TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa PA GA, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 322/24 R.G.
TRA
in qualità di tutrice di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Attennato, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai CP_1 funzionari , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e PA SS, come in atti
[...] CP_5
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.24 la ricorrente in epigrafe, in qualità di tutrice di , ha convenuto in giudizio l Parte_2 CP_1 deducendo che , benchè dichiarato invalido totale con Parte_2 diritto alla pensione di inabilità, da ultimo confermate con verbale
1 di verifica della Commissione sanitaria dell'8 settembre 2010, non aveva percepito alcun emolumento dall che, per tanto, aveva CP_1 proposto istanza di liquidazione dei ratei (dall'8.10.10) in data 16 dicembre 2022; che l' aveva rigettato la richiesta con la CP_1 seguente motivazione “la prestazione non è prevista per la pensione di cui è titolare”; tanto premesso adiva il Tribunale al fine di far accertare il diritto alla liquidazione dei ratei a far data dal 10 ottobre 2010 (ovvero dal mese successivo all'inoltro della domanda con modello AP70) e condannare l al pagamento. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' CP_1 eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è solo in parte CP_1 fondata e, per tanto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati Va, invero, preliminarmente affermato che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il diritto alla pensione, essendo un diritto previdenziale fondamentale ex art 38 Cost. è imprescrittibile (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. 27396 del 2019); sono al contrario soggetti a prescrizione i diritti economici derivanti
2 dalla prestazione (cf. Cass. 12720/14; Cass. Sez. L. 15015 del 2018; Cass. Sez. L. 27396/2019) e dunque i ratei arretrati. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta in relazione al diritto soggettivo alla prestazione bensi limitatamente ai ratei per cui è decorso il termine di prescrizione. Sul tema della prescrizione dei ratei preme rilevare che, difformemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è applicabile il termine di prescrizione decennale. Invero l'art. 38 del D.L. 6/7/2011 n. 98, ha aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 l'art. 47/bis che recita: Art. 47/bis 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (ndr. prestazioni temporanee, e cioè
“non pensionistiche”) o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'art. 47/bis ha uniformato dunque a 5 anni il termine di prescrizione per tutti i ratei di prestazioni sia pensionistiche (prima parte), che temporanee e comunque non pensionistiche (seconda parte). Conseguentemente l'introduzione del nuovo generalizzato termine quinquennale ha comportato la necessità di computarlo tenendo conto da un lato della data di maturazione del singolo rateo (dal momento che la prescrizione opera su ciascun singolo rateo, e non, ovviamente, sugli arretrati nel loro insieme) e dall'altro della data di entrata in vigore della norma, e cioè del 06.07.2011. Per i ratei maturati dal 06.07.2011 la prescrizione è divenuta quinquennale. L' è intervenuto sull'argomento con 3 messaggi. CP_1
Con i messaggi 14490 del 21 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 ha dato una prima informazione circa il fatto che l'art. 38 della legge 98/2011 aveva introdotto la prescrizione quinquennale per i ratei sia delle prestazioni pensionistiche che per quelli delle prestazioni di cui all'art. 24 delle legge 88/89 (riforma dell e delle CP_1
3 differenze per riliquidazioni a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto. Infine con il Messaggio 220 del 24 gennaio 2013 (che ha recepito le indicazioni contenute nella nota 4496 del 24 agosto 2012 de Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), ha fornito le istruzioni operative, ovvero: per i ratei maturati dopo il 6 luglio 2011, il diritto ai ratei arretrati si prescrive in cinque anni;
per i ratei maturati entro il 6 luglio 2011 Il diritto ai ratei arretrati si prescrive secondo il meccanismo di "riduzione" del previgente periodo decennale di prescrizione.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del diritto alla prestazione, l'eccezione di prescrizione formulata dall' va CP_1 accolta in relazione ai ratei per cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Orbene, calando tali premesse al caso di specie, si osserva che
[...]
non ha presentato la domanda per conseguire la Parte_2 provvidenza pur avendone diritto;
il termine di prescrizione alla liquidazione dei ratei è stato interrotto con la presentazione della domanda per la liquidazione con modello AP70 che parte ricorrente ha versato in atti che è stata ricevuta dall in data CP_1
10 gennaio 2023. Parte ricorrente, per tanto, ha diritto alla corresponsione dei ratei maturati dal mese di gennaio del 2018 sino alla data di soddisfo oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla prestazione nei termini di cui in Parte_2 motivazione e per l'effetto condanna l al pagamento dei CP_1 ratei della prestazione oggetto di giudizio maturati e non
4 prescritti decorrenti dal mese di gennaio 2018 sino all'effettivo soddisfo oltre interessi legali nei limiti di legge Rigetta per il resto Nulla per le spese. Si comunichi. TO NU , li 18 dicembre 2025
ILGIUDICE
PA GA
5
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa PA GA, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 322/24 R.G.
TRA
in qualità di tutrice di , Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Attennato, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dai CP_1 funzionari , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, e PA SS, come in atti
[...] CP_5
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.24 la ricorrente in epigrafe, in qualità di tutrice di , ha convenuto in giudizio l Parte_2 CP_1 deducendo che , benchè dichiarato invalido totale con Parte_2 diritto alla pensione di inabilità, da ultimo confermate con verbale
1 di verifica della Commissione sanitaria dell'8 settembre 2010, non aveva percepito alcun emolumento dall che, per tanto, aveva CP_1 proposto istanza di liquidazione dei ratei (dall'8.10.10) in data 16 dicembre 2022; che l' aveva rigettato la richiesta con la CP_1 seguente motivazione “la prestazione non è prevista per la pensione di cui è titolare”; tanto premesso adiva il Tribunale al fine di far accertare il diritto alla liquidazione dei ratei a far data dal 10 ottobre 2010 (ovvero dal mese successivo all'inoltro della domanda con modello AP70) e condannare l al pagamento. CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l' CP_1 eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso. In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso va parzialmente accolto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' è solo in parte CP_1 fondata e, per tanto, il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati Va, invero, preliminarmente affermato che secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il diritto alla pensione, essendo un diritto previdenziale fondamentale ex art 38 Cost. è imprescrittibile (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. 27396 del 2019); sono al contrario soggetti a prescrizione i diritti economici derivanti
2 dalla prestazione (cf. Cass. 12720/14; Cass. Sez. L. 15015 del 2018; Cass. Sez. L. 27396/2019) e dunque i ratei arretrati. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta in relazione al diritto soggettivo alla prestazione bensi limitatamente ai ratei per cui è decorso il termine di prescrizione. Sul tema della prescrizione dei ratei preme rilevare che, difformemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è applicabile il termine di prescrizione decennale. Invero l'art. 38 del D.L. 6/7/2011 n. 98, ha aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 l'art. 47/bis che recita: Art. 47/bis 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (ndr. prestazioni temporanee, e cioè
“non pensionistiche”) o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. L'art. 47/bis ha uniformato dunque a 5 anni il termine di prescrizione per tutti i ratei di prestazioni sia pensionistiche (prima parte), che temporanee e comunque non pensionistiche (seconda parte). Conseguentemente l'introduzione del nuovo generalizzato termine quinquennale ha comportato la necessità di computarlo tenendo conto da un lato della data di maturazione del singolo rateo (dal momento che la prescrizione opera su ciascun singolo rateo, e non, ovviamente, sugli arretrati nel loro insieme) e dall'altro della data di entrata in vigore della norma, e cioè del 06.07.2011. Per i ratei maturati dal 06.07.2011 la prescrizione è divenuta quinquennale. L' è intervenuto sull'argomento con 3 messaggi. CP_1
Con i messaggi 14490 del 21 luglio 2011 e n. 16032 del 5 agosto 2011 ha dato una prima informazione circa il fatto che l'art. 38 della legge 98/2011 aveva introdotto la prescrizione quinquennale per i ratei sia delle prestazioni pensionistiche che per quelli delle prestazioni di cui all'art. 24 delle legge 88/89 (riforma dell e delle CP_1
3 differenze per riliquidazioni a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto. Infine con il Messaggio 220 del 24 gennaio 2013 (che ha recepito le indicazioni contenute nella nota 4496 del 24 agosto 2012 de Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), ha fornito le istruzioni operative, ovvero: per i ratei maturati dopo il 6 luglio 2011, il diritto ai ratei arretrati si prescrive in cinque anni;
per i ratei maturati entro il 6 luglio 2011 Il diritto ai ratei arretrati si prescrive secondo il meccanismo di "riduzione" del previgente periodo decennale di prescrizione.
Tanto premesso, ritenuta la sussistenza del diritto alla prestazione, l'eccezione di prescrizione formulata dall' va CP_1 accolta in relazione ai ratei per cui è decorso il termine di prescrizione quinquennale. Orbene, calando tali premesse al caso di specie, si osserva che
[...]
non ha presentato la domanda per conseguire la Parte_2 provvidenza pur avendone diritto;
il termine di prescrizione alla liquidazione dei ratei è stato interrotto con la presentazione della domanda per la liquidazione con modello AP70 che parte ricorrente ha versato in atti che è stata ricevuta dall in data CP_1
10 gennaio 2023. Parte ricorrente, per tanto, ha diritto alla corresponsione dei ratei maturati dal mese di gennaio del 2018 sino alla data di soddisfo oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Nulla per le spese ex art 152 disp att cpc
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di alla prestazione nei termini di cui in Parte_2 motivazione e per l'effetto condanna l al pagamento dei CP_1 ratei della prestazione oggetto di giudizio maturati e non
4 prescritti decorrenti dal mese di gennaio 2018 sino all'effettivo soddisfo oltre interessi legali nei limiti di legge Rigetta per il resto Nulla per le spese. Si comunichi. TO NU , li 18 dicembre 2025
ILGIUDICE
PA GA
5