Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 09/06/2025, RGC n. 363/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. PARISE ROBERTO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
La dott.ssa per parte convenuta , la quale precisa le Persona_1 CP_1
conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione orale all'udienza del 09.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 363 del R.G.A.C. 2021 promossa da:
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 C.F._1
agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parise e nel cui studio in Cariati alla Via Salvo
D'Acquisto elettivamente domicilia;
- opponente -
contro
(C.F.: ), in persona del Direttore pro- Controparte_2 P.IVA_1
tempore, che elegge domicilio presso la suddetta sede sita in alla via P. De Roberto, n. 34; CP_2
- opposto -
Conclusioni e discussione: come in atti e da verbale del 09.06.2025, da intendersi qui integramente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi". Con ricorso depositato telematicamente in data l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n. 2020-19 PCON-1 del 30/06/20 della
[...]
“…con il quale Controparte_3
venivano conclusi a carico dell'istante, in qualità di titolare di omonima azienda agricola, accertamenti ispettivi, a
seguito dei quali gli veniva contestato illecito amministrativo con contestuale diffida a regolarizzare quanto ascritto e,
previa prova dell'adempimento entro 120 giorni dalla notifica, con “invito” a provvedere al pagamento di sanzione pari
ad € 1.800,00 o, in difetto di prova o scadenza dei termini, al pagamento della sanzione in misura ridotta rispetto al
massimo, quantificato, nel caso, in € 3.600,00 come da verbale da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza
del primo termine, fatta ovviamente salva la proposizione di ricorso amministrativo e, all'esito, di eventuale giudizio…”
con vittoria di spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 03.04.2023 si costituiva l' il quale contestava in fatto e di diritto quanto ex Controparte_2
adverso dedotto richiesto ed eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e, ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva con il procedimento rubricato al n. 2251/22 quest'ultimo veniva riunito al presente.
All'odierna udienza veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio le parti, oramai assenti.
L'opposizione rubricata al 363/2021 deve essere dichiarata inammissibile, per i motivi appresso indicati e rigettata l'opposizione rubricata al n. RG 2251/2022.
1. RG 363/2021
L'azione proposta dal ricorrente verte sull'impugnativa del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-19 PCON-1 del 30/06/20 emesso dall' con Controparte_2
cui è stato notificato l'illecito amministrativo descritto in epigrafe.
Orbene, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sulla tutela del lavoro subordinato, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza- ingiunzione,
dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità
giudiziaria (cfr. Cass. n.11369/2020, n.16319/2010, n.11281/2010 e n.18320 del 2007).
Invero, già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (Cass. SSUU 16/2007;
Cass. n.18320/2007).
Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una più recente pronuncia della Corte di Cassazione
(Cass. n.32886/2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della
[...]
avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza- Parte_2
ingiunzione. La Cassazione ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa,
l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate.
Non rileva, in questa ottica, il disposto dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124 del 2004, secondo cui “i
verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (…) per l'adozione di eventuali provvedimenti
sanzionatori, amministrativi e civili”. Tale norma individua nel verbale di accertamento soltanto una fonte di prova. Sono i fatti attraverso essi dimostrati – e non i verbali in quanto atti – a fondare le pretese della Pubblica Amministrazione esercitate su tale base.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità
della domanda di accertamento negativo avanzata dalla in merito alle violazioni Parte_1
amministrative contestate con l'opposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-19
PCON-1 del 30/06/20, emesso dall' . Controparte_2
2. RG 2251/2022
Prendendo le mosse dai profili di invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta, sollevati dall'odierno istante nell'atto introduttivo del presente giudizio, giova preliminarmente precisare come lo specifico oggetto della res controversa per cui pende il presente procedimento verta sull'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti la contestazione dell'asserita violazione di cui all'art. 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, convertito nella legge 73/02 (come modificato dall'art. 36 bis, comma 7 lett. a) del d.l. n.
223/06, convertito nella L. 248 del 4.8.2006).
Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, par d'uopo evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al
provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente
convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi
o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) - “l'esclusione di un'efficacia
diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica
che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le
dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in
giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle
dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di
legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti
previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino
avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il
materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova
sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
Ebbene, nella fattispecie oggetto di scrutinio nel presente procedimento, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente abbia fornito prova idonea in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta. Ed infatti, detto che il presente procedimento verte sulla infrazione accertata ai danni dell'opponente con riferimento alla posizione del lavoratore par d'uopo rilevare come dall'esame della Controparte_4
documentazione in atti si evinca che il personale ispettivo in servizio presso la Controparte_3
di – in occasione dell'accesso operato in data 06.03.2020 presso l'azienda
[...] CP_2
agricola del ricorrente – non solo abbia trovato il predetto lavoratore intento a prestare la propria opera presso il recinto del bestiame nella disponibilità dell'azienda dell'odierno opponente, ma abbia anche provveduto all'immediato ascolto dello stesso, raccogliendone le dichiarazioni nell'allegato processo verbale, debitamente sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal dichiarante,
compiutamente identificati.
In tale occasione, ebbe a dichiarare: “…al momento del vostro accesso in azienda avevo Controparte_4
la carriola in mano ed ero vestito con indumenti da lavoro per non sporcare i miei personali. Non sono assunto in
azienda”.
Di analogo tenore risultano, poi, le dichiarazioni del : “Al momento del vostro accesso Testimone_1
in azienda ero insieme al cognato di mio fratello di nome ed eravamo intenti a dare da mangiare ad Controparte_4
alcune mucche in un recinto…”.
Tali dichiarazioni appaiano decisive e dirimenti ai fini della definizione della presente controversia non solo perché connotate da una spiccata genuinità e spontaneità giacché rese nella immediatezza dei fatti al personale ispettivo, ma anche perché estremamente precise, lucide e puntuali, oltre che prive di qualsivoglia elemento di contraddittorietà idoneo ad inficiarne l'attendibilità. Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, può ragionevolmente concludersi che la procedente ha legittimamente ascritto al ricorrente la contestazione Controparte_3
di cui all'art. 3 del d.l. 22.2.2002 n. 12, convertito nella legge 73/02 (come modificato dall'art. 36 bis,
comma 7 lett. a) del d.l. n. 223/06, convertito nella L. 248 del 4.8.2006), costituendo profilo pacifico non solo che – in occasione dell'accesso ispettivo del 06.03.2020 – fosse intento a prestare Controparte_4
la propria attività lavorativa alle dipendenza del ma anche che il nominativo dello Parte_1
stesso, a tale data, non comparisse nelle “scritture o in altra documentazione obbligatoria”.
Pertanto l'opposizione RG 2251/2022 va rigettata.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'ente convenuto nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del disposto di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara con riferimento al RG 363/2021 inammissibile la domanda di accertamento negativo avanzata dalla in merito alle violazioni amministrative contestate con Parte_1
l'opposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020-19 PCON-1 del 30/06/20,
emesso dall' ; Controparte_2
b) rigetta l'opposizione RG 2251/2022 per le motivazioni di cui in parte motiva;
c) condanna a rifondere all' le Parte_1 Controparte_2
spese di lite, quantificate in € 1.000,00, per compenso professionale.
Così deciso in Castrovillari 09.06.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio