CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8778/2019 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Ambra s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. ER OB nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti, n. 99; – controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo n. 937/01/2018, pronunciata il 5 aprile 2018 e depositata il 11 ottobre 2018. Cumulabilità agevolazioni III conto energia e l. n. 388/2000 c.d. Tremonti ambientale Civile Sent. Sez. 5 Num. 4429 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA Data pubblicazione: 13/02/2023 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 2 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07 febbraio 2023 dal Cons. Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento dei restanti e la decisione nel merito;
Nessuno comparso per le parti. FATTI DI CAUSA La società contribuente opera nel settore delle energie rinnovabili e presentava nel 2015 istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per l’Ires versata negli anni d’imposta da 2011 a 2014 compresi, sull’assunto adi aver sostenuto nel 2011 investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico rientrante nel novero degli investimenti ambientali di cui all’a l. n. 388/2000. Precisava di aver ottenuto accesso alla tariffa agevolata di cui al III conto energia, di cui al d.m. 6 agosto 2010, ma di non aver inserito nelle deduzioni la detassazione ambientale di cui alla l. n 388/2000, residuando in allora dubbi sulla cumulabilità delle due disposizioni di favore. Impugnato il silenzio rifiuto, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti tre mezzi di ricorso. .I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art.360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 e del d.m. 6 agosto 2010, nella sostanza ritenendo che i collegi di merito abbia travisato le condizioni di cumulabilità fra legge citata e i “conti energia”, per cui se la legge non pone limitazioni, occorre vedere che non siano 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 3 contenute nei diversi “conti energia” che hanno previsto condizioni e limiti onde evitare profili distorsivi della concorrenza che potrebbero tradursi in violazione della concorrenza con infrazione eurounitaria. L'art. 5 del d.m. 6 agosto 2010 “III conto energia”, stabilisce che la fruizione delle tariffe incentivanti ivi previste è cumulabile esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nella norma stessa, tra i quali non figura la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dall’art. 6 commi da 13 a 19 della legge n.388 del 2000 (Tremonti ambiente). A conferma della non cumulabilità dei due benefici l'art. 36 del d.l. n.124/2019 ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla Tremonti ambiente mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio delle tariffe incentivanti previsto dal “III conto energia”), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dal “III conto energia” mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della Tremonti ambiente. Indirettamente questa Corte ha ritenuto la non cumulabilità dei benefici, quando ha pronunciato sugli atti amministrativi (la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo) funzionali a regolare i rapporti fra i due benefici alternativi. Ed infatti, rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010, l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 4 l'importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo l'annullamento del provvedimento in esame nonché l'accertamento del proprio diritto a cumulare le tariffe e la menzionata deduzione fiscale). Cfr. Cass. S.U. n. 25479/2021. Nel caso di specie, non è controverso che la società che ha chiesto il rimborso di una somma equivalente alla mancata fruizione, nell’'anno di imposta 2011, della detassazione prevista dall’art. 6 commi da 13 a 19 della legge n.288 del 2000, già beneficiava delle tariffe incentivanti previste dal “III conto energia”, con conseguente non cumulabilità dei due benefici, anche sotto forma di rimborso della somma corrispondente alla mancata deduzione dal reddito imponibile della quota di investimento ambientale ex Tremonti -ambiente. Donde il motivo è fondato e merita accoglimento. .II. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 e del d.m. 6 agosto 2010, nonché dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non abbia valutato l’insufficienza della produzione documentale in via amministrativa al fine della rituale domanda di rimborso. Con il terzo motivo si prospetta censura e art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 111 Costituzione, articoli 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, articoli 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza protestando nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al quantum oggetto di rimborso. I motivi riguardano profili probatori e motivazionali, sicché restano assorbiti dal precedente che attiene alla non debenza del rimborso. 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 5 Conclusivamente il ricorso va accolto per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti gli altri, e non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbili gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.settemilacinquecento/00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2023
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento dei restanti e la decisione nel merito;
Nessuno comparso per le parti. FATTI DI CAUSA La società contribuente opera nel settore delle energie rinnovabili e presentava nel 2015 istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per l’Ires versata negli anni d’imposta da 2011 a 2014 compresi, sull’assunto adi aver sostenuto nel 2011 investimento per la realizzazione di impianto fotovoltaico rientrante nel novero degli investimenti ambientali di cui all’a l. n. 388/2000. Precisava di aver ottenuto accesso alla tariffa agevolata di cui al III conto energia, di cui al d.m. 6 agosto 2010, ma di non aver inserito nelle deduzioni la detassazione ambientale di cui alla l. n 388/2000, residuando in allora dubbi sulla cumulabilità delle due disposizioni di favore. Impugnato il silenzio rifiuto, trovando apprezzamento delle proprie ragioni in entrambi i gradi di merito, donde ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Vengono proposti tre mezzi di ricorso. .I. Con il primo motivo si prospetta censura ex art.360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 e del d.m. 6 agosto 2010, nella sostanza ritenendo che i collegi di merito abbia travisato le condizioni di cumulabilità fra legge citata e i “conti energia”, per cui se la legge non pone limitazioni, occorre vedere che non siano 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 3 contenute nei diversi “conti energia” che hanno previsto condizioni e limiti onde evitare profili distorsivi della concorrenza che potrebbero tradursi in violazione della concorrenza con infrazione eurounitaria. L'art. 5 del d.m. 6 agosto 2010 “III conto energia”, stabilisce che la fruizione delle tariffe incentivanti ivi previste è cumulabile esclusivamente con i benefici tassativamente elencati nella norma stessa, tra i quali non figura la detassazione per gli investimenti ambientali prevista dall’art. 6 commi da 13 a 19 della legge n.388 del 2000 (Tremonti ambiente). A conferma della non cumulabilità dei due benefici l'art. 36 del d.l. n.124/2019 ha stabilito che i soggetti che sono decaduti dalla possibilità di rinunciare alla detassazione prevista dalla Tremonti ambiente mediante dichiarazione integrativa (al fine di poter mantenere il beneficio delle tariffe incentivanti previsto dal “III conto energia”), possono ugualmente conservare il beneficio (economicamente maggiore) previsto dal “III conto energia” mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della Tremonti ambiente. Indirettamente questa Corte ha ritenuto la non cumulabilità dei benefici, quando ha pronunciato sugli atti amministrativi (la cui giurisdizione spetta al giudice amministrativo) funzionali a regolare i rapporti fra i due benefici alternativi. Ed infatti, rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104 del 2010, l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto fotovoltaico contro il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020 con cui, in attuazione dell'art. 36, comma 3, d.l. n. 124 del 2019, conv., con modif., dalla l. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalità di presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione mediante la quale gli operatori economici che abbiano cumulato la deduzione fiscale ex art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del 2011 possono, avvalendosi della speciale facoltà introdotta proprio dal citato art. 36, assoggettare alle imposte dirette 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 4 l'importo dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo e attuativo del disposto di legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell'elenco riportato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, parte ricorrente aveva agito chiedendo l'annullamento del provvedimento in esame nonché l'accertamento del proprio diritto a cumulare le tariffe e la menzionata deduzione fiscale). Cfr. Cass. S.U. n. 25479/2021. Nel caso di specie, non è controverso che la società che ha chiesto il rimborso di una somma equivalente alla mancata fruizione, nell’'anno di imposta 2011, della detassazione prevista dall’art. 6 commi da 13 a 19 della legge n.288 del 2000, già beneficiava delle tariffe incentivanti previste dal “III conto energia”, con conseguente non cumulabilità dei due benefici, anche sotto forma di rimborso della somma corrispondente alla mancata deduzione dal reddito imponibile della quota di investimento ambientale ex Tremonti -ambiente. Donde il motivo è fondato e merita accoglimento. .II. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 e del d.m. 6 agosto 2010, nonché dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non abbia valutato l’insufficienza della produzione documentale in via amministrativa al fine della rituale domanda di rimborso. Con il terzo motivo si prospetta censura e art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 111 Costituzione, articoli 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, articoli 132 e 274 c.p.c., nonché 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza protestando nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al quantum oggetto di rimborso. I motivi riguardano profili probatori e motivazionali, sicché restano assorbiti dal precedente che attiene alla non debenza del rimborso. 13 – 8778-2019 – 07/02/2023 MMF 5 Conclusivamente il ricorso va accolto per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti gli altri, e non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo della parte contribuente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbili gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.settemilacinquecento/00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2023