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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9288/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. COLUCCIA LUIGI CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che “in data 12.07.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato in epigrafe, con proprio decreto n. 737/23 ha ingiunto all di pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 4.729,24, oltre accessori ed oltre compenso liquidato in € 370,00…” - ha chiesto di “revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante la palese infondatezza dell'ingiunzione di pagamento emessa in danno dell' ”, deducendo che “l' convenuto Controparte_2 CP_2 ha rigettato amministrativamente la domanda di assegno mensile di assistenza per incompatibilità con l'altra prestazione percepita sin dal febbraio 1992 ovvero per la percezione della rendita Inail”
e che “In subordine ed ammesso che abbia rilievo in considerazione di quanto già esposto, si fa presente che oltre a sussistere l'incompatibilità enunciata dalla legge, vi sarebbero altresì motivi ostativi reddituali in quanto la rendita Inail in corso di percezione (euro 596 x 12 mensilità= 7.100 euro) supererebbe il limite di reddito – pari ad euro 5394,88 - previsto per l'anno 2023, sicchè anche sotto tale profilo non sussisterebbe il diritto all'assegno di invalidità civile”.
Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso dell , deducendo che “Nel caso in esame NON si Pt_1 applica l'incompatibilità poiché l'evento infortunistico si è verificato prima dell'entrata in vigore della Legge 29/12/1990 n.407” e che “Il reddito del ricorrente ai fini IRPEF per ricevere l'assegno di invalidità civile per l'anno 2022 è pari a . Invero, le somme percepite dall'INAIL per infortunio Pt_2 sul lavoro NON FANNO REDDITO e NON VANNO DICHIARATE all'Agenzia delle Entrate”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione proposto dall è fondato e deve essere accolto. Pt_1
Il resistente (convenuto formale ma attore sostanziale) ha agito in fase monitoria per ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati da aprile Pt_1
2022 a luglio 2023, essendo stato riconosciuto invalido civile al 75% da aprile 2022 a seguito di un giudizio per ATP ex art. 445-bis c.p.c., concluso con decreto di omologa (non essendovi stata contestazione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 445-bis co. 4 c.p.c.). Sussiste quindi il requisito sanitario previsto dall'art. 13 del D.L. 30/1/1971 n. 5 (convertito con modificazioni in L.
30/3/1971 n. 118), come modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07; tuttavia, l' non ha provveduto Pt_1 al pagamento della prestazione, in quanto – all'esito delle verifiche demandate all'Istituto dal successivo comma 5 dell'art. 445-bis cit. – era emersa l'incompatibilità con la rendita ex art. 13
D.Lgs. 38/00 erogata in favore di (il quale, a seguito di un evento infortunistico CP_1 sul lavoro avvenuto il 04/05/1983, era stato riconosciuto dall'INAIL invalido al 50%), nonché il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'assegno di invalidità civile, tenendo conto appunto degli importi percepiti dall'INAIL (non menzionati nel Modello AP/70).
Il fatto impeditivo eccepito dall appare sussistente. Pt_1
L'art. 3 co. 1 L 412/90 prevede infatti che “Le prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non CP_3 sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio.
È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Vi è quindi incompatibilità tra l'assegno di invalidità civile e la rendita INAIL, fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (nel caso di specie, la rendita INAIL).
Secondo il resistente, la percezione della rendita INAIL non sarebbe ostativa, “poiché l'evento infortunistico si è verificato prima dell'entrata in vigore della Legge 29/12/1990 n.407… l'evento infortunistico si è verificato nel 1983, mentre l'art.3 della Legge 407/1990 inizia a regolamentare
l'incompatibilità tra i percettori di assegno di invalidità civile con le prestazioni a carattere diretto
“concesse a seguito di invalidità contratte a causa di ..lavoro”. L'art.3 Legge 407/1990 considera, quindi, incompatibili con l'assegno di invalidità civile tutte le prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio … dopo il 29/12/1990, cioè concesse dopo l'entrata in vigore della 407/1990. Quella del sig. non è incompatibile poiché CP_1 concessa nell'anno 1983, cioè prima dell'entrata in vigore della Legge 407/1990”.
2 La tesi dell'opposto è infondata, in quanto in base al comma 1-bis di tale norma, “Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la deroga prevista da tale comma 1-bis opera “limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria, suscettibile solo di stretta interpretazione, che possa attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'erogazione con decorrenza anteriore a tale data (Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18272).
Ne consegue che la data di entrata in vigore della L. 407/1990 rileva come limite temporale solo rispetto alle prestazioni di invalidità civile, nel senso che quelle già conseguite alla data del
01.01.1992 (data che, come si è visto, si deve riferire alla materiale erogazione della prestazione e non alla decorrenza del diritto, accertata successivamente) sono escluse dall'incompatibilità di cui al precedente comma 1; tale limite temporale non opera per le “prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio”; dal tenore letterale della norma, si evince che l'incompatibilità opera anche rispetto a prestazioni dirette (quali la rendita INAIL) già concesse alla data di entrata in vigore della L. 407/1990.
Se l'interpretazione dell'opposto fosse corretta, l'art. 3 cit. (al momento della sua entrata in vigore) non avrebbe avuto effetto, in quanto l'incompatibilità ivi prevista avrebbe riguardato soltanto prestazioni dirette future ed eventuali, mentre la norma prevede l'incompatibilità con prestazioni a carattere diretto “concesse”, quindi già erogate;
non sembra quindi che il fatto che l'infortunio sul lavoro risalga al 1983 sia ostativo all'applicazione dell'art. 3 citato.
In tal senso depone chiaramente Cass. civile sez. VI, 03/09/2020, n.18272 innanzi citata, che ha ritenuto applicabile l'incompatibilità prevista dall'art. 3 co. 1 (e inapplicabile la deroga prevista dal successivo comma 1-bis) tra l'assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, a decorrere dall'1.10.1990 e la rendita INAIL, di cui il ricorrente beneficiava fin dall'1.4.1979.
La questione è assorbente e preclude l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/08/2023 da nei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9288/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. COLUCCIA LUIGI CP_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che “in data 12.07.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato in epigrafe, con proprio decreto n. 737/23 ha ingiunto all di pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 4.729,24, oltre accessori ed oltre compenso liquidato in € 370,00…” - ha chiesto di “revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante la palese infondatezza dell'ingiunzione di pagamento emessa in danno dell' ”, deducendo che “l' convenuto Controparte_2 CP_2 ha rigettato amministrativamente la domanda di assegno mensile di assistenza per incompatibilità con l'altra prestazione percepita sin dal febbraio 1992 ovvero per la percezione della rendita Inail”
e che “In subordine ed ammesso che abbia rilievo in considerazione di quanto già esposto, si fa presente che oltre a sussistere l'incompatibilità enunciata dalla legge, vi sarebbero altresì motivi ostativi reddituali in quanto la rendita Inail in corso di percezione (euro 596 x 12 mensilità= 7.100 euro) supererebbe il limite di reddito – pari ad euro 5394,88 - previsto per l'anno 2023, sicchè anche sotto tale profilo non sussisterebbe il diritto all'assegno di invalidità civile”.
Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso dell , deducendo che “Nel caso in esame NON si Pt_1 applica l'incompatibilità poiché l'evento infortunistico si è verificato prima dell'entrata in vigore della Legge 29/12/1990 n.407” e che “Il reddito del ricorrente ai fini IRPEF per ricevere l'assegno di invalidità civile per l'anno 2022 è pari a . Invero, le somme percepite dall'INAIL per infortunio Pt_2 sul lavoro NON FANNO REDDITO e NON VANNO DICHIARATE all'Agenzia delle Entrate”.
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione proposto dall è fondato e deve essere accolto. Pt_1
Il resistente (convenuto formale ma attore sostanziale) ha agito in fase monitoria per ottenere la condanna dell al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile maturati da aprile Pt_1
2022 a luglio 2023, essendo stato riconosciuto invalido civile al 75% da aprile 2022 a seguito di un giudizio per ATP ex art. 445-bis c.p.c., concluso con decreto di omologa (non essendovi stata contestazione nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 445-bis co. 4 c.p.c.). Sussiste quindi il requisito sanitario previsto dall'art. 13 del D.L. 30/1/1971 n. 5 (convertito con modificazioni in L.
30/3/1971 n. 118), come modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07; tuttavia, l' non ha provveduto Pt_1 al pagamento della prestazione, in quanto – all'esito delle verifiche demandate all'Istituto dal successivo comma 5 dell'art. 445-bis cit. – era emersa l'incompatibilità con la rendita ex art. 13
D.Lgs. 38/00 erogata in favore di (il quale, a seguito di un evento infortunistico CP_1 sul lavoro avvenuto il 04/05/1983, era stato riconosciuto dall'INAIL invalido al 50%), nonché il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge per l'assegno di invalidità civile, tenendo conto appunto degli importi percepiti dall'INAIL (non menzionati nel Modello AP/70).
Il fatto impeditivo eccepito dall appare sussistente. Pt_1
L'art. 3 co. 1 L 412/90 prevede infatti che “Le prestazioni pensionistiche erogate dal
[...]
con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non CP_3 sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio.
È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole”.
Vi è quindi incompatibilità tra l'assegno di invalidità civile e la rendita INAIL, fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento economico più favorevole (nel caso di specie, la rendita INAIL).
Secondo il resistente, la percezione della rendita INAIL non sarebbe ostativa, “poiché l'evento infortunistico si è verificato prima dell'entrata in vigore della Legge 29/12/1990 n.407… l'evento infortunistico si è verificato nel 1983, mentre l'art.3 della Legge 407/1990 inizia a regolamentare
l'incompatibilità tra i percettori di assegno di invalidità civile con le prestazioni a carattere diretto
“concesse a seguito di invalidità contratte a causa di ..lavoro”. L'art.3 Legge 407/1990 considera, quindi, incompatibili con l'assegno di invalidità civile tutte le prestazioni concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio … dopo il 29/12/1990, cioè concesse dopo l'entrata in vigore della 407/1990. Quella del sig. non è incompatibile poiché CP_1 concessa nell'anno 1983, cioè prima dell'entrata in vigore della Legge 407/1990”.
2 La tesi dell'opposto è infondata, in quanto in base al comma 1-bis di tale norma, “Sono fatti salvi
i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1° gennaio 1992”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la deroga prevista da tale comma 1-bis opera “limitatamente ai casi di prestazione già effettivamente erogata alla data del 1 gennaio 1992, dovendosi escludere, attesa la natura eccezionale della norma derogatoria, suscettibile solo di stretta interpretazione, che possa attribuirsi rilievo al successivo riconoscimento, in sede giudiziale, del diritto all'erogazione con decorrenza anteriore a tale data (Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18272).
Ne consegue che la data di entrata in vigore della L. 407/1990 rileva come limite temporale solo rispetto alle prestazioni di invalidità civile, nel senso che quelle già conseguite alla data del
01.01.1992 (data che, come si è visto, si deve riferire alla materiale erogazione della prestazione e non alla decorrenza del diritto, accertata successivamente) sono escluse dall'incompatibilità di cui al precedente comma 1; tale limite temporale non opera per le “prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio”; dal tenore letterale della norma, si evince che l'incompatibilità opera anche rispetto a prestazioni dirette (quali la rendita INAIL) già concesse alla data di entrata in vigore della L. 407/1990.
Se l'interpretazione dell'opposto fosse corretta, l'art. 3 cit. (al momento della sua entrata in vigore) non avrebbe avuto effetto, in quanto l'incompatibilità ivi prevista avrebbe riguardato soltanto prestazioni dirette future ed eventuali, mentre la norma prevede l'incompatibilità con prestazioni a carattere diretto “concesse”, quindi già erogate;
non sembra quindi che il fatto che l'infortunio sul lavoro risalga al 1983 sia ostativo all'applicazione dell'art. 3 citato.
In tal senso depone chiaramente Cass. civile sez. VI, 03/09/2020, n.18272 innanzi citata, che ha ritenuto applicabile l'incompatibilità prevista dall'art. 3 co. 1 (e inapplicabile la deroga prevista dal successivo comma 1-bis) tra l'assegno mensile di assistenza L. n. 118 del 1971, ex art. 13, a decorrere dall'1.10.1990 e la rendita INAIL, di cui il ricorrente beneficiava fin dall'1.4.1979.
La questione è assorbente e preclude l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/08/2023 da nei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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