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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 34/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
19.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 34/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sulmona alla Via Lamaccio (PEC
); Email_1
Attori opponenti
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante TR P.IVA_1 pro-tempore e per essa, quale mandataria, la Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa
[...] P.IVA_2
rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo CP_3
Fedele del Foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola
(CS) alla Piazza del Popolo n. 5 (PEC: Email_2
Convenuta opposta
E nei confronti di
C.F.: ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante, in nome e per conto di , (C.F. e CP_5
P.IVA: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_4 Alfredo Retico del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 24 (PEC: Email_3
Terza chiamata in causa
Avente ad oggetto: Altri contratti bancari e controversi e tra banche, etc.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 19.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La società per il tramite della mandataria e procuratrice TR [...]
, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sulmona il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 179/2021 del 23.11.2021 con il quale è stato ingiunto a Parte_1
e in solido, di provvedere al
[...] Parte_2 Parte_3 pagamento dell'importo di €. 53.628,62, oltre interessi fino al saldo e spese della procedura, in ragione della garanzia personale prestata dagli stessi a favore della società dichiarata fallita. Parte_4
2. Con atto di citazione notificato in data 14.01.2022 Parte_2 Pt_1
hanno opposto il predetto decreto ingiuntivo,
[...] Parte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare prescritto il diritto della intimante e/o decaduta quest'ultima dall'azione svolta come indicato in premessa;
B) sempre in via preliminare dichiarare decaduto dall'azione il creditore ceduto;
C) dichiarare sempre e comunque ed in ogni caso la nullità assoluta e/o parziale delle fideiussioni rilasciate dagli ora opponenti ex art.
2, comma 3 della Legge n. 287 del 1990 e art. 1419 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. ed in ogni caso e comunque dichiararne la nullità poiché contrarie alla legge come ormai stabilito anche dalla giurisprudenza intervenuta in materia;
D) ulteriormente in via preliminare si opus sit, previa revoca del decreto opposto, dichiarata la propria incompetenza, devolvere la presente controversia alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale Civile di Roma;
E) nel merito accertare la violazione dell'art. 117 TUB e dell'applicazione di interessi ultra-legali ed usurai in relazione alle pratiche di affidamento erogate in favore della società Parte_4 dell'opponente e meglio descritti nelle premesse;
F) accertare e dichiarare la nullità
pag. 2/12 e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento ai rapporti di conto corrente e di affidamento di cui è causa;
G) dichiarare come dovuti, sui conti correnti predetti, i soli interessi legali o i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
H) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Controparte_6 in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e
[...] determinare la esatta modalità dei calcoli degli interessi stessi;
in subordine dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
I) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valuta e dichiarare non dovuti gli interessi CP_4 passivi computati a carico dell'attrice in liquidazione di tale prassi;
J) accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi;
K) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
L) dichiarare l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari, in particolare alle fidejussioni omnibus prestate dai Sigg.ri Pt_1
e M) dichiarare
[...] Parte_2 Parte_3
l'illegittima di ogni eventuale segnalazione alla centrale rischi, ordinandone
l'immediata cancellazione;
N) condannare la società che ha agito in via monitoria al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337,1338,1366
1376 c.c. da determinarsi in via equitativa e che sin da ora si indicano prudenzialmente nella somma di euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia previa CTU;
O) condannare la opposta al risarcimento in favore degli opponenti di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio della propria attività, danni da quantificarsi anche in via equitativa;
P) condannare la ridetta opposta al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e equità a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la banca d'Italia; Q) accertare e
pag. 3/12 dichiarare, sempre e comunque, la nullità del contratto di fideiussione stipulato tra le parti, per le ragioni di cui alle su estese premesse narrative;
R) condannare, sempre e comunque, la Società opposta alle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto:
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre dieci anni dalla scadenza dell'obbligazione, non avendo gli opponenti ricevuto richieste di pagamento con effetti interruttivi;
- la decadenza dalla fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'estinzione della relativa garanzia, non avendo il creditore azionato il credito nei confronti dei garanti nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale mediante l'esperimento di un'azione giudiziale, con connessa declaratoria di nullità della clausola perché conforme allo schema ABI;
- la nullità del contratto di affidamento per contrarietà a norme imperative, in particolare l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali anatocistici trimestrali, in assenza di espressa pattuizione in forma scritta e di puntuale specificazione del tasso - come stabilito dall'art. 1284 terzo comma c.c. e dall'art. 4 della legge n. 154 /92, e dall'art. 164 T.U.B. - e, per l'effetto, la nullità e/o illegittimità di tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali;
- la illegittimità e/o nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da considerarsi nulla, perché basata su un uso negoziale anziché normativo e quindi stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto sui rapporti di affidamento, per violazione degli artt. 1284, 3° comma, 1325 e 1418, 2° comma c.c., in quanto effettuata in assenza di specifica pattuizione scritta, con conseguente nullità della stessa;
- l'illegittima corresponsione all'istituto di credito di somme per costi e/o spese per operazioni bancarie mai convenute fra le parti, sia in relazione alla loro onerosità che alla determinazione del costo unitario;
- la nullità dei contratti di affidamento per violazione dell'art. 1283 c.c. e 117
T.U.B nella parte relativa agli interessi corrispettivi, atteso che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento pag. 4/12 in cui essi sono convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, con conseguente determinarsi di saldi non dovuti, in aperta violazione delle norme di legge;
- l'inesistenza e/o nullità del credito nei confronti dei fideiussori per invalidità del contatto di fideiussione, atteso che la garanzia fideiussoria sottoscritta dagli opponenti è conforme allo schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana dichiarato nullo alla luce della sua contrarietà con quanto previsto dalla L. n. 287/90 art. 2, in materia di divieto di intese restrittive della concorrenza ed in seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia;
- la competenza del Giudice della Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale di Roma a decidere il presente giudizio, stante l'azione di nullità insita nella spiegata domanda e la specifica attribuzione di competenza funzionale esclusiva operata dal combinato disposto di cui agli artt. 33 comma 2 L. n. 287/90 e 3 D. Lg. 168/2003;
- l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, avvenuta in palese contrasto con la circolare della Banca d'Italia n. 139/2004, con conseguente condanna della società opposta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori, da determinarsi in via equitativa e indicato prudenzialmente in €
50.000,00.
Da qui le conclusioni rassegnate in atti.
1.1. Si è quindi costituita l'opposta la quale ha contestato la fondatezza delle ragioni della opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte degli opponenti nei confronti della - in via preliminare, Controparte_5 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate
pag. 5/12 con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto condannare i sig.ri Parte_1 Parte_2
e al pagamento della complessiva somma di
[...] Parte_3
€. 53.628,62, oltre interessi contrattuali per come pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
La in via preliminare, ha eccepito il difetto di contraddittorio nei TR confronti della essendo la stessa litisconsorte necessaria nel CP_5 presente giudizio, al fine di garantire il proprio diritto di difesa in ordine alle eccezioni di invalidità e/o nullità dei rapporti bancari sollevate dagli opponenti.
Nel merito ha dedotto:
- che sussiste in capo alla stessa e per essa a la Controparte_2 titolarità del diritto di credito per cui si è ricorso in monitorio, nonché la piena legittimazione ad agire in giudizio;
- l'insanabile nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o assoluta inammissibilità della stessa, per assoluta genericità e/o indeterminatezza delle argomentazioni poste a fondamento dei motivi di impugnazione;
- l'insussistenza della dedotta prescrizione del credito, alla luce delle comunicazioni che hanno interrotto la prescrizione, nonché dell'intervenuta insinuazione al passivo nel fallimento dell'istituto Parte_4 bancario e successiva comunicazione ex art. 115, II comma Legge Fall. da parte di per il tramite di;
CP_1 Controparte_2
- la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del ricorso ingiuntivo, comprovato dall'ampia documentazione versata nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, nonché dalla certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- che l'eccezione circa la nullità delle fideiussioni, oltre che generica, è inammissibile e in ogni caso infondata, atteso che i contratti di fideiussione rispettano i dettami previsti dall'art. 117 T.U.B. sia con riferimento al requisito della forma scritta, sia con riferimento agli interessi applicati, alle spese di conto, ai fidi e agli sconfinamenti;
- che i contratti sottoscritti, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni, potranno essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, con seguente richiesta pag. 6/12 di condanna dei fideiussori opponenti al pagamento, “a semplice richiesta”, dell'importo pari ad € 53.628,62 oltre interessi contrattuali;
- che non sussiste alcuna intervenuta decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c., non applicabile ai contratti autonomi di garanzia, in difetto di diversa previsione.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione alle quali per brevità si rinvia.
1.2. Con ordinanza del 1°.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 7.07.2022, il precedente giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di concesso la provvisoria Controparte_5 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti termine di quindici giorni a decorrere dal 5.9.2022 per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 01.12.2022.
Con istanza del 2.09.2022 gli opponenti hanno chiesto un differimento per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata CP_5 nel rispetto dei termini a comparire e con ordinanza del 2.12.2022 il Giudice ha
[...] rinviato la causa al 23.03.2023.
1.3. Con comparsa del 2 marzo 2023 si è costituita la quale ha contestato CP_5 la fondatezza delle ragioni della opposizione, deducendo:
- la nullità della domanda introduttiva ai sensi dell'art. 164 cpc per indeterminatezza della stessa;
- che non sussiste la dedotta prescrizione del credito nei confronti degli opponenti, avendo proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento;
- che è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 comma 4 c.c.;
- che non sussiste la competenza della sezione specializzata presso il Tribunale di Roma, ma eventualmente quella del Tribunale di L'Aquila;
- che le ulteriori domande proposte dagli opponenti sono generiche e pretestuose;
- che i contratti di garanzia oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano fideiussioni specifiche, essendo stati stipulati con riferimento a specifici rapporti di apertura di credito e pertanto non è pertinente al caso in giudizio la dedotta questione della nullità di alcune clausole dello schema ABI perché
pag. 7/12 in contrasto con la normativa antitrust, che attiene esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
- che ogni addebito avvenuto con chiusura trimestrale prima del decennio dall'opposizione non può più essere contestato da chi ha eseguito il pagamento, perché il diritto alla ripetizione è prescritto;
- che la normativa relativa al codice di consumo non può essere applicata al caso concreto, essendo gli opponenti soci della debitrice principale beneficiaria della garanzia;
- che le condizioni delle fideiussioni sono state oggetto di specifica sottoscrizione, sono sottratte alla disciplina speciale del codice del consumo e non vi è prova della riconducibilità del contratto ad un'intesa anticoncorrenziale a monte;
- che la decadenza di cui all'art. 1957 è stata pattiziamente e legittimamente esclusa dalle parti;
- che le fideiussioni sono valide o, in alternativa, valgono quali contratti autonomi di garanzia.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Sulmona, contrariis reiectis: 1) in via principale e preliminare dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della domanda perché generica ed indeterminata;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e, per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto, in adesione alle conclusioni formulate dalla convenuta principale opposta, comunque condannare i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore della cessionaria del credito
[...] TR della complessiva somma di €.53.628,62 o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre inte-ressi convenzionali come pattuiti.”
1.4. Con ordinanza del 10.05.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc e con successiva ordinanza del 2.05.2024 ha rigettato la richiesta di
CTU. La causa è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.10.2024 in modalità cartolare.
pag. 8/12 A seguito di variazione tabellare, la causa è stata assegnata alla scrivente, che, stante il carico processuale, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 9.12.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta. Rassegnate le conclusioni, con ordinanza del 30.01.2025 il giudice ha trattenuto la causa a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Deve preliminarmente essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento e comunque di declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione azionati dalla ricorrente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90.
Gli opponenti, nell'atto di citazione in opposizione, rilevano di aver proposto opposizione dinanzi al presente Tribunale essendo stato dallo stesso emesso il decreto ingiuntivo opposto, ma che “stante l'azione di nullità e risarcimento insita nella spiegata domanda, e la specifica attribuzione di competenza funzionale esclusiva operata, con riferimento ad essa azione, dal combinato disposto di cui agli artt. 33, co. 2, L. n. 287/90 e 3, D. Lgs. n. 168/2003” l'intero contenzioso dovrebbe essere devoluto alla competente Sezione Specializzata in Materia di
Impresa istituita presso il Tribunale di Roma.
2.1 L'eccezione, nei termini indicati da parte opposta, merita accoglimento.
Va rilevato innanzitutto che la competenza funzionale cui fa riferimento l'art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata ai sensi degli artt. 3, co. 1, art. 4 co.
1-ter del
D.Lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 3/2017.
In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le
Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2". Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema pag. 9/12 contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata
(Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
2.2 Nella specie il tenore della domanda degli opponenti consente di ritenere che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “dichiarare sempre e comunque ed in ogni caso la nullità assoluta e/o parziale delle fideiussioni rilasciate dagli ora opponenti ex art. 2, comma 3 della Legge n. 287 del 1990 e art. 1419 c.c con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. ed in ogni caso e comunque dichiararne la nullità poichè contrarie alla legge come ormai stabilito anche dalla giurisprudenza intervenuta in materia;
D) ulteriormente in via preliminare si opus sit, previa revoca del decreto opposto, dichiarata la propria incompetenza, devolvere la presente controversia alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale Civile di Roma;
”, specificando di aver opposto il decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale che lo ha pronunciato, ma chiedendo che la domanda di nullità fosse giudicata dal Giudice competente per materia ossia la
Sezione Specializzata in materia di Impresa istituita presso il Tribunale di Roma.
La domanda degli opponenti, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Roma competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs
168/2003.
pag. 10/12 Ed invero, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non tutte le domande possono essere devolute al Tribunale di Roma, ma solo quelle connesse con l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
Ed invero, come stabilito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, nel caso di proposizione in via di azione della domanda di nullità, trova applicazione il principio secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 с.р.с. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.» (Cass. n.35661/2022)
2.3. Considerato quindi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da dagli attori ex art. 295 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. I, 7 agosto
2024, n. 22305).
3. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara il difetto di competenza per materia del Tribunale di Sulmona adito relativamente alla domanda degli opponenti Parte_1
di accertamento della nullità Parte_2 Parte_3 delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990;
• Dispone la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Roma.
pag. 11/12 • Sospende ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da
[...]
avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 179/2021 del 23.11.2021, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede.
Spese alla sentenza definitiva
Così deciso il 30.5.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
19.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 34/2022 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sulmona alla Via Lamaccio (PEC
); Email_1
Attori opponenti
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante TR P.IVA_1 pro-tempore e per essa, quale mandataria, la Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa
[...] P.IVA_2
rappresenta e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo CP_3
Fedele del Foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola
(CS) alla Piazza del Popolo n. 5 (PEC: Email_2
Convenuta opposta
E nei confronti di
C.F.: ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante, in nome e per conto di , (C.F. e CP_5
P.IVA: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_4 Alfredo Retico del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sulmona (AQ) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 24 (PEC: Email_3
Terza chiamata in causa
Avente ad oggetto: Altri contratti bancari e controversi e tra banche, etc.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in vista dell'udienza del 19.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La società per il tramite della mandataria e procuratrice TR [...]
, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Sulmona il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 179/2021 del 23.11.2021 con il quale è stato ingiunto a Parte_1
e in solido, di provvedere al
[...] Parte_2 Parte_3 pagamento dell'importo di €. 53.628,62, oltre interessi fino al saldo e spese della procedura, in ragione della garanzia personale prestata dagli stessi a favore della società dichiarata fallita. Parte_4
2. Con atto di citazione notificato in data 14.01.2022 Parte_2 Pt_1
hanno opposto il predetto decreto ingiuntivo,
[...] Parte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare dichiarare prescritto il diritto della intimante e/o decaduta quest'ultima dall'azione svolta come indicato in premessa;
B) sempre in via preliminare dichiarare decaduto dall'azione il creditore ceduto;
C) dichiarare sempre e comunque ed in ogni caso la nullità assoluta e/o parziale delle fideiussioni rilasciate dagli ora opponenti ex art.
2, comma 3 della Legge n. 287 del 1990 e art. 1419 c.c. con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. ed in ogni caso e comunque dichiararne la nullità poiché contrarie alla legge come ormai stabilito anche dalla giurisprudenza intervenuta in materia;
D) ulteriormente in via preliminare si opus sit, previa revoca del decreto opposto, dichiarata la propria incompetenza, devolvere la presente controversia alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale Civile di Roma;
E) nel merito accertare la violazione dell'art. 117 TUB e dell'applicazione di interessi ultra-legali ed usurai in relazione alle pratiche di affidamento erogate in favore della società Parte_4 dell'opponente e meglio descritti nelle premesse;
F) accertare e dichiarare la nullità
pag. 2/12 e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra-legale in riferimento ai rapporti di conto corrente e di affidamento di cui è causa;
G) dichiarare come dovuti, sui conti correnti predetti, i soli interessi legali o i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
H) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Controparte_6 in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e
[...] determinare la esatta modalità dei calcoli degli interessi stessi;
in subordine dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
I) accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla in tema di valuta e dichiarare non dovuti gli interessi CP_4 passivi computati a carico dell'attrice in liquidazione di tale prassi;
J) accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente, in aggiunta agli interessi passivi;
K) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;
L) dichiarare l'inefficacia di ogni altra obbligazione connessa agli impugnati rapporti bancari, in particolare alle fidejussioni omnibus prestate dai Sigg.ri Pt_1
e M) dichiarare
[...] Parte_2 Parte_3
l'illegittima di ogni eventuale segnalazione alla centrale rischi, ordinandone
l'immediata cancellazione;
N) condannare la società che ha agito in via monitoria al risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337,1338,1366
1376 c.c. da determinarsi in via equitativa e che sin da ora si indicano prudenzialmente nella somma di euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia previa CTU;
O) condannare la opposta al risarcimento in favore degli opponenti di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non avere potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da profondere nell'esercizio della propria attività, danni da quantificarsi anche in via equitativa;
P) condannare la ridetta opposta al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e equità a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la banca d'Italia; Q) accertare e
pag. 3/12 dichiarare, sempre e comunque, la nullità del contratto di fideiussione stipulato tra le parti, per le ragioni di cui alle su estese premesse narrative;
R) condannare, sempre e comunque, la Società opposta alle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto:
- l'intervenuta prescrizione del credito azionato, essendo decorsi oltre dieci anni dalla scadenza dell'obbligazione, non avendo gli opponenti ricevuto richieste di pagamento con effetti interruttivi;
- la decadenza dalla fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e l'estinzione della relativa garanzia, non avendo il creditore azionato il credito nei confronti dei garanti nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale mediante l'esperimento di un'azione giudiziale, con connessa declaratoria di nullità della clausola perché conforme allo schema ABI;
- la nullità del contratto di affidamento per contrarietà a norme imperative, in particolare l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali anatocistici trimestrali, in assenza di espressa pattuizione in forma scritta e di puntuale specificazione del tasso - come stabilito dall'art. 1284 terzo comma c.c. e dall'art. 4 della legge n. 154 /92, e dall'art. 164 T.U.B. - e, per l'effetto, la nullità e/o illegittimità di tutti gli addebiti operati dalla banca a titolo di interessi ultralegali;
- la illegittimità e/o nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da considerarsi nulla, perché basata su un uso negoziale anziché normativo e quindi stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto sui rapporti di affidamento, per violazione degli artt. 1284, 3° comma, 1325 e 1418, 2° comma c.c., in quanto effettuata in assenza di specifica pattuizione scritta, con conseguente nullità della stessa;
- l'illegittima corresponsione all'istituto di credito di somme per costi e/o spese per operazioni bancarie mai convenute fra le parti, sia in relazione alla loro onerosità che alla determinazione del costo unitario;
- la nullità dei contratti di affidamento per violazione dell'art. 1283 c.c. e 117
