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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5091/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI MATTO IVANO,VENDITTI CLAUDIO, DIONIGI MICHELE contro
RT rappr. e dif. dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato innanzi al TAR Puglia sede di Bari, il ricorrente in epigrafe indicato, docente del dipartimento di Economia dell' , RT ha chiesto l'annullamento parziale: della delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 377 del 25 novembre 2020, avente ad oggetto RT
“conferimento incarichi aggiuntivi a personale docente ” (nei punti relativi al mancato conferimento di incarichi aggiuntivi e liquidazione dei compensi maturati CP per 4 specifici progetti “M.I . , .”, “Progetti di ricerca I .P.A.” e CP3
“Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale”), della delibera del Consiglio dell' RT
n. 40/2021, confermativa della precedente delibera;
del “Regolamento per la
[...] disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi del l'art . 9 della L. n.
240/2010 ”, approvato con decreto del Rettore n. 1398/2017. Il ha altresì chiesto l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto l'importo Pt_1 di € 109.188,62, a titolo di compensi per l'attività espletata nei ridetti progetti.
Il Tar Puglia, con sentenza n. 573/2023, depositata il 30.03.2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.6.2023 presso la sezione lavoro del
Tribunale di Foggia, il ricorrente ha chiesto di: “1) disapplicare le delibere del
Consiglio di Amministrazione dell' nn.377/2020 e RT
40/2021 nonché il decreto del rettore n.206 del 12.2.2021 per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
2) condannare l' (c.f. / p.i. RT P.IVA_1
), in persona del Rettore pro tempore con sede in alla via P.IVA_2 CP1
Gramsci n.89/91, al pagamento in favore del prof. della somma di Parte_1
€109.188,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli diritti retributivi.”
Il in particolare ha dedotto: di aver svolto incarichi, non compresi nei compiti Pt_1
e doveri d'ufficio, inerenti attività svolte e rendicontate nell'ambito di quattro specifici progetti: 1)“Masseria di inclusione sociale sanitaria educativa – M.I.S.S.”, terminato in data 30/03/2018, per l'attività di ricerca svolta anche nella sua qualità di responsabile scientifico;
2)“Short supply chain knowledge and innovation network –
, terminato in data 31/10/2019, per l'attività di ricerca anche nella sua CP4 qualità di responsabile scientifico;
3)“Progetti di ricerca I.P.A.: preparazione, presentazione e gestione proposte progettuali”, nella sua qualità di responsabile scientifico e per l'attività di preparazione, redazione e presentazione dei progetti;
4)“Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale”, terminato in data 30/09/2019, per l'attività di ricerca svolta;
di aver chiesto all' , la liquidazione dei compensi RT maturati per lo svolgimento dei ridetti incarichi;
che il C.d.a. dell' CP1 resistente con deliberazione n.377/2020, rigettava la sua istanza, adducendo “in primo luogo, che gli incarichi dei quali si propone l'attribuzione/autorizzazione si riferiscono a periodi pregressi ed in alcuni casi, già esauriti;
- in secondo luogo, dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza l'effettivo contenuto dell'incarico aggiuntivo (quali sono le attività effettivamente svolte/da svolgere nei periodi di riferimento e le ragioni che giustificano l'impegno supplementare, rispetto a quello istituzionale, per la realizzazione delle attività di ricerca) e degli obiettivi misurabili e riscontrabili attesi all'esito dell'espletamento delle ridette attività; - in terzo luogo, in alcuni casi non vi è esplicito riferimento alle fonti di finanziamento degli incarichi in questione, potendosi solo dedurre che le risorse da utilizzare sono quelle rinvenienti dalle economie di progetto o dalle spese generali”; che, inoltre il C.d.a. deliberava “di dare atto che gli incarichi di ricerca aggiuntivi rispetto alle ordinarie attività istituzionali nell'ambito di progetti di ricerca destinatari di finanziamenti competitivi ovvero alimentati con economie utili di progetto o attività di autofinanziamento da parte dei Dipartimenti rientrano nella fattispecie di cui all'art.9 della Legge n.240/2010 e soggiacciono, pertanto, ai presupposti e al procedimento di conferimento previsto dalla norma citata nonché dal “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art.9 della legge
n.240/2010” di Ateneo e, per l'effetto, della impossibilità di conferire e liquidare tali incarichi con effetto retroattivo e in carenza degli elementi previsti, in particolare, dagli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento”; che il medesimo C.d.a. a seguito di istanza di riesame, con delibera n.40/2021, procedeva a confermare quella precedentemente resa (delibera n. 377/2020), ribadendo che “ai docenti non si possono conferire e liquidare incarichi aggiuntivi con effetto retroattivo e in carenza dei presupposti previsti dagli artt.4 e 5 del Regolamento Fondo per le premialità”; che l' , per la realizzazione dei progetti di cui innanzi, CP1 RT ha percepito finanziamenti pubblici anche di rilevanza comunitaria;
le somme sono state erogate dopo la certificazione, da parte degli organi apicali dell' RT
, la regolare esecuzione dei progetti;
che è illogico e contraddittorio, il
[...] modus operandi dell'amministrazione resistente, laddove, da un lato, ha attestato la regolarità esecutiva progettuale per percepire i finanziamenti e, dall'altro lato, ha negato la liquidazione in favore del ricorrente dei relativi compensi per irregolarità procedurali;
che le suddette delibere sono illegittime, nella parte in cui negano la liquidazione delle spettanze maturate in suo favore per i singoli progetti indicati, poiché violano l'art.9 della l. n.240/2010 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo.
Il ricorrente, inoltre, ha indicato con riferimento a ciascun progetto le condizioni legittimanti, a suo avviso, la liquidazione del compenso (vedasi pagg. 8, 9, 10, 11 e
12 del ricorso).
L , regolarmente costituitasi in giudizio, ha in via RT preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo di sollevare d'ufficio la questione di conflitto negativo di giurisdizione, appartenendo la competenza a decidere la controversia al giudice amministrativo. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con note del 18.3.2024, parte ricorrente ha aderito all'eccezione in materia di giurisdizione sollevata dalla controparte.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la decisione.
Dopo l'udienza del 25.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Innanzitutto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dal Tar
Bari nella sentenza n. 573/2023, per le medesime e pienamente condivisibili argomentazioni addotte nella ridetta sentenza ove si legge testualmente: “se è vero che le controversie concernenti il rapporto di impiego dei docenti universitari sono attribuite tipicamente allo spazio cognitorio del Giudice Amministrativo, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico, nel caso di specie ci si ritrova dinanzi ad una fattispecie materiale che esula dal rapporto di lavoro istituzionale strictu sensu considerato, ponendosi anzi in un rapporto di mera occasionalità necessaria nei riguardi dello stesso. Ciò considerato, non risulta possibile ricondurre le controversie inerenti prestazioni quali quelle oggetto della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nella specie delineata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il legislatore, infatti, ha inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria le sole controversie derivanti dal rapporto di lavoro di docenti e ricercatori universitari, non anche quelle relative a prestazioni che, benché connesse alla qualifica di tali soggetti, non sono ricomprese tra le mansioni istituzionali proprie della funzione, risultando viceversa maggiormente assimilabili ad attività libero professionali.”
La fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, infatti, ha ad oggetto il compenso spettante (rectius eventualmente spettante) al Contò, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, ovvero che esulano dagli ordinari compiti istituzionali del docente universitario.
Che tale sia l'oggetto della controversia, lo si desume a chiare lettere dalla prospettazione offerta nei rispettivi atti introduttivi, dalla normativa di riferimento evocata da entrambe le parti (in particolare l'art. 53 d.lgs 165/2001, art. 1 co. 16 l. 230/2005, artt. 6 e 9 l. 240/2010, regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art.9 della legge n.240/2010 giusta decreto del Rettore
n.1398/2017, Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio da parte dei docenti dell' CP1
emanato con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015 e riemanato con D.R. n. 618
[...] del 25 maggio 2017), nonché dalla difesa approntata anche in sede amministrativa dall'amministrazione resistente.
Non sussistono pertanto i motivi per sollevare la questione di giurisdizione, come concordemente richiesto dalle parti.
Nel merito, poi, la domanda attorea è infondata e, pertanto non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Per una corretta disamina della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, giova prendere le mosse dall'esame della normativa di riferimento.
Il principio generale di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, finalizzato ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione e a salvaguardare le energie del lavoratore e la sua indipendenza, così come consacrato dall'art. 98 della Costituzione (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), trova applicazione anche nei confronti dei docenti universitari, in quanto pubblici dipendenti.
Il medesimo principio è declinato anche nel testo unico del pubblico impiego, laddove l'art. 53 d.lgs 165/2001, al comma sette, dispone che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”
Per i docenti universitari, inoltre, è prevista una disciplina speciale, laddove si distinguono docenti che scelgono il tempo pieno e quelli che optano per il tempo definito (art . 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382); per i primi vi è un regime limitativo e più stringente per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di servizio, mentre per i secondi sono consentiti altri impegni di lavoro (per esempio libero professionale), con divieti contenuti.
In deroga all'esclusività, i docenti a tempo pieno possono svolgere attività ulteriori ed aggiuntive, specificate dall'art . 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dall'art. 1 della
L. 4 novembre 2005 n. 230, dall'art . 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, ma anche dal ridetto art. 53 co. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Segnatamente, l'art. 1 co. 16 della l. 230/2005, prevede che: “ Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del
[...]
, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Controparte_5
Ministro per la funzione pubblica.”
Parimenti, l'art. 6 commi 9, 10 e 12 della l. 240/2010 recita: “
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonchè compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
(…)
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero- professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.”.
Tali normative, in altre parole, autorizzano e disciplinano lo svolgimento da parte del docente universitario a tempo pieno, di incarichi aggiuntivi, correlati ad attività che esulano dagli ordinari compiti istituzionali e, come tali, sono suscettibili di un compenso premiale (a tal proposito giova precisare che l'incontrovertibile sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito applicazione di tale disciplina, dissipa ogni dubbio circa la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice, come detto innanzi).
Proseguendo la disamina della normativa di riferimento, si evidenzia che l'art. 9 della citata l. n. 240/2010, rubricato “Fondo per la premialità” dispone: “...È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota CP6 dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.”
Orbene, l' , in ossequio alla disciplina menzionata, ha adottato: CP1 CP1 - il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio da parte dei docenti dell' ”, RT emanato dapprima con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015 e successivamente riemanato con altro D.R. n. 618 del 25 maggio 2017. Tale regolamento è finalizzato a disciplinare, nel rispetto delle fonti di rango superiore, l'attribuzione e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi extra istituzionali.
- il “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010”, emanato con D.R. 1398 del 5 dicembre 2017. Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto dai sopra citati art. 9 della legge n. 240/2010 e art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del
Fondo, il conferimento degli incarichi e le modalità di attribuzione dei compensi.
Nello specifico, viene in rilievo l'art. 7 del Regolamento attribuzione incarichi, sia nella versione emanata con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015, che in quella di cui al
D.R. n. 618 del 25 maggio 2017, laddove dispone: “L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico al docente dell'Università; in alternativa, l'autorizzazione può essere richiesta dal docente interessato.
2. L'istanza deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa:
a) natura, oggetto e durata dell'incarico;
b) codice fiscale del soggetto committente;
c) articolazione temporale dell'impegno richiesto;
d) compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.
3. Altresì, l'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni del docente interessato:
a) autocertificazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, di quelli eventualmente già autorizzati ma ancora in corso, di quelli liberi o sottoposti
a mera comunicazione, non pregiudica il regolare adempimento dei propri doveri
d'ufficio;
b) eventuali altri incarichi ancora in corso di svolgimento, con menzione dell'articolazione temporale del corrispondente impegno;
c) ragioni ostative all'utilizzazione dell'istituto conto terzi.” L'istanza e le dichiarazioni del docente sono necessarie per consentire di valutare, alla luce dei criteri fissati dall'art. 8 dello stesso Regolamento, se possa rilasciarsi o meno l'autorizzazione a svolgere attività extraistituzionali.
Il menzionato art. 8, infatti dispone “Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
a) compatibilità della richiesta con i limiti di cui al precedente art. 6;
b) congruenza della richiesta con le norme di cui all'art. 11 del D.P.R. 382/80, così come modificato dalla Legge 705/85, dalla Legge 118/89 e dalla Legge
240/2010, che definiscono, in tema di regime d'impegno a tempo pieno, le tipologie di attività consentite;
c) compatibilità temporale della richiesta con eventuali altri compiti ed incarichi in corso di svolgimento”.
Dal combinato disposto delle disposizioni appena richiamate si evince chiaramente che sia la richiesta dell'autorizzazione sia la valutazione della stessa, devono necessariamente svolgersi in via preventiva all'espletamento dell'incarico, anche per consentire, al termine dell'attività, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissi (ex artt . 4 e 5 Regolamento fondo di Ateneo per la premialità).
Sulla stessa linea, si pone, l'art. 4 appena citato del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo, ove, ai primi due commi, è stabilito che: “1. Gli incarichi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta dei Direttori di Dipartimento.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati”.
La necessità di un'autorizzazione preventiva, d'altronde, è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18206 del 02/09/2020; nei medesimi termini vedasi anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9289 del 20/05/2020). Lo scopo della preventiva autorizzazione è evidentemente quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost. e di evitare la spiacevole ed intollerabile insorgenza di eventuali conflitti di interesse.
L'autorizzazione, inoltre, deve essere necessariamente preventiva, ovvero adottata prima dell'espletamento dell'incarico; è infatti evidente che solo un'autorizzazione preventiva consente alla P.A. di effettuare il controllo circa il rispetto dei limiti, quantitativo e qualitativo, di cui al ridetto art. 8 del Regolamento attribuzione incarichi.
L'inammissibilità di un'autorizzazione postuma ovvero "ora per allora", è stata sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza innanzi citata, ha escluso che possa essere concessa un'autorizzazione successiva all'inizio dell'incarico o addirittura all'espletamento dello stesso, con efficacia sanante. Ciò in quanto l'autorizzazione postuma, risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione, che nel pubblico impiego mira a tutelare interessi preminenti, quali, l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della P.A..
In tale prospettiva appare corretto quanto asserito dall'Università resistente nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 377/2020, ove si è CP1 sostenuto che la preventiva autorizzazione, si rende necessaria anche per verificare l'effettiva portata dell'incarico e, quindi, più nello specifico, per verificare se trattasi o meno di un'attività che esula dagli ordinari compiti istituzionali. Tanto per la semplice ragione che solo gli incarichi non ascrivibili all'ordinaria attività del docente possono essere retribuiti con un compenso aggiuntivo.
Superato positivamente il vaglio preliminare e, stabilita quindi la natura di incarico extraistituzionale, la corretta procedimentalizzazione dell'attribuzione degli incarichi, necessita della predeterminazione ex ante sia dei criteri con cui vanno attribuiti gli incarichi supplementari sia degli obiettivi che devono essere realizzati e della misurabilità, ex post, del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.
Nella ridetta delibera n. 377/2020, si legge condivisibilmente: “non è possibile procedere alla liquidazione delle richieste di compensi ogni qual volta:
1) non vi sia stata la preventiva valutazione della (asserita) non ascrivibilità delle attività in questione all'attività ordinaria dei richiedenti;
2) si riferiscano a prestazioni per le quali non vi sia stata la preventiva attribuzione con provvedimento formale (con indicazione di obiettivi e modalità);
3) non sia stato possibile effettuare una valutazione ex post circa gli obiettivi raggiunti e le modalità di svolgimento (ad esempio in termini di monte ore esplicate).
Diversamente argomentando, l'Ateneo si troverebbe non ad autorizzare le richieste di incarico (e dei relativi compensi), bensì a ratificare l'operato dei richiedenti, senza alcuna possibilità di verifica, specie in considerazione del fatto che “in molti casi, viene contestualmente chiesta la liquidazione dei compensi”, in assenza di qualsivoglia istruttoria e/o valutazione.”
Orbene, tanto chiarito, nel caso di specie si rileva il difetto della preventiva autorizzazione. Quest'ultima risulta carente in riferimento a tutti gli incarichi in relazione ai quali il ha, in questa sede, reclamato il mancato pagamento del Pt_1 compenso.
Il ricorrente a supporto del proprio assunto ha prodotto la seguente documentazione:
a) dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di erogazione del contributo del 26 aprile 2018 (doc. n. 9) e la rendicontazione progettuale (doc. n. 10) per il progetto M.I.S.S.;
(b) decreto del Rettore n. 4536 del 4 febbraio 2016 che autorizza l' CP1
a presentare 5 progetti, tra cui (doc. n. 12) e il decreto del Direttore del
[...] CP4
Dipartimento, in persona del ricorrente, n. 32 dell'1 febbraio 2016 che esprime parere favorevole alla partecipazione agli stessi 5 progetti (doc. n. 13), con indicazione del ricorrente quale responsabile scientifico delle ricerche e, in particolare, di;
CP4
(c) delibera del Senato Accademico n. 199 del 3 luglio 2017 (doc. n. 17-18) a stipulare la convenzione tra l' e la Regione Puglia per il progetto RT
Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale, dando mandato al prof. , quale Direttore del Pt_1
Dipartimento di Economia, di sottoscrivere la convenzione.
Tuttavia non è stata depositata nessuna istanza con cui il abbia in via Pt_1 preventiva chiesto al Rettore di considerare tali attività di ricerca come ulteriori e aggiuntive.
Alla luce di quanto detto innanzi, l'assenza della preventiva autorizzazione, preclude a monte, la liquidazione, in favore del , del compenso reclamato in questa sede. Pt_1 Appare pienamente condivisibile, sotto tale profilo la deliberazione del CdA dell'Università resistente, laddove (nella più volte menzionata D.R. 377/2020) ha evidenziato che in merito alle richieste di attribuzione incarico avanzate dal Pt_1 emergono taluni profili di criticità, ovvero:
- “in primo luogo, gli incarichi dei quali si propone l'attribuzione/autorizzazione si riferiscono a periodi pregressi e, in alcuni casi, già esauriti;
- In secondo luogo, dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza l'effettivo contenuto dell'incarico aggiuntivo (quali sono le attività effettivamente svolte/da svolgere nei periodi di riferimento e le ragioni che giustificano l'impegno supplementare, rispetto a quello istituzionale, per la realizzazione delle attività di ricerca) e gli obiettivi misurabili e riscontrabili attesi all'esito dell'espletamento delle ridette attività;
- in terzo luogo, in alcuni casi non vi è esplicito riferimento alle fonti di finanziamento degli incarichi in questione, potendosi solo dedurre che le risorse da utilizzare sono quelle rivenienti dalle economie di progetto o dalle spese generali”.
È quindi condivisibile il diniego opposto dalla parte resistente alla liquidazione dei compensi per cui è causa, a fronte di un conferimento con effetto retroattivo e in carenza degli elementi previsti, dagli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo.
Inoltre non può sottacersi la circostanza che l'amministrazione resistente ha dedotto in maniera chiara e puntuale, che il ricorrente ha già ottenuto il pagamento del compenso spettante per le attività ulteriori svolte nei progetti per cui è causa, come ricercatore in quanto direttamente rendicontate;
con le ulteriori richieste inviate al
C.d.A., il , ha inteso, ottenere ulteriori importi per attività che, in via generale, Pt_1 si possono definire di coordinamento dei progetti.
Nella memoria di costituzione, si legge testualmente: “il ricorrente ha depositato la rendicontazione progettuale per il M.I.S.S. (doc. n. 10) e, a pag. 6 nel rendiconto analitico delle spese sostenute per il personale, è indicato “ ” che, Parte_1 per il lavoro di ricerca prestato nel progetto per 280 ore, ha ottenuto e riscosso Euro
20.454,00; ora, per lo stesso progetto, si richiede il pagamento di somma aggiuntiva per Euro 47.177,62, con attribuzione di 417 ore per l'anno 2016, 220 ore per l'anno
2017, per un totale di 637 ore (del ibera Consiglio di Dipartimento di Economia del
31 ottobre 2018 n. 362), per “preparazione, presentazione e gestione proposte progettuali”. Ancora, con le delibere del Consiglio di Dipartimento di Economia del
16 gennaio 2020 n. 85 (punto 28) e del 13 febbraio 2020 (punto 7), per il progetto CP M.I . vengono richieste alt re retribuzioni, anche se non oggetto del presente ricorso. Per i l progetto di “Model li di gestione e organizzazione del le aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale” i l prof. ha già ricevuto per le Pt_1 attività di ricerche la somma di Euro 303.429,02, per il periodo che va dal febbraio
2018 al settembre 2019 relativo ad attività di ricerca all' interno del progetto, come risulta dal quadro riepilogativo delle spese di progetto per i l personale interno.
Si pretendono ancora Euro 14.610,00 non previste nel progetto approvato, richieste per generiche attività di coordinamento, ma non oggetto di preventiva richiesta al
Rettore, residuate a seguito della conclusione ed approvazione finale del progetto.
Si tratta di somme in danaro che non erano state preventivate nei progetti e non fanno parte della rendicontazione, ma sono il risultato di economie progettuali che non possono che afferire al fondo di Ateneo, come disciplinato dal Regolamento premialità.”
Orbene, siffatta linea difensiva offerta dalla parte resistente, non solo trova un riscontro nella documentazione allegata, ma soprattutto non è stata contestata dal ricorrente, che sul punto nulla ha dedotto. In sede di note per la trattazione scritta, invero, il si è limitato ad aderire all'eccezione in materia di giurisdizione, Pt_1 senza null'altro aggiungere.
In conclusione, per tutte le suddette argomentazioni, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5091 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 6.699,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza del 25.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 18/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5091/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DI MATTO IVANO,VENDITTI CLAUDIO, DIONIGI MICHELE contro
RT rappr. e dif. dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato innanzi al TAR Puglia sede di Bari, il ricorrente in epigrafe indicato, docente del dipartimento di Economia dell' , RT ha chiesto l'annullamento parziale: della delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 377 del 25 novembre 2020, avente ad oggetto RT
“conferimento incarichi aggiuntivi a personale docente ” (nei punti relativi al mancato conferimento di incarichi aggiuntivi e liquidazione dei compensi maturati CP per 4 specifici progetti “M.I . , .”, “Progetti di ricerca I .P.A.” e CP3
“Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale”), della delibera del Consiglio dell' RT
n. 40/2021, confermativa della precedente delibera;
del “Regolamento per la
[...] disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi del l'art . 9 della L. n.
240/2010 ”, approvato con decreto del Rettore n. 1398/2017. Il ha altresì chiesto l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto l'importo Pt_1 di € 109.188,62, a titolo di compensi per l'attività espletata nei ridetti progetti.
Il Tar Puglia, con sentenza n. 573/2023, depositata il 30.03.2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 15.6.2023 presso la sezione lavoro del
Tribunale di Foggia, il ricorrente ha chiesto di: “1) disapplicare le delibere del
Consiglio di Amministrazione dell' nn.377/2020 e RT
40/2021 nonché il decreto del rettore n.206 del 12.2.2021 per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
2) condannare l' (c.f. / p.i. RT P.IVA_1
), in persona del Rettore pro tempore con sede in alla via P.IVA_2 CP1
Gramsci n.89/91, al pagamento in favore del prof. della somma di Parte_1
€109.188,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, dalla data di maturazione dei singoli diritti retributivi.”
Il in particolare ha dedotto: di aver svolto incarichi, non compresi nei compiti Pt_1
e doveri d'ufficio, inerenti attività svolte e rendicontate nell'ambito di quattro specifici progetti: 1)“Masseria di inclusione sociale sanitaria educativa – M.I.S.S.”, terminato in data 30/03/2018, per l'attività di ricerca svolta anche nella sua qualità di responsabile scientifico;
2)“Short supply chain knowledge and innovation network –
, terminato in data 31/10/2019, per l'attività di ricerca anche nella sua CP4 qualità di responsabile scientifico;
3)“Progetti di ricerca I.P.A.: preparazione, presentazione e gestione proposte progettuali”, nella sua qualità di responsabile scientifico e per l'attività di preparazione, redazione e presentazione dei progetti;
4)“Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale”, terminato in data 30/09/2019, per l'attività di ricerca svolta;
di aver chiesto all' , la liquidazione dei compensi RT maturati per lo svolgimento dei ridetti incarichi;
che il C.d.a. dell' CP1 resistente con deliberazione n.377/2020, rigettava la sua istanza, adducendo “in primo luogo, che gli incarichi dei quali si propone l'attribuzione/autorizzazione si riferiscono a periodi pregressi ed in alcuni casi, già esauriti;
- in secondo luogo, dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza l'effettivo contenuto dell'incarico aggiuntivo (quali sono le attività effettivamente svolte/da svolgere nei periodi di riferimento e le ragioni che giustificano l'impegno supplementare, rispetto a quello istituzionale, per la realizzazione delle attività di ricerca) e degli obiettivi misurabili e riscontrabili attesi all'esito dell'espletamento delle ridette attività; - in terzo luogo, in alcuni casi non vi è esplicito riferimento alle fonti di finanziamento degli incarichi in questione, potendosi solo dedurre che le risorse da utilizzare sono quelle rinvenienti dalle economie di progetto o dalle spese generali”; che, inoltre il C.d.a. deliberava “di dare atto che gli incarichi di ricerca aggiuntivi rispetto alle ordinarie attività istituzionali nell'ambito di progetti di ricerca destinatari di finanziamenti competitivi ovvero alimentati con economie utili di progetto o attività di autofinanziamento da parte dei Dipartimenti rientrano nella fattispecie di cui all'art.9 della Legge n.240/2010 e soggiacciono, pertanto, ai presupposti e al procedimento di conferimento previsto dalla norma citata nonché dal “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art.9 della legge
n.240/2010” di Ateneo e, per l'effetto, della impossibilità di conferire e liquidare tali incarichi con effetto retroattivo e in carenza degli elementi previsti, in particolare, dagli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento”; che il medesimo C.d.a. a seguito di istanza di riesame, con delibera n.40/2021, procedeva a confermare quella precedentemente resa (delibera n. 377/2020), ribadendo che “ai docenti non si possono conferire e liquidare incarichi aggiuntivi con effetto retroattivo e in carenza dei presupposti previsti dagli artt.4 e 5 del Regolamento Fondo per le premialità”; che l' , per la realizzazione dei progetti di cui innanzi, CP1 RT ha percepito finanziamenti pubblici anche di rilevanza comunitaria;
le somme sono state erogate dopo la certificazione, da parte degli organi apicali dell' RT
, la regolare esecuzione dei progetti;
che è illogico e contraddittorio, il
[...] modus operandi dell'amministrazione resistente, laddove, da un lato, ha attestato la regolarità esecutiva progettuale per percepire i finanziamenti e, dall'altro lato, ha negato la liquidazione in favore del ricorrente dei relativi compensi per irregolarità procedurali;
che le suddette delibere sono illegittime, nella parte in cui negano la liquidazione delle spettanze maturate in suo favore per i singoli progetti indicati, poiché violano l'art.9 della l. n.240/2010 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo.
Il ricorrente, inoltre, ha indicato con riferimento a ciascun progetto le condizioni legittimanti, a suo avviso, la liquidazione del compenso (vedasi pagg. 8, 9, 10, 11 e
12 del ricorso).
L , regolarmente costituitasi in giudizio, ha in via RT preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo di sollevare d'ufficio la questione di conflitto negativo di giurisdizione, appartenendo la competenza a decidere la controversia al giudice amministrativo. Nel merito, poi, ha chiesto il rigetto integrale dell'avversa domanda, perché infondata in fatto ed in diritto.
Con note del 18.3.2024, parte ricorrente ha aderito all'eccezione in materia di giurisdizione sollevata dalla controparte.
La causa di natura documentale è stata rinviata per la decisione.
Dopo l'udienza del 25.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Innanzitutto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come affermato dal Tar
Bari nella sentenza n. 573/2023, per le medesime e pienamente condivisibili argomentazioni addotte nella ridetta sentenza ove si legge testualmente: “se è vero che le controversie concernenti il rapporto di impiego dei docenti universitari sono attribuite tipicamente allo spazio cognitorio del Giudice Amministrativo, trattandosi di personale in regime di diritto pubblico, nel caso di specie ci si ritrova dinanzi ad una fattispecie materiale che esula dal rapporto di lavoro istituzionale strictu sensu considerato, ponendosi anzi in un rapporto di mera occasionalità necessaria nei riguardi dello stesso. Ciò considerato, non risulta possibile ricondurre le controversie inerenti prestazioni quali quelle oggetto della presente controversia alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, nella specie delineata dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il legislatore, infatti, ha inteso sottrarre alla giurisdizione ordinaria le sole controversie derivanti dal rapporto di lavoro di docenti e ricercatori universitari, non anche quelle relative a prestazioni che, benché connesse alla qualifica di tali soggetti, non sono ricomprese tra le mansioni istituzionali proprie della funzione, risultando viceversa maggiormente assimilabili ad attività libero professionali.”
La fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, infatti, ha ad oggetto il compenso spettante (rectius eventualmente spettante) al Contò, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, ovvero che esulano dagli ordinari compiti istituzionali del docente universitario.
Che tale sia l'oggetto della controversia, lo si desume a chiare lettere dalla prospettazione offerta nei rispettivi atti introduttivi, dalla normativa di riferimento evocata da entrambe le parti (in particolare l'art. 53 d.lgs 165/2001, art. 1 co. 16 l. 230/2005, artt. 6 e 9 l. 240/2010, regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art.9 della legge n.240/2010 giusta decreto del Rettore
n.1398/2017, Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio da parte dei docenti dell' CP1
emanato con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015 e riemanato con D.R. n. 618
[...] del 25 maggio 2017), nonché dalla difesa approntata anche in sede amministrativa dall'amministrazione resistente.
Non sussistono pertanto i motivi per sollevare la questione di giurisdizione, come concordemente richiesto dalle parti.
Nel merito, poi, la domanda attorea è infondata e, pertanto non può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Per una corretta disamina della fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, giova prendere le mosse dall'esame della normativa di riferimento.
Il principio generale di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, finalizzato ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione e a salvaguardare le energie del lavoratore e la sua indipendenza, così come consacrato dall'art. 98 della Costituzione (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), trova applicazione anche nei confronti dei docenti universitari, in quanto pubblici dipendenti.
Il medesimo principio è declinato anche nel testo unico del pubblico impiego, laddove l'art. 53 d.lgs 165/2001, al comma sette, dispone che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”
Per i docenti universitari, inoltre, è prevista una disciplina speciale, laddove si distinguono docenti che scelgono il tempo pieno e quelli che optano per il tempo definito (art . 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382); per i primi vi è un regime limitativo e più stringente per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle di servizio, mentre per i secondi sono consentiti altri impegni di lavoro (per esempio libero professionale), con divieti contenuti.
In deroga all'esclusività, i docenti a tempo pieno possono svolgere attività ulteriori ed aggiuntive, specificate dall'art . 11 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dall'art. 1 della
L. 4 novembre 2005 n. 230, dall'art . 6 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, ma anche dal ridetto art. 53 co. 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Segnatamente, l'art. 1 co. 16 della l. 230/2005, prevede che: “ Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del
[...]
, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Controparte_5
Ministro per la funzione pubblica.”
Parimenti, l'art. 6 commi 9, 10 e 12 della l. 240/2010 recita: “
9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonchè attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonchè compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
(…)
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero- professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.”.
Tali normative, in altre parole, autorizzano e disciplinano lo svolgimento da parte del docente universitario a tempo pieno, di incarichi aggiuntivi, correlati ad attività che esulano dagli ordinari compiti istituzionali e, come tali, sono suscettibili di un compenso premiale (a tal proposito giova precisare che l'incontrovertibile sussumibilità della fattispecie in esame nell'ambito applicazione di tale disciplina, dissipa ogni dubbio circa la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice, come detto innanzi).
Proseguendo la disamina della normativa di riferimento, si evidenzia che l'art. 9 della citata l. n. 240/2010, rubricato “Fondo per la premialità” dispone: “...È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota CP6 dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.”
Orbene, l' , in ossequio alla disciplina menzionata, ha adottato: CP1 CP1 - il “Regolamento per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio da parte dei docenti dell' ”, RT emanato dapprima con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015 e successivamente riemanato con altro D.R. n. 618 del 25 maggio 2017. Tale regolamento è finalizzato a disciplinare, nel rispetto delle fonti di rango superiore, l'attribuzione e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi extra istituzionali.
- il “Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010”, emanato con D.R. 1398 del 5 dicembre 2017. Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto dai sopra citati art. 9 della legge n. 240/2010 e art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del
Fondo, il conferimento degli incarichi e le modalità di attribuzione dei compensi.
Nello specifico, viene in rilievo l'art. 7 del Regolamento attribuzione incarichi, sia nella versione emanata con D.R. n. 1249 del 30 ottobre 2015, che in quella di cui al
D.R. n. 618 del 25 maggio 2017, laddove dispone: “L'autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico al docente dell'Università; in alternativa, l'autorizzazione può essere richiesta dal docente interessato.
2. L'istanza deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa:
a) natura, oggetto e durata dell'incarico;
b) codice fiscale del soggetto committente;
c) articolazione temporale dell'impegno richiesto;
d) compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.
3. Altresì, l'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni del docente interessato:
a) autocertificazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, di quelli eventualmente già autorizzati ma ancora in corso, di quelli liberi o sottoposti
a mera comunicazione, non pregiudica il regolare adempimento dei propri doveri
d'ufficio;
b) eventuali altri incarichi ancora in corso di svolgimento, con menzione dell'articolazione temporale del corrispondente impegno;
c) ragioni ostative all'utilizzazione dell'istituto conto terzi.” L'istanza e le dichiarazioni del docente sono necessarie per consentire di valutare, alla luce dei criteri fissati dall'art. 8 dello stesso Regolamento, se possa rilasciarsi o meno l'autorizzazione a svolgere attività extraistituzionali.
Il menzionato art. 8, infatti dispone “Ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli, si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
a) compatibilità della richiesta con i limiti di cui al precedente art. 6;
b) congruenza della richiesta con le norme di cui all'art. 11 del D.P.R. 382/80, così come modificato dalla Legge 705/85, dalla Legge 118/89 e dalla Legge
240/2010, che definiscono, in tema di regime d'impegno a tempo pieno, le tipologie di attività consentite;
c) compatibilità temporale della richiesta con eventuali altri compiti ed incarichi in corso di svolgimento”.
Dal combinato disposto delle disposizioni appena richiamate si evince chiaramente che sia la richiesta dell'autorizzazione sia la valutazione della stessa, devono necessariamente svolgersi in via preventiva all'espletamento dell'incarico, anche per consentire, al termine dell'attività, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissi (ex artt . 4 e 5 Regolamento fondo di Ateneo per la premialità).
Sulla stessa linea, si pone, l'art. 4 appena citato del Regolamento per la disciplina del fondo di ateneo, ove, ai primi due commi, è stabilito che: “1. Gli incarichi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta dei Direttori di Dipartimento.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati”.
La necessità di un'autorizzazione preventiva, d'altronde, è stata affermata anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18206 del 02/09/2020; nei medesimi termini vedasi anche Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9289 del 20/05/2020). Lo scopo della preventiva autorizzazione è evidentemente quello di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 97 e 98 Cost. e di evitare la spiacevole ed intollerabile insorgenza di eventuali conflitti di interesse.
L'autorizzazione, inoltre, deve essere necessariamente preventiva, ovvero adottata prima dell'espletamento dell'incarico; è infatti evidente che solo un'autorizzazione preventiva consente alla P.A. di effettuare il controllo circa il rispetto dei limiti, quantitativo e qualitativo, di cui al ridetto art. 8 del Regolamento attribuzione incarichi.
L'inammissibilità di un'autorizzazione postuma ovvero "ora per allora", è stata sancita anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nella sentenza innanzi citata, ha escluso che possa essere concessa un'autorizzazione successiva all'inizio dell'incarico o addirittura all'espletamento dello stesso, con efficacia sanante. Ciò in quanto l'autorizzazione postuma, risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione, che nel pubblico impiego mira a tutelare interessi preminenti, quali, l'imparzialità, l'efficienza ed il buon andamento della P.A..
In tale prospettiva appare corretto quanto asserito dall'Università resistente nella delibera del Consiglio di Amministrazione dell' n. 377/2020, ove si è CP1 sostenuto che la preventiva autorizzazione, si rende necessaria anche per verificare l'effettiva portata dell'incarico e, quindi, più nello specifico, per verificare se trattasi o meno di un'attività che esula dagli ordinari compiti istituzionali. Tanto per la semplice ragione che solo gli incarichi non ascrivibili all'ordinaria attività del docente possono essere retribuiti con un compenso aggiuntivo.
Superato positivamente il vaglio preliminare e, stabilita quindi la natura di incarico extraistituzionale, la corretta procedimentalizzazione dell'attribuzione degli incarichi, necessita della predeterminazione ex ante sia dei criteri con cui vanno attribuiti gli incarichi supplementari sia degli obiettivi che devono essere realizzati e della misurabilità, ex post, del lavoro svolto e dei risultati conseguiti.
Nella ridetta delibera n. 377/2020, si legge condivisibilmente: “non è possibile procedere alla liquidazione delle richieste di compensi ogni qual volta:
1) non vi sia stata la preventiva valutazione della (asserita) non ascrivibilità delle attività in questione all'attività ordinaria dei richiedenti;
2) si riferiscano a prestazioni per le quali non vi sia stata la preventiva attribuzione con provvedimento formale (con indicazione di obiettivi e modalità);
3) non sia stato possibile effettuare una valutazione ex post circa gli obiettivi raggiunti e le modalità di svolgimento (ad esempio in termini di monte ore esplicate).
Diversamente argomentando, l'Ateneo si troverebbe non ad autorizzare le richieste di incarico (e dei relativi compensi), bensì a ratificare l'operato dei richiedenti, senza alcuna possibilità di verifica, specie in considerazione del fatto che “in molti casi, viene contestualmente chiesta la liquidazione dei compensi”, in assenza di qualsivoglia istruttoria e/o valutazione.”
Orbene, tanto chiarito, nel caso di specie si rileva il difetto della preventiva autorizzazione. Quest'ultima risulta carente in riferimento a tutti gli incarichi in relazione ai quali il ha, in questa sede, reclamato il mancato pagamento del Pt_1 compenso.
Il ricorrente a supporto del proprio assunto ha prodotto la seguente documentazione:
a) dichiarazione di regolare conclusione del progetto e richiesta di erogazione del contributo del 26 aprile 2018 (doc. n. 9) e la rendicontazione progettuale (doc. n. 10) per il progetto M.I.S.S.;
(b) decreto del Rettore n. 4536 del 4 febbraio 2016 che autorizza l' CP1
a presentare 5 progetti, tra cui (doc. n. 12) e il decreto del Direttore del
[...] CP4
Dipartimento, in persona del ricorrente, n. 32 dell'1 febbraio 2016 che esprime parere favorevole alla partecipazione agli stessi 5 progetti (doc. n. 13), con indicazione del ricorrente quale responsabile scientifico delle ricerche e, in particolare, di;
CP4
(c) delibera del Senato Accademico n. 199 del 3 luglio 2017 (doc. n. 17-18) a stipulare la convenzione tra l' e la Regione Puglia per il progetto RT
Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale, dando mandato al prof. , quale Direttore del Pt_1
Dipartimento di Economia, di sottoscrivere la convenzione.
Tuttavia non è stata depositata nessuna istanza con cui il abbia in via Pt_1 preventiva chiesto al Rettore di considerare tali attività di ricerca come ulteriori e aggiuntive.
Alla luce di quanto detto innanzi, l'assenza della preventiva autorizzazione, preclude a monte, la liquidazione, in favore del , del compenso reclamato in questa sede. Pt_1 Appare pienamente condivisibile, sotto tale profilo la deliberazione del CdA dell'Università resistente, laddove (nella più volte menzionata D.R. 377/2020) ha evidenziato che in merito alle richieste di attribuzione incarico avanzate dal Pt_1 emergono taluni profili di criticità, ovvero:
- “in primo luogo, gli incarichi dei quali si propone l'attribuzione/autorizzazione si riferiscono a periodi pregressi e, in alcuni casi, già esauriti;
- In secondo luogo, dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza l'effettivo contenuto dell'incarico aggiuntivo (quali sono le attività effettivamente svolte/da svolgere nei periodi di riferimento e le ragioni che giustificano l'impegno supplementare, rispetto a quello istituzionale, per la realizzazione delle attività di ricerca) e gli obiettivi misurabili e riscontrabili attesi all'esito dell'espletamento delle ridette attività;
- in terzo luogo, in alcuni casi non vi è esplicito riferimento alle fonti di finanziamento degli incarichi in questione, potendosi solo dedurre che le risorse da utilizzare sono quelle rivenienti dalle economie di progetto o dalle spese generali”.
È quindi condivisibile il diniego opposto dalla parte resistente alla liquidazione dei compensi per cui è causa, a fronte di un conferimento con effetto retroattivo e in carenza degli elementi previsti, dagli artt. 4 e 5 del suddetto Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo.
Inoltre non può sottacersi la circostanza che l'amministrazione resistente ha dedotto in maniera chiara e puntuale, che il ricorrente ha già ottenuto il pagamento del compenso spettante per le attività ulteriori svolte nei progetti per cui è causa, come ricercatore in quanto direttamente rendicontate;
con le ulteriori richieste inviate al
C.d.A., il , ha inteso, ottenere ulteriori importi per attività che, in via generale, Pt_1 si possono definire di coordinamento dei progetti.
Nella memoria di costituzione, si legge testualmente: “il ricorrente ha depositato la rendicontazione progettuale per il M.I.S.S. (doc. n. 10) e, a pag. 6 nel rendiconto analitico delle spese sostenute per il personale, è indicato “ ” che, Parte_1 per il lavoro di ricerca prestato nel progetto per 280 ore, ha ottenuto e riscosso Euro
20.454,00; ora, per lo stesso progetto, si richiede il pagamento di somma aggiuntiva per Euro 47.177,62, con attribuzione di 417 ore per l'anno 2016, 220 ore per l'anno
2017, per un totale di 637 ore (del ibera Consiglio di Dipartimento di Economia del
31 ottobre 2018 n. 362), per “preparazione, presentazione e gestione proposte progettuali”. Ancora, con le delibere del Consiglio di Dipartimento di Economia del
16 gennaio 2020 n. 85 (punto 28) e del 13 febbraio 2020 (punto 7), per il progetto CP M.I . vengono richieste alt re retribuzioni, anche se non oggetto del presente ricorso. Per i l progetto di “Model li di gestione e organizzazione del le aziende agricole nell'ambito dell'agricoltura sociale” i l prof. ha già ricevuto per le Pt_1 attività di ricerche la somma di Euro 303.429,02, per il periodo che va dal febbraio
2018 al settembre 2019 relativo ad attività di ricerca all' interno del progetto, come risulta dal quadro riepilogativo delle spese di progetto per i l personale interno.
Si pretendono ancora Euro 14.610,00 non previste nel progetto approvato, richieste per generiche attività di coordinamento, ma non oggetto di preventiva richiesta al
Rettore, residuate a seguito della conclusione ed approvazione finale del progetto.
Si tratta di somme in danaro che non erano state preventivate nei progetti e non fanno parte della rendicontazione, ma sono il risultato di economie progettuali che non possono che afferire al fondo di Ateneo, come disciplinato dal Regolamento premialità.”
Orbene, siffatta linea difensiva offerta dalla parte resistente, non solo trova un riscontro nella documentazione allegata, ma soprattutto non è stata contestata dal ricorrente, che sul punto nulla ha dedotto. In sede di note per la trattazione scritta, invero, il si è limitato ad aderire all'eccezione in materia di giurisdizione, Pt_1 senza null'altro aggiungere.
In conclusione, per tutte le suddette argomentazioni, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5091 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 6.699,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza del 25.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti