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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 54 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Roberto Vignati presidente
Dott. Giulia Dossi consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.
2645 del 19.7.2023 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr. Tullio Perillo discussa all'udienza collegiale del
17.4.2024, proposto da
[...]
(CF ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ESPOSITO ELVIRA, UT ROSA ( C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE LETIZIA AI COLLI AMINEI 4 80131
NAPOLI
APPELLANTE
CONTRO
(CF Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
1 (CF Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
(CF Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per A) in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza n. 2645/2023, emessa dal Tribunale di Milano – Sez.
Lavoro - in data 18/07/2023 e pubblicata in data 19/07/2023 mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento N.
4905/2023 R.G., comunicata dalla Cancelleria all'appellante presso i sottoscritti avvocati a mezzo mail-pec in data 19/07/2023, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:
- sospendere e/o revocare il decreto prot. 5155 del 30.11.2022 di annullamento Contratto a Tempo determinato emesso dall'
[...]
“ ” di DE NA (MI) e Organizzazione_1 Org_2 per l'effetto, ordinare il ripristino del contratto prot.4742 del
16/11/2022 sottoscritto dal ricorrente, con conseguente corresponsione della retribuzione, dall'annullamento del contratto all'effettivo ripristino;
- sospendere e/o revocare il decreto prot. 5173/VII.1 del 01.12.2022 di depennamento graduatoria III^ Fascia personale ATA emesso dall' Istituto di Controparte_4
“ ” di DE NA (MI) e per l'effetto, ordinare di Org_2 reinserire il ricorrente nella graduatoria III^ fascia della
2 Provincia di Milano, personale ATA, profilo collaboratore scolastico dal 01.12.2022, data del depennamento, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare ogni pregiudizio subito e subendo;
- accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente.
- per l'effetto revocare le ordinanze cautelare e del reclamo, anche in punto delle spese di lite.
- Accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di
Stato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Per
[...]
Controparte_5
Voglia
[...] codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2645/23 il Tribunale ha respinto il ricorso promosso da avverso il decreto prot. 5155 Parte_1 del 30.11.2022 dell' di annullamento del Controparte_4 contratto a tempo determinato e del decreto n. 5173/VII.1 del
1.12.2022 di depennamento dalla graduatoria III fascia personale
ATA sulla scorta di inidoneità del titolo di studio/qualifica dichiarato quale operatore turistico conseguito presso l'istituto
[...
[...] [...]
di Napoli e per aver dichiarato all'atto di assunzione di Org_3 essere fisicamente idoneo alle funzioni del profilo CS, circostanza poi emersa come falsa in quanto lo stesso dapprima produceva un verbale di commissione medica e poi (ai fini di ottenimento dei benefici della L. 104/92) un certificato di invalidità totale 100% e con necessità di accompagnamento del 2011 emesso dall' di Napoli. Org_4
Il giudice ha ritenuto che i provvedimenti emessi dal dirigente dell' di DE NA erano legittimi Controparte_5 in quanto l'art. 7 DM 50/2021 prevede l'esclusione dei candidati dalle graduatorie che non sono in possesso dei requisiti di ammissione.
In tal senso i provvedimenti in oggetto dopo avere rilevato l'inidoneità del diploma dichiarato dal ricorrente ai fini di inserimento nella graduatoria ATA 21/24 ottenuto presso l' Org_5
di Napoli per essere il detto Istituto stato parificato
[...] solo dall'anno scolastico 2010/11 per le prime e seconde classi, mentre il ricorrente aveva ottenuto il diploma nell'anno scolastico 2012 e, dunque, privo dei requisiti di parità richiesti.
Inoltre, risultava la totale invalidità al servizio in data
29.11.2022 ovvero in data successiva alla assunzione, giacché lo stesso aveva fornito un verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del collocamento mirato, mentre successivamente era accertato un certificato di invalidità totale con accompagnamento del 2011 non dichiarato.
Il ricorrente aveva proposto dapprima ricorso ex art. 700 cpc per sospendere i provvedimenti impugnati, nonché il reclamo cautelare che aveva confermato il rigetto.
Ha proposto l'appello alla sentenza il ricorrente con quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo parte appellante denuncia che il primo giudice si era limitato a riportare pedissequamente il contenuto del
4 decreto, null'altro però argomentando in merito alla infondatezza e illegittimità di quanto in esso contenuto in riferimento alle gravi accuse nei confronti dell'appellante per presunte “false dichiarazioni” (errata indicazione della qualifica conseguita presso l' di Napoli in luogo di quella corretta Org_5 di operatore dei servizi di accoglienza turistica, conseguita nell'anno Scolastico 2012/2013 presso l' di Org_6
Frattamaggiore).