T.U.B nella parte relativa agli interessi corrispettivi, atteso che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento pag. 4/12 in cui essi sono convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, con conseguente determinarsi di saldi non dovuti, in aperta violazione delle norme di legge;
- l'inesistenza e/o nullità del credito nei confronti dei fideiussori per invalidità del contatto di fideiussione, atteso che la garanzia fideiussoria sottoscritta dagli opponenti è conforme allo schema negoziale predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana dichiarato nullo alla luce della sua contrarietà con quanto previsto dalla L. n. 287/90 art. 2, in materia di divieto di intese restrittive della concorrenza ed in seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia;
- la competenza del Giudice della Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale di Roma a decidere il presente giudizio, stante l'azione di nullità insita nella spiegata domanda e la specifica attribuzione di competenza funzionale esclusiva operata dal combinato disposto di cui agli artt. 33 comma 2 L. n. 287/90 e 3 D. Lg. 168/2003;
- l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, avvenuta in palese contrasto con la circolare della Banca d'Italia n. 139/2004, con conseguente condanna della società opposta al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli attori, da determinarsi in via equitativa e indicato prudenzialmente in €
50.000,00.
Da qui le conclusioni rassegnate in atti.
1.1. Si è quindi costituita l'opposta la quale ha contestato la fondatezza delle ragioni della opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte, previa estensione del contraddittorio da parte degli opponenti nei confronti della - in via preliminare, Controparte_5 concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire il tentativo obbligatorio di mediazione;
- ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione, rigettando, per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo medesima e confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale condizionata, accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate
pag. 5/12 con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto condannare i sig.ri Parte_1 Parte_2
e al pagamento della complessiva somma di
[...] Parte_3
€. 53.628,62, oltre interessi contrattuali per come pattuiti. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
La in via preliminare, ha eccepito il difetto di contraddittorio nei TR confronti della essendo la stessa litisconsorte necessaria nel CP_5 presente giudizio, al fine di garantire il proprio diritto di difesa in ordine alle eccezioni di invalidità e/o nullità dei rapporti bancari sollevate dagli opponenti.
Nel merito ha dedotto:
- che sussiste in capo alla stessa e per essa a la Controparte_2 titolarità del diritto di credito per cui si è ricorso in monitorio, nonché la piena legittimazione ad agire in giudizio;
- l'insanabile nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o assoluta inammissibilità della stessa, per assoluta genericità e/o indeterminatezza delle argomentazioni poste a fondamento dei motivi di impugnazione;
- l'insussistenza della dedotta prescrizione del credito, alla luce delle comunicazioni che hanno interrotto la prescrizione, nonché dell'intervenuta insinuazione al passivo nel fallimento dell'istituto Parte_4 bancario e successiva comunicazione ex art. 115, II comma Legge Fall. da parte di per il tramite di;
CP_1 Controparte_2
- la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito posto a fondamento del ricorso ingiuntivo, comprovato dall'ampia documentazione versata nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, nonché dalla certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- che l'eccezione circa la nullità delle fideiussioni, oltre che generica, è inammissibile e in ogni caso infondata, atteso che i contratti di fideiussione rispettano i dettami previsti dall'art. 117 T.U.B. sia con riferimento al requisito della forma scritta, sia con riferimento agli interessi applicati, alle spese di conto, ai fidi e agli sconfinamenti;
- che i contratti sottoscritti, in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di dichiarazione della nullità parziale delle fideiussioni, potranno essere qualificati come contratti autonomi di garanzia, con seguente richiesta pag. 6/12 di condanna dei fideiussori opponenti al pagamento, “a semplice richiesta”, dell'importo pari ad € 53.628,62 oltre interessi contrattuali;
- che non sussiste alcuna intervenuta decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c., non applicabile ai contratti autonomi di garanzia, in difetto di diversa previsione.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione alle quali per brevità si rinvia.
1.2. Con ordinanza del 1°.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 7.07.2022, il precedente giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di concesso la provvisoria Controparte_5 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti termine di quindici giorni a decorrere dal 5.9.2022 per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 01.12.2022.
Con istanza del 2.09.2022 gli opponenti hanno chiesto un differimento per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata CP_5 nel rispetto dei termini a comparire e con ordinanza del 2.12.2022 il Giudice ha
[...] rinviato la causa al 23.03.2023.
1.3. Con comparsa del 2 marzo 2023 si è costituita la quale ha contestato CP_5 la fondatezza delle ragioni della opposizione, deducendo:
- la nullità della domanda introduttiva ai sensi dell'art. 164 cpc per indeterminatezza della stessa;
- che non sussiste la dedotta prescrizione del credito nei confronti degli opponenti, avendo proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento;
- che è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1957 comma 4 c.c.;
- che non sussiste la competenza della sezione specializzata presso il Tribunale di Roma, ma eventualmente quella del Tribunale di L'Aquila;
- che le ulteriori domande proposte dagli opponenti sono generiche e pretestuose;
- che i contratti di garanzia oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano fideiussioni specifiche, essendo stati stipulati con riferimento a specifici rapporti di apertura di credito e pertanto non è pertinente al caso in giudizio la dedotta questione della nullità di alcune clausole dello schema ABI perché
pag. 7/12 in contrasto con la normativa antitrust, che attiene esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
- che ogni addebito avvenuto con chiusura trimestrale prima del decennio dall'opposizione non può più essere contestato da chi ha eseguito il pagamento, perché il diritto alla ripetizione è prescritto;
- che la normativa relativa al codice di consumo non può essere applicata al caso concreto, essendo gli opponenti soci della debitrice principale beneficiaria della garanzia;
- che le condizioni delle fideiussioni sono state oggetto di specifica sottoscrizione, sono sottratte alla disciplina speciale del codice del consumo e non vi è prova della riconducibilità del contratto ad un'intesa anticoncorrenziale a monte;
- che la decadenza di cui all'art. 1957 è stata pattiziamente e legittimamente esclusa dalle parti;
- che le fideiussioni sono valide o, in alternativa, valgono quali contratti autonomi di garanzia.
Ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Sulmona, contrariis reiectis: 1) in via principale e preliminare dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della domanda perché generica ed indeterminata;
2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, in tutto o in parte prescritta e, per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare che le fideiussioni azionate con il ricorso ex art. 633 c.p.c. sono da intendersi come contratti autonomi di garanzia e per l'effetto, in adesione alle conclusioni formulate dalla convenuta principale opposta, comunque condannare i sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore della cessionaria del credito
[...] TR della complessiva somma di €.53.628,62 o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre inte-ressi convenzionali come pattuiti.”
1.4. Con ordinanza del 10.05.2023 il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 cpc e con successiva ordinanza del 2.05.2024 ha rigettato la richiesta di
CTU. La causa è stata quindi rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 3.10.2024 in modalità cartolare.
pag. 8/12 A seguito di variazione tabellare, la causa è stata assegnata alla scrivente, che, stante il carico processuale, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 9.12.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, dal deposito di note di trattazione scritta. Rassegnate le conclusioni, con ordinanza del 30.01.2025 il giudice ha trattenuto la causa a decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Deve preliminarmente essere presa in esame l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento e comunque di declaratoria di nullità dei contratti di fideiussione azionati dalla ricorrente per violazione della normativa antitrust di cui alla L. 287/90.
Gli opponenti, nell'atto di citazione in opposizione, rilevano di aver proposto opposizione dinanzi al presente Tribunale essendo stato dallo stesso emesso il decreto ingiuntivo opposto, ma che “stante l'azione di nullità e risarcimento insita nella spiegata domanda, e la specifica attribuzione di competenza funzionale esclusiva operata, con riferimento ad essa azione, dal combinato disposto di cui agli artt. 33, co. 2, L. n. 287/90 e 3, D. Lgs. n. 168/2003” l'intero contenzioso dovrebbe essere devoluto alla competente Sezione Specializzata in Materia di
Impresa istituita presso il Tribunale di Roma.
2.1 L'eccezione, nei termini indicati da parte opposta, merita accoglimento.
Va rilevato innanzitutto che la competenza funzionale cui fa riferimento l'art. 33 della L. n. 287/1990, è determinata ai sensi degli artt. 3, co. 1, art. 4 co.
1-ter del
D.Lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 3/2017.
In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 prevede che "le
Sezioni specializzate sono competenti in materia di: (...) c) controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce poi che "le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2". Può quindi affermarsi – come ritenuto anche dalla Suprema Corte - che la competenza della Sezione Specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attragga anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema pag. 9/12 contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata
(Cass. 6523/2021; Cass. 21429/2022).
Tanto induce, in ragione dei termini di formulazione della domanda, a ritenere sussistente la competenza per materia della Sezione specializzata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa solo ove la questione della nullità della fideiussione sia fatta valere non in via di azione ma di mera eccezione.
2.2 Nella specie il tenore della domanda degli opponenti consente di ritenere che essi non abbiano inteso sollevare la questione in via di mera eccezione, avendo testualmente richiesto di “dichiarare sempre e comunque ed in ogni caso la nullità assoluta e/o parziale delle fideiussioni rilasciate dagli ora opponenti ex art. 2, comma 3 della Legge n. 287 del 1990 e art. 1419 c.c con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. ed in ogni caso e comunque dichiararne la nullità poichè contrarie alla legge come ormai stabilito anche dalla giurisprudenza intervenuta in materia;
D) ulteriormente in via preliminare si opus sit, previa revoca del decreto opposto, dichiarata la propria incompetenza, devolvere la presente controversia alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa istituita presso il Tribunale Civile di Roma;
”, specificando di aver opposto il decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale che lo ha pronunciato, ma chiedendo che la domanda di nullità fosse giudicata dal Giudice competente per materia ossia la
Sezione Specializzata in materia di Impresa istituita presso il Tribunale di Roma.
La domanda degli opponenti, così proposta, risulta dunque tesa ad ottenere l'accertamento, con efficacia di giudicato, di una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Tenuto conto della competenza funzionale del giudice dell'opposizione, immodificabile anche per ragioni di connessione, deve quindi procedersi alla separazione della domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni di cui sopra e alla rimessione della stessa avanti alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Roma competente ex art. 4 comma 1 ter Dlgs
168/2003.
pag. 10/12 Ed invero, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, non tutte le domande possono essere devolute al Tribunale di Roma, ma solo quelle connesse con l'accertamento della nullità dell'intesa vietata.
Ed invero, come stabilito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, nel caso di proposizione in via di azione della domanda di nullità, trova applicazione il principio secondo il quale “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 с.р.с. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.» (Cass. n.35661/2022)
2.3. Considerato quindi il rapporto di pregiudizialità fra la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e quelle di decadenza ex art. 1957 c.c. e revoca del decreto ingiuntivo, deve essere altresì disposta la sospensione dell'opposizione proposta da dagli attori ex art. 295 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. I, 7 agosto
2024, n. 22305).
3. Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara il difetto di competenza per materia del Tribunale di Sulmona adito relativamente alla domanda degli opponenti Parte_1
di accertamento della nullità Parte_2 Parte_3 delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990;
• Dispone la separazione della detta domanda, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della stessa avanti alla competente Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Roma.
pag. 11/12 • Sospende ex art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione incardinato da
[...]
avverso il Parte_1 Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 179/2021 del 23.11.2021, nelle more della definizione del giudizio sulla domanda di nullità di cui al capo che precede.
Spese alla sentenza definitiva
Così deciso il 30.5.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 12/12