Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr
Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 22.05.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 22/05/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 12308 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a
, , nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in San Cipriano Picentino, alla via Pigne, 76 presso lo Studio Legale dall'avv. Achiropita Falco, come da mandato in atti;
- Attore -
e c.f. , in persona del p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio e domiciliato come da atti
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t. per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare CP_1
l'esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, Controparte_1 condannarlo, in persona del Sindaco p.t. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 19.164,51 , comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute- ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia anche attraverso ctu , oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 1 di 8
- che detta situazione di pericolo per il pessimo stato di manutenzione stradale, non risultava in alcun modo segnalata;
- che a seguito della rovinosa caduta, lamentava forti dolori alla gamba destra tali da impedire allo stesso di rialzarsi e, veniva prontamente soccorso da alcuni passanti;
- che veniva trasportato tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di , dove gli CP_1 veniva diagnosticata una “frattura per trocanterica, instabile a destra scomposta” per la quale si richiedeva il ricovero al fine di effettuare la necessaria operazione chirurgica di “osteosintesi con chiodo gamma”; - che in data 18 dicembre 2014, veniva operato e successivamente sottoposto a terapia riabilitativa post operatoria per il recupero della capacità motoria agli arti inferiori, - che da dette lesioni sono residuati esiti di carattere permanente;
- che con racc.a/r del 22 gennaio 2015 nr 150020988626, chiedeva al
[...]
l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti al seguito del sinistro de quo, dichiarandosi CP_1 disponibile a definire transattivamente la controversia;
- che in data 14.11.2016, inoltrava al CP_1
l'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 ss D.L. 132/14 convertito in legge 162/2014 rimasto disatteso.
Indi intentava l'odierno giudizio notificando l'atto di citazione al che si costituiva Controparte_1 eccependo che dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale e dal Settore Tecnico è emerso che nel luogo indicato dall'attore non è stata riscontrata l'anomalia denunciata ed il luogo teatro del sinistro è provvisto di impianto di pubblica illuminazione;
che la Polizia Locale, con nota prot. 8924 del 05.02.2020, ha comunicato che agli atti del protocollo nulla risulta in merito al sinistro lamentato;
che il Settore
Tecnico, con nota prot. 10464 del 10.02.2020, ha comunicato che non risultavano segnalazioni riguardanti la presunta anomalia lamentata nell'indicato luogo dell'evento dannoso e che successivamente l'intera sistemazione di via Italia e piazza Aldo Moro è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria durante il quale non vi è stato alcun intervento nel luogo del sinistro, in quanto non necessario;
che le lamentate lesioni appaiono compatibili piuttosto con una disattenta condotta del pedone che proceda con una normale andatura, col dovere di essere attento al marciapiedi che si trova in condizioni di luminosità tali da consentirgli di avvedersi facilmente del luogo dove cammina, come si evince anche dalla foto allegata agli atti;
e concludeva in tal senso “In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'attore al risarcimento del danno;
Nel merito, in via principale, dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore, essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sua condotta colposa, per l'effetto, rigettare la domanda proposta, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
pagina 2 di 8 La causa veniva istruita con testimoni e CTU;
indi a seguito della collocazione in quiescenza del difensore del convenuto, veniva disposta l'interruzione del giudizio con ordinanza del 15.07.24. CP_1
La causa veniva riassunta da parte attrice. Si fissava nuova udienza per il 19.04.25 in pendenza della quale si costituiva un nuovo difensore per il In tale udienza veniva fissata l'odierna udienza Controparte_1 del 22.05.25 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento alla luce degli atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale allegati dall'attore.
Passando al merito, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc.).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
pagina 3 di 8 In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da pagina 4 di 8 escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
Il teste di parte attrice, , confermava i capitoli di prova articolati nella memoria II Tes_1 Tes_2 termine di parte attrice;
confermava la presenza della sconnessione del marciapiede su cui scivolava il con cui aveva un appuntamento;
riferiva che l'amico cadeva proprio mentre si stava avvicinando a Pt_1 lui;
dichiarava di essersi avvicinato ed aver constatato personalmente l'insidia non segnalata. Peraltro, la disconnessione del marciapiede è visibile dalle numerose foto allegate al fascicolo telematico di parte attrice. L'insidia non è invero così evidente da poter essere immediatamente percepita e quindi evitata.
Non si rinvengono
per questi motivi
elementi idonei al riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, è possibile ora soffermarsi sulla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dall'istante.
A tal proposito, il ctu nominato in corso di giudizio, all'esito dell'espletamento delle operazioni peritali, ha accertato e concluso che “… ci fu un chiaro nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra la dinamica dell'incidente subito dall'attore il 15/12/2014 e la patologia fratturativa pertrocanterica al femore dx, incluso il doveroso intervento chirurgico all'Ospedale di con applicazione di un chiodo di osteosintesi, anche per la frattura CP_1 pluriframmentaria subito diagnosticata al PS. Devo anche sottolineare l'ottimo intervento chirurgico con la buona stabilizzazione e ossificazione ossea e senza soprattutto attuali chiari esiti funzionali della coxofermorale dx. Pertanto, si conclude con una valutazione del solo ma comprensibile e possibile esito doloso di una delicata frattura pertrocanterica dx e con la permanenza in loco di un chiodo di osteosintesi. Pertanto, si conclude la presente perizia assegnando, come da note tabelle medico-legali e ministeriali, il seguente giudizio:
I.A. di giorni 30
I.T. (50%) di giorni 20 pagina 5 di 8 I.T. (25%) di giorni 24.
Il danno biologico è valutato il 5%”.
Pervenivano osservazioni dal ctp di parte attrice che di seguito si riportano “Quanto detto dal C.T.U. risulta del tutto non condivisibile, in quanto riteniamo che 1- l'assenza di ripercussioni funzionali non può incidere sulla valutazione complessiva del danno e 2- la valutazione del danno biologico pari al 5% appare meramente del tutto soggettiva, dal momento che è correlata a una frattura pertrocanterica, anche se extraarticolare, ma non diafisaria. Infatti gli esiti post- chirurgici attualmente presenti, evidenziati, vanno a configurare un chiaro danno biologico che va valutato, molto più realisticamente, al 9% e non di certo al 5%”.
Il CTU ha evidenziato che dopo 9 anni dall'evento, si escludono accorciamenti d'arto o ipotonia alla coscia dx in un soggetto ancora giovane e con la permeanza in loco del chiodo di osteosintesi;
che non esistono deficit funzionali ma solo fastidi e dolori al fianco dx, compatibili con esiti algici di una delicata frattura pertrocanterica al femore dx;
che si valuta l'attuale esito solo doloroso e non chiaramente funzionale se non algico nell'articolabilità estreme della coxofermorale dx.
Alle osservazioni di parte il CTU ha risposto che tutti i testi di “Valutazione del danno Biologico”, per fratture pertrocanteriche, differenziano la valutazione a seconda se ci siano esiti funzionali o solo algici;
nel caso di specie, non esistono deficit, anche minimi nell'articolabilità della coxo femorale destra, ma solo dolori all'anca destra nel forzare alcuni movimenti articolari passivamente. Solo in considerazione della permanenza di un chiodo di sintesi che, teoricamente, possa dare nel tempo qualche incremento doloroso nell'articolabilità della coxo femorale, anche per qualche ipotetica evoluzione artrosica data la giovane età dell'attore, il CTU ha modificato le conclusioni della bozza rilevando l'attribuibilità di un danno biologico al massimo del 6%.
Tenendo, quindi, in considerazione le risultanze probatorie e applicando le Tabelle di Milano, il danno non patrimoniale va liquidato secondo la seguente tabella:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 478,94
Punto danno non patrimoniale € 2.394,70
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 24
Danno biologico risarcibile € 9.196,00 pagina 6 di 8 Danno non patrimoniale risarcibile € 11.495,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 16.093,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 690,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.290,00
Totale generale: € 16.785,00
Totale con personalizzazione massima € 21.383,00
Lo scrivente Tribunale riconosce una personalizzazione intermedia per i riflessi estetici e dinamico relazioni causati dalle lesioni patite dall'attore per cui si fissa definitivamente la somma di € 18.500,00.
La somma sopra indicata viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (15 dicembre 2014) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent.
n. 1712/1995). Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 5680/1996). Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal CTU. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo. Le spese di CTU vengono poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità del
[...]
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in CP_1 favore dell'attore, della somma di euro € 18.500,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore degli attori che si liquidano in €
4.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario; pagina 7 di 8 3) Pone a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
22.05.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 8 di 8