Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2013, n. 8582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3249/2007 proposto da:
TELEUNIT S.P.A. (già TELEPHONICA S.P.A.) 02236870545, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. CIMICA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato SARDEGNA Francesco giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI TERNI 00175660554, in persona del Vice Sindaco in carica pro tempore Dott. POLLI FELICIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell'avvocato SEGARELLI UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ALESSANDRO con studio in AVVOCATURA COMUNALE - PALAZZO SPADA TERNI, VIA M. RIDOLFI 1 giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 940/2006 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 29/09/2006, R.G.N. 3465/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5 marzo 2002 il Comune di Terni propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Perugia avverso il D.I. n. 3241 del 2001, emesso a favore della Telefonica s.r.l. (poi Telefonica s.p.a, ed ora Teleunit s.p.a.).
Il provvedimento, contenente ingiunzione di pagamento per L. 4.855.122 (Euro 2.507,46), oltre accessori, era stato emesso per un asserito inadempimento del Comune di Terni nel pagamento del corrispettivo di una fornitura di servizi telefonici da parte della suddetta società.
Il Comune eccepiva in particolare il difetto di giurisdizione del G.O. adito e l'infondatezza nel merito dell'altrui pretesa creditoria per avere l'ente stesso manifestato alla Telefonica la propria volontà di recedere dal rapporto contrattuale, mentre il credito veniva riferito ad un periodo successivo al recesso. La società opposta introduceva una domanda di arricchimento senza causa.
Con sentenza del 30 gennaio 2003 n. 127 il Giudice di Pace di Perugia rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Propose appello il Comune di Terni esponendo: che aveva formulato opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Perugia su ricorso di Telephonica s.r.l.; che la sentenza emessa dal giudice di primo grado era errata perché aveva respinto le eccezioni di incompetenza del giudice adito e di difetto di giurisdizione sollevate dall'opponente; che in ogni caso la sentenza era viziata perché aveva ritenuto fondato il credito azionato da controparte nonostante i corrispettivi oggetto di causa si riferissero a fatture relative al periodo successivo al recesso dell'ente territoriale dal contratto e nonostante la società opposta non avesse provato l'esistenza del credito. Concludeva chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale, in accoglimento dell'appello principale, ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al capo in cui veniva respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal comune di Terni e per l'effetto ha revocato il decreto stesso.
Ha rigettato l'appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite.
Propone ricorso per cassazione Teleunit con tre motivi e presenta memoria.
Resiste con controricorso il Comune di Terni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5". Lamenta parte ricorrente che la motivazione dell'impugnata sentenza non tiene conto di una serie di aspetti emersi nel corso dell'istruttoria.
In particolare sostiene la Teleunit: 1) di aver prodotto tutta la documentazione dalla quale risulta che il Comune ha sfruttato i suoi servizi anche dopo l'intervenuto recesso in quanto dagli apparecchi telefonici dell'ente continuavano a telefonare digitando il codice di accesso;
2) di aver dato tempestiva comunicazione ad Albacom della disdetta proveniente dal Comune di Terni, ma che le procedure di distacco, dipendenti da un terzo soggetto, avevano bisogno di un dato lasso di tempo per poter essere attuate;
3) che la deposizione del teste Mariani ha chiarito come il rapporto di fornitura era in modalità mista e come con la disdetta erano stati disattivati i cosiddetti dialers, mentre altri telefoni continuavano a chiamare con il codice di accesso.
Il motivo è inammissibile in quanto verte essenzialmente su profili di merito e non rispetta l'art. 366 c.p.c., n.
6. In tema di ricorso per cassazione, infatti, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente da tale disposizione, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui esso si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass., 16 marzo 2012, n. 4220). Nella specie il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto di una pluralità di elementi relativi allo sfruttamento del servizio telefonico, anche dopo l'intervenuto recesso ed in particolare della documentazione dei report delle telefonate;
tali documenti non sono stati tuttavia riprodotti nel medesimo ricorso. Nè parte ricorrente indica dove gli stessi sono collocati. Il motivo è inoltre privo del momento di sintesi.
Giusta infatti la testuale previsione dell'art. 366 bis (introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, n. 69, e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 e, quindi, anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata nel settembre 2006), nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
E comunque la valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, in presenza di un corretto percorso logico-giuridico, è insindacabile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si denuncia "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (principi generali dell'ordinamento giuridico), ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3". Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Ogni qualvolta interviene l'utilizzazione di una prestazione che, per sua natura, è a pagamento, da ciò nasce l'obbligazione per l'utilizzatore di pagare il corrispettivo del servizio utilizzato, a prescindere dalla perdurante validità di un contratto tra le parti".
Il motivo è inammissibile.
Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve infatti compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;
b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;
c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass., 17 luglio 2008, n. 19769). Di conseguenza, il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere a questa Corte, puramente e semplicemente, di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o ad enunciare il principio di diritto in tesi applicabile, si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto, con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale.
Nel caso in esame il quesito adduce violazione dei principi generali dell'ordinamento ma non specifica quali sono le norme violate, limitandosi ad enunciare un principio astratto ed a contrapporre un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove a quello elaborato dal Tribunale.
Con il terzo motivo si denuncia "Violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 4, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 3". Il motivo riguarda la domanda di arricchimento senza causa, avanzata in subordine dalla difesa della Teleunit e dichiarata inammissibile dal Giudice d'Appello in quanto domanda nuova.
Parte ricorrente riconosce che quello seguito dal Giudice di merito è l'indirizzo prevalente di questa Corte, ma sottolinea che il suddetto Giudice ha trascurato la circostanza che la domanda di arricchimento senza causa è stata proposta dalla difesa della Teleunit in conseguenza delle difese del Comune di Terni il quale, con l'atto di citazione in opposizione a d.i., eccepiva il recesso dal contratto di fornitura intervenuto il 31 maggio 2000. In questo quadro, secondo parte ricorrente, la pronuncia del Tribunale si pone in palese contrasto con il disposto della prima parte dell'art. 183 c.p.c., comma 4, secondo cui l'attore può proporre domande ed eccezioni nuove che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha infatti statuito che l'art. 183 c.p.c., comma 4 - inserito nell'ambito di un contesto normativo volto a circoscrivere, sin dal suo inizio, l'oggetto del processo attraverso un rigido sistema di preclusioni - nel consentire all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell'eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto unicamente a tutelare la parte attrice a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino, con la sua prima difesa, i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l'eccezione dell'avversario, deve intendersi riferita all'eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell'azione. Rispetto a tale eccezione, inoltre, la nuova domanda o la nuova eccezione dell'attore devono presentarsi come consequenziali, e quindi configurarsi come una
contro
-iniziativa necessaria per replicare all'eccezione medesima (Cass. 11 marzo 2006, n. 5390; Cass., 8 luglio 2004, n. 12545). Deve pertanto ritenersi che l'art. 183 c.p.c., comma 4, mentre consente all'attore nella prima udienza di trattazione di proporre le domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni in senso stretto del convenuto, non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte con la citazione o la comparsa di risposta (Cass. 2 settembre 2005, n. 17699). Questa Corte, in conseguenza di tali principi, ha parallelamente statuito che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle proposte con il ricorso per l'ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarle nei ristretti limiti del disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c. (Cass. 29 marzo 2004, n. 6202).
Egli, pertanto,- non può proporre ulteriori domande, salvo il caso in cui siano conseguenti alle domande ed eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, il quale con l'atto di opposizione abbia ampliato il thema decidendum rispetto alla domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo (Cass. 20 novembre 2002, n. 16331). Ne consegue che, nel sistema processuale vigente, essendo la domanda di arricchimento senza causa domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, la stessa deve ritenersi, per regola generale, inammissibile ove proposta dall'opposto nel giudizio di cognizione che consegue alla proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo da lui richiesto per il pagamento di prestazioni professionali (Cass. 18 novembre 2003, n. 17440). Nel caso in esame, in applicazione di tali principi di diritto, il ricorrente non poteva proporre l'azione di arricchimento, ma essendo a conoscenza che il contratto era stato risolto, avrebbe dovuto iniziare una causa con il rito ordinario e non chiedere il decreto ingiuntivo.
Avendo scelto la via del decreto ingiuntivo il ricorrente ha agito in base alle fatture per cui gli rimane preclusa la via dell'arricchimento senza causa che costituisce una domanda del tutto diversa e quindi nuova.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013