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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere
ha presentato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5760 del ruolo generale dell'anno
2020
tra rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
Lucas Maria Carlodalatri
-appellante
Contro C.F. 2 rappresentato e difeso Dott. CP_1 (C.F.
dall'avv. Andrea Prosperi e Maurizio Colangelo Controparte_2 (p. iva P.IVA 1
P.IVA 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Irti e Paola Davi c.f. n.
-appellati e
(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
-appellata contumace oggetto
cessione di azienda conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, Parte 1 ha convenuto in giudizio innanzi al
Controparte_4 e il notaio CP 1 Tribunale di Roma, la esponendo che in data 30 maggio 2014, con atto autenticato dal notaio [...] CP 1 acquistava il complesso dei beni organizzati in azienda costituenti l'attività di bar e ristorazione dalla Controparte_5 che contestualmente Parte 2 ; che successivamente alla stipula il Sig. veniva ceduto il marchio" Parte 1 veniva a conoscenza di una serie di vizi gravissimi che inficiavano la validità della cessione;
che tali questioni non gli erano state comunicate in sede di stipula.
Pertanto l'attore agiva al fine di sentir "accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3 per la violazione degli obblighi contrattuali di informazione e di buona fede ex Art. 1176 c.c.; accertare e dichiarare la risoluzione del contratto dell'atto di cessione del contratto del
30.05.2014, ex Art. 1453 c.c.; accertare la nullità dell'atto di cessione ex Art. 28 legge notarile per la mancata conoscenza, da parte del Sig. Parte 1 della lingua italiana;
accertare e dichiarare la responsabilità professionale del notaio CP 1 alla luce del combinato disposto ex art 1218 e 1376 c.c. Per
Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t. in solido con il l'effetto, condannare di Nettuno, al risarcimento di tutti i danni subiti per la Notaio CP 1
somma complessiva di € 110.000 oltre interessi moratori dal 30 maggio 2014 nonché la somma di € 50.000 a titolo di danno all'immagine, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia".
Si costituiva in giudizio il notaio CP 1 contestando la domanda attorea e deducendo che al momento della stipula dell'atto di cessione [...] dichiarare di parlare e comprendere la lingua italiana. Inoltre, il notaio Parte 1
chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa [...] CP 1
che si costituiva. CP 6
La Società Controparte_3 restava contumace.
Il Tribunale di Roma con Sentenza n. 13562/2020 rigettava l'appello.
Parte 1 proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendo di
"accertare e dichiarare, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n.13562/2020 del 05/10/2020 la responsabilità del Notaio CP 1 con la conseguente nullità del contratto di cessione di azienda stipulata tra l'appellante e Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t., per la cessione dell'aliud pro alio per i motivi dedotti in premessa.
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione, per grave inadempimento della Controparte_3 previa declaratoria della esclusiva colpa e responsabilità della società cedente. Condannare la Controparte_3
in persona del suo l.r.p.t. al risarcimento dei danni subiti dall'appellante pari a
95.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del presente giudizio maggiorata degli interessi legali dalla data del contratto. Con
le spese dei due gradi."
Si costituivano il notaio CP 1 e la compagnia assicurativa [...] CP 6 contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
La Società Controparte_3 restava contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 con termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che l'impugnata sentenza sia incorsa in violazione di legge per aver dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di cessione di azienda stipulato dall'appellante in violazione della normativa sui cittadini extra-comunitari.
Il motivo è inammissibile.
Durante tutto il processo di primo grado, l'appellante ha sostenuto il profilo di responsabilità del notaio esclusivamente sull'asserita non conoscenza della lingua italiana da parte dell'appellante. Nella memoria conclusionale di replica,
l'appellante ha per la prima volta fatto riferimento ad un profilo di responsabilità del notaio rogante per non aver preso in considerazione, in sede di stipula del contratto di cessione, l'assenza del titolo abilitativo per operare come imprenditore individuale, essendo un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Come rilevato dal giudice di prime cure, si tratta di un'eccezione nuova, fondata su fatti mai prima allegati o provati durante l'intercorso processo e pertanto inammissibile. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale "Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema "
decidendum", nè l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione." (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478).
