TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giusy PETRELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Alessandro Guidotti, n. 6, e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Silvia MISSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via Carlo Jussi, n. 8
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Pianoro il 21 maggio 2006. Dall'unione sono nate il 19 novembre 2013, e , il 12 maggio 2017. Per_1 Per_2
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è
pagina 1 di 4 protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 29 febbraio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 735/2024 del 29 febbraio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il 10 Parte_1 maggio 1978 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Pianoro il 21 maggio 2006, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.8 p. 1 Anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori prevalentemente presso la madre, ivi fissandovi la residenza;
3) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a settimane alterne dalle 17.00 del venerdì sino alle 21.00 della domenica sera, avendo cura il padre di accompagnarle presso l'abitazione materna;
- nei week end di competenza materna dalle 18.00 del mercoledì sino al venerdì mattina, con onere del padre di accompagnarle a scuola;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
- nelle festività pasquali per l'intero periodo ad anni alterni;
pagina 2 di 4 - in estate due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
4) a far data dal mese di novembre 2024, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario delle minori, fino all'indipendenza economica delle stesse e fino a quando conviventi con la madre, versando alla signora entro il Parte_2 giorno 10 del mese di:
- gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio giugno, ottobre, novembre e dicembre di ciascun anno la somma di 400,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- luglio, agosto e settembre di ciascun anno la somma mensile complessiva di 600,00 euro (300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò in considerazione del contratto di lavoro di durata “scolastica” della signora e Parte_2 fino al reperimento da parte della stessa di un contratto di lavoro che copra anche le mensilità estive, impegnandosi, a tal fine, a comunicare e ad esibire ogni anno al signor il Pt_1 contratto scolastico che andrà ad accettare. In ogni caso, tra le spese ordinarie vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno concordato che, a far data dal mese di novembre 2024, le spese per la mensa scolastica saranno intestate alla signora la quale Parte_2 provvederà al relativo pagamento;
6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre che pertanto si impegnerà a provvedere autonomamente alla domanda, esonerando così il signor da ogni e qualsivoglia adempimento;
Pt_1
8) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per sé e per le minori valida per l'espatrio;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025 La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giusy PETRELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Alessandro Guidotti, n. 6, e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Silvia MISSIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Lazzaro di Savena (BO), via Carlo Jussi, n. 8
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Pianoro il 21 maggio 2006. Dall'unione sono nate il 19 novembre 2013, e , il 12 maggio 2017. Per_1 Per_2
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è
pagina 1 di 4 protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 29 febbraio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 735/2024 del 29 febbraio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] il 10 Parte_1 maggio 1978 e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Pianoro il 21 maggio 2006, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.8 p. 1 Anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quai prenderanno di comune accordo le Per_1 Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute delle minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca le minori prevalentemente presso la madre, ivi fissandovi la residenza;
3) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a settimane alterne dalle 17.00 del venerdì sino alle 21.00 della domenica sera, avendo cura il padre di accompagnarle presso l'abitazione materna;
- nei week end di competenza materna dalle 18.00 del mercoledì sino al venerdì mattina, con onere del padre di accompagnarle a scuola;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale e la settimana comprensiva del Capodanno;
- nelle festività pasquali per l'intero periodo ad anni alterni;
pagina 2 di 4 - in estate due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
4) a far data dal mese di novembre 2024, pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario delle minori, fino all'indipendenza economica delle stesse e fino a quando conviventi con la madre, versando alla signora entro il Parte_2 giorno 10 del mese di:
- gennaio, febbraio, marzo, aprile maggio giugno, ottobre, novembre e dicembre di ciascun anno la somma di 400,00 euro (200,00 euro per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- luglio, agosto e settembre di ciascun anno la somma mensile complessiva di 600,00 euro (300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciò in considerazione del contratto di lavoro di durata “scolastica” della signora e Parte_2 fino al reperimento da parte della stessa di un contratto di lavoro che copra anche le mensilità estive, impegnandosi, a tal fine, a comunicare e ad esibire ogni anno al signor il Pt_1 contratto scolastico che andrà ad accettare. In ogni caso, tra le spese ordinarie vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno concordato che, a far data dal mese di novembre 2024, le spese per la mensa scolastica saranno intestate alla signora la quale Parte_2 provvederà al relativo pagamento;
6) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 3 di 4 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre che pertanto si impegnerà a provvedere autonomamente alla domanda, esonerando così il signor da ogni e qualsivoglia adempimento;
Pt_1
8) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per sé e per le minori valida per l'espatrio;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra titolo di assegno divorzile;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 febbraio 2025 La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4