Decreto cautelare 22 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01665/2025REG.PROV.COLL.
N. 00532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2024, proposto da
Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
NÀ IE in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00880/2023, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza n. 880 del 2023 del Tar Veneto, recante accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’atto di Intimazione di pagamento intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Padova, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 805.066,68 - su “residuo” ruolo AGEA “ex D.L. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AGEA n. 07720080010178769000 notificata il 27 novembre 2008 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2002/2003 e 2004/2005.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo del sopravvenuto annullamento del prelievo relativo alla campagna 2004/2005, con conseguente caducazione dell’intera intimazione, sul presupposto della natura inscindibile del ruolo.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- illegittimità, erroneità in diritto e, comunque, ingiustizia manifesta della sentenza resa in prime cure, per annullamento integrale e non solo parziale dell’intimazione di pagamento.
4. L’azienda appellata non si costituiva in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
6. L’appello è prima facie fondato, a fronte dell’ormai consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. ad esempio sentenza n. 2434 del 2024).
6.1 Infatti, la natura oggettivamente complessa dell’atto impugnato (intimazione che ha portato ad esecuzione somme relative ad annualità differenti) in uno con la scindibilità sul piano oggettivo dei suoi effetti (in ragione della separata ed autonoma indicazione del dettaglio degli addebiti relativi a ciascun anno), avrebbe imposto al giudice di prime cure di limitare la portata demolitoria della propria pronuncia alla sola annualità effettivamente incisa dall’annullamento dell’atto presupposto avvenuto con la sentenza di quello stesso Tar n. 1097/2022, annullando l’intimazione solo in parte e dunque solo per il 2004/2005.
6.2 In questo senso depone anche la giurisprudenza in materia tributaria (estensibile per analogia dello schema impositivo e di riscossione anche alla materia delle quote latte) secondo cui “Il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario” (cfr. ad es. Cass. civ., n. 39660 del 2021).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado quanto all’annualità 2002/2003, facendo salvo per tale annualità l’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi, visto l’esito complessivo della lite, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado quanto all’annualità 2002/2003, facendo salvo per tale annualità l’atto impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO