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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg25046 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice -
3) Dott.ssa Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25046 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CERESA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E residente in [...], Cortile Secondo Moretti 5; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza irrevocabile n. 4094 del 27.3.2013, con attestazione di passaggio in giudicato del 14.11.23, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 26.1.2012.
1 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di TI (Na) il 26.6.2003 (atto n. 55, parte I, S, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TI (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Carla Hubler - Presidente rel -
2) Dott. Ivana Sassi - Giudice -
3) Dott.ssa Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25046 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio – Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CERESA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E residente in [...], Cortile Secondo Moretti 5; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come in atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con la sentenza irrevocabile n. 4094 del 27.3.2013, con attestazione di passaggio in giudicato del 14.11.23, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 26.1.2012.
1 Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa allo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di TI (Na) il 26.6.2003 (atto n. 55, parte I, S, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2003);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TI (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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