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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 480 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro Parte_1 C.F._1
Papale e Concetta Gargiulo.
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Sebastiano Di Betta.
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. , contumace. Controparte_2 C.F._2
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previa sospensione della esecuzione della stessa, ad integrale riforma della sentenza impugnata rigettare tutte le domande proposte nei confronti del sig. Pt_1 in quanto improcedibili per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e per essere
[...] infondate nel merito
Vinte le spese del doppio grado di giudizio”
L' ha così concluso: CP_1
“S i c h i e d e
Che la causa sia trattenuta in decisione, con declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, ovvero sua dichiarazione di rigetto integrale”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 6 1. L' rappresentato dalla conveniva dinanzi al Tribunale di Roma CP_1 Controparte_3
e per sentire accertare e dichiarare che la porzione immobiliare ad Controparte_2 Parte_1
uso abitativo sita in Roma, via Ugo Bignani n. 3, int. 5, era illegittimamente detenuta e occupata senza titolo dai convenuti, e la condanna di questi a rilasciare immediatamente l'immobile e al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura quantificata in € 707,27 al mese e così per €
2.817,19 per il periodo fino al luglio 2014 (somma indicata al netto degli acconti già versati), oltre alle indennità maturate e maturande per i successivi mesi sino all'effettivo rilascio dell'immobile.
2. si costituiva, contestando la circostanza che l' si fosse attivato per Parte_1 CP_1
ottenere il rilascio dell'immobile in via bonaria e precisava di avere avuto notizia della natura abusiva dell'occupazione da parte della signora solo con la notifica dell'atto di citazione, e CP_2
di avere provveduto quindi già in data 28.1.2016 a liberare l'appartamento, restituendolo alla signora he, avendone la disponibilità, lo aveva precedentemente immesso nel possesso e a CP_2
cui pagava un canone di locazione pari ad € 900,00 oltre il pagamento degli interi oneri condominiali.
Sosteneva che l non aveva subito alcun danno, in quanto allo stesso veniva corrisposta CP_1
dalla signora a somma di € 718,56 quale indennità di occupazione comprensiva delle spese CP_2
condominiali.
Ottenuta la restituzione dell'immobile, l' rinunciava alla domanda di rilascio e insisteva solo CP_1
per il risarcimento dei danni.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12788/2018, accoglieva la domanda risarcitoria e,
accertata l'occupazione abusiva dal mese di marzo del 2012 fino al 3.3.2016, data di restituzione dell'immobile da parte della signora determinava il danno subito dall' in misura pari CP_2 CP_1
al canone dovuto per ciascun mese - in ragione del valore locativo di mercato dell'immobile stimato sulla base degli accordi sindacali applicati all' per appartamenti similari - pari a € 707,27 CP_1
mensili, per un totale di € 33.948,96, oltre interessi.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'omessa instaurazione della procedura di mediazione sull'errato presupposto del Tribunale che la stessa non fosse obbligatoria, trattandosi di occupazione senza titolo. L'appellante ha invece dedotto che rientravano nell'ambito della pagina 3 di 6 mediazione obbligatoria anche tutte quelle domande volte ad ottenere l'indennità di occupazione per l'ipotesi di rapporto locatizio privo della forma scritta richiesta dalla legge n. 431/1998.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria,
ritenendo erroneamente che il danno da occupazione fosse in re ipsa.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che nessun atto illecito era stato da lui compiuto tale da giustificare la condanna in via solidale con la signora Egli aveva difatti sempre avuto CP_2
un comportamento consono a un conduttore in buona fede, corrispondendo i canoni di locazione e oneri accessori a mentre l' aveva aggravato il danno asseritamente subito, essendo CP_2 CP_1
rimasto inerte nei confronti di per oltre tre anni dalla scoperta dell'occupazione Pt_1
dell'immobile, e di per oltre quindici anni. CP_2
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato la genericità della pronuncia che non aveva distinto le posizioni dei due convenuti, atteso che aveva sempre corrisposto in buona fede Pt_1
il canone di locazione a che lo aveva immesso nel possesso. Anche la missiva inviata nel CP_2
2012 all da per ottenere la riparazione di una perdita d'acqua era sintomo di buona CP_1 Pt_1
fede e incompatibile con una condotta di occupazione abusiva.
5. Il primo motivo d'appello è infondato perché la causa petendi della domanda è un'occupazione
sine titulo e non un rapporto di locazione di cui non è stato chiesto l'accertamento.
6. Il terzo e quarto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto finalizzati a negare la commissione di un illecito ex art. 2043 c.c., sono infondati.
non era legittimato a occupare l'immobile, perché la stessa lo occupava senza Pt_1 CP_2
titolo.
Non è sufficiente a escludere il dolo o la colpa in capo a il solo pagamento mensile di Pt_1
un corrispettivo alla signora per abitare un appartamento che l'appellante sapeva non CP_2
appartenere a quest'ultima, atteso che egli stesso nell'anno 2012 aveva scritto alla Controparte_3
per lamentarsi di una perdita d'acqua e non a
[...] CP_2
non ha nemmeno sottoscritto un regolare contratto di sublocazione idoneo a dimostrare Pt_1
che comunque era regolare detentrice del bene. CP_2
pagina 4 di 6 Deve quindi concludersi nel senso che l'appellante, profittando della disponibilità di fatto del bene da parte di si sia accordato con quest'ultima per usufruire lui stesso CP_2
dell'appartamento.
Né, a parte un'inerzia di per sé non significativa, l' ha mai palesato la volontà di intrattenere CP_1
un rapporto di locazione con le parti.
7. Il secondo motivo d'appello pure è infondato.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha di recente chiarito che “In tema di risarcimento del danno
da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto
al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico
pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone
superiore a quello di mercato) (…)” (Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, Rv. 666193 - 04) .
Parte attrice ha chiesto nel giudizio in esame il risarcimento del danno emergente, consistente nella perdita di godimento del bene, la cui liquidazione è stata indicata con riferimento a un importo inferiore al valore locativo dell'immobile tratto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate.
La liquidazione del danno secondo questi parametri risponde ai principi affermati dalla sentenza sopra menzionata secondo cui “
4.10. Vanno in conclusione enunciati i seguenti principi di diritto: “nel
caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di
godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata
perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita
subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di
mercato”.”.
8. L'appello deve essere quindi integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
pagina 5 di 6 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 31.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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