e provvedeva a notificare lo stesso atto in data Parte_1
04.01.2018, ossia 42 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, le notificazioni di entrambe le opposizioni a decreto ingiuntivo sono tardive.
A nulla rileva la schermata telematica del sito Poste Italiane S.p.A.
prodotta in atti dagli appellanti, in quanto sprovvista di attestazione di conformità e pertanto, in presenta dell'eccezione di inammissibilità ed il disconoscimento articolato dall'appellata, il documento de quo non può essere
12 utilizzato in questa sede, attesa anche la sua tardività nella produzione. Il documento è difatti non solo tardivo poiché presentato solo in questo grado, ossia in appello e mai in prime cure, ma è anche non utilizzabile in quanto disconosciuto dall'appellata poiché non corredato da apposita attestazione di conformità. Sul punto, la Cassazione con l'ordinanza n. 26200/2024, ha chiarito che tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento.
Per le suesposte ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
3.Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento (recte
rigetto) degli altri motivi di gravame, in punto di “Difetto di legittimazione passiva”, “Inammissibilità della richiesta di decreto ingiuntivo per carenza delle condizioni ex artt. 633 e ss c.p.c.. Nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato”, “Nullità del contratto di finanziamento, quale mutuo di scopo, per difetto di causa e la conseguente nullità della relativa garanzia”, “Nullità del decreto ingiuntivo per clausole vessatorie”,
“Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB”, “Nullità delle clausole relative agli interessi”, “Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.”, “Errore nel quantum della pretesa creditoria”.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in
13 concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle
spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e , Parte_2 Parte_1
14 avverso la sentenza n. 526/2019 pronunziata dal Tribunale di Avellino - II
Sezione Civile, depositata il 20 marzo 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna e a pagare alla Parte_2 Parte_5 [...]
le spese del grado di appello, che liquida in €. 6.946,00 per CP_1
i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae a favore dell'avv. Alessandro
Barbaro;
C) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 4621/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 526/2019 emessa dal Tribunale di Avellino – II Sezione Civile, pubblicata il 20 marzo 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Martina V.C. (AV) il 07.06.1969, e residente in [...], e (codice fiscale ), nato a Parte_2 C.F._2
RA (AV) il 30.06.1966, e residente in [...], 1 entrambi rappresentati e difesi in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Filomena
Carofano (codice fiscale ) e Stefania Iuliano (codice fiscale C.F._3
) elettivamente domiciliati a Napoli in Via Santa Maria della C.F._4
Libera, 32/42 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Di Sabato
); C.F._5
-appellanti-
E
(2) (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano alla Via Caldera, 21, in persona dei legali rappresentanti Procuratori speciali, elettivamente domiciliata in Afragola (NA) al Corso Meridionale, 101
presso lo studio dell'avv. Pietro Castaldo (codice fiscale ), C.F._6
in virtù della procura in atti
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 09 gennaio
2018, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, Parte_2
la esponendo: “- con decreto ingiuntivo n. 1490/2017 Controparte_1
emesso dal precitato Tribunale di Avellino in data 10.11.2017 e notificato in data
27.11.2017 veniva ingiunto ai signori debitore principale e Parte_2
, quale obbligata, di pagare la somma di €. 30.332,25 oltre Parte_1
interessi legali come richiesti e spese legali della fase monitoria.
2 - Il suddetto decreto è stato reso su ricorso della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, alla
Via Caldera n.21, che ha asserito di essere creditore nei confronti dell'opponente della somma azionata per un finanziamento.
- Il sig. ha sporto formale denuncia-querela nel Parte_2
novembre 2016 innanzi alla
- La richiesta di finanziamento e la sua sottoscrizione furono fatti presso la
Controparte_2
- Successivamente giunse la comunicazione di accettazione del prestito ed il riepilogo dello stesso il quale prevedeva come importo richiesto la somma di
€. 30.000,00 e come costo del credito la somma di €. 18.773,20 e quale importo totale dovuto quello di €. 48.773,20.
- Il disse che avrebbe aiutato il a ripagare il finanziamento. CP_2 PT
- Il 2 dicembre del 2013 il ed il provvedevano a PT Pt_3
concretizzare la cessione delle quote dalla RECA che ancora formalmente
possedevano e a costruire la nuova società.
- Quando arrivò la rata di rimborso del mese di gennaio il chiese PT
al di provvedere a pagarla, come concordato, ma quest'ultimo si rifiutò, CP_2
promettendo di corrispondere le rate del finanziamento non appena l'attività di autocarrozzeria partiva.
- In data 10.02.2014 dinanzi al notaio ed alla presenza del Per_1 CP_2
costituirono la nuova società che si chiama con sede in RA alla Parte_4
3 via Pirozzelle in cui l'opponente risultava socio accomandante ed il sig. Pt_3
accomandatario mentre il svolgeva di fatto l'amministratore. CP_2
- L'opponente non avendo mai ricevuto le rate dal a causa delle sue CP_2
precarie condizioni economiche non riuscì più a sostenere le rate del
finanziamento.
- L'opponente esasperato, chiese al la restituzione dei CP_2
soldi del prestito che aveva preteso, a suo dire, per avviare la società di autocarrozzeria. (…)
- Per problemi economici e per quanto innanzi detto l'opponente fu costretto a sospendere il pagamento di alcune rate.
- Il sig. allora contattò la per trovare un PT CP_1
accordo in merito al pagamento del residuo del finanziamento che raggiunse attraverso l'impegno di pagare il debito con cambiali di minore importo ovvero di €. 152,00 in luogo di quella mensile di €. 580,26.” (atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attore, nell'assunto che: “(…) la in occasione CP_1
del finanziamento di specie, ha svolto in maniera molto poco diligente l'istruttoria per la concessione dello stesso, non solo nella reale verifica del reddito dell'opponente, ma nella disamina di tutta la documentazione riguardante quest'ultimo. Ulteriore rilievo da sollevare alla banca ricorrente è la scarsa correttezza dimostrata allorquando il contratto fu firmato non nella sede della
filiale ovvero SANIFIN FINANZIAMENTI DI TAFURO UMBERTO, strada Statale 7
Bis n. 158 Nola, (intermediario indicato in contratto), ma presso la sede della
4 La banca opposta non può sottrarsi ai principi generali di Controparte_2
correttezza, buona fede ed i canoni di diligenza che devono inderogabilmente presiedere al comportamento delle parti in ogni fase contrattuale. (…) l'opposto decreto ingiuntivo è stato reso sulla scorta di una copia di finanziamento ed una
certificazione ex art. 50 TUB che non rivestono i caratteri di cui all'art. 633 e 634
c.p.c.. L'opposto non ha dato idonea prova scritta della pretesa creditoria. Si rileva come è a carico della l'onere di provare come si è configurato il CP_1
proprio credito ovvero il saldo finale che la stessa asseritamente reclama (…) la certificazione ex art. 50 TUB, non appare idonea a comprovare l'esistenza dell'asserito diritto di credito, nella successiva fase di ordinaria cognizione a
seguito della proposta opposizione. (…) la ha lucrato interessi ben CP_1
maggiori rispetto a quelli consentiti dalla legge. (…) il ricalcolo del finanziamento, con sostituzione dell'interesse nella misura legale e scorporo degli interessi anatocistici ed usurai in quanto superiori al tasso previsto dalla legge, produrrà un effetto quantificatorio certamente di annullamento della richiesta contenuta nell'ingiunzione. (…) tale contratto è in contrasto con i principi sanciti dall'art.
117 TUB, uno fra tutti al cliente non è stata consegnata copia sottoscritta dalla banca mutuante. (…) Alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, devono essere dichiarate vessatorie e quindi nulle in quanto clausole abusive, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia in materia. (…) nel merito di eccepisce che la pretesa creditoria richiesta dalla è CP_1
inesatta perché non tiene conto di alcuni pagamenti effettuati. (…)” chiedeva al
Tribunale: ” - in via preliminare per le argomentazioni esposte in premessa, accogliere la presente opposizione, per l'effetto revocare e rendere inefficace il
5 decreto ingiuntivo n. 1490/2017 emesso dal Tribunale di Avellino. – Nel merito: accogliere la presente opposizione per la mancanza di elementi probatori a sostegno della pretesa creditoria della società opposta, e per gli effetti, revocare
e rendere inefficace l'opposto decreto ingiuntivo. - Nel merito ed in via gradata:
accertarsi la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti anche mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio che individui l'esatto ammontare della pretesa creditizia unitamente agli interessi. – Condannare la società convenuta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese e competenze di lite, Iva e Cpa come per legge, e rimborso forfettario ex art. 15
L.P., con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”
(cfr. atto di citazione).
I.2 Si costituiva in giudizio la chiedendo la Controparte_1
riunione del giudizio ad altro collegato giudizio, RG. N. 89/2018. Eccepiva
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di citazione per la mancata tempestiva proposizione dell'opposizione. Sicché chiedeva la dichiarazione di inammissibilità nonché l'integrale rigetto dell'avversa opposizione, e la totale conferma del decreto ingiuntivo n. 1490/2017, con condanna dell'istante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
I.3 In data 14 giugno 2018 il giudizio di prime cure de quo RG n. 88/2018 veniva riunito al giudizio RG n. 89/2018, entrambi incardinati presso il Tribunale di Avellino.
I.4 Con sentenza n. 526/2019, pubblicata in data 20.03.2019, il Tribunale di Avellino così decideva: “1) dichiara inammissibili le opposizioni proposte da
6 e da , con atti di citazione notificati Parte_2 Parte_1
rispettivamente il 5.1.2018 ed il 4.1.2018, avverso il decreto ingiuntivo n.
1490/2017 del 9.11.2017, pubblicato il 10.11.2017 (n. 4480/2017 RG) e ne dichiara l'esecutorietà; 2) condanna e , in Parte_2 Parte_1
solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di Controparte_1
che liquida in €. 3.800,00 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15%.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 24 febbraio
2020, notificata il 16 ottobre 2019, gli appellanti e Parte_1 PT
proponevano appello, articolando i motivi di gravame, come di seguito
[...]
rubricati: erronea applicazione delle norme di diritto con riferimento all'art. 4 della legge 890/1982 come successivamente modificata;
violazione della normativa che disciplina la notificazione degli atti giudiziari di cui alla legge n.
890/1982; illegittimità e contraddittorietà della sentenza impugnata a causa della confusione giudiziale creata dalla nel corso del giudizio;
decreto CP_1
ingiuntivo proposto dalla viziato per difetto di legittimazione passiva, CP_1
per le modalità di pagamento e per le condizioni iniziali (la era Pt_1
totalmente estranea al nuovo rapporto intercorrente tra il e la PT
. Gli appellanti inpugnavano altresì la sentenza per i seguenti motivi CP_1
così rubricati:
“b) Inammissibilità della richiesta di decreto ingiuntivo per carenza delle
condizioni ex artt. 633 e ss c.p.c. Nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
7 c) Nullità del contratto di finanziamento, quale mutuo di scopo, per difetto di causa e la conseguente nullità della relativa garanzia;
d) Nullità del decreto ingiuntivo per clausole vessatorie;
e) Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
f) Nullità delle clausole relative agli interessi;
g) Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
d) Errore nel quantum della pretesa creditoria.” (cfr. pagg. da 4 a 13 dell'atto di appello).
Chiedevano pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente , con conseguente estromissione dal Parte_1
giudizio;
- In via principale: riformare/annullare per i motivi sopra esposti la sentenza
n. 526/2019 pronunciata dal Tribunale di Avellino pubblicata in data
20/03/2019 resa nelle cause iscritte ai n. 88/2019 da Parte_2
e 89/2019 da e successivamente riunite in un unico Parte_1
fascicolo recante il n. 88/2019 e pertanto revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 1490/2017 del 9/11/2017, pubblicato il 10/11/2017, nei confronti degli appellanti, nonché rigettare ogni avversa domanda, richiesta e/o pretesa;
8 - condannare: l'appellata al pagamento di spese, competenze e onorari e spese generali, oltre agli accessori di legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari;
- in via istruttoria: ci si riporta integralmente a tutte le richieste istruttorie
formulate nel corso del giudizio di primo grado sempre impugnando le avverse ed in particolare, all'ammissione della Consulenza Tecnica di
Ufficio” (cfr. pag. 15 dell'atto di appello)
II.2 Con comparsa del 26 febbraio 2020 si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità, Controparte_1
improponibilità, e l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone l'integrale rigetto.
II.3 All'udienza del 28 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 28 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Avellino – II sezione civile - con l'impugnata sentenza ha dichiarato inammissibili le opposizioni proposte da e Parte_2
e condannandoli in solido al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio in favore della Controparte_1
9 A fondamento della decisione, ha statuito che: “Le opposizioni proposte da
e da sono inammissibili perché tardive. Parte_2 Parte_1
L'art. 641 cod. proc. civ. prescrive che l'opposizione dev'essere proposta nel termine di quaranta giorni, che decorrono dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Tale termine è perentorio (Cass. n. 15763/2006). Il decreto impugnato da gli è stato notificato in data 22.11.2017, come si rileva Parte_2
dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato consegnato personalmente ad esso destinatario che vi ha apposto la propria sottoscrizione, e, quindi, il dies ad quem per la notifica dell'atto di citazione in opposizione è venuto a spirare il 2.1.2018. Tuttavia, ha notificato l'atto Parte_2
introduttivo solo in data 5.1.2018 (cfr. relata di notifica, in atti), in violazione del termine sopra richiamato. Anche è incorsa nella Parte_1
medesima preclusione, in quanto il decreto ingiuntivo le è stato notificato il
22.11.2017, come si rileva dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato consegnatole personalmente in quella data, sottoscritto da essa destinataria.
A nulla rileva che l'agente postale abbia inviato un'ulteriore raccomandata per
comunicazione di avvenuta notifica il successivo 27.11.2017, trattandosi di adempimento superfluo, atteso che la consegna diretta alla destinataria, ella giornata del 22.11.2017, induce a ritenere che il procedimento notificatorio si
è esaurito proprio in tale ultima data. Pertanto, a fronte della scadenza del termine utile per l'opposizione al 2.1.2018, ha notificato Parte_1
l'atto di citazione tardivamente, in data 4.1.2018 (cfr. relata di notifica, in atti). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo n.
10 1490/2017 dev'essere dichiarato esecutivo, a norma dell'art. 647 co. I cod. proc. civ.” (pag. 2 della sentenza impugnata)
2.Preliminarmente va esaminata la doglianza articolata dagli appellanti relativamente alla presunta tempestività delle opposizioni proposte, con riferimento alla data esatta delle notifiche del decreto ingiuntivo.
Gli appellanti si dolgono dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di
Avellino nel dichiarare che la notifica del decreto ingiuntivo n. 1490/2017, agli stessi sarebbe avvenuta in data 22.11.2017, tale da rendere tardive le opposizioni proposte in data 04-05.01.2018. Invero, gli appellanti sostengono che il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe spirato, atteso che la notifica dell'atto sarebbe avvenuta in data 27.11.2017. Gli stessi argomentano la loro tesi sostenendo che la data esatta di notifica del decreto ingiuntivo sarebbe quella visibile sul bollo postale, appunto 27.11.2017, determinando così lo spirare del termine ultimo per la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 08.01.2018.
Di talché, avendo gli odierni appellanti proposto le opposizioni a decreto ingiuntivo in data 04-05.01.2018, le stesse sarebbero tempestive ed ammissibili.
Il motivo è infondato e va respinto.
L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nel termine di 40
(quaranta) giorni dalla notifica del decreto, o nel termine eventualmente più
breve (minimo 10 giorni) concesso dal giudice che emette il decreto, qualora ritenga che sussistano giusti motivi per abbreviare tale termine. Il predetto
11 termine è perentorio (Cass. n. 15763/2006). Invero, il Decreto ingiuntivo n.
1490/2017 veniva notificato dalla agli odierni Controparte_1
appellanti in data 22.11.2017. Sul punto è opportuno chiarire che la data di notifica, avvenuta nelle mani del “Destinatario persona fisica (anche se
dichiarata fallita)”, come si legge dalle cartoline postali, è quella del
22.11.2017, e presenta chiaramente e manifestamente la firma degli odierni appellanti, tra l'altro mai disconosciuta. A nulla rileva che l'agente postale abbia inviato un'ulteriore raccomandata per comunicare l'avvenuta notifica il successivo 27.11.2017, poiché trattasi di un adempimento superfluo, in quanto la consegna diretta è avvenuta personalmente ad entrambe destinatari in data 22.11.2017. Pertanto, il procedimento notificatorio si è concluso e perfezionato in data 22.11.2017 per entrambe gli odierni appellanti.
Ciò chiarito, il dies ad quem utile ai e Parte_2 Parte_1
per la notifica dell'atto di citazione in opposizione, è venuto a spirare
[...]
il 02.01.2018. Tuttavia, provvedeva a notificare l'opposizione in PT
data 05.01.2018, ossia 43 giorni dopo la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, e provvedeva a notificare lo stesso atto in data Parte_1
04.01.2018, ossia 42 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Pertanto, le notificazioni di entrambe le opposizioni a decreto ingiuntivo sono tardive.
A nulla rileva la schermata telematica del sito Poste Italiane S.p.A.
prodotta in atti dagli appellanti, in quanto sprovvista di attestazione di conformità e pertanto, in presenta dell'eccezione di inammissibilità ed il disconoscimento articolato dall'appellata, il documento de quo non può essere
12 utilizzato in questa sede, attesa anche la sua tardività nella produzione. Il documento è difatti non solo tardivo poiché presentato solo in questo grado, ossia in appello e mai in prime cure, ma è anche non utilizzabile in quanto disconosciuto dall'appellata poiché non corredato da apposita attestazione di conformità. Sul punto, la Cassazione con l'ordinanza n. 26200/2024, ha chiarito che tale disconoscimento produce effetti diversi da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento.
Per le suesposte ragioni, il primo motivo di appello va rigettato.
3.Al rigetto del primo motivo di appello consegue l'assorbimento (recte
rigetto) degli altri motivi di gravame, in punto di “Difetto di legittimazione passiva”, “Inammissibilità della richiesta di decreto ingiuntivo per carenza delle condizioni ex artt. 633 e ss c.p.c.. Nullità del decreto opposto per carenza di prova scritta del credito azionato”, “Nullità del contratto di finanziamento, quale mutuo di scopo, per difetto di causa e la conseguente nullità della relativa garanzia”, “Nullità del decreto ingiuntivo per clausole vessatorie”,
“Nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB”, “Nullità delle clausole relative agli interessi”, “Decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.”, “Errore nel quantum della pretesa creditoria”.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in
13 concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle
spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e , Parte_2 Parte_1
14 avverso la sentenza n. 526/2019 pronunziata dal Tribunale di Avellino - II
Sezione Civile, depositata il 20 marzo 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna e a pagare alla Parte_2 Parte_5 [...]
le spese del grado di appello, che liquida in €. 6.946,00 per CP_1
i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae a favore dell'avv. Alessandro
Barbaro;
C) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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