Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/2022, n. 9633
CASS
Sentenza 24 marzo 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 19 gennaio 2022, con relatore il Consigliere Umberto L.C.G. Scotti. Le parti in causa erano un Consorzio per l'area di sviluppo industriale e i ricorrenti, eredi di un soggetto coinvolto in una controversia relativa a un decreto ingiuntivo per indennità di espropriazione. Il Consorzio contestava l'efficacia di un accordo amichevole, mentre i ricorrenti chiedevano il rigetto dell'opposizione e, in subordine, il risarcimento per occupazione usurpativa.

Il giudice ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il convenuto opposto potesse proporre una domanda nuova, anche se l'opponente non avesse avanzato una domanda riconvenzionale. La Corte ha argomentato che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto può presentare domande diverse purché attinenti alla medesima vicenda sostanziale, in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Messina per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/2022, n. 9633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9633
Data del deposito : 24 marzo 2022

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