Art. 1.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall' articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338 , in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.
L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, previsto dall' articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 338 , in misura di lire 250.000.000, con effetto dall'anno finanziario 1967 viene elevato a lire 500.000.000.