Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 824/2023
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Relatore
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in riassunzione iscritta al N° 824 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) quale erede del Signor Pt_4 C.F._4 Persona_1
(C.F. , in persona dell'Amministratore Parte_5 CodiceFiscale_5
di Sostegno Avv. PAOLO ZACCARIA (C.F. ) e C.F._6 [...]
, (C.F. ) quest'ultimi due quale eredi del Parte_6 C.F._7
Signor tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al Persona_2
1
), PEC C.F._8 Email_1
- APPELLANTI IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante Dott. , e Controparte_2 RO
in persona dei suoi legali rappresentanti Sig.ra e Sig.
[...] Controparte_4
(, entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Amilcare Sada Persona_3
(C.F. PEC: e C.F._9 Email_2
Raffaello Fabbri (C.F. ; PEC: C.F._10
; Email_3
- APPELLATI IN RIASSUNZIONE –
E
(codice fiscale Controparte_5
e partita IVA ), in persona del Presidente del P.IVA_2 P.IVA_3
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott. , CP_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Leonardo Di Brina (C.F.
; PEC , C.F._11 Email_4
- APPELLATO IN RIASSUZNIONE –
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, ed in ossequio del sopra richiamato principio di diritto sancito dalla Suprema
2 Corte all'atto di rendere inter partes l'ordinanza 17101/2023, accogliere - per le ragioni tutte sopra esposte ed avuto riguardo a tutti gli atti e documenti di causa – le domande formulate dagli appellanti in riassunzione, e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello riformare integralmente la sentenza
laddove ha erroneamente dichiarato che i contratti di negoziazione degli strumenti finanziari “Express Coupon su 4 banche USA” ed “Express Coupon
Plus” di cui si chiedeva la nullità – per violazione dell'art. 30 t.u.f. e dell'art. 1, comma 1, lett g) reg Consob n. 16190/2007- non erano stati stipulati fuori sede, con ciò IN PRINCIPALITÀ: a) Accertata la nullità delle operazioni descritte nel presente atto ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. 58/98,
condannarsi e , in solido Controparte_7 Controparte_8
tra loro, a pagare in linea capitale quanto agli eredi del Signor Persona_2
Signori e la somma di euro 261.850,00=, Parte_5 Parte_6
quanto al Signor la somma di euro 90.000,00=, quanto al Parte_2
Signor la somma di euro 30.030,00=, quanto al Signor Parte_3 Parte_1
la somma di euro 79.580,00= e quanto all'erede del Signor
[...] [...]
Signora la somma di euro 250.250,00= o le diverse Per_1 Parte_4
somme che saranno ritenute di giustizia e così complessivamente euro
CP_ 710.711,00=. b) Condannarsi a Controparte_5 CP_5
pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno, un importo pari agli interessi legali ed alla rivalutazione sulle somme per ciascuno indicato nella
tabella che precede dalla data di sottoscrizione del contratto dichiarato nullo alla data della domanda di primo grado (16/3/2011) nonché dalla data dell'impugnata sentenza (28/3/2012) al saldo o le diverse somme che saranno
3 ritenute di giustizia. c) Condannarsi, per i motivi dedotti nel presente atto,
[...]
a titolo di risarcimento del danno, Controparte_5
quantificato negli interessi legali e nella rivalutazione alla data della domanda,
a pagare quanto agli eredi del Signor Signori e Persona_2 Parte_5
la somma di euro 9.463,93=, quanto al Signor Parte_6 [...]
la somma di euro 3.103,47=, quanto al Signor la somma Pt_2 Parte_3
di euro 820,90=, quanto al Signor la somma di euro Parte_1
2.497,03= e quanto all'erede del Signor Signora la Persona_1 Parte_4
somma di euro 6.840,89= nonché gli interessi legali e la rivalutazione dalla data dell'impugnata sentenza (9/2/2012) al saldo o le diverse somme che
saranno ritenute di giustizia. IN SUBORDINE: Condannarsi Controparte_7
,
[...] Parte_7
, in solido tra loro, a pagare quanto agli eredi del Signor
[...] Persona_2
Signori e 271.313.93=, quanto al Signor Parte_5 Parte_6
la somma di euro 93.103,47=, quanto al Signor la Parte_2 Parte_3
somma di euro 30.850,90=, quanto al Signor la somma di Parte_1
euro 82.077,03= e quanto all'erede del Signor Signora Persona_1 [...]
la somma di euro 257.090,89= nonché gli interessi legali e la Pt_4
rivalutazione dalla data della domanda al saldo o le diverse somme che saranno ritenute di giustizia. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionale di tutti i gradi di giudizio, ivi incluso quello di legittimità e
restituzione delle spese processuali, di I° e II° grado, corrisposte dagli appellanti, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Ancona e della Corte
d'Appello di Ancona.”
4 Per gli appellati e Controparte_1 RO
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
[...]
1) rigettare tutte le domande proposte dagli in quanto infondate in CP_9
fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
2) nella denegata e non
creduta ipotesi in cui questa Ill.ma Corte dovesse dichiarare la nullità e/o invalidità, per qualsiasi ragione e motivo, dei contratti sottoscritti dagli con l'intermediario finanziario LP IM (ora CP_9 Controparte_5
- ), accertare e dichiarare che - Parte_8 Controparte_5
è l'unico soggetto titolare di legittimazione passiva rispetto Parte_8
a tutte le domande svolte dagli Investitori e, per l'effetto, accertare e
dichiarare – in caso di accoglimento delle domanda attoree – l'esclusiva responsabilità della stessa in Parte_9
relazione a tutti gli addebiti mossi dagli disponendo ogni CP_9
conseguente pronuncia restitutoria, risarcitoria e di condanna nei confronti della sola , con conseguente Parte_9
accertamento del difetto di legittimazione passiva di e di P_ [...]
, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
3) nella denegata e non CP_11
creduta ipotesi in cui questa Ill.ma Corte dovesse dichiarare la nullità e/o invalidità, per qualsiasi ragione e motivo, dei contratti di investimento sottoscritti dagli Investitori e ritenere altresì che il contratto affetto di nullità sia quello concluso tra gli Investitori, da un lato, e e/o P_ [...]
, dall'altro, condannare a CP_11 Parte_9
manlevare e tenere integralmente indenni e , e P_ CP_11
quindi, per l'effetto, condannare a Parte_9
5 pagare a queste ultime tutto quanto le stesse fossero condannate a restituire agli Investitori, e/o, in ogni caso, a manlevarle e tenerle integralmente indenni da ogni conseguenza, condanna, dovere, obbligazione, onere relativi all'azione proposta da parte degli Investitori;
4) in ogni caso, condannare gli Investitori
e/o al pagamento, in favore di Parte_9
e di , delle spese processuali e delle competenze del P_ CP_11
presente giudizio e del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Controparte_5
Corte adita, ogni contraria eccezione disattesa, respingere le pretese avanzate nei confronti della dagli attori (odierni Controparte_5
appellanti in riassunzione), per difetto di legittimazione passiva dell'appellata in riassunzione;
respingere la richiesta risarcitoria (c.d. «manleva») proposta dalle società , per i motivi di cui in narrativa, con vittoria delle spese di P_
lite del presente e dei precedenti gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 312/2012, pubblicata il 29.2.2012, il Tribunale di Ancona rigettava la domanda proposta da Persona_2 Parte_3 Parte_2
e di nullità dei negozi aventi ad oggetto l' Parte_1 Persona_1
acquisto dei certificati denominati “Express Coupon su 4 banche USA” ed
“Express Coupon plus” ex art. 30 D.lgs. 58/1998, e conseguente restituzione di quanto rispettivamente pagato a titolo di corrispettivo e condanna delle convenute al risarcimento dei danni.
6 La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 766/2018, pubblicata il
13.7.2018, confermava la sentenza di primo grado.
Il giudice d'appello, in particolare, rilevato che tutte le operazioni descritte dagli appellanti si erano svolti presso gli uffici riservati in Ancona ai promotori finanziari dell'allora “LP IM”, riteneva che l'acquisto dei certificati non fosse avvenuto a seguito di “offerta fuori sede” ex art. 30 D.lgs. 58/1998, essendo pacifico il fatto che tutti gli investitori si erano recati negli uffici del promotore, uffici che presentavano l' insegna ed altri segni distintivi che rappresentavano il fatto che tali locali costituivano un'articolazione territoriale della società intermediaria.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Parte_3
e quali eredi Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_6
di e quale erede di Persona_4 Parte_4 Persona_1 [...]
e hanno resistito con CP_1 RO
controricorso, mentre ha proposto Controparte_5
ricorso incidentale condizionato.
Con ordinanza n. 17101/2023, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo ed il quarto ed assorbito il terzo ed ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato spiegato da . Parte_9
La Cassazione ha affermato che per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 t.u.f., nella vigenza del reg. Consob
n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di
7 strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario che abbia negoziato con l'investitore, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23569; in senso conforme:
Cass. 6 dicembre 2022, n. 35787).
Ciò premesso, la S.C. riteneva che la Corte distrettuale avesse errato nel considerare che l'ufficio del promotore finanziario costituiva senz'altro, sulla base di insegne e segni distintivi ivi presenti, una “dipendenza” della società intermediaria, a norma dell'art. 2 lett. g) del regolamento n. CP_12
16190/2007, dovendosi intendere a tali fini come “dipendenza” non una qualsiasi unità locale in cui il promotore espleti le attività di promozione o di collocamento, quanto, piuttosto, “una sede diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone,
aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento”.
Con citazione ritualmente notificata, Parte_3 Parte_2 Parte_1
e quali eredi di e
[...] Parte_5 Parte_6 Persona_4 [...]
quale erede di hanno provveduto alla riassunzione della Pt_4 Persona_1
causa innanzi a questa Corte d'Appello, chiedendo accogliersi la domanda di
8 nullità delle operazioni poste in essere, e conseguente condanna delle resistenti alla restituzione dei capitali corrisposti ed al risarcimento del danno.
e chiedono il rigetto delle Controparte_1 RO
domande ed, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo unica legittimata la In subordine Controparte_5
chiedono di essere manlevate da quest'ultima.
chiede, a sua volta, dichiararsi il proprio difetto di Parte_9
legittimazione passiva relativamente alle pretese avanzate dagli appellanti in riassunzione, e respingersi la domanda di manleva avanzata da Controparte_1
e
[...] RO
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17101/2023 ha ribadito il principio secondo cui per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 t.u.f., nella vigenza del reg. Consob n. 16190/2007, non è sufficiente che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si attuino in luogo di pertinenza del promotore finanziario che abbia negoziato con l'investitore, ma è necessario che tali attività si perfezionino presso la sede legale dell'intermediario autorizzato, ovvero presso una dipendenza dello stesso, per tale dovendosi intendere l'unità locale costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento (Cass. 27 ottobre
2020, n. 23569; in senso conforme: Cass. 6 dicembre 2022, n. 35787).
9 La Cassazione ha poi evidenziato che, ai sensi del regolamento n. CP_12
16190/2007, si deve intendere quale dipendenza non una qualsiasi unità locale in cui il promotore espleti le attività di promozione o di collocamento, ma, più precisamente una sede diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato,
costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi e attività di investimento.
Orbene, è pacifico che gli investitori abbiano sottoscritto i contratti di investimento presso la sede del promotore di LP IM, ora Controparte_5
e, pertanto, in base all'insegnamento richiamato dalla Cassazione, deve
[...]
valutarsi se tale locale sia idoneo a costituire una “dipendenza” della società intermediaria ai sensi del regolamento richiamato nell'ordinanza di CP_12
rinvio, non essendo peraltro sufficiente il solo fatto che la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari si siano attuati in un luogo di pertinenza del promotore finanziario (Cass., 27/10/2020 n. 23569) o che vi siano insegne o altra segni identificativi (Cass., 02/05/2023 n. 17101; Cass., 27/10/2020 n.
23569), non avendo il legislatore fatto riferimento, nell'art. 30 t.u.f., alla persona del promotore per definire l'offerta fuori sede (Cass. n. 23569/2020 cit.).
A tal proposito, gli investitori evidenziano che l'ufficio del promotore era strutturato come un ordinario ufficio, senza presentare nessuno degli elementi di cui al regolamento , non avendo le appellate mai specificatamente CP_12
contestato o dimostrato che tale locale potesse essere qualificato come
“dipendenza” della società intermediaria, a ciò essendo inconferente la mera
10 presenza di insegne o altri segni identificativi, come invece ritenuto dirimente nella sentenza cassata.
Neppure risulta che tale ufficio abbia inoltre quel carattere di autonomia decisionale richiesto dal regolamento , in quanto non è contestata la CP_12
circostanza che il promotore fosse tenuto a trasmettere le schede compilate dagli investitori presso la sede principale della società intermediaria al fine di dare concreta esecuzione ai contratti sottoscritti.
A tal proposito deve pure rilevarsi, a riprova dell'assenza di autonomia decisionale, che le norme contrattuali che regolano il servizio di collocamento
(punto 2.3), prevedono che “il promotore finanziario può fornire solo ed
esclusivamente informazioni di carattere generale sui tipi di strumenti finanziari
e sui servizi di investimento…il promotore finanziario fornisce un apporto finanziario di consulenza che risulta generica ovvero intesa quale attività preparatoria al servizio di collocamento, che si esaurisce nella mera illustrazione delle caratteristiche generiche dei tipi di strumenti finanziari.”
Ll'offerta deve pertanto qualificarsi come “fuori sede” ai sensi del D. Lgs.
58/1998.
Né inoltre ha pregio l'osservazione, avanzata dalla società emittente, secondo cui la facoltà di recesso era indicata per iscritto nel contratto quadro di riferimento (comparsa di costituzione in riassunzione di e Controparte_8
, pag. 26). RO
Tale circostanza non appare sufficiente ad escludere la nullità.
11 Come affermato dalla S. C. in tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento,
neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari (Cass., 25/07/2023 n. 22221).
I contratti sottoscritti dagli investitori sono pertanto nulli ai sensi dell'art. 30
D.lgs. 58/1998.
Va a questo punto esaminata la questione afferente la legittimazione passiva sollevata da tutte le società resistenti.
Come affermato in fattispecie analoga dalla S.C., con arresto che il collegio condivide pienamente, dalla lettura delle condizioni generali di contratto tra la società emittente e la società intermediaria risulta che i contratti di investimento per cui è causa intercorsero esclusivamente tra l'emittente e gli investitori, con l'emissione e la sottoscrizione, a nome del cliente, degli strumenti finanziari nell'ambito del cd. mercato primario (Cass. 35787 del 2022).
si era assunta un mero compito di natura promozionale e CP_13
distributiva, incentivando la diffusione di certificates emessi da RO
, senza, però, mai assumere la titolarità degli strumenti finanziari
[...]
oggetto dell'offerta, ovvero interporsi in altro modo nel rapporto tra gli investitori e . Controparte_1
12 L'individuazione delle parti del contratto, oltre ad emergere dalla documentazione predetta, era desumibile anche dalle espresse ammissioni di
(emittente) e di RO Controparte_1
(garante), che avevano ammesso l'esistenza di rapporti contrattuali di investimento intercorsi tra la prima ed i singoli investitori
Ed invero, in forza della clausola 2.2. del contratto generale di collocamento, le parti avevano stabilito che “Il servizio di collocamento di LP IM consiste nell'attività di promozione e distribuzione presso i clienti, tramite la sua rete di vendita, di strumenti finanziari e servizi di investimento per conto del soggetto emittente (…) Nell'ambito del servizio di cui al presente contratto, LP IM
svolge solo operazioni di collocamento e trasmette le disposizioni di sottoscrizione, conversione e riscatto tempestivamente e come specificato negli accordi con gli emittenti”.
, veniva incaricata “di svolgere il servizio di collocamento alle CP_13
condizioni di cui alle norme contrattuali” , servizio consistente “nell'attività di promozione e distribuzione presso i clienti, tramite la sua rete di vendita, di
strumenti finanziari e di servizi di investimento per conto del soggetto emittente”. Inoltre, con la clausola 2.2. le parti stabilivano che “Il servizio di collocamento di LP IM consiste nell'attività di promozione e distribuzione presso i clienti, tramite la sua rete di vendita, di strumenti finanziari e servizi di investimento per conto del soggetto emittente (…) Nell'ambito del servizio di cui
al presente contratto, LP IM svolge solo operazioni di collocamento e
13 trasmette le disposizioni di sottoscrizione, conversione e riscatto tempestivamente e come specificato negli accordi con gli emittenti”.
Il rapporto contrattuale deve dunque ritenersi perfezionato tra investitori e società emittente, dovendosi conseguentemente affermare il difetto di legittimazione passiva di (Cass. 22221 del 2023) la quale ha CP_13
assunto un mero compito promozionale, ma senza mai assumere la titolarità degli strumenti finanziari, né interporsi nel rapporto tra investitori e fra investitori e Controparte_14
Deve tuttavia riconoscersi l'obbligo di manleva di in favore di Parte_9
e . P_ CP_11
In forza dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto del 9.10.2007, sussisteva l'obbligo in capo alla società intermediatrice di provvedere al controllo della regolarità formale dei documenti, pur predisposti in maniera preponderante dalla società emettitrice, in conformità alla normativa nazionale dei paesi interessati dalla distribuzione, con espressa esclusione della responsabilità della società emittente (“Parte A è esclusiva responsabile per il servizio di offerta e di vendita
del Prodotto Strutturato relativamente alla conformità con qualsiasi normativa legale e regolamentare applicabile (ivi inclusa qualsiasi informazione agli investitori ai sensi della direttiva 2004/39 CE (MIFID) … nonché, laddove applicabili, relativamente a qualsiasi clausola d'uso nelle Giurisdizioni
Co Selezionate e, conseguentemente, non si assume alcuna responsabilità a tale
riguardo”).
14 Inoltre, pure l'art. 6 delle condizioni generali di contratto del 9.10.2007 prevedeva l'obbligo di manleva della banca intermediaria, nella misura in cui era
Co previsto che “La Parte A risarcirà e manterrà indenne da e contro qualsiasi pretesa, richiesta o responsabilità e qualsiasi spesa legale (comprese ragionevoli
Co spese legali) sostenuti da in relazione a o in connessione con (i) la commercializzazione, offerta, promozione e vendita del Prodotto Strutturato e/o, se rilevante, delle Polizze, nelle Giurisdizioni Selezionate e, a seconda dei casi,
(ii) se la Parte A sceglierà il nome del Prodotto strutturato, qualsiasi azione che
Co possa essere intentata contro in relazione a tale nome e (iii) se la Parte A utilizza Agenti come specificato nel Contratto, qualsiasi azione o omissione di tali
Agenti nello svolgimento dei compiti loro delegati dalla Parte A”.
Era a dover negoziare in prima persona con gli investitori ed è Parte_9
ad essa riconducibile la violazione dell'obbligo contrattuale di concludere validamente, in conformità alla normativa italiana, il contratto con gli investitori: nel caso di specie trattandosi la violazione che ha dato luogo alla pronuncia di nullità non attiene al contenuto ed all' emissione del titolo ma alla modalità del suo collocamento ed in particolare all'offerta di collocamento, in violazione dell'art. 30, comma 7, tuf, in quanto effettuata fuori sede.
Ciò posto, deve altresì ritenersi sussistente il nesso causale tra il su menzionato inadempimento di e la perdita economica subita da Parte_9 Pt_10
, e mediatamente , riconducibile all'obbligo
[...] Controparte_16
restitutorio nei confronti degli investitori.
15 L'andamento economico negativo dei titoli in relazione ad un investimento in materia finanziaria, aleatorio per definizione, rappresenta invero una mera occasione rispetto all'evento e non già la causa efficiente dello stesso.
Ed invero, come affermato dalla S.C., eliminando dalla serie causale l'inadempimento di , e non avrebbero Parte_9 P_ CP_11
subito alcun danno ovvero alcuna conseguenza negativa, posto che gli investitori non avrebbero potuto far valer alcuna regione di nullità del negozio, né proporre alcuna azione nei confronti della società emittente il titolo e di quella garante la negoziazione.
Va dunque accolta la domanda di manleva avanzata da e Controparte_8
con condanna di a tenere indenni le Controparte_17 Parte_9
prime da quanto queste ultime saranno condannate a pagare in favore degli investitori.
e vanno dunque condannate in solido alla Controparte_16 CP_11
restituzione del corrispettivo versato dagli investitori, vale a dire:
- e quali eredi di € Parte_5 Parte_6 Persona_2
261.850,00;
- € 30.030,00; Parte_3
- € 90.000,00; Parte_2
- € 79.580,00; Parte_1
- , quale erede di € 250.250,00. Parte_4 Persona_1
16 I ricorrenti sono peraltro tenuti alla restituzione alla società emittente dei titoli o del loro controvalore unitamente alle cedole e frutti civili percepite dai ricorrenti medesimi.
Gli interessi sugli importi da restituirsi agli investitori, al tasso legale, andranno corrisposti con decorrenza dalla domanda introduttiva del giudizio del primo grado e parimenti con decorrenza dalla medesima data vanno determinati gli interessi, sempre al tasso legale, sulle somme percepite dagli investitori.
Ed invero, accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c. e conseguente obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione, e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili (Cass., 16/03/2018 n. 6664).
Per quanto concerne gli interessi, si evidenzia che in tema di indebito oggettivo,
la buona fede dell'accipiens al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul solvens che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito,
l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta (Cass., 08/10/2019 n. 25140), al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda.
17 Ciò premesso, non risulta né allegata, né tanto meno provata, neppure in via presuntiva, considerata l'imputabilità alla della violazione dell'art. 30 Parte_9
TUF, la malafede della società emittente e della garante. .
Va da ultimo accolta la domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della la quale, in conseguenza della già accertata Parte_9
violazione della normativa del D.lgs. 58/1998 sarà tenuta a corrispondere agli odierni ricorrenti, a titolo di interessi compensativi, gli interessi al tasso legale sui corrispettivi versati per l'acquisto dei certificati, dalla data del perfezionamento dell'operazione alla data di introduzione del presente giudizio, in assenza di prova del maggior danno subito dagli investitori per la svalutazione monetaria.
Quanto alle spese di lite, , RO Controparte_18
vanno condannate in solido alla refusione a
[...] Parte_3
e quali eredi Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_6
di e quale erede di delle spese Persona_4 Parte_4 Persona_1
dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Va altresì disposta, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, la restituzione ai ricorrenti medesimi delle somme già versate a titolo di spese processuali del primo grado e del primo giudizio di appello.
Stante la novità delle questioni trattate va invece disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra e RO [...]
da una parte ed dall'altra. CP_1 Parte_9
18
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da Parte_3 Parte_2
e nei confronti Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_4
di , RO Controparte_19
, così dispone:
[...]
Dichiara la nullità dei contratti conclusi dagli appellanti aventi ad oggetto i certificati denominati “Express Coupon su 4 banche Usa” ed “Express Coupon
Plus “ , emessi da e garantiti da Controparte_20 [...]
Parte_11
Condanna e in solido alla RO Controparte_1
restituzione dei sottoindicati importi, oltre ad interessi legali dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo, previa restituzione dei titoli o del loro controvalore e dei frutti civili percepiti dai ricorrenti, anche in questo caso maggiorati di interessi legali dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo, da detrarsi dagli importi sottoindicati:
- € 261.850,00 in favore di e Parte_5 Parte_6
- € 30.030,00 in favore di Parte_3
- € 90.000,00 in favore di Parte_2
- € 79.580,00 in favore di Parte_1
- € 250.250,00 in favore di . Parte_4
19 Accoglie la domanda di manleva svolta da e RO
e per l'effetto condanna Controparte_1 Controparte_19
a tenere indenni le prime da quanto esse saranno tenute a pagare agli
[...]
investitori, in forza del precedente capo.
Condanna al risarcimento dei danni in Parte_12
favore dei ricorrenti in riassunzione, che liquida in misura degli interessi legali sulle somme versate a titolo di corrispettivo per l'acquisto dei certificati, con decorrenza dalla data di versamento alla data di introduzione del presente giudizio.
Condanna , ed RO Controparte_1 [...]
in solido alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_21
dei ricorrenti in riassunzione, che liquida :
- per il giudizio di primo grado in 15.200,00 € di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- per il primo giudizio di appello in 12.200,00 € di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
- per il giudizio di legittimità in 10.200,00 € di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario in misura del 15% per spese generali ed accessori di legge;
- per il presente giudizio in 12.200,00 €, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra RO
e .
[...] Controparte_22
20 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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