CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3664 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5697/2020
All'udienza collegiale del giorno 11/06/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CURRI ELISA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TUZZA ANGELO avv. Scerbo
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies
срс.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati:
dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. dott. Raffaele Miele - Consigliere
dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'11 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5697 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Curri Parte_1 (C.F.: C.F. 1
) ed elettivamente (C.F.: C.F. 2 PEC: Email_1
domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Tembien n. 15, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e in persona del CP_2 Straordinario e legale Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Tuzza (C.F.: rappresentante p.t. Avv. CP_3
) ed elettivamente domiciliato C.F.
3 - PEC: Email_2
nel suo studio in Roma, Viale Città D'Europa 10, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha proposto appello§ 1.- Con atto di ricorso notificato in data 04/11/2020
avverso l'ordinanza ex articolo 702 bis pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma in data
29.09.2020, nel giudizio di primo grado R.G. n. 65906/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell' Controparte_1 § 2. Parte_1I fatti di causa sono così esposti nell'ordinanza impugnata:
dottore commercialista, agisce ex art. 702 bis C.P.C. per il pagamento di € 67.246,40, I.V.A. e cassa comprese, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compenso professionale per attività di assistenza e difesa in una vertenza tributaria, prestata su mandato ed a favore dell' [...]
Parte_2
- che l' CP_1 convenuto si è costituito resistendo alla domanda".
§ 3.- L'adito Tribunale con ordinanza ha così deciso: "dichiara la nullità del contratto di prestazione d'opera e per l'effetto rigetta la domanda;
pone le spese di lite, liquidate in € 8.964,25, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge a carico del ricorrente".
§ 4. Con l'atto di appello Parte_1 ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al pagamento in suo favore dei compensi maturati in virtù dell'attività professionale prestata in favore dell' Controparte_1 di CP_1 e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 67.246,40, comprensiva della somma dovuta a titolo di IVA, Cassa Professionale e ritenuta di acconto, e/o altra somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio".
,con comparsa di risposta depositata in data
― L' appellato Controparte_1
§ 5.
14.04.2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello poiché proposto, con ricorso anziché citazione, oltre il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: "Si chiede all'Ill.ma Corte di Appello - preliminarmente dichiarare la tardività/ inammissibilità dell'atto di appello per i motivi sub 4 - nel merito, rigettare per i motivi esposti l'appello; - in via subordinata, determinare il quantum da corrispondersi al dott. Pt_1 in Euro 1.268,80, comprensivi di Cassa Professionale e di IVA;
- in via ulteriormente subordinata determinare il quantum da corrispondersi al dott. Pt_1 in Euro
9.796,82 comprensivi di IVA e Cassa Professionale;
; Con vittoria dei compensi di lite, maggiorati di
IVA, C.P.A. e spese generali (15%)”.
§ 6.
- All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. Occorre innanzitutto scrutinare l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello.
Deduce l'appellato che "Il Dr. Pt_1 ha notificato in data 4.11.2020 appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. nella forma del ricorso anziché in quella della citazione: "Tutto ciò premesso, il
وcosì come rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE a Codesto Ill.ma Dott. Parte_1 Corte d'Appello affinché, a norma dell'art. 702 quater c.p.c., affinché sia fissata l'udienza di discussione, con l'assegnazione del termine per la costituzione dell'appellato, all'esito della quale vengano accolte le seguenti conclusioni...." (doc. 1,2,3,4).
In data 19.11.2020 il Dr. Pt_1 notificava il medesimo atto di appello con allegato il decreto di fissazione udienza (doc. 5,6,7,8,9).
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello poiché proposto oltre il termine previsto dall'art. 702
quater c.p.c.".
L'eccezione è infondata.
Invero l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell'atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice "ad quem" (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8839
del 2017).
Nel caso in esame l'ordinanza impugnata veniva notificata in data 05.10.2020 e l'atto di appello in data 04.11.2020 e quindi nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 702-quater c.p.c.
§ 8. L'appello è articolato in un unico motivo così rubricato “Validità della procura conferita all'appellante e diritto a percepire i compensi maturati".
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “ritenuto che è pacifico e non contestato che resistente è un ente pubblico;
1 CP_1
- che gli artt. 16 e 17 del R.D. 18/11/1923 n° 2440 esigono la forma scritta per tutti i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e sono costantemente interpretati dalla giurisprudenza nel senso che tale forma solenne (la quale richiede una scrittura recante le sottoscrizioni di entrambe le parti stipulanti) è richiesta ad substantiam;
- che il contratto in forma scritta non può essere sostituito da atti equipollenti, come ad esempio il mandato conferito ad un professionista, e che tale principio è pacificamente affermato in giurisprudenza;
- che al suddetto principio fanno eccezione soltanto alcune sentenze della Corte di cassazione che, per i soli avvocati, considerano la procura ad litem, anche redatta su foglio separato, equivalente al contratto scritto;
che tale giurisprudenza peraltro applicabile solo agli avvocati, e non anche ai commercialisti, e che introduce a favore dei primi una regola derogatoria rispetto a quella applicata in altre fattispecie, creando una disparità di trattamento, di cui non si scorge la giustificazione, rispetto, ad esempio, all'architetto o ingegnere che presenta una DIA non può essere condivisa;
- che essa infatti finisce per assimilare il contratto di patrocinio alla procura ad litem, in contrasto con il principio, pacificamente sempre affermato, secondo cui si tratta, invece, di atti distinti aventi funzioni diverse;
- che, inoltre, la suddetta giurisprudenza finisce col vanificare la ratio stessa della previsione normativa, che è rivolta alla salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione e della gestione del denaro pubblico, poiché né nelle procure ad litem, né in altre ipotesi di mandati conferiti a professionisti (ivi compresi i mandati affidati all'odierno ricorrente dall' CP_1 ) è indicato l'ammontare dei compensi e, quindi, l'impegno finanziario previsto a carico dell'ente pubblico (né tali elementi potevano o possono essere ritenuti noti e in derogabili in quanto previsti da tariffe obbligatori poiché, a prescindere anche dall'intervenuta abrogazione di tali tariffe, i compensi ivi previsti sono generalmente oscillanti discrezionalmente tra valori minimi e massimi e non si prestano, quindi, ad un'esatta predeterminazione della spesa preventivata);
- che, nella specie, è pacifico e documentale che tra le parti non sia mai intervenuto un contratto di prestazione d'opera professionale e che tale carenza, per quanto si qui osservato, non è colmata né dal conferimento di un mandato ad interloquire con l'ente impositore (Aqua Roma) né dalla sottoscrizione del ricorso tributario;
- che alla mancanza di un atto scritto necessario ad substantiam consegue la nullità del contratto professionale intervenuto verbalmente tra le parti".
Deduce l'appellante che "Nella fattispecie, oggetto del presente giudizio, il contratto intercorso tra le parti ha la forma scritta, dal momento che l' Controparte_1 ha conferito ben due mandati scritti al Dott. Pt 1,un primo per la richiesta di revisione del provvedimento in sede di autotutela ed il secondo per presentare ricorso dinanzi la competente
Commissione Tributaria Provinciale.
Entrambi i mandati, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente munito dei relativi poteri, il Dott. Per_1, contengono la nomina del professionista incaricato, l'attività oggetto del mandato, unico elemento mancante il compenso. Ne deriva, quindi, che l'eccezione sollevata di nullità non sia applicabile alla fattispecie odierna".
Il motivo è fondato.
Invero la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nel senso di ritenere che il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., sia soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria (da ultimo Cass. Sez. 2, 30/04/2024, n. 11668, Rv. 670969 - 01). Tale principio, affermato per gli avvocati, è estensibile, per analogia ai dottori commercialisti che, nel processo tributario, sono ammessi a svolgere l'assistenza tecnica (art. 12, comma 3, del D.
Lgs. 546/1992).
Nel caso di specie è pacifico che tale attività sia stata prestata sia in ambito stragiudiziale ottenendo una notevole riduzione delle pretese dell'amministrazione che in quello giudiziale ottenendo l'annullamento del provvedimento impugnato da parte della Commissione Tributaria.
L'appellante ha pertanto diritto ad ottenere il compenso per l'attività professionale svolta in favore dell' CP_1 CP_1
§ 9. Per quanto concerne l'ammontare del compenso non può accogliersi la prospettazione dell'appellata secondo cui il compenso sarebbe pari alla somma di euro 1.268,90 così come determinato nella delibera del Presidente n.14 del 12.01.2016 (doc. 1 fascicolo di primo grado), pubblicata on line, che avrebbe costituito una “proposta contrattuale che è stata accettata per facta concludentia dal dott. Pt_1 ".
che non può considerarsiInvero la delibera è un atto unilaterale dell' Controparte_1
tacitamente accettato dall'appellante per il solo fatto della sua pubblicazione.
Tra l'altro il compenso asseritamente pattuito sarebbe di gran lunga inferiore ai minimi contrattuali.
Il compenso dovrà quindi essere liquidato secondo le tariffe.
Stabilisce in proposito il secondo comma dell'articolo 28 del D.M. 140/2012 che “2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti".
Il Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2] prevede che sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti sia calcolato un compenso dal 1% al 5%.
Applicando la percentuale massima del 5% il compenso sarebbe stato pari ad € 77.211,30 talché l'importo richiesto dall'appellante con la fattura pro-forma in atti di € 67.246,40, appare congruo considerando anche l'espletamento di una fase stragiudiziale e gli ottimi risultati raggiunti.
§ 10. In conclusione l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
Controparte_1 deve essere condannato a pagare a a titolo di 1' Parte_1
compensi professionali, la somma di complessivi € 67.246,40, comprensiva di IVA e Cassa
Professionale, salva la ritenuta d'acconto da versare al momento del pagamento del saldo, il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
§ 11. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 52.001 a € 260.000), applicando i valori minimi attesa la semplicità della controversia come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio : € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 2.835,00
Fase decisionale: € 2.127,00
per un totale di € 7.052,00 oltre ad € 406,00 per spese
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia : € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio : € 956,00
Fase istruttoria/trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale : € 2.552,00
per un totale di € 7.160,00 oltre ad € 569,25 per spese
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 avverso l'ordinanza - ex articolo 702 bis - pronunciata dal Tribunale
,
ordinario di Roma in data 29.09.2020, nel giudizio di primo grado R.G. n. 65906/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell' Controparte_1 così provvede:
Controparte_11. accoglie l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'
[...] a pagare a Parte_1 la somma di complessivi € 67.246,40, comprensiva di
IVA e Cassa Professionale, salva la ritenuta d'acconto da versare al momento del pagamento del saldo, il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo;
2. condanna l' Controparte_1 a rifondere a Parte_1 le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.052,00 per compensi ed € 406,00 per spese e per il presente grado in complessivi € 7.160,00 per compensi ed € 569,25 per spese, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore Antonio Perinelli