Tuttavia, l'appellante, si limita ad esporre la normativa di riferimento senza mai contestare in modo specifico quanto affermato dal Tribunale in merito all'inammissibilità della domanda stessa stante la sua novità, né a fornire alcuna prova circa la possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio. Infatti, Parte 1 non ha mai allegato il titolo abilitativo, ovvero il permesso di soggiorno per residenza elettiva né in primo grado, né in appello, omettendo dunque di fornire la prova di quanto contestato.
Inoltre, nulla dice l'atto d'appello in merito alle considerazioni esposte in sentenza circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'appellante, fatto contestato dalla difesa e posto a sostegno dell'asserita responsabilità del notaio convenuto per quasi tutta la durata del processo di primo grado.
Anche a voler entrare nel merito della suesposta domanda, occorre rilevare che l'appellante era comunque in possesso del permesso di soggiorno, documento necessario per la regolare permanenza nel territorio dello Stato italiano, che il notaio risulta aver verificato al momento della stipula del contratto di cessione d'azienda.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di risoluzione del contratto posta sulla base di asseriti vizi nonché di vendita aliud pro alio.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene ai vizi e/o alla mancanza delle qualità promesse, attinenti al contratto di locazione in scadenza in data 10.11.2028 ed alle stigliature oggetto di un ulteriore contratto di leasing, occorre ribadire che di tali circostanze si era fatta espressa menzione nell'atto di cessione.
In particolare, in merito alle stigliature si riporta che “sono completamente esclusi dal presente contratto e non concorrono alla determinazione del prezzo di cessione i beni oggetto di leasing che si trovano momentaneamente all'interno dei locali di cui la parte cedente si impegna a fornire delucidazioni in merito e fornire tutto l'elenco e la documentazione di riferimento. Tali documenti saranno eventualmente oggetto di separata trattativa con la società di leasing salvo verifica di tutta la documentazione" (cfr. doc. atto di cessione art. 2). Pertanto,
l'appellante era perfettamente consapevole che le stigliature non fossero comprese nel contratto di cessione e pertanto, avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, informarsi sulla situazione dei beni.
Vi è poi da sottolineare come le altre circostanze che a detta dell'appellante costituivano vizi sono rimaste mere allegazioni prive di qualsiasi prova che potesse portare all'accoglimento della domanda.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto di essere stato costretto a chiudere ogni attività; tuttavia, come già rilevato, dal certificato di cessazione dallo stesso allegato in primo grado risulta che l'attività d'impresa sia stata svolta per oltre un anno dalla data dell'acquisto. Tale circostanza, non ha nessun rapporto di causalità con gli eventuali vizi indicati dall'appellante, in ordine ai beni acquistati con la cessione, in quanto è lo stesso appellante a dichiarare la reale ragione della chiusura dell'azienda, "l'appellante, a causa degli incassi insufficienti, è stato costretto a chiudere ogni attività, come effettivamente avvenuto" (come riportato a pagina 12 dell'atto di appello).
Ne deriva che la domanda di risoluzione ex artt. 1490, 1492 e 1497 va rigettata, poiché gli allegati vizi risultano privi di prova.
Quanto sopra esposto vale altresì ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio, la quale comunque ricorre allorché un bene manchi totalmente delle necessarie qualità per assolvere la funzione economico sociale.
A tal proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 13214/2024 ha così pronunciato "in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita".
Con il terzo motivo di appello l'appellante afferma la sussistenza del nesso causale tra i danni subiti e la cessione d'azienda.
Premesso che, come sopra esposto, sono stati esclusi i vizi dei beni acquistati con il contratto di cessione e conseguentemente anche il nesso di causalità tra la chiusura dell'attività e detti vizi, le censure riproposte in appello relative al rigetto delle domande di risarcimento del danno sono da ritenere assorbite.
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
Parte 1 avverso laLa Corte, pronunciando sull'appello proposto da sentenza del Tribunale di Roma n. 13562/2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
CP 1 e di [...]b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
CP 2 delle spese processuali che liquida nella somma di euro 6.000,00 in favore di ciascuna parte, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 15/09/2025
il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente rel.
dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere
ha presentato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al numero 5760 del ruolo generale dell'anno
2020
tra rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
Lucas Maria Carlodalatri
-appellante
Contro C.F. 2 rappresentato e difeso Dott. CP_1 (C.F.
dall'avv. Andrea Prosperi e Maurizio Colangelo Controparte_2 (p. iva P.IVA 1
P.IVA 2 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Irti e Paola Davi c.f. n.
-appellati e
(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
-appellata contumace oggetto
cessione di azienda conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, Parte 1 ha convenuto in giudizio innanzi al
Controparte_4 e il notaio CP 1 Tribunale di Roma, la esponendo che in data 30 maggio 2014, con atto autenticato dal notaio [...] CP 1 acquistava il complesso dei beni organizzati in azienda costituenti l'attività di bar e ristorazione dalla Controparte_5 che contestualmente Parte 2 ; che successivamente alla stipula il Sig. veniva ceduto il marchio" Parte 1 veniva a conoscenza di una serie di vizi gravissimi che inficiavano la validità della cessione;
che tali questioni non gli erano state comunicate in sede di stipula.
Pertanto l'attore agiva al fine di sentir "accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_3 per la violazione degli obblighi contrattuali di informazione e di buona fede ex Art. 1176 c.c.; accertare e dichiarare la risoluzione del contratto dell'atto di cessione del contratto del
30.05.2014, ex Art. 1453 c.c.; accertare la nullità dell'atto di cessione ex Art. 28 legge notarile per la mancata conoscenza, da parte del Sig. Parte 1 della lingua italiana;
accertare e dichiarare la responsabilità professionale del notaio CP 1 alla luce del combinato disposto ex art 1218 e 1376 c.c. Per
Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t. in solido con il l'effetto, condannare di Nettuno, al risarcimento di tutti i danni subiti per la Notaio CP 1
somma complessiva di € 110.000 oltre interessi moratori dal 30 maggio 2014 nonché la somma di € 50.000 a titolo di danno all'immagine, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia".
Si costituiva in giudizio il notaio CP 1 contestando la domanda attorea e deducendo che al momento della stipula dell'atto di cessione [...] dichiarare di parlare e comprendere la lingua italiana. Inoltre, il notaio Parte 1
chiamava in garanzia la propria compagnia assicurativa [...] CP 1
che si costituiva. CP 6
La Società Controparte_3 restava contumace.
Il Tribunale di Roma con Sentenza n. 13562/2020 rigettava l'appello.
Parte 1 proponeva appello avverso la citata sentenza chiedendo di
"accertare e dichiarare, in accoglimento del presente gravame e in riforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n.13562/2020 del 05/10/2020 la responsabilità del Notaio CP 1 con la conseguente nullità del contratto di cessione di azienda stipulata tra l'appellante e Controparte_3 in persona del suo l.r.p.t., per la cessione dell'aliud pro alio per i motivi dedotti in premessa.
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione, per grave inadempimento della Controparte_3 previa declaratoria della esclusiva colpa e responsabilità della società cedente. Condannare la Controparte_3
in persona del suo l.r.p.t. al risarcimento dei danni subiti dall'appellante pari a
95.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata nel corso del presente giudizio maggiorata degli interessi legali dalla data del contratto. Con
le spese dei due gradi."
Si costituivano il notaio CP 1 e la compagnia assicurativa [...] CP 6 contestando quanto dedotto dall'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
La Società Controparte_3 restava contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 con termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di repliche.
MOTIVI
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che l'impugnata sentenza sia incorsa in violazione di legge per aver dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto di cessione di azienda stipulato dall'appellante in violazione della normativa sui cittadini extra-comunitari.
Il motivo è inammissibile.
Durante tutto il processo di primo grado, l'appellante ha sostenuto il profilo di responsabilità del notaio esclusivamente sull'asserita non conoscenza della lingua italiana da parte dell'appellante. Nella memoria conclusionale di replica,
l'appellante ha per la prima volta fatto riferimento ad un profilo di responsabilità del notaio rogante per non aver preso in considerazione, in sede di stipula del contratto di cessione, l'assenza del titolo abilitativo per operare come imprenditore individuale, essendo un cittadino extra-comunitario in possesso di un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Come rilevato dal giudice di prime cure, si tratta di un'eccezione nuova, fondata su fatti mai prima allegati o provati durante l'intercorso processo e pertanto inammissibile. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale "Le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema "
decidendum", nè l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione." (Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478).
Tuttavia, l'appellante, si limita ad esporre la normativa di riferimento senza mai contestare in modo specifico quanto affermato dal Tribunale in merito all'inammissibilità della domanda stessa stante la sua novità, né a fornire alcuna prova circa la possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio. Infatti, Parte 1 non ha mai allegato il titolo abilitativo, ovvero il permesso di soggiorno per residenza elettiva né in primo grado, né in appello, omettendo dunque di fornire la prova di quanto contestato.
Inoltre, nulla dice l'atto d'appello in merito alle considerazioni esposte in sentenza circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'appellante, fatto contestato dalla difesa e posto a sostegno dell'asserita responsabilità del notaio convenuto per quasi tutta la durata del processo di primo grado.
Anche a voler entrare nel merito della suesposta domanda, occorre rilevare che l'appellante era comunque in possesso del permesso di soggiorno, documento necessario per la regolare permanenza nel territorio dello Stato italiano, che il notaio risulta aver verificato al momento della stipula del contratto di cessione d'azienda.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta il rigetto della domanda di risoluzione del contratto posta sulla base di asseriti vizi nonché di vendita aliud pro alio.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene ai vizi e/o alla mancanza delle qualità promesse, attinenti al contratto di locazione in scadenza in data 10.11.2028 ed alle stigliature oggetto di un ulteriore contratto di leasing, occorre ribadire che di tali circostanze si era fatta espressa menzione nell'atto di cessione.
In particolare, in merito alle stigliature si riporta che “sono completamente esclusi dal presente contratto e non concorrono alla determinazione del prezzo di cessione i beni oggetto di leasing che si trovano momentaneamente all'interno dei locali di cui la parte cedente si impegna a fornire delucidazioni in merito e fornire tutto l'elenco e la documentazione di riferimento. Tali documenti saranno eventualmente oggetto di separata trattativa con la società di leasing salvo verifica di tutta la documentazione" (cfr. doc. atto di cessione art. 2). Pertanto,
l'appellante era perfettamente consapevole che le stigliature non fossero comprese nel contratto di cessione e pertanto, avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, informarsi sulla situazione dei beni.
Vi è poi da sottolineare come le altre circostanze che a detta dell'appellante costituivano vizi sono rimaste mere allegazioni prive di qualsiasi prova che potesse portare all'accoglimento della domanda.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto di essere stato costretto a chiudere ogni attività; tuttavia, come già rilevato, dal certificato di cessazione dallo stesso allegato in primo grado risulta che l'attività d'impresa sia stata svolta per oltre un anno dalla data dell'acquisto. Tale circostanza, non ha nessun rapporto di causalità con gli eventuali vizi indicati dall'appellante, in ordine ai beni acquistati con la cessione, in quanto è lo stesso appellante a dichiarare la reale ragione della chiusura dell'azienda, "l'appellante, a causa degli incassi insufficienti, è stato costretto a chiudere ogni attività, come effettivamente avvenuto" (come riportato a pagina 12 dell'atto di appello).
Ne deriva che la domanda di risoluzione ex artt. 1490, 1492 e 1497 va rigettata, poiché gli allegati vizi risultano privi di prova.
Quanto sopra esposto vale altresì ad escludere la configurabilità di un'ipotesi di aliud pro alio, la quale comunque ricorre allorché un bene manchi totalmente delle necessarie qualità per assolvere la funzione economico sociale.
A tal proposito la Corte di Cassazione con sentenza n. 13214/2024 ha così pronunciato "in tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita".
Con il terzo motivo di appello l'appellante afferma la sussistenza del nesso causale tra i danni subiti e la cessione d'azienda.
Premesso che, come sopra esposto, sono stati esclusi i vizi dei beni acquistati con il contratto di cessione e conseguentemente anche il nesso di causalità tra la chiusura dell'attività e detti vizi, le censure riproposte in appello relative al rigetto delle domande di risarcimento del danno sono da ritenere assorbite.
Conclusivamente, l'appello viene rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato.
PQM
Parte 1 avverso laLa Corte, pronunciando sull'appello proposto da sentenza del Tribunale di Roma n. 13562/2020, così decide:
a) rigetta l'appello;
CP 1 e di [...]b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di
CP 2 delle spese processuali che liquida nella somma di euro 6.000,00 in favore di ciascuna parte, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per la debenza di importo pari al contributo unificato.
Roma, li 15/09/2025
il Presidente estensore