Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/07/2025, n. 15017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15017 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15017/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6622 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Rotondi e Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SC NE, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
RD AH, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento ,
previa sospensione dell’efficacia ,
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1238 del 28 maggio 2024 notificato in data 14 maggio 2024, con cui la parte ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all’Avviso D.G.PER. 29 dicembre 2023 n. 79720;
- nonché dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. 82842 del 10 giugno 2024 di pubblicazione dell’elenco degli ammessi al Corso Intensivo di formazione del concorso Dirigenti Scolastici Riservato, indetto con Avviso del 29 dicembre 2023, e dell’allegato elenco nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della parte ricorrente;
- nonché ove occorra degli art. 2 e 3 dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto “ D.M. 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.”, e del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (già M.I.U.R.) dell’8 giugno 2023 prot. n. 107 e pubblicato sul sito del M.I.M. in data 11 agosto 2023 << recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell''8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 >>, nella parte in cui all’art. 2, denominato <<Soggetti Destinatari>> al comma 1 prevede che : “ Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; ”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che: “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta ;”
- della nota ricevuta via p.e.c. del 9 ottobre 2023 della D.G. per il personale scolastico del M.I.M., nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo;
nonché per l’accertamento
- della parte ricorrente a vedersi riconoscere la legittimazione, il possesso dei requisiti e la titolarità della loro posizione per poter partecipare alla predetta procedura concorsuale riservata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 9 ottobre 2024:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2187 del 9 agosto 2024 di approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 107 del 2023 con relativa graduatoria allegata;
- del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2206 del 19 agosto 2024 di rettifica della graduatoria con allegata graduatoria e dell’avviso sempre del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot.124319 del 9 agosto 2024 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori;
- e di tutti gli eventuali provvedimenti degli U.S.R. regionali di nuove immissioni in ruolo e stipula dei contratti a tempo indeterminato dei vincitori, ove nelle more adottati, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di RD AH;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 giugno 2024, tempestivamente depositato, ON ON ha premesso, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e, all’esito della prova scritta, di averne contestato il mancato superamento della prova scritta, instaurando il giudizio recante n. 6170/2019 R.G., iscritto innanzi a questo Tribunale, dichiarato improcedibile con sentenza n. 9093/2019, pubblicata il 9 luglio 2019; avverso detta sentenza è stato interposto appello al Consiglio di Stato, conclusosi con sentenza n. 1355/2021, pubblicata il 15 febbraio 2021 di revoca della statuizione di improcedibilità e di rigetto nel merito.
Con distinti e autonomi ricorsi collettivi innanzi a questo T.A.R. Tar Lazio, l’odierno ricorrente ha impugnato per illegittimità derivata ed al fine di non prestare acquiescenza, dapprima la graduatoria definitiva pubblicata ed approvata con Decreto del M.I.U.R. del 1° agosto 2019 (ricorso n. 12040/2019 R.G., definito in primo grado con sentenza n. 1358/2023 del 26 gennaio 2023 e pendente alla data del 28 febbraio 2023 in appello al Consiglio di Stato nel giudizio n. 5193/2023 R.G.) e poi i Decreti di modifica di tale graduatoria adottati dal M.I.U.R. rispettivamente ad agosto 2020 (ricorso n. 9605/2020 R.G.), e quelli di agosto 2021 e 2022 (impugnati con unico ricorso e successivi motivi aggiunti n. 11819/2021 R.G.).
Il ricorrente, inoltre, ha promosso anche un successivo atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio per revocazione n. 4125/2022 R.G. avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. 4697/2023 del 9 maggio 2023, ossia in data successiva al 28 febbraio 2023.
Ciò posto, la parte ricorrente ha, quindi, dedotto che, con il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), il Legislatore aveva previsto che potevano partecipare alla procedura per il reclutamento straordinario del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023, esclusivamente coloro che avessero, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio pendente relativo all’impugnazione delle prove scritte/orali del citato concorso, indetto con il Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.
Ciò posto, la parte ricorrente ha esposto di aver quindi presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, riservato a coloro che avessero un giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.
La parte ricorrente ha, poi, evidenziato che, con note del 12 giugno 2023 e 16 agosto 2023, il suo difensore aveva chiesto chiarimenti al M.I.M., rappresentando l’esistenza di contenziosi pendenti ai fini della partecipazione al concorso de quo a cui erano seguite delle interlocuzioni dall’Amministrazione.
Ciononostante, con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura concorsuale de qua per carenza dei requisiti di partecipazione.
Ebbene, con il presente gravame la parte ricorrente, lamentando di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura di reclutamento straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, ha censurato l’illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe alla stregua delle seguenti ragioni.
1.1. Con il primo motivo, è stato censurato l’eccesso di potere - difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione - violazione di legge - art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stereotipata e incomprensibile, dal momento che non sarebbero esplicitate le ragioni sottese all’esclusione.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione di legge e, in particolare, dell’art. 6 comma 1, lett. b ) della Legge n. 241/1990 e ss.mm. (principio del soccorso istruttorio), degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e dell’art. 97 della Costituzione - eccesso di potere per carenza e/o inadeguatezza della motivazione, difetto istruttorio, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, dal momento che l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento ed attivare i propri poteri istruttori per accertare, anche d’ufficio, la sussistenza del requisito della pendenza del giudizio.
1.3. Con il terzo motivo, è stato dedotto l’eccesso di potere - difetto assoluto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione - illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere - ingiustizia manifesta - violazione di legge e, in particolare, degli artt. 3 e 4 della Costituzione, in quanto i contenziosi indicati nella domanda di partecipazione rientrerebbero nella casistica indicata nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023; in via subordinata, è stata chiesta la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto dell’art. 5, comma da 11 quinquies a 11 novies del D.L. n. 198/2022 nel testo di conversione di cui alla Legge n. 14/2023 per con gli artt. 3 , 51, comma 1, e art. 97 della carta Costituzionale, in quanto il Legislatore avrebbe irragionevolmente limitato la platea dei soggetti beneficiari della procedura di reclutamento straordinaria.
1.4. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari l’annullamento, in parte qua e nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione all’accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi; in via subordinata, ha chiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni indicate in premessa.
2. In data 2 luglio 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria di stile.
2.1. In data 13 luglio 2024, l’Avvocatura erariale ha poi prodotto in giudizio una memoria difensiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il quale sono state contestate le censure contenute nel ricorso.
3. Con ordinanza n. 14909/2024, pubblicata in data 22 luglio 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 16 luglio 2024, la Sezione III bis - illo tempore competente per materia - ha chiesto una relazione di chiarimenti all’Amministrazione a riguardo delle censure contenute nel ricorso ed ha rinviato per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024.
4. In data 12 settembre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha quindi depositato in giudizio una relazione di chiarimenti, con la quale sono state ribadite le contestazioni alle difese articolate dalla parte ricorrente.
5. Alla Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024, il Presidente di questa Sezione ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2024, su richiesta in tal senso del difensore della parte ricorrente per la proposizione di motivi aggiunti.
5. Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 9 ottobre 2024, la parte ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura di che trattasi, approvata con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2187 del 9 agosto 2024, come poi rettificata con successivo Decreto del medesimo Capo Dipartimento n.2206 del 19 agosto 2024, in uno ai provvedimenti già precedentemente gravati.
5.1. Con i predetti motivi aggiunti, la parte ricorrente ha reiterato le censure già sollevate con il ricorso introduttivo, lamentando, in sintesi, l’illegittimità derivata della graduatoria definitiva, chiedendo altresì emettersi provvedimenti cautelari, onde consentire la propria partecipazione alla procedura concorsuale de qua.
6. Con ordinanza n. 5247/2024, pubblicata il 21 novembre 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 19 novembre 2024, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta, fissando per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 16 luglio 2025, previa autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
7. In data 12 dicembre 2024, la parte ricorrente ha documentato l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
8. Con atto di intervento ad opponendum notificato il 3 luglio 2025, tempestivamente depositato, RD AH ha contestato la fondatezza del ricorso, in quanto la tipologia dei contenziosi indicati dalla parte ricorrente non sarebbe riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023; in particolare, il giudizio avverso il mancato superamento della prova scritta si era (ormai) definitivamente cristallizzato con la sentenza (di appello) del Consiglio di Stato n. 1355/2021 del 15 febbraio 2021, per cui non vi sarebbe alcun giudizio pendente - tra quelli indicati nel citato art. 2 - alla data del 28 febbraio 2023, tale non potendo essere considerata l’impugnazione della relativa graduatoria; inoltre, non potrebbe rientrare nella predetta categoria neanche l’intervento ad adiuvandum in un giudizio per revocazione altrui, perché il D.M. n. 107/2023 richiederebbe che il contenzioso pendente debba necessariamente riguardare la posizione individuale del candidato (e non di soggetti terzi).
9. SC NE, intimata (individualmente) quale controinteressata, non si è costituita in giudizio.
10. Alla pubblica udienza del 16 luglio 2025 la causa, all’esito di ampia discussione orale, è stata infine introitata per la decisione.
11. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato nei sensi e nei termini che seguono e deve pertanto essere accolto.
11.1. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter sindacare i tre motivi di gravame congiuntamente, stante la stretta connessione logica delle questioni ivi articolate.
Ciò posto, la parte ricorrente, premesso nel ricorso di aver impugnato (con distinti giudizi) gli esiti del mancato superamento del concorso ordinario di cui al D.D.G. n. 1259/2017, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe emesso un provvedimento immotivato, perché non sarebbe chiaro il motivo della sua esclusione; inoltre essa avrebbe dovuto comunque attivare i propri poteri di soccorso istruttorio per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., dal momento che risulterebbero documentati distinti giudizi avverso gli esiti della procedura concorsuale di che trattasi.
Quanto alla pendenza del giudizio, richiesto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, l’Amministrazione avrebbe palesemente errato nella valutazione della domanda di partecipazione, in quanto vi era la pendenza del giudizio così come richiesto dalla predetta normativa.
11.2. Ritiene il Collegio, in continuità con quanto già chiarito di recente da questa Sezione in contenziosi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , sentenza del 19 giugno 2025, n. 12056), che tali doglianze siano condivisibili nei sensi che seguono.
In punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “ Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato ”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“ 1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale ”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “ Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. ”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “ 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “ 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 .”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve quindi essere desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “ Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 ”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiano avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “ sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778) ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo , tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023; sotto quest’ultimo profilo, infatti, la ratio legis che sembra aver ispirato il Legislatore è proprio quella di evitare la proliferazione di nuovi contenziosi avverso gli atti della procedura di reclutamento del 2017, consentendo la partecipazione a quei soggetti la cui posizione processuale non sia stata definitivamente accertata con una pronuncia non più soggetta ad impugnazione.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto il ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avevano avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque il ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “ l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023 ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater , ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato, sez. VII, con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297.
Inoltre, occorre ulteriormente precisare che la pendenza del contenzioso deve pur sempre avere ad oggetto quei giudizi tassativamente elencati nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, non estendibili analogicamente, sicché non possono essere (positivamente) considerati quei giudizi che, ancorché pendenti nei sensi che precedono, riguardino altre fattispecie.
11.3. Tanto chiarito, osserva il Collegio che occorra verificare, alla stregua della specificità del caso concreto, se siano sussistenti a favore della parte ricorrente i requisiti previsti dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, anche tenuto conto del contenuto della domanda di partecipazione.
Ed invero, si rileva che nell’autodichiarazione il ricorrente ha fatto riferimento al contenzioso avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. n. 1259/2017 ed ha indicato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 9093/2019 del 9 luglio 2019 ed al relativo giudizio di appello conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1355/2021 del 15 febbraio 2021; il ricorrente ha fatto poi riferimento ad altro contenzioso (pendente al 28 febbraio 2023), innanzi al Consiglio di Stato n. 4118/2022, afferente tuttavia altri soggetti e rispetto al quale il ricorrente stesso non era nemmeno parte.
Ciò posto, la parte ricorrente ha tuttavia evidenziato - prima dell’emissione del provvedimento impugnato - di aver interloquito con l’Amministrazione (vedi nota del 13 giugno 2023) per il tramite del proprio difensore, indicando l’esistenza dei contenziosi astrattamente riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023 e, segnatamente, 1) l’impugnativa della graduatoria definitiva del 2019 con ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato (n. 3073/2023 R.G.); 2) l’intervento ad adiuvandum nel giudizio per revocazione della sentenza n. 1012/2021.
A fronte di tale interlocuzione, il M.I.M. si è limitata a replicare circa il contenuto del D.M. n. 107/2023 senza tuttavia prendere espressamente posizione (vedi repliche del 9 ottobre 2023 e del 5 dicembre 2023).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, in un’ottica sostanziale ed anche tenuto conto dell’istanza (preventiva) del privato, l’Amministrazione avrebbe dovuto - a fronte delle imprecisioni e/o dei manifesti errori materiali contenuti nella domanda di partecipazione - richiedere dei chiarimenti con il soccorso istruttorio, onde verificare l’esistenza (o meno) dei requisiti di partecipazione.
A tal proposito, è stato affermato che “ è possibile l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio al fine di invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei partecipanti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all'atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui imputabile, non ha prodotto; al contrario, si ritiene che il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, vieppiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis, motivo espresso di esclusione ” (vedi: T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza del 7 marzo 2024 , n. 1533).
Ed ancora, “ deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. Il soccorso istruttorio, ben vero, non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione ovvero abbia del tutto omesso di dichiarare i titoli posseduti; ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità. Il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. ” (vedi: T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza del 24 settembre 2024, n. 5082).
Tanto chiarito, trattandosi di chiarimenti rispetto al contenuto (invero non del tutto intellegibile) dei giudizi pendenti indicati nell’autodichiarazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere al ricorrente spiegazioni a riguardo, anche tenuto conto dell’istanza di chiarimenti (già) precedentemente inoltrata.
Peraltro, occorre sottolineare come, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato sia manifestamente insufficiente, dal momento che non risulta comprensibile il percorso logico sotteso all’esclusione dal concorso di che trattasi, in palese violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.
Ebbene, la parte ricorrente ha fornito prova, nel presente giudizio, di avere comunque i requisiti di partecipazione alla stregua di quanto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023, dal momento che:
1) risulta pendente, alla data del 28 febbraio 2023, innanzi al Consiglio di Stato il giudizio di annullamento della graduatoria definitiva del concorso di cui al D.D.G. n. 1259 del 2017; a tal proposito, occorre precisare come anche tale ipotesi - a fronte della (tempestiva) impugnazione del mancato superamento della prova scritta - possa rientrare nella casistica indicata nel D.M. n. 107/2023, trattandosi di un gravame con il quale è stata contestata l’illegittimità del mancato superamento della prova scritta, a nulla valendo che il giudizio “a monte” sia stato definito con sentenza passata in giudizio, dal momento che la lex specialis non impone all’Amministrazione di valutare l’ammissibilità (o la fondatezza) dell’impugnazione ai fini della partecipazione al concorso straordinario, ma soltanto di verificare l’esistenza di una pendenza del giudizio (collegato alle ipotesi di cui sopra);
2) risulta essere stato proposto un intervento ad adiuvandum nell’ambito di ricorso per revocazione (n. 4125/2022 R.G.) avverso una sentenza del Consiglio di Stato (n. 1012/2021), riguardante la posizione di altri candidati, a sua volta definitivo con sentenza di improcedibilità n. 4697/2023 del 9 maggio 2023, ossia in data successiva al 28 febbraio 2023; sotto questo profilo, anche l’intervento ad adiuvandum può rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, essendo stato interpretato il requisito del giudizio personale in modo estensivo (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 3728).
11.4. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua , ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., non residuando ulteriori margini di valutazioni e/o incombenti istruttori.
11.5. L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata, restando (ovviamente) salvi gli ulteriori poteri dell’Amministrazione a riguardo della posizione della parte ricorrente, tenuto conto dello stato della procedura e dell’avvenuta assegnazione dei ruoli dei vincitori del concorso.
11.6. In definitiva, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato ed è, pertanto, accolto nei sensi che precedono.
12. Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti notificati il 9 ottobre 2024, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua , nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, i provvedimenti impugnati e accerta il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua , salvi i provvedimenti successivi dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO