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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.n. 7186/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 7186 / 2021 Ruolo Generale tra:
con sede legale in (20134) Milano, Via Raffele Rubattino n. Parte_1
94/A, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_1 di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore nato a Parte_2
Milano il 21 luglio 1964, codice fiscale rappresentata e C.F._1 difesa dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi (codice fiscale
), Marco Marinoni (codice fiscale ) e C.F._2 C.F._3
Pietro Giovanardi (codice fiscale ), tutti del Foro di Milano – C.F._4 dai medesimi informata ai sensi dell'art. 4, comma III, del d.lgs. 28/2010
(mediazione) e dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 (negoziazione assistita) di quanto previsto dai predetti decreti, giusta informativa che si allega (all. A) – con elezione di domicilio presso lo studio dei predetti avvocati in (20121) Milano, Piazza del Liberty n.
8. Posta elettronica certificata:
– Email_1
Parte attrice
Contro
nato a [...] S. NN (MI) il 26.01.1962, CP_1 Controparte_2 residente in [...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Castellano, del Foro C.F._5 di Milano, codice fiscale pec C.F._6
1 e dall'Avv. Filippo Contaldo del Foro di Email_2
Milano,cod.fisc. , C.F._7
, e domiciliato presso lo Studio Email_3
Castellano & Gemino Legale Tributario, in Milano, via Castelvetro 11, tel. CP_3
02.3669.4590, fax 02.3669.4591, e-mail Email_4
convenuto e con l'intervento di :
(C.F. e Controparte_4
P.I. ), con sede in Milano, Via B. Crespi 23, in persona del suo P.IVA_2
Procuratore Dott. , elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_5
Amedeo d'Aosta n. 7, presso l'Avv. Adriana Morelli (c.f. C.F._8
).pec:
[...] Email_5
terza chiamata ad istanza del convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. alle obbligazioni Controparte_2 assunte nei confronti di nonché il conseguente diritto di Parte_1 Pt_1 al risarcimento del danno subìto e, per l'effetto, Parte_1
-condannare il dott. a risarcire a il danno subìto Controparte_2 Parte_1 in conseguenza del proprio inadempimento, nella misura di Euro 136.836,89 o deldiverso importo che risulterà accertato all'esito del giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria;
-in ogni caso, condannare il dott. a rifondere a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio.
*
2 Si dichiara di non accettare il contradditorio su qualsivoglia domanda nuova fosse introdotta dalle controparti nel presente giudizio.
➢ Convenuto Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Dott. Alessandro Rossato,
così pronunciarsi:
- nel merito, in via principale:
1. rigettare in toto le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata e dichiarata laresponsabilità del Dott. per Controparte_2 inadempimento:
2. limitare la quantificazione del danno applicando alla fattispecie i principi di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ.;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che la terza chiamata in causa,
[...]
, rappresentanza generale per l'Italia, nella persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, è tenuta a tenere indenne e manlevare il convenuto
Dott. da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico Controparte_2 dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea e, per l'effetto, condannare a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 1917 cod. Controparte_4 civ., la somma che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio e a indennizzare il convenuto Dott. ai sensi del terzo comma dell'art. Controparte_2
1917 cod. civ., le spese sostenute per resistere all'azione promossa da Parte_1
[...]
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, compensi professionali, oltre gli accessori di legge e le spese esenti.
➢ TERZA CHIAMATA Controparte_4
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe tutte le declaratorie del caso,
3 nel merito,in via principale respingere le domande proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, CP_4
in via subordinata detrarre in ogni caso la franchigia contrattuale dall'eventuale obbligazione di manleva della che resta a carico dell'assicurato. CP_4
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione
16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III
4 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer.
6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione notificato il 1^ settembre 2021 la società ha Parte_1 convenuto in giudizio il proprio ex commercialista dott. per Controparte_2 chiederne la condanna al pagamento del complessivo importo di euro 136.836,89
a titolo di risarcimento per danno da responsabilità professionale . Previa autorizzazione è stata chiamata in causa e si è costituita la società
[...]
. CP_4
La causa ha natura documentale ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
# # #
I fatti che hanno dato origine al processo sono stati analiticamente descritti da parte attrice nell'atto d'impulso. Riporta parte attrice ( si riprendono i passaggi essenziali della citazione):
“ Con atto a rogito Notaio di Sesto San NN, stipulato il 12 Persona_1 dicembre 2008, ha acquistato da un Parte_3 Controparte_6 fabbricato strumentale sito in Sesto San NN, Via F.lli Casiraghi, al prezzo di
Euro 3.318.500,00 (la “Compravendita Immobiliare”).
5 Alla trovava applicazione il regime fiscale di inversione Parte_4 contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. reverse charge), con conseguente obbligo in capo a di (i) integrare la fattura Parte_3
– emessa dalla cedente senza esposizione di IVA – con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta, (ii) annotare la fattura stessa nei registri IVA, nei termini di legge e (iii) indicare la nella dichiarazione annuale Parte_4
IVA, ai fini della liquidazione dell'imposta.
All'epoca della Compravendita Immobiliare, gli adempimenti fiscali di
[...]
erano eseguiti dal dott. il quale, tra l'altro, curava Pt_3 CP_2 specificamente la tenuta dei registri IVA e la dichiarazione annuale IVA della
Società.
In seguito alla notificazione di questionario dell'Agenzia delle Entrate n.
Q01039/2012 e alla conseguente trasmissione da parte della Società della documentazione richiesta, con atto di contestazione n. T95COB501375 notificato il 10 dicembre 2012 ( “Atto di Contestazione” – doc. 4), l'Agenzia delle Entrate ha contestato a : Parte_3
(i) la mancata indicazione della Compravendita Immobiliare nella dichiarazione periodica dell'IVA, con conseguente mancata contabilizzazione, ai fini della liquidazione dell'imposta, dell'importo di Euro 663.700,00, pari al 20% del prezzo della Compravendita Immobiliare;
(ii) l'annotazione manuale nei registri IVA, solo in data 31 dicembre 2012, della fattura emessa dalla cedente nell'ambito della Parte_4
(iii) l'assenza di alcun ravvedimento operoso,
quantificando la relativa sanzione in Euro 663.700,00, pari al 100% dell'IVA calcolatasul prezzo della Compravendita Immobiliare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
471/1997, e in Euro 258,00 ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997.
In data 11 gennaio 2013, il dott. nell'interesse e per delega di , CP_2 Parte_1 ha proposto deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997 (doc. 5), nelle quali ( così si esprime parte attrice) addirittura, viene espressamente confermato che la “dichiarazione annuale IVA (…) risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte” (cfr. doc. 5, pag. 2), concludendo con domanda di
6 annullamento parziale dell'Avviso di Contestazione o, in subordine, di riduzione della sanzione ad un massimo di Euro 10.000,00.
Il 18 maggio 2013 ha fatto seguito la notificazione di atto di irrogazione di sanzioni n. T95IRB500004/2013 (lo “Atto di Irrogazione di Sanzioni” – doc. 6), con il quale l'Agenzia delle Entrate ha comminato alla Società (i) una sanzione di Euro
663.700,00, pari al 100% dell'IVA calcolata sul prezzo della Compravendita dell'Immobile, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, e (ii) una sanzione di Euro 258,00, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997.
ha dunque intrapreso un lungo contenzioso giudiziario, articolatosi Parte_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in grado di appello, e definitosi solo nel novembre 2020, in grado di legittimità innanzi alla Corte di
Cassazione, allorché l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia in ragione di uno jus superveniens favorevole alla Società (doc. 7), rappresentato dal
D.Lgs. 158/2015 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2016, che hanno introdotto un nuovo regime sanzionatorio, applicabile retroattivamente.
Con ciò, la sanzione è stata definitivamente cristallizzata in Euro 10.000,00.
Il contenzioso giudiziario di cui sopra ha determinato l'esborso, da parte di Pt_1
, di complessivi Euro 126.366,01 a titolo di onorari per l'attività difensiva
[...] svolta dall'avv. Angela Monti e dal dott. (doc. 8). Quest'ultimo, CP_7 peraltro, risulta essere stato incaricato dalla Società su specifica indicazione del convenuto.
Gli esborsi per le spese di lite si sommano al pagamento da parte della Società della sanzione di complessivi Euro 10.470,88 (di cui Euro 10.000,00 per importi a ruolo,
Euro 465,00 per compensi di riscossione e Euro 5,88 per diritti di notifica;
cfr. cartella di pagamento n. 068 2014 00981829 07.
Il mancato corretto assolvimento, da parte del dott. all'incarico CP_2 conferitogli, ha dunque esposto la a esborsi di complessivi Euro Pt_5
136.836,89 “.
7 Parte attrice contesta quindi “ il mancato corretto adempimento del dott. CP_2 alle obbligazioni sullo stesso gravanti, relative all'incarico di curare gli adempimenti fiscali di . Parte_1
All'epoca della Compravendita Immobiliare, era infatti compito del dott. CP_2 curare la tenuta dei registri IVA e predisporre la dichiarazione periodica dell'IVA.
Ed infatti, nelle deduzioni difensive presentate dal convenuto nell'interesse della
Società si legge, con valore ricognitivo, che l'integrazione della fattura emessa dalla cedente e la relativa annotazione nei registri IVA sono state eseguite in forma manuale, sì che la non è confluita – con la mera Parte_4
“elaborazione automatica” eseguita dal convenuto – nella dichiarazione periodica dell'IVA, la quale dunque “risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte” (doc. 5, pag. 2).
Quanto precede, in aggiunta, non solo è stato oggetto della contestazione dell'Agenzia delle Entrate, ma è anche stato cristallizzato in sede giudiziaria”.
L'attrice invoca quindi l'art. 1218 c.c. che pone a carico del debitore inadempiente l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal proprio inadempimento, con il solo limite della non imputabilità della causa di impossibilità sopravvenuta.
Aggiunge parte attrice “Nel caso di specie, è documentale e pacifico che l'inadempimento del dott. è consistito nella violazione della disciplina del CP_2 regime fiscale di inversione contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n.
633/1972.
Tale violazione dapprima è stata contestata alla Società da parte dell'Agenzia delle
Entrate e – all'esito di tre gradi di giudizio per i quali ha sborsato Parte_1 complessivi Euro 126.366,01 a titolo di onorari per l'attività difensiva – è stata definitivamente sanzionata con il pagamento in capo alla Società di complessivi
Euro 10.470,88.
In conseguenza dell'inadempimento del convenuto, pertanto, ha subìto Parte_1 un danno emergente pari alla somma complessiva di Euro 136. 836,89, sborsata tra compensi per l'attività di difesa giudiziale e sanzione amministrativa.
8 Richiamando la documentazione prodotta parte attrice conclude che “risultando pacifico l'inadempimento del dott. e documentale il conseguente danno CP_2 subìto da , quest'ultimo dovrà essere risarcito dal convenuto ai sensi Parte_1 dell'art. 1218 c.c.”.
# # #
Il convenuto dott. si è costituito, precisando, in fatto, che: CP_2
“” Come risulta dal contenuto dell'atto impositivo (doc. 6 del fascicolo attoreo), la motivazione che ha portato l'Agenzia delle Entrate a elevare la sanzione di Euro
633.700,00 più ulteriori Euro 258,00 risiede nell'omessa indicazione, da parte di
, dell'effettuazione dell'operazione immobiliare del 12.12.2008 nella Parte_1 dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2008.
L'atto impositivo specifica che l'operazione non fosse stata indicata nella dichiarazione modello Iva 2009 (doc. 2) ai righi VF12 (Iva a credito) e VJ14 (Iva a debito) e che pertanto l'importo di Euro 633.700,00 non fosse stato contabilizzato ai fini della liquidazione periodica dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
si legge inoltre nell'atto medesimo che la fattura di vendita ricevuta da da Parte_1 fosse stata annotata e integrata “manualmente” con Controparte_6 la data del 31.12.2012 sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite.
L'operazione de qua era soggetta alla cosiddetta “inversione contabile” o “reverse charge”, un regime previsto per talune operazioni in campo Iva che prevede, sinteticamente, che la fattura di vendita venga emessa senza l'esposizione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e quindi senza versamento al cedente, da parte dell'acquirente, del relativo importo.
Si tratta quindi di un regime speciale in cui l'imposta non viene assolta mediante il meccanismo ordinario “rivalsa – versamento – detrazione” bensì tramite una compensazione meramente contabile, senza movimenti finanziari;
il cedente emette la fattura indicando solo il prezzo e senza esporre l'Iva, il cessionario riceve la fattura, la integra indicando l'ammontare teorico dell'imposta (al tempo l'aliquota era il 20% dell'imponibile) e la registra in c.d. “partita doppia” nel registro Iva
Vendite e Iva Acquisti, neutralizzando così l'operazione sotto il profilo dell'imposta.
L'assolvimento è meramente contabile, senza movimenti finanziari.
9 Per il motivo sopra esposto, quindi, l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto a recuperare l'Iva da perché non vi è stata né evasione dal lato attivo né Parte_1 indebita detrazione dal lato passivo;
l'operazione è stata correttamente fatturata in regime di reverse charge, nessun danno è stato prodotto all'Erario e l'Agenzia delle
Entrate si è limitata a irrogare la sanzione.
Nell'ambito della memoria difensiva inoltrata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D. Lgs. 471/19971, il Dott. – in nome e per CP_2 conto di – aveva già segnalato che la sanzione di Euro633.700,00 (pari Parte_1 al 100% dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
imposta che – per quanto sopra illustrato
– comunque era pacifico non dovesse essere versata) risultasse illegittima, oltre ad essere spropositata, a tutto voler concedere, l' avrebbe dovuto irrogare una Pt_6 sanzione di Euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997
(cfr. doc. 5 ex adverso, pag. 3, ultimo capoverso).
La posizione assunta dal Dott. in sede amministrativa è stata in seguito CP_2 convalidata in toto:
- dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 381/43/13
(doc. 3), che ha accolto il ricorso di rideterminando la sanzione nel Parte_1 minore importo di Euro 10.000,00;
- dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate, con la sentenza 6737/11/2014 (doc. 4), confermativa della sentenza di primo grado.
Il contenzioso giudiziario, quindi , come sopra già accennato, si è concluso in maniera del tutto identica a quanto prospettato dal Dott. con le deduzioni CP_2 difensive da lui redatte e inoltrate all'Agenzia delle Entrate nel gennaio 2013 nell'ambito del contraddittorio amministrativo (doc. 5 ex adverso) con le quali chiedeva, in via subordinata, proprio l'applicazione di una sanzione di Euro
10.000,00.
L' Agenzia delle Entrate ha rinunziato al ricorso per cassazione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, a seguito della promulgazione del D. Lgs.
158/2015 che ha avuto come effetto, come afferma l'Avvocato dello Stato per l'Agenzia delle Entrate, “l'applicazione della sanzione in misura di fatto
10 corrispondente a quella già stabilita dalla CTR nella sentenza impugnata (€
10.000,00)” (cfr. doc. 7 ex adverso, pag. 1 ultimo capoverso); l'intervento normativo
è stato tuttavia successivo alle due sentenze di merito che avevano comunque confermato l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e rideterminato la sanzione dallo spropositato importo di Euro 633.700,00 a quella già prevista dall'allora vigente art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997 in materia di sanzioni tributarie.
Quest'ultimo aspetto è stato approfondito dalla terza chiamata la quale ha affermato che “La normativa sopravvenuta non ha modificato quella già preesistente, ma ha solo esplicitamente vietato di fornirne interpretazioni contrarie a quanto era già stato più volte autorevolmente affermato dal diritto comunitario
(oltre che dallo Statuto del Contribuente), e cioè che la sanzione dev'essere sempre commisurata alla gravità della condotta del contribuente ed all'entità del danno erariale da questo arrecato e che le violazioni meramente formali non possono quindi mai dar luogo a sanzioni che finirebbero per privare lo stesso contribuente dei propri diritti”.
Ricordati gli esiti dell'iter giudiziario, il convenuto ha contestato l'enfasi posta da parte attrice riguardo una sua asserita piena ammissione di responsabilità e valore confessorio con l'affermazione che la dichiarazione Iva 2009 per l'anno d'imposta
2008 fosse stata compilata con “indicazioni inesatte”.
Ha infatti affermato di aver sostenuto che le “indicazioni inesatte” contenute nella dichiarazione Iva fossero foriere esclusivamente della sanzione di Euro 258,00
(duecentocinquantotto/00) di cui all'art. 8, comma 1 dell'allora vigente D. Lgs.
471/1997 che recitava quanto segue:
“1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei
11 controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. […].”.
Afferma poi che “La sanzione da Euro 633.700,00 è stata invece elevata per il presunto omesso assolvimento dell'Imposta sul Valore Aggiunto che, si ricorda, nel caso di specie doveva essere effettuato senza movimenti finanziari e con l'integrazione della fattura e l'annotazione nei registri Iva;
nella nota memoria difensiva, tuttavia, [egli] ha sostenuto che detto adempimento, non oggetto del suo incarico professionale, fosse stato regolarmente e tempestivamente svolto (cfr. doc.
5 avversario, pag. 2, primo capoverso), ancorché con modalità c.d. “manuali”, ossia l'integrazione a penna sul documento invece che con modalità informatiche, modalità comunque non contraria alle disposizioni di legge in materia tributaria e di tenuta dei registri contabili”.
Così precisato il fatto da proprio punto di vista il convenuto ha poi mosso contestazioni riguardanti:
- la propria estraneità alla scelta dei professionisti dott. e Avv. CP_7
Angela Monti;
- la manleva da parte degli ex soci sig. e Parte_7 CP_8
- la quantificazione degli onorari per l'attività difensiva;
In diritto il convenuto ha improntato le proprie difese riguardo ai criteri di regolarità causale ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. e di prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. , alla sanzione elevata dall'agenzia delle entrate – ed evidenziando l'error iuris dell'ufficio.
Ha poi argomentato in tema di concorso del fatto colposo del debitore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e fatto rilevare l'incidenza delle determinazioni riguardanti le spese legali compensate dalle commissioni tributarie e in sede di legittimità , osservando:
(i) ha vinto entrambi i gradi di merito ottenendo, come prospettato dal Parte_1
Dott. in sede amministrativa, la riduzione della sanzione tributaria dalla CP_2 spropositata e illegittimamente comminata somma di Euro 633.700,00 a Euro
10.000,00.
12 Nonostante l'esito sostanzialmente vittorioso della contribuente, tuttavia, né la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (primo grado) né la Commissione
Tributaria Regionale per la Lombardia (secondo grado) hanno condannato alle spese l'Agenzia delle Entrate, compensandole in entrambe le decisioni;
(ii) non risulta agli atti che , nonostante la sostanziale soccombenza Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, abbia mai impugnato il capo delle spese, la sentenza di appello non ne fa menzione e Controparte non ha prodotto gli atti del giudizio di legittimità;
(iii) , patrocinata in Cassazione dall'Avv. Angela Monti, ha accettato la Parte_1 rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, nell'ambito di detta rinuncia, ha volontariamente compensato le spese di giudizio nonostante l'art. 391, secondo comma, c.p.c. preveda la possibilità che chi ha dato causa alla estinzione del giudizio venga condannato alle spese.
L'Agenzia delle Entrate è risultata sempre soccombente sostanziale nei giudizi tributari di merito: l'illegittima e spropositata pretesa di Euro 633.700,00 è stata ridotta dai collegi di primo e secondo grado nella ben più contenuta somma di Euro
10.000,00 (1,57% della pretesa erariale).
A ciò si aggiunga che ha volontariamente compensato le spese di lite Parte_1 del giudizio di legittimità a fronte della rinuncia al ricorso operata dall'Agenzia delle
Entrate; si legga infatti il contenuto del doc. 7 del fascicolo avversario: “Il presente atto di rinuncia viene sottoscritto per accettazione, anche ai fini della compensazione delle spese, dall'Avv. Angela Monti, difensore della controricorrente
Parte_1
Invoca quindi l'art. 1227 cod. civ. che recita: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
# # #
La terza chiamata si è costituita sostanzialmente facendo Controparte_9 proprie tutte le censure del convenuto, preliminarmente riconoscendo che “ in forza del contratto di assicurazione documentato dalla polizza n. 10HA5390
[...]
effettivamente assicura il dott. contro il rischio CP_4 Controparte_2
13 della sua responsabilità civile professionale in relazione all'attività di commercialista”.
Argomentando ad adiuvandum la terza chiamata afferma che “L'irregolarità addebitata al professionista aveva carattere meramente formale e non aveva quindi comportato alcuna violazione dell'obbligazione tributaria, la stessa pacifica giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza terminativa del giudizio di primo grado dimostra la palese erroneità del provvedimento sanzionatorio del quale si discute.
Invero, come si legge nella sentenza 381/43/13, “costituisce principio generale di diritto comunitario … che una sanzione che ecceda quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo, consistente, nel caso dell'Iva, nell'evitare la frode e garantire la corretta riscossione dell'imposta, sarebbe sproporzionata ove corrispondesse all'importo dell'imposta stessa, dato che ciò equivarrebbe in sostanza a privare il soggetto passivo del suo diritto alla detrazione. La sanzione irrogata, dunque, deve sempre rispettare il principio della proporzionalità.
Ora, l'importo di € 663.700,00 determinato dall'Ufficio a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 6, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 471/97 corrisponde esattamente al 20% del prezzo di cessione dell'immobile strumentale e vanificherebbe, di fatto, il diritto alla detrazione” (cfr. doc. n. 3 in fascicolo documenti del convenuto).
Aggiunge la terza chiamata : “è evidente che la pervicace ostinazione dell'Agenzia delle Entrate nel dare impulso, anche dopo la sfavorevole decisione della
Commissione di primo grado, ad un contenzioso che non avrebbe mai potuto condurre alla conferma di una sanzione chiaramente del tutto sproporzionata rispetto alla mera inesattezza formale contestata al contribuente, non potrebbe mai dirsi conseguenza normale o anche solo probabile dell'errore professionale contestato al convenuto.
Né, se con ciò si volesse pretendere di attestare l'astratta legittimità di una prassi siffatta, ha alcun fondamento l'affermazione della società attrice secondo cui, sino alla modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate applicava a violazioni analoghe a quelle rilevate nei confronti di proprio Parte_1
14 la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis D.Lgs. 471/1997 in misura pari al 100% dell'IVA.
La normativa sopravvenuta non ha infatti modificato quella già preesistente, ma ha solo esplicitamente vietato di fornirne interpretazioni contrarie a quanto era già stato più volte autorevolmente affermato dal diritto comunitario (oltre che dallo
Statuto del Contribuente), e cioè che la sanzione dev'essere sempre commisurata alla gravità della condotta del contribuente ed all'entità del danno erariale da questo arrecato e che le violazioni meramente formali non possono quindi mai dar luogo a sanzioni che finirebbero per privare lo stesso contribuente dei propri diritti.
Ed anche le stesse sentenze prodotte dall'attrice sub docc. da n. 23 a n. 30 dimostrano inequivocabilmente come l'orientamento delle Corti Tributarie
(l'ordinanza della Corte di Cassazione pur ex adverso prodotta non ha infatti alcuna attinenza al caso che ci occupa) fosse del tutto unanime, anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015, nel ritenere illegittime le pretese dell'Agenzia delle
Entrate analoghe a quella della quale qui si discute.
# # #
Evidenziati i dati rilevanti per la decisione, si deve pervenire alle seguenti conclusioni.
A)
1) È provato che il dott. quale commercialista dell'odierna attrice, CP_2 non ha correttamente adempiuto alle formalità previste per il reverse charge nella compravendita richiamata in motivazione. La prova risulta inequivocabilmente dalla contestazione dell' Agenzia delle Entrate, dalle decisioni del giudice tributario di primo e secondo grado che hanno ridotto l'entità della sanzione proprio sul presupposto dell'accertata violazione.
Sostanzialmente lo stesso odierno convenuto ha ammesso il fatto addebitatogli nella memoria trasmessa all'Agenzia delle Entrate (
““dichiarazione annuale IVA (…) risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte”).
2) E' però altrettanto provato che lo stesso dott. chiese CP_2
l'annullamento parziale dell' Avviso di Contestazione all'Agenzia delle
15 Entrate con la riduzione della sanzione da 663.700,00 euro a 10.000,00 euro.
3) Il giudice Tributario di primo e secondo grado sostanzialmente ha riconosciuto l'esattezza della richiesta di annullamento parziale e del calcolo della sanzione nella misura di euro 10.000,00; tale conclusione è divenuta cosa giudicata a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di Cassazione da parte dell' Amministrazione.
4) E' quindi accertato, con efficacia di giudicato che l' Amministrazione
Tributaria ha applicato in origine una sanzione errata e sproporzionata all'entità della violazione commessa.
B)
Dalla violazione , sotto il profilo economico, sono derivate due conseguenze per l'impresa:
a) il pagamento di una sanzione per complessivi euro 10.470,88, accessori compresi;
b) il pagamento delle parcelle per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio nei processi di primo e secondo grado davanti alle Commissioni Tributarie e nel giudizio di Cassazione, per complessivi euro 126.336,01.
a) Solo il primo esborso può essere ricondotto in via immediata e diretta alla responsabilità del dott. essendo la conseguenza che la legge attribuisce CP_2 alla violazione commessa.
b.1.) Gli esborsi per spese legali, invece, vanno collegati alle condotte dell'
Amministrazione finanziaria, la quale ha preteso il pagamento di importi che ab origine non erano dovuti in quella misura , come riconosciuto dal giudice tributario sulla scorta del diritto comunitario e della normativa interna. La condotta dell'Amministrazione non si è limitata al rigetto delle richieste formulate ante causam nella memoria difensiva del dott. , ma anche nel resistere in CP_2 giudizio in primo, ed ancor più in secondo grado ed in Cassazione pur a fronte di una decisione di primo grado inequivoca nelle sue statuizioni.
16 b.2.) Vi è stato poi un altro fattore che ha portato agli esborsi per le parcelle ai difensori: sia in primo grado che in secondo grado le spese di lite sono state compensate;
vi è da chiedersi quale fosse il livello di probabilità ( e quindi di prevedibilità) delle statuizioni sulla compensazione ex art. 92 comma 2 cpc a fronte del pieno riconoscimento delle ragioni della ricorrente non solo nel giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di secondo grado e quale fosse il margine di incertezza nel giudizio di cassazione a fronte di due decisioni di merito favorevoli ( c.d. “ doppia conforme”) .
Al dott. non possono quindi essere addebitate le conseguenze di condotte CP_2 dell' Amministrazione finanziaria e delle valutazioni di giudici di merito in punto compensazione di spese legali .
La mancanza di un nesso di causalità come definito all'articolo 1223 cod. civ. comporta il rigetto della domanda di parte attrice riguardo alla rifusione delle spese legali nei giudizi tributari.
La decisione qui raggiunta comporta che non vi sia necessità di esaminare gli altri profili evidenziati sia dalle difese di parte attrice, sia dalle difese di parte convenuta e della terza chiamata.
Le richieste di parte attrice vanno quindi accolte limitatamente alla misura di danno per euro 10.470,88.
Spetta a parte attrice la rifusione delle spese dell'attuale giudizio, in virtù del principio della soccombenza, seppur parziale, del convenuto. Il parametro applicato nella liquidazione è relativo allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro in forza dell'entità del danno accertato, con riconoscimento degli importi medi di tariffa;
anche il rimborso delle spese per contributo unificato viene parametrato all' entità dell'importo qui accertato.
La terza chiamata è tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto per gli importi che questi dovrà versare a parte attrice, secondo le clausole del contratto di assicurazione.
Tra il convenuto e la terza chiamata le spese vengono compensate , non avendo la terza chiamata negato il diritto alla manleva e avendo le parti sviluppato le medesime argomentazioni difensive.
17
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio tra le parti:
ritenuta la responsabilità professionale del convenuto dott. per Controparte_2 il mancato corretto adempimento delle formalità connesse all'applicazione del regime di reverse charge nella compravendita indicata in motivazione, accoglie parzialmente le richieste di parte attrice e dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di dell'importo di euro 10.470,88, oltre Parte_1 interessi ex lege dal dovuto al saldo.
Dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege ed oltre ad euro per imborso spese esenti 262,00.
Dichiara tenuta la terza chiamata a tenere indenne e Controparte_4 manlevare il convenuto da quanto da lui dovuto a parte Controparte_2 attrice quale conseguenza dell'odierna decisione, secondo le clausole del contratto di assicurazione.
Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza, conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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19
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 7186 / 2021 Ruolo Generale tra:
con sede legale in (20134) Milano, Via Raffele Rubattino n. Parte_1
94/A, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza Brianza Lodi in persona del Presidente del Consiglio P.IVA_1 di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore nato a Parte_2
Milano il 21 luglio 1964, codice fiscale rappresentata e C.F._1 difesa dagli avvocati Carlo Alberto Giovanardi (codice fiscale
), Marco Marinoni (codice fiscale ) e C.F._2 C.F._3
Pietro Giovanardi (codice fiscale ), tutti del Foro di Milano – C.F._4 dai medesimi informata ai sensi dell'art. 4, comma III, del d.lgs. 28/2010
(mediazione) e dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 (negoziazione assistita) di quanto previsto dai predetti decreti, giusta informativa che si allega (all. A) – con elezione di domicilio presso lo studio dei predetti avvocati in (20121) Milano, Piazza del Liberty n.
8. Posta elettronica certificata:
– Email_1
Parte attrice
Contro
nato a [...] S. NN (MI) il 26.01.1962, CP_1 Controparte_2 residente in [...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Castellano, del Foro C.F._5 di Milano, codice fiscale pec C.F._6
1 e dall'Avv. Filippo Contaldo del Foro di Email_2
Milano,cod.fisc. , C.F._7
, e domiciliato presso lo Studio Email_3
Castellano & Gemino Legale Tributario, in Milano, via Castelvetro 11, tel. CP_3
02.3669.4590, fax 02.3669.4591, e-mail Email_4
convenuto e con l'intervento di :
(C.F. e Controparte_4
P.I. ), con sede in Milano, Via B. Crespi 23, in persona del suo P.IVA_2
Procuratore Dott. , elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_5
Amedeo d'Aosta n. 7, presso l'Avv. Adriana Morelli (c.f. C.F._8
).pec:
[...] Email_5
terza chiamata ad istanza del convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
➢ Parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. alle obbligazioni Controparte_2 assunte nei confronti di nonché il conseguente diritto di Parte_1 Pt_1 al risarcimento del danno subìto e, per l'effetto, Parte_1
-condannare il dott. a risarcire a il danno subìto Controparte_2 Parte_1 in conseguenza del proprio inadempimento, nella misura di Euro 136.836,89 o deldiverso importo che risulterà accertato all'esito del giudizio, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria;
-in ogni caso, condannare il dott. a rifondere a Controparte_2 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio.
*
2 Si dichiara di non accettare il contradditorio su qualsivoglia domanda nuova fosse introdotta dalle controparti nel presente giudizio.
➢ Convenuto Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Dott. Alessandro Rossato,
così pronunciarsi:
- nel merito, in via principale:
1. rigettare in toto le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata e dichiarata laresponsabilità del Dott. per Controparte_2 inadempimento:
2. limitare la quantificazione del danno applicando alla fattispecie i principi di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ.;
3. in ogni caso, accertare e dichiarare che la terza chiamata in causa,
[...]
, rappresentanza generale per l'Italia, nella persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, è tenuta a tenere indenne e manlevare il convenuto
Dott. da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico Controparte_2 dall'accoglimento totale o parziale della domanda attorea e, per l'effetto, condannare a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 1917 cod. Controparte_4 civ., la somma che dovesse risultare dovuta all'esito del presente giudizio e a indennizzare il convenuto Dott. ai sensi del terzo comma dell'art. Controparte_2
1917 cod. civ., le spese sostenute per resistere all'azione promossa da Parte_1
[...]
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, compensi professionali, oltre gli accessori di legge e le spese esenti.
➢ TERZA CHIAMATA Controparte_4
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe tutte le declaratorie del caso,
3 nel merito,in via principale respingere le domande proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, CP_4
in via subordinata detrarre in ogni caso la franchigia contrattuale dall'eventuale obbligazione di manleva della che resta a carico dell'assicurato. CP_4
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione
16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III
4 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer.
6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767;
Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione notificato il 1^ settembre 2021 la società ha Parte_1 convenuto in giudizio il proprio ex commercialista dott. per Controparte_2 chiederne la condanna al pagamento del complessivo importo di euro 136.836,89
a titolo di risarcimento per danno da responsabilità professionale . Previa autorizzazione è stata chiamata in causa e si è costituita la società
[...]
. CP_4
La causa ha natura documentale ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
# # #
I fatti che hanno dato origine al processo sono stati analiticamente descritti da parte attrice nell'atto d'impulso. Riporta parte attrice ( si riprendono i passaggi essenziali della citazione):
“ Con atto a rogito Notaio di Sesto San NN, stipulato il 12 Persona_1 dicembre 2008, ha acquistato da un Parte_3 Controparte_6 fabbricato strumentale sito in Sesto San NN, Via F.lli Casiraghi, al prezzo di
Euro 3.318.500,00 (la “Compravendita Immobiliare”).
5 Alla trovava applicazione il regime fiscale di inversione Parte_4 contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. reverse charge), con conseguente obbligo in capo a di (i) integrare la fattura Parte_3
– emessa dalla cedente senza esposizione di IVA – con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta, (ii) annotare la fattura stessa nei registri IVA, nei termini di legge e (iii) indicare la nella dichiarazione annuale Parte_4
IVA, ai fini della liquidazione dell'imposta.
All'epoca della Compravendita Immobiliare, gli adempimenti fiscali di
[...]
erano eseguiti dal dott. il quale, tra l'altro, curava Pt_3 CP_2 specificamente la tenuta dei registri IVA e la dichiarazione annuale IVA della
Società.
In seguito alla notificazione di questionario dell'Agenzia delle Entrate n.
Q01039/2012 e alla conseguente trasmissione da parte della Società della documentazione richiesta, con atto di contestazione n. T95COB501375 notificato il 10 dicembre 2012 ( “Atto di Contestazione” – doc. 4), l'Agenzia delle Entrate ha contestato a : Parte_3
(i) la mancata indicazione della Compravendita Immobiliare nella dichiarazione periodica dell'IVA, con conseguente mancata contabilizzazione, ai fini della liquidazione dell'imposta, dell'importo di Euro 663.700,00, pari al 20% del prezzo della Compravendita Immobiliare;
(ii) l'annotazione manuale nei registri IVA, solo in data 31 dicembre 2012, della fattura emessa dalla cedente nell'ambito della Parte_4
(iii) l'assenza di alcun ravvedimento operoso,
quantificando la relativa sanzione in Euro 663.700,00, pari al 100% dell'IVA calcolatasul prezzo della Compravendita Immobiliare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
471/1997, e in Euro 258,00 ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997.
In data 11 gennaio 2013, il dott. nell'interesse e per delega di , CP_2 Parte_1 ha proposto deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997 (doc. 5), nelle quali ( così si esprime parte attrice) addirittura, viene espressamente confermato che la “dichiarazione annuale IVA (…) risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte” (cfr. doc. 5, pag. 2), concludendo con domanda di
6 annullamento parziale dell'Avviso di Contestazione o, in subordine, di riduzione della sanzione ad un massimo di Euro 10.000,00.
Il 18 maggio 2013 ha fatto seguito la notificazione di atto di irrogazione di sanzioni n. T95IRB500004/2013 (lo “Atto di Irrogazione di Sanzioni” – doc. 6), con il quale l'Agenzia delle Entrate ha comminato alla Società (i) una sanzione di Euro
663.700,00, pari al 100% dell'IVA calcolata sul prezzo della Compravendita dell'Immobile, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, e (ii) una sanzione di Euro 258,00, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 471/1997.
ha dunque intrapreso un lungo contenzioso giudiziario, articolatosi Parte_1 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in grado di appello, e definitosi solo nel novembre 2020, in grado di legittimità innanzi alla Corte di
Cassazione, allorché l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia in ragione di uno jus superveniens favorevole alla Società (doc. 7), rappresentato dal
D.Lgs. 158/2015 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2016, che hanno introdotto un nuovo regime sanzionatorio, applicabile retroattivamente.
Con ciò, la sanzione è stata definitivamente cristallizzata in Euro 10.000,00.
Il contenzioso giudiziario di cui sopra ha determinato l'esborso, da parte di Pt_1
, di complessivi Euro 126.366,01 a titolo di onorari per l'attività difensiva
[...] svolta dall'avv. Angela Monti e dal dott. (doc. 8). Quest'ultimo, CP_7 peraltro, risulta essere stato incaricato dalla Società su specifica indicazione del convenuto.
Gli esborsi per le spese di lite si sommano al pagamento da parte della Società della sanzione di complessivi Euro 10.470,88 (di cui Euro 10.000,00 per importi a ruolo,
Euro 465,00 per compensi di riscossione e Euro 5,88 per diritti di notifica;
cfr. cartella di pagamento n. 068 2014 00981829 07.
Il mancato corretto assolvimento, da parte del dott. all'incarico CP_2 conferitogli, ha dunque esposto la a esborsi di complessivi Euro Pt_5
136.836,89 “.
7 Parte attrice contesta quindi “ il mancato corretto adempimento del dott. CP_2 alle obbligazioni sullo stesso gravanti, relative all'incarico di curare gli adempimenti fiscali di . Parte_1
All'epoca della Compravendita Immobiliare, era infatti compito del dott. CP_2 curare la tenuta dei registri IVA e predisporre la dichiarazione periodica dell'IVA.
Ed infatti, nelle deduzioni difensive presentate dal convenuto nell'interesse della
Società si legge, con valore ricognitivo, che l'integrazione della fattura emessa dalla cedente e la relativa annotazione nei registri IVA sono state eseguite in forma manuale, sì che la non è confluita – con la mera Parte_4
“elaborazione automatica” eseguita dal convenuto – nella dichiarazione periodica dell'IVA, la quale dunque “risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte” (doc. 5, pag. 2).
Quanto precede, in aggiunta, non solo è stato oggetto della contestazione dell'Agenzia delle Entrate, ma è anche stato cristallizzato in sede giudiziaria”.
L'attrice invoca quindi l'art. 1218 c.c. che pone a carico del debitore inadempiente l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal proprio inadempimento, con il solo limite della non imputabilità della causa di impossibilità sopravvenuta.
Aggiunge parte attrice “Nel caso di specie, è documentale e pacifico che l'inadempimento del dott. è consistito nella violazione della disciplina del CP_2 regime fiscale di inversione contabile di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D.P.R. n.
633/1972.
Tale violazione dapprima è stata contestata alla Società da parte dell'Agenzia delle
Entrate e – all'esito di tre gradi di giudizio per i quali ha sborsato Parte_1 complessivi Euro 126.366,01 a titolo di onorari per l'attività difensiva – è stata definitivamente sanzionata con il pagamento in capo alla Società di complessivi
Euro 10.470,88.
In conseguenza dell'inadempimento del convenuto, pertanto, ha subìto Parte_1 un danno emergente pari alla somma complessiva di Euro 136. 836,89, sborsata tra compensi per l'attività di difesa giudiziale e sanzione amministrativa.
8 Richiamando la documentazione prodotta parte attrice conclude che “risultando pacifico l'inadempimento del dott. e documentale il conseguente danno CP_2 subìto da , quest'ultimo dovrà essere risarcito dal convenuto ai sensi Parte_1 dell'art. 1218 c.c.”.
# # #
Il convenuto dott. si è costituito, precisando, in fatto, che: CP_2
“” Come risulta dal contenuto dell'atto impositivo (doc. 6 del fascicolo attoreo), la motivazione che ha portato l'Agenzia delle Entrate a elevare la sanzione di Euro
633.700,00 più ulteriori Euro 258,00 risiede nell'omessa indicazione, da parte di
, dell'effettuazione dell'operazione immobiliare del 12.12.2008 nella Parte_1 dichiarazione Iva per l'anno d'imposta 2008.
L'atto impositivo specifica che l'operazione non fosse stata indicata nella dichiarazione modello Iva 2009 (doc. 2) ai righi VF12 (Iva a credito) e VJ14 (Iva a debito) e che pertanto l'importo di Euro 633.700,00 non fosse stato contabilizzato ai fini della liquidazione periodica dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
si legge inoltre nell'atto medesimo che la fattura di vendita ricevuta da da Parte_1 fosse stata annotata e integrata “manualmente” con Controparte_6 la data del 31.12.2012 sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite.
L'operazione de qua era soggetta alla cosiddetta “inversione contabile” o “reverse charge”, un regime previsto per talune operazioni in campo Iva che prevede, sinteticamente, che la fattura di vendita venga emessa senza l'esposizione dell'Imposta sul Valore Aggiunto e quindi senza versamento al cedente, da parte dell'acquirente, del relativo importo.
Si tratta quindi di un regime speciale in cui l'imposta non viene assolta mediante il meccanismo ordinario “rivalsa – versamento – detrazione” bensì tramite una compensazione meramente contabile, senza movimenti finanziari;
il cedente emette la fattura indicando solo il prezzo e senza esporre l'Iva, il cessionario riceve la fattura, la integra indicando l'ammontare teorico dell'imposta (al tempo l'aliquota era il 20% dell'imponibile) e la registra in c.d. “partita doppia” nel registro Iva
Vendite e Iva Acquisti, neutralizzando così l'operazione sotto il profilo dell'imposta.
L'assolvimento è meramente contabile, senza movimenti finanziari.
9 Per il motivo sopra esposto, quindi, l'Agenzia delle Entrate non ha provveduto a recuperare l'Iva da perché non vi è stata né evasione dal lato attivo né Parte_1 indebita detrazione dal lato passivo;
l'operazione è stata correttamente fatturata in regime di reverse charge, nessun danno è stato prodotto all'Erario e l'Agenzia delle
Entrate si è limitata a irrogare la sanzione.
Nell'ambito della memoria difensiva inoltrata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D. Lgs. 471/19971, il Dott. – in nome e per CP_2 conto di – aveva già segnalato che la sanzione di Euro633.700,00 (pari Parte_1 al 100% dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
imposta che – per quanto sopra illustrato
– comunque era pacifico non dovesse essere versata) risultasse illegittima, oltre ad essere spropositata, a tutto voler concedere, l' avrebbe dovuto irrogare una Pt_6 sanzione di Euro 10.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997
(cfr. doc. 5 ex adverso, pag. 3, ultimo capoverso).
La posizione assunta dal Dott. in sede amministrativa è stata in seguito CP_2 convalidata in toto:
- dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza 381/43/13
(doc. 3), che ha accolto il ricorso di rideterminando la sanzione nel Parte_1 minore importo di Euro 10.000,00;
- dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a seguito di appello dell'Agenzia delle Entrate, con la sentenza 6737/11/2014 (doc. 4), confermativa della sentenza di primo grado.
Il contenzioso giudiziario, quindi , come sopra già accennato, si è concluso in maniera del tutto identica a quanto prospettato dal Dott. con le deduzioni CP_2 difensive da lui redatte e inoltrate all'Agenzia delle Entrate nel gennaio 2013 nell'ambito del contraddittorio amministrativo (doc. 5 ex adverso) con le quali chiedeva, in via subordinata, proprio l'applicazione di una sanzione di Euro
10.000,00.
L' Agenzia delle Entrate ha rinunziato al ricorso per cassazione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, a seguito della promulgazione del D. Lgs.
158/2015 che ha avuto come effetto, come afferma l'Avvocato dello Stato per l'Agenzia delle Entrate, “l'applicazione della sanzione in misura di fatto
10 corrispondente a quella già stabilita dalla CTR nella sentenza impugnata (€
10.000,00)” (cfr. doc. 7 ex adverso, pag. 1 ultimo capoverso); l'intervento normativo
è stato tuttavia successivo alle due sentenze di merito che avevano comunque confermato l'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e rideterminato la sanzione dallo spropositato importo di Euro 633.700,00 a quella già prevista dall'allora vigente art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997 in materia di sanzioni tributarie.
Quest'ultimo aspetto è stato approfondito dalla terza chiamata la quale ha affermato che “La normativa sopravvenuta non ha modificato quella già preesistente, ma ha solo esplicitamente vietato di fornirne interpretazioni contrarie a quanto era già stato più volte autorevolmente affermato dal diritto comunitario
(oltre che dallo Statuto del Contribuente), e cioè che la sanzione dev'essere sempre commisurata alla gravità della condotta del contribuente ed all'entità del danno erariale da questo arrecato e che le violazioni meramente formali non possono quindi mai dar luogo a sanzioni che finirebbero per privare lo stesso contribuente dei propri diritti”.
Ricordati gli esiti dell'iter giudiziario, il convenuto ha contestato l'enfasi posta da parte attrice riguardo una sua asserita piena ammissione di responsabilità e valore confessorio con l'affermazione che la dichiarazione Iva 2009 per l'anno d'imposta
2008 fosse stata compilata con “indicazioni inesatte”.
Ha infatti affermato di aver sostenuto che le “indicazioni inesatte” contenute nella dichiarazione Iva fossero foriere esclusivamente della sanzione di Euro 258,00
(duecentocinquantotto/00) di cui all'art. 8, comma 1 dell'allora vigente D. Lgs.
471/1997 che recitava quanto segue:
“1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei
11 controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. […].”.
Afferma poi che “La sanzione da Euro 633.700,00 è stata invece elevata per il presunto omesso assolvimento dell'Imposta sul Valore Aggiunto che, si ricorda, nel caso di specie doveva essere effettuato senza movimenti finanziari e con l'integrazione della fattura e l'annotazione nei registri Iva;
nella nota memoria difensiva, tuttavia, [egli] ha sostenuto che detto adempimento, non oggetto del suo incarico professionale, fosse stato regolarmente e tempestivamente svolto (cfr. doc.
5 avversario, pag. 2, primo capoverso), ancorché con modalità c.d. “manuali”, ossia l'integrazione a penna sul documento invece che con modalità informatiche, modalità comunque non contraria alle disposizioni di legge in materia tributaria e di tenuta dei registri contabili”.
Così precisato il fatto da proprio punto di vista il convenuto ha poi mosso contestazioni riguardanti:
- la propria estraneità alla scelta dei professionisti dott. e Avv. CP_7
Angela Monti;
- la manleva da parte degli ex soci sig. e Parte_7 CP_8
- la quantificazione degli onorari per l'attività difensiva;
In diritto il convenuto ha improntato le proprie difese riguardo ai criteri di regolarità causale ai sensi dell'art. 1223 cod. civ. e di prevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. , alla sanzione elevata dall'agenzia delle entrate – ed evidenziando l'error iuris dell'ufficio.
Ha poi argomentato in tema di concorso del fatto colposo del debitore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e fatto rilevare l'incidenza delle determinazioni riguardanti le spese legali compensate dalle commissioni tributarie e in sede di legittimità , osservando:
(i) ha vinto entrambi i gradi di merito ottenendo, come prospettato dal Parte_1
Dott. in sede amministrativa, la riduzione della sanzione tributaria dalla CP_2 spropositata e illegittimamente comminata somma di Euro 633.700,00 a Euro
10.000,00.
12 Nonostante l'esito sostanzialmente vittorioso della contribuente, tuttavia, né la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (primo grado) né la Commissione
Tributaria Regionale per la Lombardia (secondo grado) hanno condannato alle spese l'Agenzia delle Entrate, compensandole in entrambe le decisioni;
(ii) non risulta agli atti che , nonostante la sostanziale soccombenza Parte_1 dell'Agenzia delle Entrate, abbia mai impugnato il capo delle spese, la sentenza di appello non ne fa menzione e Controparte non ha prodotto gli atti del giudizio di legittimità;
(iii) , patrocinata in Cassazione dall'Avv. Angela Monti, ha accettato la Parte_1 rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso dell'Agenzia delle Entrate e, nell'ambito di detta rinuncia, ha volontariamente compensato le spese di giudizio nonostante l'art. 391, secondo comma, c.p.c. preveda la possibilità che chi ha dato causa alla estinzione del giudizio venga condannato alle spese.
L'Agenzia delle Entrate è risultata sempre soccombente sostanziale nei giudizi tributari di merito: l'illegittima e spropositata pretesa di Euro 633.700,00 è stata ridotta dai collegi di primo e secondo grado nella ben più contenuta somma di Euro
10.000,00 (1,57% della pretesa erariale).
A ciò si aggiunga che ha volontariamente compensato le spese di lite Parte_1 del giudizio di legittimità a fronte della rinuncia al ricorso operata dall'Agenzia delle
Entrate; si legga infatti il contenuto del doc. 7 del fascicolo avversario: “Il presente atto di rinuncia viene sottoscritto per accettazione, anche ai fini della compensazione delle spese, dall'Avv. Angela Monti, difensore della controricorrente
Parte_1
Invoca quindi l'art. 1227 cod. civ. che recita: “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
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La terza chiamata si è costituita sostanzialmente facendo Controparte_9 proprie tutte le censure del convenuto, preliminarmente riconoscendo che “ in forza del contratto di assicurazione documentato dalla polizza n. 10HA5390
[...]
effettivamente assicura il dott. contro il rischio CP_4 Controparte_2
13 della sua responsabilità civile professionale in relazione all'attività di commercialista”.
Argomentando ad adiuvandum la terza chiamata afferma che “L'irregolarità addebitata al professionista aveva carattere meramente formale e non aveva quindi comportato alcuna violazione dell'obbligazione tributaria, la stessa pacifica giurisprudenza comunitaria richiamata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza terminativa del giudizio di primo grado dimostra la palese erroneità del provvedimento sanzionatorio del quale si discute.
Invero, come si legge nella sentenza 381/43/13, “costituisce principio generale di diritto comunitario … che una sanzione che ecceda quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo, consistente, nel caso dell'Iva, nell'evitare la frode e garantire la corretta riscossione dell'imposta, sarebbe sproporzionata ove corrispondesse all'importo dell'imposta stessa, dato che ciò equivarrebbe in sostanza a privare il soggetto passivo del suo diritto alla detrazione. La sanzione irrogata, dunque, deve sempre rispettare il principio della proporzionalità.
Ora, l'importo di € 663.700,00 determinato dall'Ufficio a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 6, commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 471/97 corrisponde esattamente al 20% del prezzo di cessione dell'immobile strumentale e vanificherebbe, di fatto, il diritto alla detrazione” (cfr. doc. n. 3 in fascicolo documenti del convenuto).
Aggiunge la terza chiamata : “è evidente che la pervicace ostinazione dell'Agenzia delle Entrate nel dare impulso, anche dopo la sfavorevole decisione della
Commissione di primo grado, ad un contenzioso che non avrebbe mai potuto condurre alla conferma di una sanzione chiaramente del tutto sproporzionata rispetto alla mera inesattezza formale contestata al contribuente, non potrebbe mai dirsi conseguenza normale o anche solo probabile dell'errore professionale contestato al convenuto.
Né, se con ciò si volesse pretendere di attestare l'astratta legittimità di una prassi siffatta, ha alcun fondamento l'affermazione della società attrice secondo cui, sino alla modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate applicava a violazioni analoghe a quelle rilevate nei confronti di proprio Parte_1
14 la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis D.Lgs. 471/1997 in misura pari al 100% dell'IVA.
La normativa sopravvenuta non ha infatti modificato quella già preesistente, ma ha solo esplicitamente vietato di fornirne interpretazioni contrarie a quanto era già stato più volte autorevolmente affermato dal diritto comunitario (oltre che dallo
Statuto del Contribuente), e cioè che la sanzione dev'essere sempre commisurata alla gravità della condotta del contribuente ed all'entità del danno erariale da questo arrecato e che le violazioni meramente formali non possono quindi mai dar luogo a sanzioni che finirebbero per privare lo stesso contribuente dei propri diritti.
Ed anche le stesse sentenze prodotte dall'attrice sub docc. da n. 23 a n. 30 dimostrano inequivocabilmente come l'orientamento delle Corti Tributarie
(l'ordinanza della Corte di Cassazione pur ex adverso prodotta non ha infatti alcuna attinenza al caso che ci occupa) fosse del tutto unanime, anche prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 158/2015, nel ritenere illegittime le pretese dell'Agenzia delle
Entrate analoghe a quella della quale qui si discute.
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Evidenziati i dati rilevanti per la decisione, si deve pervenire alle seguenti conclusioni.
A)
1) È provato che il dott. quale commercialista dell'odierna attrice, CP_2 non ha correttamente adempiuto alle formalità previste per il reverse charge nella compravendita richiamata in motivazione. La prova risulta inequivocabilmente dalla contestazione dell' Agenzia delle Entrate, dalle decisioni del giudice tributario di primo e secondo grado che hanno ridotto l'entità della sanzione proprio sul presupposto dell'accertata violazione.
Sostanzialmente lo stesso odierno convenuto ha ammesso il fatto addebitatogli nella memoria trasmessa all'Agenzia delle Entrate (
““dichiarazione annuale IVA (…) risulta, effettivamente, compilata con indicazioni inesatte”).
2) E' però altrettanto provato che lo stesso dott. chiese CP_2
l'annullamento parziale dell' Avviso di Contestazione all'Agenzia delle
15 Entrate con la riduzione della sanzione da 663.700,00 euro a 10.000,00 euro.
3) Il giudice Tributario di primo e secondo grado sostanzialmente ha riconosciuto l'esattezza della richiesta di annullamento parziale e del calcolo della sanzione nella misura di euro 10.000,00; tale conclusione è divenuta cosa giudicata a seguito della rinuncia agli atti del giudizio di Cassazione da parte dell' Amministrazione.
4) E' quindi accertato, con efficacia di giudicato che l' Amministrazione
Tributaria ha applicato in origine una sanzione errata e sproporzionata all'entità della violazione commessa.
B)
Dalla violazione , sotto il profilo economico, sono derivate due conseguenze per l'impresa:
a) il pagamento di una sanzione per complessivi euro 10.470,88, accessori compresi;
b) il pagamento delle parcelle per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio nei processi di primo e secondo grado davanti alle Commissioni Tributarie e nel giudizio di Cassazione, per complessivi euro 126.336,01.
a) Solo il primo esborso può essere ricondotto in via immediata e diretta alla responsabilità del dott. essendo la conseguenza che la legge attribuisce CP_2 alla violazione commessa.
b.1.) Gli esborsi per spese legali, invece, vanno collegati alle condotte dell'
Amministrazione finanziaria, la quale ha preteso il pagamento di importi che ab origine non erano dovuti in quella misura , come riconosciuto dal giudice tributario sulla scorta del diritto comunitario e della normativa interna. La condotta dell'Amministrazione non si è limitata al rigetto delle richieste formulate ante causam nella memoria difensiva del dott. , ma anche nel resistere in CP_2 giudizio in primo, ed ancor più in secondo grado ed in Cassazione pur a fronte di una decisione di primo grado inequivoca nelle sue statuizioni.
16 b.2.) Vi è stato poi un altro fattore che ha portato agli esborsi per le parcelle ai difensori: sia in primo grado che in secondo grado le spese di lite sono state compensate;
vi è da chiedersi quale fosse il livello di probabilità ( e quindi di prevedibilità) delle statuizioni sulla compensazione ex art. 92 comma 2 cpc a fronte del pieno riconoscimento delle ragioni della ricorrente non solo nel giudizio di primo grado, ma anche nel giudizio di secondo grado e quale fosse il margine di incertezza nel giudizio di cassazione a fronte di due decisioni di merito favorevoli ( c.d. “ doppia conforme”) .
Al dott. non possono quindi essere addebitate le conseguenze di condotte CP_2 dell' Amministrazione finanziaria e delle valutazioni di giudici di merito in punto compensazione di spese legali .
La mancanza di un nesso di causalità come definito all'articolo 1223 cod. civ. comporta il rigetto della domanda di parte attrice riguardo alla rifusione delle spese legali nei giudizi tributari.
La decisione qui raggiunta comporta che non vi sia necessità di esaminare gli altri profili evidenziati sia dalle difese di parte attrice, sia dalle difese di parte convenuta e della terza chiamata.
Le richieste di parte attrice vanno quindi accolte limitatamente alla misura di danno per euro 10.470,88.
Spetta a parte attrice la rifusione delle spese dell'attuale giudizio, in virtù del principio della soccombenza, seppur parziale, del convenuto. Il parametro applicato nella liquidazione è relativo allo scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro in forza dell'entità del danno accertato, con riconoscimento degli importi medi di tariffa;
anche il rimborso delle spese per contributo unificato viene parametrato all' entità dell'importo qui accertato.
La terza chiamata è tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto per gli importi che questi dovrà versare a parte attrice, secondo le clausole del contratto di assicurazione.
Tra il convenuto e la terza chiamata le spese vengono compensate , non avendo la terza chiamata negato il diritto alla manleva e avendo le parti sviluppato le medesime argomentazioni difensive.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio tra le parti:
ritenuta la responsabilità professionale del convenuto dott. per Controparte_2 il mancato corretto adempimento delle formalità connesse all'applicazione del regime di reverse charge nella compravendita indicata in motivazione, accoglie parzialmente le richieste di parte attrice e dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di dell'importo di euro 10.470,88, oltre Parte_1 interessi ex lege dal dovuto al saldo.
Dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege ed oltre ad euro per imborso spese esenti 262,00.
Dichiara tenuta la terza chiamata a tenere indenne e Controparte_4 manlevare il convenuto da quanto da lui dovuto a parte Controparte_2 attrice quale conseguenza dell'odierna decisione, secondo le clausole del contratto di assicurazione.
Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
Rigetta ogni diversa eccezione, domanda, istanza, conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 8 febbraio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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