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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/12/2024, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 5519/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice nella persona del G.O.P. Grazia Maria Lopopolo letti gli atti e i documenti relativi all'atto di citazione rubricato al n. R.G. 5519/2020 depositato in data 1/12/2020 da
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Sante Caputo (C.F. ) e Avv. Valeria Liso (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bari alla via Principe Amedeo n. 197 in virtù del mandato allegato all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TACCHIO FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
(C.F. con domicilio eletto nel suo studio in V.LE V. GIULIA, ANDRIA C.F._4
PARTE CONVENUTA
Sciolta la riserva assunta in data 5/11/2024 e verificata la regolarità della notifica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con atto di citazione notificato in data 25/11/2020 l'attrice ha convenuto in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l' chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'esclusiva CP_1
responsabilità del sinistro occorso in data 13/09/2019 e descritto in narrativa è ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, e per l'effetto, condannare la società
“ in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la CP_1
Regione Puglia, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella somma complessiva di €
21.594,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore degli avv. Nicola Sante Caputo e Valeria Liso, procuratori dichiaratisi antistatari. In particolare, l'attrice ha dedotto che i danni patrimoniali lamentati dalla stessa a seguito dell'occorso sinistro sono pari ad € 881,10 mentre i danni extra-patrimoniali sono pari ad
€ 20.713,36 (di cui € 12.448,56 per danno biologico permanente;
€ 1.424,70 per ITT;
€
1.662,15 per ITP al 50%; € 5.177,95 per danno morale, come da relazione medico -legale di parte attrice”.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi:
1) che in data 13/09/2019, alle ore 20.00 circa, la stessa parte attrice si trovava nel comune di
Andria e percorreva via Turi alla guida del ciclomotore di sua proprietà, modello Aprilia
SCARABEO 50, tg. X354TJ allorquando, giunta all'incrocio con via Monopoli, veniva urtata da un'autovettura, che giungeva da via Monopoli e proseguiva la propria marcia su via Turi senza fermarsi per prestare i primi soccorsi;
2) a seguito dell'impatto l'odierna attrice rovinava a terra riportando lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale L. Bonomo di Andria, ove le veniva diagnosticata una “frattura chiusa, navicolare del polso e frattura scomposta metaepifisi distale radio dx;
seguivano intervento di osteosintesi, rieducazione funzionale mano e magnetoterapia polso”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 08/02/2021 si è costituita in giudizio la società
, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la CP_1
Regione Puglia, impugnando e contestando integralmente l'avversa domanda.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “1) Rigettare la domanda proposta dalla parte attrice perché infondata e comunque non provata;
2) Condannare l'attrice alla rifusione delle spese processuali.”.
La causa, pervenuta al sottoscritto giudicante già istruita (con prove testi e c.t.u. medica) e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva inizialmente rimessa sul ruolo e, all'udienza del
05/11/2024, trattenuta in decisione con le medesime modalità stabilite precedentemente.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente si osserva che il Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 del
07.09.2005 - "Codice delle Assicurazioni private"). Nel giudizio promosso dal danneggiato – come quello intrapreso dall'odierna parte attrice - per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta di un veicolo non identificato, valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto. La prova in questi casi, tuttavia, deve essere più rigorosa: “l'imposizione a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (v. Cass., sent. n. 35605/2021).
Detto ciò, anche la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nella fattispecie in esame deve essere vagliata alla stregua dei descritti canoni valutativi.
L'attrice assume di essere rimasta vittima di un sinistro stradale in data 13/09/2019 alle ore 20.00 circa in Andria mentre percorreva via Turi alla guida del ciclomotore di sua proprietà, allorquando, giunta all'incrocio con via Monopoli, veniva urtata da un'autovettura, che giungeva da via
Monopoli e proseguiva la propria marcia su via Turi senza fermarsi per prestare i primi soccorsi.
Non venivano chiamati soccorsi né autorità di polizia e l'attrice alle ore 20:10 raggiungeva con mezzi propri il locale nosocomio per le cure del caso (come risulta dalla Relazione di Pronto soccorso del 13/09/2019 “modalità arrivo: autonomo – arrivato con mezzi propri”) e, giunta al
Pronto soccorso predetto, dichiarava di non ricordare la dinamica dell'incidente (Relazione di p.s. del 13/09/2019, all. n.1 dell'atto di citazione). Successivamente il 20/09/2019 sporgeva denuncia querela contro ignoti allegando che l'autovettura investitrice si sarebbe dileguata senza prestare soccorso;
aggiungeva che al sinistro aveva assistito la sig.ra . Persona_1
Orbene, l'attrice ha affidato l'unica prova della verificazione del sinistro all testimonianza del teste
, la quale ha dichiarato, di avere assistito all'impatto fra il ciclomotore scarabeo Persona_1
e un'auto “di colore scuro”, senza tuttavia nulla aggiungere al fine di chiarire la dinamica del sinistro stesso, non avendo, peraltro, parte attrice formulato domande a riguardo. Invero la teste si è limitata a confermare di aver assistito all'impatto tra il motore l'autovettura senza tuttavia, precisare dove si trovava al momento del sinistro e cioè la distanza tra il punto in cui si lei trovava e quello dell'impatto, l'esatta posizione in cui si trovavano i veicoli, se vi era visibilità, se altri soggetti erano presenti, su quale parte del motore urtava la macchina, se aveva soccorso la danneggiata, ecc.
In conclusione, l'attrice non fornito adeguata e sufficiente prova che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate si sia verificato il sinistro con le modalità denunciate. Né è possibile ritenere che si siano svolte attività al fine di identificare il veicolo coinvolto (l'auto di colore nero) anche perché non risultano acquisite e depositate in atti immagini di telecamere eventualmente presenti in zona. Nella valutazione complessiva degli elementi a disposizione di questo giudicante non aiuta neppure la denuncia-querela presentata dall'istante posto che non sono conosciute quali siano state le indagini espletate per rintracciare il veicolo che avrebbe urtato la ricorrente. Si ricorda a riguardo che non vi è alcun automatismo fra la presentazione della denuncia querela e l'eventuale accoglimento o rigetto della pretesa risarcitoria.
In definitiva in mancanza di prova adeguata e sufficiente, la domanda deve essere respinta con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di;
Parte_1
3) condanna la parte attrice a rifondere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per essa l'assicurazione le spese di lite, in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre CP_1
accessori come per legge;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Trani, il 4/12/2024
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice nella persona del G.O.P. Grazia Maria Lopopolo letti gli atti e i documenti relativi all'atto di citazione rubricato al n. R.G. 5519/2020 depositato in data 1/12/2020 da
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Sante Caputo (C.F. ) e Avv. Valeria Liso (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bari alla via Principe Amedeo n. 197 in virtù del mandato allegato all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. TACCHIO FRANCESCO CP_1 P.IVA_1
(C.F. con domicilio eletto nel suo studio in V.LE V. GIULIA, ANDRIA C.F._4
PARTE CONVENUTA
Sciolta la riserva assunta in data 5/11/2024 e verificata la regolarità della notifica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Con atto di citazione notificato in data 25/11/2020 l'attrice ha convenuto in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, l' chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'esclusiva CP_1
responsabilità del sinistro occorso in data 13/09/2019 e descritto in narrativa è ascrivibile alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, e per l'effetto, condannare la società
“ in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la CP_1
Regione Puglia, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice nella somma complessiva di €
21.594,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino al soddisfo, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche a mezzo CTU, ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali da distrarsi in favore degli avv. Nicola Sante Caputo e Valeria Liso, procuratori dichiaratisi antistatari. In particolare, l'attrice ha dedotto che i danni patrimoniali lamentati dalla stessa a seguito dell'occorso sinistro sono pari ad € 881,10 mentre i danni extra-patrimoniali sono pari ad
€ 20.713,36 (di cui € 12.448,56 per danno biologico permanente;
€ 1.424,70 per ITT;
€
1.662,15 per ITP al 50%; € 5.177,95 per danno morale, come da relazione medico -legale di parte attrice”.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi:
1) che in data 13/09/2019, alle ore 20.00 circa, la stessa parte attrice si trovava nel comune di
Andria e percorreva via Turi alla guida del ciclomotore di sua proprietà, modello Aprilia
SCARABEO 50, tg. X354TJ allorquando, giunta all'incrocio con via Monopoli, veniva urtata da un'autovettura, che giungeva da via Monopoli e proseguiva la propria marcia su via Turi senza fermarsi per prestare i primi soccorsi;
2) a seguito dell'impatto l'odierna attrice rovinava a terra riportando lesioni personali per le quali veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale L. Bonomo di Andria, ove le veniva diagnosticata una “frattura chiusa, navicolare del polso e frattura scomposta metaepifisi distale radio dx;
seguivano intervento di osteosintesi, rieducazione funzionale mano e magnetoterapia polso”.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 08/02/2021 si è costituita in giudizio la società
, in qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada per la CP_1
Regione Puglia, impugnando e contestando integralmente l'avversa domanda.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “1) Rigettare la domanda proposta dalla parte attrice perché infondata e comunque non provata;
2) Condannare l'attrice alla rifusione delle spese processuali.”.
La causa, pervenuta al sottoscritto giudicante già istruita (con prove testi e c.t.u. medica) e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., veniva inizialmente rimessa sul ruolo e, all'udienza del
05/11/2024, trattenuta in decisione con le medesime modalità stabilite precedentemente.
La domanda non è fondata.
Preliminarmente si osserva che il Fondo di Garanzia Vittime della Strada ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283 d.lgs. 209 del
07.09.2005 - "Codice delle Assicurazioni private"). Nel giudizio promosso dal danneggiato – come quello intrapreso dall'odierna parte attrice - per ottenere il risarcimento dei danni subìti a causa della condotta di un veicolo non identificato, valgono le ordinarie regole in tema di onere probatorio, per cui ove contraddittore è il Fondo di garanzia per le vittime della strada, spetta al danneggiato provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, nonché dimostrare che tale veicolo è rimasto ignoto. La prova in questi casi, tuttavia, deve essere più rigorosa: “l'imposizione a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro e di una più rigorosa valutazione del fatto storico, trova giustificazione nella circostanza per cui l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria” (v. Cass., sent. n. 35605/2021).
Detto ciò, anche la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice nella fattispecie in esame deve essere vagliata alla stregua dei descritti canoni valutativi.
L'attrice assume di essere rimasta vittima di un sinistro stradale in data 13/09/2019 alle ore 20.00 circa in Andria mentre percorreva via Turi alla guida del ciclomotore di sua proprietà, allorquando, giunta all'incrocio con via Monopoli, veniva urtata da un'autovettura, che giungeva da via
Monopoli e proseguiva la propria marcia su via Turi senza fermarsi per prestare i primi soccorsi.
Non venivano chiamati soccorsi né autorità di polizia e l'attrice alle ore 20:10 raggiungeva con mezzi propri il locale nosocomio per le cure del caso (come risulta dalla Relazione di Pronto soccorso del 13/09/2019 “modalità arrivo: autonomo – arrivato con mezzi propri”) e, giunta al
Pronto soccorso predetto, dichiarava di non ricordare la dinamica dell'incidente (Relazione di p.s. del 13/09/2019, all. n.1 dell'atto di citazione). Successivamente il 20/09/2019 sporgeva denuncia querela contro ignoti allegando che l'autovettura investitrice si sarebbe dileguata senza prestare soccorso;
aggiungeva che al sinistro aveva assistito la sig.ra . Persona_1
Orbene, l'attrice ha affidato l'unica prova della verificazione del sinistro all testimonianza del teste
, la quale ha dichiarato, di avere assistito all'impatto fra il ciclomotore scarabeo Persona_1
e un'auto “di colore scuro”, senza tuttavia nulla aggiungere al fine di chiarire la dinamica del sinistro stesso, non avendo, peraltro, parte attrice formulato domande a riguardo. Invero la teste si è limitata a confermare di aver assistito all'impatto tra il motore l'autovettura senza tuttavia, precisare dove si trovava al momento del sinistro e cioè la distanza tra il punto in cui si lei trovava e quello dell'impatto, l'esatta posizione in cui si trovavano i veicoli, se vi era visibilità, se altri soggetti erano presenti, su quale parte del motore urtava la macchina, se aveva soccorso la danneggiata, ecc.
In conclusione, l'attrice non fornito adeguata e sufficiente prova che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate si sia verificato il sinistro con le modalità denunciate. Né è possibile ritenere che si siano svolte attività al fine di identificare il veicolo coinvolto (l'auto di colore nero) anche perché non risultano acquisite e depositate in atti immagini di telecamere eventualmente presenti in zona. Nella valutazione complessiva degli elementi a disposizione di questo giudicante non aiuta neppure la denuncia-querela presentata dall'istante posto che non sono conosciute quali siano state le indagini espletate per rintracciare il veicolo che avrebbe urtato la ricorrente. Si ricorda a riguardo che non vi è alcun automatismo fra la presentazione della denuncia querela e l'eventuale accoglimento o rigetto della pretesa risarcitoria.
In definitiva in mancanza di prova adeguata e sufficiente, la domanda deve essere respinta con ogni conseguenza di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, così provvede:
1) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di;
Parte_1
3) condanna la parte attrice a rifondere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per essa l'assicurazione le spese di lite, in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre CP_1
accessori come per legge;
4) rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Trani, il 4/12/2024
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo