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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa AR ZA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3315 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato ad [...] i. 7.12.1959, CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Capoterra, presso lo studio dell'avv.to Laura Fadda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
INTERVENUTO PER
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F. , CP_2 C.F._3
in persona del Curatore Speciale avv. Valentina Cherchi
OGGETTO: adozione di maggiorenne
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
1 per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda di adozione della sig.ra CP_1
proposta da parte del sig. , per i motivi di cui all'espositiva.
[...] Parte_1
Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.05.2023, (nato ad [...] il [...]) ha Parte_1
domandato la pronuncia dell'adozione di nata a [...] il [...]. CP_1
A sostegno della domanda ha precisato: che da tempo aveva instaurato una relazione sentimentale con madre dell'adottanda, dalla quale è nato un figlio, (08.05.2009); che Persona_1 CP_2
l'adottanda mai aveva intrattenuto un rapporto con il proprio padre biologico, mentre, dall'età di 14 anni, aveva instaurato con lui un forte legame affettivo;
che egli aveva avuto da un precedente matrimonio una figlia, ormai maggiorenne. Per_2
All'udienza del 12.01.2024 sono personalmente comparsi il ricorrente e l'adottanda, che hanno prestato il consenso all'adozione precisando di avere sempre vissuto assieme;
sono altresì comparsi madre dell'adottanda e compagna del e , padre biologico Persona_1 Pt_1 Persona_3
dell'adottanda, che hanno prestato assenso all'adozione.
In data 08.05.2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, , che, sentito CP_2
all'udienza del 10.05.2024, ha espresso il suo consenso all'adozione, precisando di avere sempre vissuto assieme a . CP_1
All'udienza del 21.3.2025 è stata sentita la figlia maggiorenne dell'adottante, che ha Persona_4
negato il consenso all'adozione, sostenendo di aver interrotto i rapporti con il padre e di non aver nessun contatto e rapporto affettivo con l'adottanda.
Il ricorrente e il Curatore speciale del minore hanno depositato note, insistendo nella domanda di adozione ed evidenziando la non rilevanza del dissenso della figlia maggiorenne rispetto all'interesse dell'adottante e adottanda a formalizzare la situazione familiare e affettiva consolidatasi negli anni.
Con provvedimento del 27.06.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve anzitutto osservarsi che per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non
2 separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale
n. 937/1988 e n. 345/1992) quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione.
Quanto alla natura vincolante o meno del dissenso espresso dal figlio maggiorenne, ritiene il tribunale che sia applicabile il secondo comma dell'art. 297 cc e che, pertanto, lo stesso sia superabile nei casi in cui appaia ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando.
Deve, invero, rilevarsi che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5/2024,
l'istituto dell'adozione del maggiorenne si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto (adoptio in hereditatem): “L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare”.
La sentenza richiamata precisa inoltre che «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”.
Nel caso in cui il figlio maggiorenne dell'adottante abbia espresso un dissenso all'adozione, occorre, dunque, operare un bilanciamento tra l'interesse di questi, da un lato, e quello
3 dell'adottante e dell'adottando, dall'altro, e pronunciare l'adozione malgrado il dissenso, laddove lo stesso sia ingiustificato (Cass. 29684/2024).
Si giunge, dunque, ad equiparare la situazione dei figli maggiorenni non conviventi a quella del coniuge non convivente, il che appare ragionevole, posto che, in caso contrario, si riconoscerebbe alla volontà dei figli maggiorenni dell'adottante natura vincolante ed una tutela ingiustificatamente più ampia rispetto a quella di soggetti, quali il coniuge dell'adottante, per i quali l'adozione comporta le medesime ripercussioni dal punto di vista dello status personale, familiare e patrimoniale (Corte d'Appello di Perugia 13.03.2025).
Venendo al caso di specie, figlia dell'adottante, sentita all'udienza del 21.03.2025, ha Persona_4
dichiarato di non prestare il consenso all'adozione non avendo più rapporti con il padre dal 2012 ed essendo stato lo stesso sempre assente nei suoi confronti e non riuscendo, dunque, a comprendere
“come mai intenda adottare un'altra persona avendo interrotto i rapporti con la figlia”.
Le ragioni addotte da a fondamento del manifestato dissenso, pur comprensibili, non si Persona_4
ritengono ostative alla pronuncia dell'adozione.
Nel corso del giudizio è emerso, infatti, che fra l'adottante e l'adottanda esiste da anni un legame stabile e duraturo, confermato non solo dal figlio minore dell'adottando, il quale ha dichiarato di aver sempre vissuto assieme ai genitori e all'adottanda, ma anche dalla stessa la quale Persona_4
ha riferito che, quando ancora veniva invitata dal padre nella sua abitazione, -quindi in epoca precedente al 2012- incontrava sia che . CP_2 CP_1
Negli anni si è dunque instaurato fra l'adottante e l'adottanda un forte legame di natura filiale per cui la determinazione del di procedure all'adozione non appare pretestuosa, ma trova Pt_1
fondamento nell'intenzione di dare veste giuridica ad un rapporto di fatto già consolidato.
Peraltro, non deriva dall'adozione alcun pregiudizio per la figlia maggiorenne, e, per Persona_4
quanto concerne il pregiudizio ereditario, deve rilevarsi come lo stesso, nell'ottica di un bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, deve considerarsi recessivo rispetto al diritto personalissimo dell'adottante a veder riconosciuto il legame che nel tempo si è instaurato con l'adottanda.
4 Pertanto, risultando confermate le circostanze allegate dal ricorrente, e tenuto conto degli atti di assenso espressi, devono ritenersi sussistenti le condizioni di cui all'art 291 c.c. per farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di nato CP_1 Parte_1
ad Assemini il 7.12.1959;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR ZA
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa AR ZA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3315 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
, nato ad [...] i. 7.12.1959, CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Capoterra, presso lo studio dell'avv.to Laura Fadda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
INTERVENUTO PER
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F. , CP_2 C.F._3
in persona del Curatore Speciale avv. Valentina Cherchi
OGGETTO: adozione di maggiorenne
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI:
1 per il ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda di adozione della sig.ra CP_1
proposta da parte del sig. , per i motivi di cui all'espositiva.
[...] Parte_1
Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.05.2023, (nato ad [...] il [...]) ha Parte_1
domandato la pronuncia dell'adozione di nata a [...] il [...]. CP_1
A sostegno della domanda ha precisato: che da tempo aveva instaurato una relazione sentimentale con madre dell'adottanda, dalla quale è nato un figlio, (08.05.2009); che Persona_1 CP_2
l'adottanda mai aveva intrattenuto un rapporto con il proprio padre biologico, mentre, dall'età di 14 anni, aveva instaurato con lui un forte legame affettivo;
che egli aveva avuto da un precedente matrimonio una figlia, ormai maggiorenne. Per_2
All'udienza del 12.01.2024 sono personalmente comparsi il ricorrente e l'adottanda, che hanno prestato il consenso all'adozione precisando di avere sempre vissuto assieme;
sono altresì comparsi madre dell'adottanda e compagna del e , padre biologico Persona_1 Pt_1 Persona_3
dell'adottanda, che hanno prestato assenso all'adozione.
In data 08.05.2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale del minore, , che, sentito CP_2
all'udienza del 10.05.2024, ha espresso il suo consenso all'adozione, precisando di avere sempre vissuto assieme a . CP_1
All'udienza del 21.3.2025 è stata sentita la figlia maggiorenne dell'adottante, che ha Persona_4
negato il consenso all'adozione, sostenendo di aver interrotto i rapporti con il padre e di non aver nessun contatto e rapporto affettivo con l'adottanda.
Il ricorrente e il Curatore speciale del minore hanno depositato note, insistendo nella domanda di adozione ed evidenziando la non rilevanza del dissenso della figlia maggiorenne rispetto all'interesse dell'adottante e adottanda a formalizzare la situazione familiare e affettiva consolidatasi negli anni.
Con provvedimento del 27.06.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve anzitutto osservarsi che per procedere all'adozione di maggiorenne occorre, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando (art.296 c.c.), soggetti tra i quali si costituisce il rapporto adottivo,
l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non
2 separati legalmente (art.297 c.c.), nonché dei figli maggiorenni dell'adottante (Corte Costituzionale
n. 937/1988 e n. 345/1992) quali soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status, proprio in seguito all'adozione.
Quanto alla natura vincolante o meno del dissenso espresso dal figlio maggiorenne, ritiene il tribunale che sia applicabile il secondo comma dell'art. 297 cc e che, pertanto, lo stesso sia superabile nei casi in cui appaia ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando.
Deve, invero, rilevarsi che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5/2024,
l'istituto dell'adozione del maggiorenne si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto (adoptio in hereditatem): “L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte - in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare”.
La sentenza richiamata precisa inoltre che «le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione» e «la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”.
Nel caso in cui il figlio maggiorenne dell'adottante abbia espresso un dissenso all'adozione, occorre, dunque, operare un bilanciamento tra l'interesse di questi, da un lato, e quello
3 dell'adottante e dell'adottando, dall'altro, e pronunciare l'adozione malgrado il dissenso, laddove lo stesso sia ingiustificato (Cass. 29684/2024).
Si giunge, dunque, ad equiparare la situazione dei figli maggiorenni non conviventi a quella del coniuge non convivente, il che appare ragionevole, posto che, in caso contrario, si riconoscerebbe alla volontà dei figli maggiorenni dell'adottante natura vincolante ed una tutela ingiustificatamente più ampia rispetto a quella di soggetti, quali il coniuge dell'adottante, per i quali l'adozione comporta le medesime ripercussioni dal punto di vista dello status personale, familiare e patrimoniale (Corte d'Appello di Perugia 13.03.2025).
Venendo al caso di specie, figlia dell'adottante, sentita all'udienza del 21.03.2025, ha Persona_4
dichiarato di non prestare il consenso all'adozione non avendo più rapporti con il padre dal 2012 ed essendo stato lo stesso sempre assente nei suoi confronti e non riuscendo, dunque, a comprendere
“come mai intenda adottare un'altra persona avendo interrotto i rapporti con la figlia”.
Le ragioni addotte da a fondamento del manifestato dissenso, pur comprensibili, non si Persona_4
ritengono ostative alla pronuncia dell'adozione.
Nel corso del giudizio è emerso, infatti, che fra l'adottante e l'adottanda esiste da anni un legame stabile e duraturo, confermato non solo dal figlio minore dell'adottando, il quale ha dichiarato di aver sempre vissuto assieme ai genitori e all'adottanda, ma anche dalla stessa la quale Persona_4
ha riferito che, quando ancora veniva invitata dal padre nella sua abitazione, -quindi in epoca precedente al 2012- incontrava sia che . CP_2 CP_1
Negli anni si è dunque instaurato fra l'adottante e l'adottanda un forte legame di natura filiale per cui la determinazione del di procedure all'adozione non appare pretestuosa, ma trova Pt_1
fondamento nell'intenzione di dare veste giuridica ad un rapporto di fatto già consolidato.
Peraltro, non deriva dall'adozione alcun pregiudizio per la figlia maggiorenne, e, per Persona_4
quanto concerne il pregiudizio ereditario, deve rilevarsi come lo stesso, nell'ottica di un bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte, deve considerarsi recessivo rispetto al diritto personalissimo dell'adottante a veder riconosciuto il legame che nel tempo si è instaurato con l'adottanda.
4 Pertanto, risultando confermate le circostanze allegate dal ricorrente, e tenuto conto degli atti di assenso espressi, devono ritenersi sussistenti le condizioni di cui all'art 291 c.c. per farsi luogo all'adozione di da parte di CP_1 Parte_1
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dispone l'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di nato CP_1 Parte_1
ad Assemini il 7.12.1959;
• manda alla cancelleria per gli adempimenti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il giudice rel.
Dott. AR ZA
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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