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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 29 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 513 R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Alberto Rossotti e dall'Avv. Eliana Rossotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ciaffi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva: Parte_1
- che con la sentenza parziale n. 114/2015 del 3 febbraio 2015 (R.G.
4296/2013) il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- che con la sentenza definitiva n. 1068/2018 del 10 dicembre 2018 il
Tribunale di Civitavecchia aveva disposto l'affidamento congiunto del figlio nato il [...] (all'epoca minorenne) con collocamento in via Per_1 prevalente presso la casa materna e posto a carico del il versamento di Pt_1 un assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il ricorrente, all'epoca del giudizio di divorzio, era pilota della Alitalia
e percepiva un reddito imponibile annuo di euro 54.737,00, oltre ad alcune indennità e diarie che necessarie per il sostentamento del pilota durante i voli ed il mantenimento all'estero;
- che da oltre tre anni il era stato messo in cassa integrazione ed il Pt_1 suo reddito mensile aveva subito una rilevante diminuzione;
- che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, il ricorrente vedrà ridursi la propria indennità ad euro 30.000,00 annui, pari a circa il 50% di quanto percepito in corso di rapporto di lavoro, per un importo netto mensile di circa euro 1.800,00;
- che in ragione della maggiore età del figlio il richiede di versare Pt_1 direttamente al medesimo il proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 1068/2018 del 10 dicembre 2018 nella causa di divorzio giudiziale (R.G. 4296/2013) ponendo a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di euro 500,00 mensili da corrispondere direttamente al figlio maggiorenne.
Si costituiva in data 14 maggio 2024 , la quale Controparte_1 deduceva:
- che il figlio , che attualmente ha quasi venti anni, frequenta Per_1 con profitto il primo anno della facoltà di Farmacia presso l'Università “La
Sapienza” di Roma, e vi si reca con i mezzi pubblici per cui le spese di trasporto incidono sul suo mantenimento;
2 - che dal 730/2019, infatti, risulta un reddito da affitti a favore del ricorrente pari ad euro 6.600,00 annui, reddito di cui il percepisce il Pt_1
41,67%, il che significa, tolta la sua quota di cedolare secca, il medesimo ha un ulteriore introito mensile di circa euro 200,00;
- che il risulta proprietario al 100% di un immobile in Cagliari, Pt_1
Via Pasquale Paoli n.15, composto di 7,5 vani, pari a 158 mq in cui vive da solo ed in quota di ulteriori quattro immobili e 29 terreni;
- che l'immobile in cui il ricorrente risiede, è stato acquistato in data
09/06/2022 al prezzo, dichiarato nell'atto notarile, di euro 235.000,00, importo pagato tutto con assegni circolari tratti da Fineco Bank S.p.a. ed Uni-Credit
S.p.a. a dimostrazione dell'esistenza di rilevanti risparmi in capo al ricorrente;
- che i rapporti tra padre e figlio sono saltuari e abita con la Per_1 madre e raramente frequenta il padre, con rilevanti oneri per la resistente che se ne occupa in maniera quasi esclusiva;
- che la svolge attività di docente di scuola secondaria di secondo CP_1 grado di sostegno presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Fiumicino, sede IT
Agrario, con un reddito mensile di euro 1.804,00 circa per 13 mensilità ed ha acquistato una casa in Fiumicino per cui ha contratto un mutuo con rata di euro 613,52 dove risiede con il figlio ed ha un altro figlio nato da altra Per_1 relazione;
- di essersi separata dal secondo marito che provvede alle esigenze del figlio.
Tutto ciò premesso, la resistente richiedeva il rigetto del ricorso della ricorrente perché totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 oltre ISTAT per il figlio o in subordine una riduzione ad euro 900,00 mensili.
All'udienza del 16.10.2024 venivano sentite le parti ed all'esito il Giudice delegato disponeva ordine di esibizione di deposito di documentazione reddituale aggiornate per note autorizzate con rinvio per discussione all'udienza del 5.3.2025. Inoltre, in via provvisoria ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il
Giudice disponeva una riduzione del mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 900,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024 ed
3 aggiornamento annuale ISTAT fermo restando che le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra le parti.
All'udienza del 5.3.2025 i difensori precisavano le conclusioni ed il
Giudice disponeva lo stralcio della documentazione depositata tardivamente ed ammetteva il deposito della documentazione relativa alla imbarcazione venduta dal ricorrente depositata dall'avv. Ciaffi autorizzando l'avv. Rossotti a depositare telematicamente l'atto di vendita e rimettendo la causa in decisione al collegio.
Dall'esame delle circostanze emerse in corso di giudizio e della documentazione prodotta, si rileva quanto segue.
Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorrente ha dichiarato in udienza di percepire la CIG per euro 1.800,00 mensili e un canone di affitto di circa 200,00 euro mensili e di avere avviato un'attività di b&b avendo ottenuto le autorizzazioni richieste. Nelle memorie conclusive depositate il difensore ha dichiarato che da tale attività finora i guadagni mensili sono stati di circa 400,00 euro in media. Dall'atto di vendita depositato dal difensore del ricorrente risulta che in data 31 maggio 2023 il ha venduto la propria Pt_1 imbarcazione per la somma di euro 67.000,00.
Va evidenziato che dalla documentazione reddituale depositata risulta una modifica rilevante nelle entrate annuali del ricorrente che negli anni dal
2021 al 2023 aveva dichiarato in media circa 75.000,00 euro mentre nell'anno
2024 ha dichiarato 20.500,00 euro circa e che tali minori introiti sono stati solo parzialmente compensati dai canoni di locazione percepiti e dall'attività di b&b ancora in fase iniziale e che determina entrate stagionali. Va tuttavia evidenziato che, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, il ricorrente risulta anche percepire delle cedole per investimenti mobiliari che hanno determinato maggiori entrate somme superiori ad euro 300,00 mensili.
Dalla documentazione reddituale depositata risultano confermate le dichiarazioni rese nell'atto notorio.
La resistente ha invece documentato di percepire circa 1.800,00 euro mensili di stipendio, l'assegno unico per i figli ed un assegno di mantenimento per il figlio nato del secondo matrimonio e di corrispondere una rata mensile per un mutuo immobiliare di circa 613,00 euro mensili.
In conclusione, deve ritenersi che la modifica in senso peggiorativo della situazione reddituale del ricorrente giustifica la riduzione dell'assegno di
4 mantenimento per il figlio alla somma mensile di euro 900,00 – come disposto in via provvisoria all'udienza del 16.10.2024 - con decorrenza dal mese di marzo 2024, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Deve altresì rilevarsi che se, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, le esigenze per il figlio sono aumentate per effetto dell'età e della circostanza per cui, non avendo una frequentazione costante con Per_1 il padre, delle sue esigenze si occupa in maniera quasi esclusiva la madre, tuttavia la modifica sopra descritta della situazione reddituale del non Pt_1 può non determinare una riduzione del contributo per il mantenimento a favore del figlio.
Non può essere accolta la domanda di corresponsione diretta del mantenimento al figlio maggiorenne, non risultando che lo stesso abbia dato il proprio consenso e tenuto conto che abita con la madre che si occupa Per_1 delle sue necessità ed alla quale deve essere corrisposto il mantenimento per il figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 27.02.2024 da nei confronti di Parte_1
, iscritto al n. 513/2024 R.G.A.C., così decide: Controparte_1
1) attribuisce mensilmente alla sig.ra di un assegno Controparte_1 di euro 900,00 per il mantenimento del figlio da corrispondersi da Per_1 parte del sig. con decorrenza dal mese di marzo 2024 al domicilio Parte_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
2) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
5 3) conferma, nel resto, le disposizioni della sentenza n. 1068/2018 del
10 dicembre 2018;
4) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Decreto immediatamente efficace.
Si comunichi.
Civitavecchia, 10 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., 473 bis. 29 ss. c.p.c. e 737 c.p.c. iscritto al n. 513 R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Alberto Rossotti e dall'Avv. Eliana Rossotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ciaffi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 27 febbraio 2024, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva: Parte_1
- che con la sentenza parziale n. 114/2015 del 3 febbraio 2015 (R.G.
4296/2013) il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- che con la sentenza definitiva n. 1068/2018 del 10 dicembre 2018 il
Tribunale di Civitavecchia aveva disposto l'affidamento congiunto del figlio nato il [...] (all'epoca minorenne) con collocamento in via Per_1 prevalente presso la casa materna e posto a carico del il versamento di Pt_1 un assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che il ricorrente, all'epoca del giudizio di divorzio, era pilota della Alitalia
e percepiva un reddito imponibile annuo di euro 54.737,00, oltre ad alcune indennità e diarie che necessarie per il sostentamento del pilota durante i voli ed il mantenimento all'estero;
- che da oltre tre anni il era stato messo in cassa integrazione ed il Pt_1 suo reddito mensile aveva subito una rilevante diminuzione;
- che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, il ricorrente vedrà ridursi la propria indennità ad euro 30.000,00 annui, pari a circa il 50% di quanto percepito in corso di rapporto di lavoro, per un importo netto mensile di circa euro 1.800,00;
- che in ragione della maggiore età del figlio il richiede di versare Pt_1 direttamente al medesimo il proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, il ricorrente richiedeva di modificare le condizioni di cui alla sentenza n. 1068/2018 del 10 dicembre 2018 nella causa di divorzio giudiziale (R.G. 4296/2013) ponendo a carico del ricorrente la corresponsione di un assegno di euro 500,00 mensili da corrispondere direttamente al figlio maggiorenne.
Si costituiva in data 14 maggio 2024 , la quale Controparte_1 deduceva:
- che il figlio , che attualmente ha quasi venti anni, frequenta Per_1 con profitto il primo anno della facoltà di Farmacia presso l'Università “La
Sapienza” di Roma, e vi si reca con i mezzi pubblici per cui le spese di trasporto incidono sul suo mantenimento;
2 - che dal 730/2019, infatti, risulta un reddito da affitti a favore del ricorrente pari ad euro 6.600,00 annui, reddito di cui il percepisce il Pt_1
41,67%, il che significa, tolta la sua quota di cedolare secca, il medesimo ha un ulteriore introito mensile di circa euro 200,00;
- che il risulta proprietario al 100% di un immobile in Cagliari, Pt_1
Via Pasquale Paoli n.15, composto di 7,5 vani, pari a 158 mq in cui vive da solo ed in quota di ulteriori quattro immobili e 29 terreni;
- che l'immobile in cui il ricorrente risiede, è stato acquistato in data
09/06/2022 al prezzo, dichiarato nell'atto notarile, di euro 235.000,00, importo pagato tutto con assegni circolari tratti da Fineco Bank S.p.a. ed Uni-Credit
S.p.a. a dimostrazione dell'esistenza di rilevanti risparmi in capo al ricorrente;
- che i rapporti tra padre e figlio sono saltuari e abita con la Per_1 madre e raramente frequenta il padre, con rilevanti oneri per la resistente che se ne occupa in maniera quasi esclusiva;
- che la svolge attività di docente di scuola secondaria di secondo CP_1 grado di sostegno presso l'Istituto Leonardo da Vinci di Fiumicino, sede IT
Agrario, con un reddito mensile di euro 1.804,00 circa per 13 mensilità ed ha acquistato una casa in Fiumicino per cui ha contratto un mutuo con rata di euro 613,52 dove risiede con il figlio ed ha un altro figlio nato da altra Per_1 relazione;
- di essersi separata dal secondo marito che provvede alle esigenze del figlio.
Tutto ciò premesso, la resistente richiedeva il rigetto del ricorso della ricorrente perché totalmente infondato in fatto e in diritto, confermando l'assegno di mantenimento di € 1.000,00 oltre ISTAT per il figlio o in subordine una riduzione ad euro 900,00 mensili.
All'udienza del 16.10.2024 venivano sentite le parti ed all'esito il Giudice delegato disponeva ordine di esibizione di deposito di documentazione reddituale aggiornate per note autorizzate con rinvio per discussione all'udienza del 5.3.2025. Inoltre, in via provvisoria ex art. 473 bis. 22 c.p.c. il
Giudice disponeva una riduzione del mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 900,00 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2024 ed
3 aggiornamento annuale ISTAT fermo restando che le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% tra le parti.
All'udienza del 5.3.2025 i difensori precisavano le conclusioni ed il
Giudice disponeva lo stralcio della documentazione depositata tardivamente ed ammetteva il deposito della documentazione relativa alla imbarcazione venduta dal ricorrente depositata dall'avv. Ciaffi autorizzando l'avv. Rossotti a depositare telematicamente l'atto di vendita e rimettendo la causa in decisione al collegio.
Dall'esame delle circostanze emerse in corso di giudizio e della documentazione prodotta, si rileva quanto segue.
Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorrente ha dichiarato in udienza di percepire la CIG per euro 1.800,00 mensili e un canone di affitto di circa 200,00 euro mensili e di avere avviato un'attività di b&b avendo ottenuto le autorizzazioni richieste. Nelle memorie conclusive depositate il difensore ha dichiarato che da tale attività finora i guadagni mensili sono stati di circa 400,00 euro in media. Dall'atto di vendita depositato dal difensore del ricorrente risulta che in data 31 maggio 2023 il ha venduto la propria Pt_1 imbarcazione per la somma di euro 67.000,00.
Va evidenziato che dalla documentazione reddituale depositata risulta una modifica rilevante nelle entrate annuali del ricorrente che negli anni dal
2021 al 2023 aveva dichiarato in media circa 75.000,00 euro mentre nell'anno
2024 ha dichiarato 20.500,00 euro circa e che tali minori introiti sono stati solo parzialmente compensati dai canoni di locazione percepiti e dall'attività di b&b ancora in fase iniziale e che determina entrate stagionali. Va tuttavia evidenziato che, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, il ricorrente risulta anche percepire delle cedole per investimenti mobiliari che hanno determinato maggiori entrate somme superiori ad euro 300,00 mensili.
Dalla documentazione reddituale depositata risultano confermate le dichiarazioni rese nell'atto notorio.
La resistente ha invece documentato di percepire circa 1.800,00 euro mensili di stipendio, l'assegno unico per i figli ed un assegno di mantenimento per il figlio nato del secondo matrimonio e di corrispondere una rata mensile per un mutuo immobiliare di circa 613,00 euro mensili.
In conclusione, deve ritenersi che la modifica in senso peggiorativo della situazione reddituale del ricorrente giustifica la riduzione dell'assegno di
4 mantenimento per il figlio alla somma mensile di euro 900,00 – come disposto in via provvisoria all'udienza del 16.10.2024 - con decorrenza dal mese di marzo 2024, fermo restando che le spese straordinarie devono essere corrisposte al 50% tra i genitori secondo le disposizioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Deve altresì rilevarsi che se, come correttamente rilevato dal difensore della resistente, le esigenze per il figlio sono aumentate per effetto dell'età e della circostanza per cui, non avendo una frequentazione costante con Per_1 il padre, delle sue esigenze si occupa in maniera quasi esclusiva la madre, tuttavia la modifica sopra descritta della situazione reddituale del non Pt_1 può non determinare una riduzione del contributo per il mantenimento a favore del figlio.
Non può essere accolta la domanda di corresponsione diretta del mantenimento al figlio maggiorenne, non risultando che lo stesso abbia dato il proprio consenso e tenuto conto che abita con la madre che si occupa Per_1 delle sue necessità ed alla quale deve essere corrisposto il mantenimento per il figlio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia ed alla soccombenza parziale reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis. 29 c.p.c. e 337 quinquies c.c. depositato in data 27.02.2024 da nei confronti di Parte_1
, iscritto al n. 513/2024 R.G.A.C., così decide: Controparte_1
1) attribuisce mensilmente alla sig.ra di un assegno Controparte_1 di euro 900,00 per il mantenimento del figlio da corrispondersi da Per_1 parte del sig. con decorrenza dal mese di marzo 2024 al domicilio Parte_1 dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
2) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
5 3) conferma, nel resto, le disposizioni della sentenza n. 1068/2018 del
10 dicembre 2018;
4) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Decreto immediatamente efficace.
Si comunichi.
Civitavecchia, 10 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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