Con il secondo motivo parte appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe dovuto revocare i due decreti di annullamento del contratto e di depennamento dalle graduatorie, riconoscendo, già solo in via documentale, che lo stesso non aveva occultato la sua invalidità ed era in possesso del titolo di studio idoneo già convalidato in data 16/03/2021, essendosi trattato di un mero errore e sussistendo il detto titolo presso di Frattamaggiore. Organizzazione_7
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle istanze istruttorie richieste (prova testimoniale e ordine ex art.210 c.p.c., ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio la documentazione relativa al sig. Parte_1 consegnata alla presa di servizio (16.11.22) e il certificato del medico del lavoro dr. (24.11.22). Persona_1
Parte appellante insiste nell'affermare di aver subito un danno grave ed irreparabile dal momento che allo stesso era stata preclusa la possibilità di lavorare come collaboratore scolastico oltre a quella di conseguire punteggio idoneo all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente danno irreparabile consistente nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita.
Sul punto ricorda infatti che con l'annullamento del contratto di lavoro non aveva percepito le retribuzioni per i mesi da novembre
5 2022 a giugno 2023 e non aveva potuto maturare i 6 punti che erano riconosciuti ogni anno di servizio.
Inoltre, con il depennamento dalle graduatorie d'istituto non aveva più possibilità di effettuare supplenze fino al 2025.
Infatti, l'appellante era stato convocato per effettuare supplenze, ma non aveva potuto presentarsi, a causa del depennamento, perdendo quindi ben 18 punti e non progredendo nella graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
Parte appellante si duole inoltre del fatto che nel ricorso in primo grado era stata chiesta la revoca delle ordinanze cautelari e del reclamo, anche in punto delle spese di lite. Il Giudice di prima cure nella sentenza impugnata non si era pronunciato e nel rigettare il ricorso lo aveva condannato al pagamento di euro
1500,00 oltre accessori, per un complessivo importo, quindi, pari ad euro 4000,00 euro.
Chiede quindi la riforma anche di tale capo della sentenza.
Si è costituito il e l' CP_1 Controparte_6 di Milano, l'
[...] Parte_2 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
La Corte all'udienza del 27.3.2024 invitava le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio del difetto del contraddittorio processuale e rinviava la discussione all'odierna udienza assegnando alle parti termine per il deposito di note al riguardo.
Le parti provvedevano a depositare le note nel termine assegnato e la causa era discussa all'udienza odierna e veniva decisa come da dispositivo.
La controversia deve essere decisa sul rilievo d'ufficio del difetto del contraddittorio processuale.
L'appellante ha affermato nelle note autorizzate che non vi sarebbe alcun controinteressato in relazione all'odierna domanda di reinserimento nella graduatoria di III fascia ATA in quanto
6 egli non ha impugnato una graduatoria, né chiede un punteggio superiore: nel caso di accoglimento della domanda egli sarebbe reinserito nella graduatoria con il punteggio di 10,30 nella posizione già occupata, senza alcun pregiudizio per gli altri soggetti già presenti nella graduatoria.
Tale tesi non può essere accolta in quanto in ipotesi il reinserimento nella graduatoria – pur con lo stesso punteggio – determinerebbe una modifica della graduatoria medesima che avrebbe effetti sulle posizioni soggettive dei terzi.
“Va infatti osservato che per i casi come quello oggetto della presente controversia ove la realizzazione “ dell'utilità pretesa …richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario", deve trovare applicazione il principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, solo "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (così Cass. 23/11/2021 n. 36356;
Cass. 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. 9 novembre 2018, n.
28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988)”.
7 Si tratta di principi applicabili anche alla fattispecie atteso che anche le graduatorie oggetto di causa, così come correttamente già affermato dal Tribunale, costituiscono selezioni lato sensu concorsuali. omissis
In tale contesto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c. deve pertanto essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa avanti il primo giudice. (Corte appello Milano L. sent. N. 1031/2023 Pres./rel. Picciau).
Il rilievo d'ufficio del difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e la novità del contenzioso giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr., sulla regolazione delle spese in caso di applicazione dell'art. 354 c.p.c, Cass.,
31/03/2022, n. 10485; Cass., n. 14495 del 9/06/2017; cfr. anche
Cass. 6/05/2021, n.11865).
PQM
Dichiara la nullità della sentenza n. 2645/2023 del Tribunale di
Milano con rinvio al primo giudice.
Compensa integralmente le spese del doppio grado fra le parti.
Milano, 17.4.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Roberto Vignati
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Roberto Vignati presidente
Dott. Giulia Dossi consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.
2645 del 19.7.2023 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr. Tullio Perillo discussa all'udienza collegiale del
17.4.2024, proposto da
[...]
(CF ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. ESPOSITO ELVIRA, UT ROSA ( C.F._2 elettivamente domiciliata in VIALE LETIZIA AI COLLI AMINEI 4 80131
NAPOLI
APPELLANTE
CONTRO
(CF Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
(CF ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
1 (CF Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
(CF Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO e elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per A) in riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza n. 2645/2023, emessa dal Tribunale di Milano – Sez.
Lavoro - in data 18/07/2023 e pubblicata in data 19/07/2023 mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento N.
4905/2023 R.G., comunicata dalla Cancelleria all'appellante presso i sottoscritti avvocati a mezzo mail-pec in data 19/07/2023, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:
- sospendere e/o revocare il decreto prot. 5155 del 30.11.2022 di annullamento Contratto a Tempo determinato emesso dall'
[...]
“ ” di DE NA (MI) e Organizzazione_1 Org_2 per l'effetto, ordinare il ripristino del contratto prot.4742 del
16/11/2022 sottoscritto dal ricorrente, con conseguente corresponsione della retribuzione, dall'annullamento del contratto all'effettivo ripristino;
- sospendere e/o revocare il decreto prot. 5173/VII.1 del 01.12.2022 di depennamento graduatoria III^ Fascia personale ATA emesso dall' Istituto di Controparte_4
“ ” di DE NA (MI) e per l'effetto, ordinare di Org_2 reinserire il ricorrente nella graduatoria III^ fascia della
2 Provincia di Milano, personale ATA, profilo collaboratore scolastico dal 01.12.2022, data del depennamento, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare ogni pregiudizio subito e subendo;
- accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente.
- per l'effetto revocare le ordinanze cautelare e del reclamo, anche in punto delle spese di lite.
- Accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di
Stato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Per
[...]
Controparte_5
Voglia
[...] codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2645/23 il Tribunale ha respinto il ricorso promosso da avverso il decreto prot. 5155 Parte_1 del 30.11.2022 dell' di annullamento del Controparte_4 contratto a tempo determinato e del decreto n. 5173/VII.1 del
1.12.2022 di depennamento dalla graduatoria III fascia personale
ATA sulla scorta di inidoneità del titolo di studio/qualifica dichiarato quale operatore turistico conseguito presso l'istituto
[...
[...] [...]
di Napoli e per aver dichiarato all'atto di assunzione di Org_3 essere fisicamente idoneo alle funzioni del profilo CS, circostanza poi emersa come falsa in quanto lo stesso dapprima produceva un verbale di commissione medica e poi (ai fini di ottenimento dei benefici della L. 104/92) un certificato di invalidità totale 100% e con necessità di accompagnamento del 2011 emesso dall' di Napoli. Org_4
Il giudice ha ritenuto che i provvedimenti emessi dal dirigente dell' di DE NA erano legittimi Controparte_5 in quanto l'art. 7 DM 50/2021 prevede l'esclusione dei candidati dalle graduatorie che non sono in possesso dei requisiti di ammissione.
In tal senso i provvedimenti in oggetto dopo avere rilevato l'inidoneità del diploma dichiarato dal ricorrente ai fini di inserimento nella graduatoria ATA 21/24 ottenuto presso l' Org_5
di Napoli per essere il detto Istituto stato parificato
[...] solo dall'anno scolastico 2010/11 per le prime e seconde classi, mentre il ricorrente aveva ottenuto il diploma nell'anno scolastico 2012 e, dunque, privo dei requisiti di parità richiesti.
Inoltre, risultava la totale invalidità al servizio in data
29.11.2022 ovvero in data successiva alla assunzione, giacché lo stesso aveva fornito un verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini del collocamento mirato, mentre successivamente era accertato un certificato di invalidità totale con accompagnamento del 2011 non dichiarato.
Il ricorrente aveva proposto dapprima ricorso ex art. 700 cpc per sospendere i provvedimenti impugnati, nonché il reclamo cautelare che aveva confermato il rigetto.
Ha proposto l'appello alla sentenza il ricorrente con quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo parte appellante denuncia che il primo giudice si era limitato a riportare pedissequamente il contenuto del
4 decreto, null'altro però argomentando in merito alla infondatezza e illegittimità di quanto in esso contenuto in riferimento alle gravi accuse nei confronti dell'appellante per presunte “false dichiarazioni” (errata indicazione della qualifica conseguita presso l' di Napoli in luogo di quella corretta Org_5 di operatore dei servizi di accoglienza turistica, conseguita nell'anno Scolastico 2012/2013 presso l' di Org_6
Frattamaggiore).
Con il secondo motivo parte appellante si duole del fatto che il primo giudice avrebbe dovuto revocare i due decreti di annullamento del contratto e di depennamento dalle graduatorie, riconoscendo, già solo in via documentale, che lo stesso non aveva occultato la sua invalidità ed era in possesso del titolo di studio idoneo già convalidato in data 16/03/2021, essendosi trattato di un mero errore e sussistendo il detto titolo presso di Frattamaggiore. Organizzazione_7
Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle istanze istruttorie richieste (prova testimoniale e ordine ex art.210 c.p.c., ove ritenuto necessario, all'Amministrazione resistente di esibire in giudizio la documentazione relativa al sig. Parte_1 consegnata alla presa di servizio (16.11.22) e il certificato del medico del lavoro dr. (24.11.22). Persona_1
Parte appellante insiste nell'affermare di aver subito un danno grave ed irreparabile dal momento che allo stesso era stata preclusa la possibilità di lavorare come collaboratore scolastico oltre a quella di conseguire punteggio idoneo all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente danno irreparabile consistente nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita.
Sul punto ricorda infatti che con l'annullamento del contratto di lavoro non aveva percepito le retribuzioni per i mesi da novembre
5 2022 a giugno 2023 e non aveva potuto maturare i 6 punti che erano riconosciuti ogni anno di servizio.
Inoltre, con il depennamento dalle graduatorie d'istituto non aveva più possibilità di effettuare supplenze fino al 2025.
Infatti, l'appellante era stato convocato per effettuare supplenze, ma non aveva potuto presentarsi, a causa del depennamento, perdendo quindi ben 18 punti e non progredendo nella graduatoria ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
Parte appellante si duole inoltre del fatto che nel ricorso in primo grado era stata chiesta la revoca delle ordinanze cautelari e del reclamo, anche in punto delle spese di lite. Il Giudice di prima cure nella sentenza impugnata non si era pronunciato e nel rigettare il ricorso lo aveva condannato al pagamento di euro
1500,00 oltre accessori, per un complessivo importo, quindi, pari ad euro 4000,00 euro.
Chiede quindi la riforma anche di tale capo della sentenza.
Si è costituito il e l' CP_1 Controparte_6 di Milano, l'
[...] Parte_2 insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza di prime cure.
La Corte all'udienza del 27.3.2024 invitava le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio del difetto del contraddittorio processuale e rinviava la discussione all'odierna udienza assegnando alle parti termine per il deposito di note al riguardo.
Le parti provvedevano a depositare le note nel termine assegnato e la causa era discussa all'udienza odierna e veniva decisa come da dispositivo.
La controversia deve essere decisa sul rilievo d'ufficio del difetto del contraddittorio processuale.
L'appellante ha affermato nelle note autorizzate che non vi sarebbe alcun controinteressato in relazione all'odierna domanda di reinserimento nella graduatoria di III fascia ATA in quanto
6 egli non ha impugnato una graduatoria, né chiede un punteggio superiore: nel caso di accoglimento della domanda egli sarebbe reinserito nella graduatoria con il punteggio di 10,30 nella posizione già occupata, senza alcun pregiudizio per gli altri soggetti già presenti nella graduatoria.
Tale tesi non può essere accolta in quanto in ipotesi il reinserimento nella graduatoria – pur con lo stesso punteggio – determinerebbe una modifica della graduatoria medesima che avrebbe effetti sulle posizioni soggettive dei terzi.
“Va infatti osservato che per i casi come quello oggetto della presente controversia ove la realizzazione “ dell'utilità pretesa …richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario", deve trovare applicazione il principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, solo "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (così Cass. 23/11/2021 n. 36356;
Cass. 5 giugno 2008, n. 14914; Cass. 9 novembre 2018, n.
28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988)”.
7 Si tratta di principi applicabili anche alla fattispecie atteso che anche le graduatorie oggetto di causa, così come correttamente già affermato dal Tribunale, costituiscono selezioni lato sensu concorsuali. omissis
In tale contesto, in applicazione dell'art. 354 c.p.c. deve pertanto essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa avanti il primo giudice. (Corte appello Milano L. sent. N. 1031/2023 Pres./rel. Picciau).
Il rilievo d'ufficio del difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e la novità del contenzioso giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr., sulla regolazione delle spese in caso di applicazione dell'art. 354 c.p.c, Cass.,
31/03/2022, n. 10485; Cass., n. 14495 del 9/06/2017; cfr. anche
Cass. 6/05/2021, n.11865).
PQM
Dichiara la nullità della sentenza n. 2645/2023 del Tribunale di
Milano con rinvio al primo giudice.
Compensa integralmente le spese del doppio grado fra le parti.
Milano, 17.4.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Roberto Vignati
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