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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
16/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LE LO e dall'avv. VALENTINA ZANI,
e da
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
21.12.1972 e residente a [...], rappresenta e difesa dall'avv. ELENA BARRA;
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale di CO […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il pagina 1 di 6 parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 24.05.2003 in Ballabio (LC) iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Ballabio (LC), anno 2003 N. 2 Parte II serie A alle seguenti
CONDIZIONI
1- i coniugi a vivranno separati con impegno al reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con obbligo da parte Per_1 degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
Ogni decisione di maggior interesse per il figlio - in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute - verrà assunta di comune accordo tra i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte dal genitore che di volta in volta ha il figlio con sé.
3- continuerà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare sita in Ballabio (LC), Per_1
Via Valgrande n. 18, ove resterà fissata la sua residenza anagrafica sino all'indipendenza economica dello stesso o alla sua eventuale domiciliazione presso un altro indirizzo per fini personali e/o lavorativi.
4- La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, resta assegnata alla signora in qualità di genitore con cui vive prevalentemente il figlio minorenne e non Parte_2 economicamente indipendente, unitamente a tutti gli arredi e alle suppellettili sino all'indipendenza economica dello stesso o alla sua eventuale domiciliazione presso un altro indirizzo per fini personali e/o lavorativi.
5- Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze rimarranno a carico esclusivo della signora le spese straordinarie, che dovranno essere concordate, resteranno a carico di entrambe le Pt_2 parti al 50% ciascuno.
6- Vista l'età di (15 anni) ed il suo grado di autonomia anche negli spostamenti con i mezzi Per_1 pubblici, i genitori concordano che il figlio potrà frequentare liberamente il padre, accordandosi direttamente con il genitore. Le decisioni assunte tra padre e figlio verranno condivise con la mamma, tempestivamente, di volta in volta. Entrambi i genitori concordano, inoltre, di rispettare la volontà del figlio con particolare riguardo al consenso ad eventuali sue frequentazioni con altri partner dei genitori.
7- Il signor si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1 versando alla signora la somma mensile di € 500,00, in via anticipata entro il 25 di Parte_2 ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate note note sino al raggiungimento della sua pagina 2 di 6 indipendenza economica o ad intervenuta modifica delle condizioni economiche. Tale somma sarà rivalutata annualmente ex indici ISTAT.
8- L'assegno unico per il figlio e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto e Per_1 percepito a sostegno della prole, verrà diviso tra i coniugi al 50%. Qualora percepito interamente dal signor come accade alla data della sottoscrizione del presente atto, il 50% dovrà essere Pt_1 mensilmente versato alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate note. Pt_2
9- Il signor si impegna altresì a sostenere direttamente, o a rimborsare alla signora il Pt_1 Pt_2
50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di CO che si richiama espressamente:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di pagina 3 di 6 recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il reventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
In particolare si dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a sostenere il 50% delle spese scolastiche relative alla retta dell'Istituto privato frequentato da fino al termine del ciclo di studi. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a sostenere il 50% delle spese necessarie e concordate nell'interesse del figlio , maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente. Per_2
pagina 4 di 6 10- La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Parte_2 mantenimento e/o alimenti.
11- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, per il tramite dei rispettivi difensori, eventuali rilevanti mutamenti di reddito e/o di patrimonio, tali da incidere sulle condizioni economiche della separazione.
12- I coniugi esprimono reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 24.5.2003 a Ballabio, nel corso del quale sono nati i figli
(a Ponte San Pietro, il 19.4.2005), maggiorenne, e Persona_3 Per_4
a Ponte San Pietro, il 22.6.2009), minorenne.
[...]
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 88 del 13.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le pagina 5 di 6 parti, con le note depositate il 17.9.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.12.2025, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in data 24.5.2003 in Ballabio, trascritto al n. 2,
[...] Parte_2
parte II, serie A, dell'anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BALLABIO di procedere alla annotazione della presente sentenza
Così deciso in CO nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di CO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
16/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LE LO e dall'avv. VALENTINA ZANI,
e da
(c.f. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2
21.12.1972 e residente a [...], rappresenta e difesa dall'avv. ELENA BARRA;
i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI voglia l'Ill.mo Tribunale di CO […] preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il pagina 1 di 6 parere, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 24.05.2003 in Ballabio (LC) iscritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Ballabio (LC), anno 2003 N. 2 Parte II serie A alle seguenti
CONDIZIONI
1- i coniugi a vivranno separati con impegno al reciproco rispetto.
2- Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con obbligo da parte Per_1 degli stessi di continuare a curarlo, educarlo, istruirlo, assisterlo e di collaborare nel suo esclusivo interesse.
Ogni decisione di maggior interesse per il figlio - in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute - verrà assunta di comune accordo tra i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte dal genitore che di volta in volta ha il figlio con sé.
3- continuerà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare sita in Ballabio (LC), Per_1
Via Valgrande n. 18, ove resterà fissata la sua residenza anagrafica sino all'indipendenza economica dello stesso o alla sua eventuale domiciliazione presso un altro indirizzo per fini personali e/o lavorativi.
4- La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, resta assegnata alla signora in qualità di genitore con cui vive prevalentemente il figlio minorenne e non Parte_2 economicamente indipendente, unitamente a tutti gli arredi e alle suppellettili sino all'indipendenza economica dello stesso o alla sua eventuale domiciliazione presso un altro indirizzo per fini personali e/o lavorativi.
5- Le spese di ordinaria manutenzione e le utenze rimarranno a carico esclusivo della signora le spese straordinarie, che dovranno essere concordate, resteranno a carico di entrambe le Pt_2 parti al 50% ciascuno.
6- Vista l'età di (15 anni) ed il suo grado di autonomia anche negli spostamenti con i mezzi Per_1 pubblici, i genitori concordano che il figlio potrà frequentare liberamente il padre, accordandosi direttamente con il genitore. Le decisioni assunte tra padre e figlio verranno condivise con la mamma, tempestivamente, di volta in volta. Entrambi i genitori concordano, inoltre, di rispettare la volontà del figlio con particolare riguardo al consenso ad eventuali sue frequentazioni con altri partner dei genitori.
7- Il signor si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1 versando alla signora la somma mensile di € 500,00, in via anticipata entro il 25 di Parte_2 ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate note note sino al raggiungimento della sua pagina 2 di 6 indipendenza economica o ad intervenuta modifica delle condizioni economiche. Tale somma sarà rivalutata annualmente ex indici ISTAT.
8- L'assegno unico per il figlio e ogni eventuale emolumento dovesse essere introdotto e Per_1 percepito a sostegno della prole, verrà diviso tra i coniugi al 50%. Qualora percepito interamente dal signor come accade alla data della sottoscrizione del presente atto, il 50% dovrà essere Pt_1 mensilmente versato alla signora a mezzo bonifico bancario alle coordinate note. Pt_2
9- Il signor si impegna altresì a sostenere direttamente, o a rimborsare alla signora il Pt_1 Pt_2
50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di CO che si richiama espressamente:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di pagina 3 di 6 recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il reventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
In particolare si dà atto che entrambi i coniugi si impegnano a sostenere il 50% delle spese scolastiche relative alla retta dell'Istituto privato frequentato da fino al termine del ciclo di studi. Per_1
Entrambi i genitori si impegnano a sostenere il 50% delle spese necessarie e concordate nell'interesse del figlio , maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente. Per_2
pagina 4 di 6 10- La signora rinuncia espressamente a qualunque contributo per sé a titolo di Parte_2 mantenimento e/o alimenti.
11- Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, per il tramite dei rispettivi difensori, eventuali rilevanti mutamenti di reddito e/o di patrimonio, tali da incidere sulle condizioni economiche della separazione.
12- I coniugi esprimono reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
con rito concordatario il 24.5.2003 a Ballabio, nel corso del quale sono nati i figli
(a Ponte San Pietro, il 19.4.2005), maggiorenne, e Persona_3 Per_4
a Ponte San Pietro, il 22.6.2009), minorenne.
[...]
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 88 del 13.2.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le pagina 5 di 6 parti, con le note depositate il 17.9.2025, hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 27.12.2025, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in data 24.5.2003 in Ballabio, trascritto al n. 2,
[...] Parte_2
parte II, serie A, dell'anno 2003 del registro degli atti di matrimonio del suddetto
Comune; omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BALLABIO di procedere alla annotazione della presente sentenza
Così deciso in CO nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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