Articolo 13 della Legge 4 giugno 1985, n. 281
Articolo 11Articolo 14
Versione
3 luglio 1985
Art. 13.
L'ultimo comma dell' articolo 2429-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto".
Entrata in vigore il 3 luglio 1985