Sentenza 25 settembre 1998
Massime • 1
Deve ritenersi sufficiente la motivazione contenente la mera indicazione degli elementi probatori, ritenuti evidentemente attendibili, su cui fondare la sussistenza di determinate circostanze di fatto, individuati attraverso un rinvio per "relationem" al corrispondente atto processuale, che può esser compulsato al fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/1998, n. 10972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10972 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 25/9/98
1. Dott. QUATADAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " RE ED " N.2802
3. " UA CL " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N.23564/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI AS n. a Vasanello il 7 agosto 1962 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 novembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Frangini che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
IC SI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa in data 6 novembre 1997, con la quale veniva condannato per il reato di costruzione abusiva, deducendo quali motivi il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, l'omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta sanatoria e la nullità della sentenza perché mancava la data.
Motivi della decisione
I motivi sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Infatti il primo motivo è inammissibile perché generico, non dedotto in questi termini in appello e manifestamente infondato, giacché la Corte valuta la censura sulla pretesa motivazione apparente, rilevando che il primo giudice si riferisce agli acquisiti elementi testimoniali e documentali a verbale riportati, i quali riscontrati hanno dimostrato l'iter che ha condotto al convincimento del Pretore.
Ed invero, dovendosi contemperare esigenze di speditezza, efficienza e perspicuità, deve ritenersi sufficiente la motivazione contenente la mera indicazione degli elementi probatori, ritenuti evidentemente attendibili, su cui fondare la sussistenza di determinate circostanze di fatto, individuati attraverso un rinvio "per relationem" al corrispondente atto processuale, che può essere compulsato al fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione, pur se un simile stile motivazionale dovrebbe essere evitato potendo ingenerare confusioni se non commisurato alla necessaria congruenza della motivazione (Cass. sez.III 27 luglio 1995 n. 8359.P.M. in proc. Boero ed altri rv. 2033529).
Per quanto attiene al secondo, poiché il reato risulta accettato il 17 dicembre 1994. in assenza di qualsiasi prova circa la ultimazione del manufatto entro il 31 dicembre 1993.richiesta anche dal Comune per poter esaminare l'istanza di condono (fl.23 fascicolo primo grado, riscontrato soltanto per accertare la sussistenza dei presupposti per applicare la normativa premiale), l'opera non era condonabile per l'assenza dei requisiti previsti dall'art.31 l. n. 47 del 1985, fra i quali vi è quello temporale, individuato dalla legge n. 724 del 1994,secondo giurisprudenza costante di questa Corte
(Cass. sez.III 3 aprile 1996 n. 863, P.M. in proc. Castaldo rv.2057279).
In ordine, infine, alla terza censura relativa alla mancanza della data nella sentenza deve rilevarsi che l'epigrafe della stessa contiene detta indicazione attraverso l'individuazione dell'udienza del 18.12.96,in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, sicché non sussiste la dedotta nullità secondo quanto esattamente rilevato dalla Corte capitolina, in quanto la data nella quale è stata emessa una sentenza non deve necessariamente essere apposta in calce alla stessa, come erroneamente sembra opinare il ricorrente, ma può risultare da qualsiasi contesto della pronuncia. Peraltro detta omissione non comporta alcuna nullità, poiché questa sanzione non è prevista dall'art.546 c.p.p. e per il principio di tassatività delle stesse (Cass. sez.VI 5 marzo 1998 n. 476,Ferretti rv.210081).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998