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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 10/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 185/2025 promossa da assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMINA PAOLA
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dalla dr.ssa BARDONE LUCIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento;
-l costituendosi in giudizio, ha dato atto di aver riconosciuto, a seguito del deposito del CP_2 ricorso, il diritto della parte ricorrente;
-all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c., le parti hanno concordemente dato atto che la prestazione è stata riconosciuta con decorrenza 17.3.25 e hanno chiesto pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite, mentre l ne ha chiesto la compensazione. CP_2
Considerato che:
-a seguito del riconoscimento del diritto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo - tenuto conto, da un lato, del comportamento processuale dell' e, dall'altro lato, del fatto che la parte ricorrente CP_1 abbia dovuto comunque adire l'AG per ottenere la riforma in autotutela dell'iniziale provvedimento di rigetto- disporne la compensazione nella misura del 50%, con condanna dell'Istituto al pagamento della restante metà, a favore della parte ricorrente;
1 -l deve essere dunque condannato al pagamento delle spese di lite, complessivamente CP_1 liquidate in euro 1.470, oltre rimb. 15%, iva e cpa, - con compensazione delle stesse nella misura del 50% e, quindi, per euro 735, oltre rimb. 15%, iva e cpa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere,
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, compensate CP_2 parzialmente nella misura del 50%, in euro 735, oltre rimb. 15%, iva e cpa, con distrazione.
Biella, 10/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 10/07/2025 nella causa RG n. 185/2025 promossa da assistita dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMINA PAOLA
Parte ricorrente
Contro
, , assistito Controparte_1 P.IVA_1 dalla dr.ssa BARDONE LUCIA
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento;
-l costituendosi in giudizio, ha dato atto di aver riconosciuto, a seguito del deposito del CP_2 ricorso, il diritto della parte ricorrente;
-all'odierna udienza, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c., le parti hanno concordemente dato atto che la prestazione è stata riconosciuta con decorrenza 17.3.25 e hanno chiesto pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
-la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al rimborso delle spese di lite, mentre l ne ha chiesto la compensazione. CP_2
Considerato che:
-a seguito del riconoscimento del diritto, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene equo - tenuto conto, da un lato, del comportamento processuale dell' e, dall'altro lato, del fatto che la parte ricorrente CP_1 abbia dovuto comunque adire l'AG per ottenere la riforma in autotutela dell'iniziale provvedimento di rigetto- disporne la compensazione nella misura del 50%, con condanna dell'Istituto al pagamento della restante metà, a favore della parte ricorrente;
1 -l deve essere dunque condannato al pagamento delle spese di lite, complessivamente CP_1 liquidate in euro 1.470, oltre rimb. 15%, iva e cpa, - con compensazione delle stesse nella misura del 50% e, quindi, per euro 735, oltre rimb. 15%, iva e cpa, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere,
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano, compensate CP_2 parzialmente nella misura del 50%, in euro 735, oltre rimb. 15%, iva e cpa, con distrazione.
Biella, 10/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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