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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies ultimo comma
Nella causa n. 3187/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto accertamento danno da lesione del rapporto parentale e risarcimento danni
Promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valentino Parte_1 C.F._1
Aventaggiato del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Contro
.IVA: , con sede in Milano in persona del suo Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
Direzione Sinistri Dr. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Piccinno del Foro di CP_2
Lecce, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
e
C.F.: ), in qualità di legale rappresentante della Controparte_3 C.F._2 dell'omonima p.i. , con sede legale in Caprarica Controparte_4 P.IVA_2 di Lecce, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Civino del Foro di Lecce, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
1 La presente sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 cod. proc. civ., come novellato dalla L n. 69/2009, applicabile al presente procedimento.
FATTO E DIRITTO
Il fondamento della domanda
Con ricorso ex art. 281 – decies cod. proc. civ., acquisito al processo civile telematico il 26.4.2023, la SI.ra conveniva in giudizio e , titolare Parte_1 Controparte_5 Controparte_3 dell'omonima ditta con sede in Caprarica Di Lecce, ed assicurata con per chiedere il CP_5 risarcimento dei danni patiti alla propria vita di relazione, nonché il danno morale e la perdita di chance lavorativa, in conseguenza delle gravissime lesioni fisiche subìte dal coniuge SI. Per_1
per un sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto in data 19.9.2021, per la complessiva
[...] somma di 42.304,00, in alternativa, in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma periodo per periodo rivalutata, da liquidarsi sub specie interessi compensativi dal dì dell'evento sino all'introduzione del giudizio, e per il periodo successivo e sino al soddisfo ex art. 1284 c. 4 c.c.. Con vittoria di spese di giudizio.
La ricorrente premetteva in particolare di essere coniugata da 33 anni, (alla data del deposito del ricorso) con il SI. e di non avere prole, essendo la loro unica figlia deceduta al momento Persona_1 del parto, esponeva che, in data 19.9.2021, in Melendugno (Le), il consorte, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta, veniva coinvolto in un sinistro stradale con la Fiat Grande Punto tg.
EL979YK, condotta dal SI. e di proprietà di titolare CP_6 Controparte_3 dell'omonima ditta con sede in Caprarica Di Lecce assicurata con lungo Via Controparte_5
Martano (SP 146) in Melendugno;
giunto all'intersezione con via Circonvallazione Enrico De Nicola, impegnava l'incrocio per proseguire dritto con il favore del diritto di precedenza, ma veniva travolto dalla Fiat Grande Punto tg. EL979YK che proveniva da via Circonvallazione Enrico De Nicola che non si fermava al segnale di STOP.
Il sinistro veniva rilevato dai Carabinieri di Calimera, i quali accertavano la dinamica come descritta anche in ragione delle dichiarazioni dei testi assunte nell'immediatezza dei fatti.
Il SI. subiva gravissime lesioni che i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Persona_1
Lecce diagnosticavano come di seguito: “frattura cotile sx con branca ischio-pubica, fratture costali dalla III alla X a DX, PNX DX, frattura clavicola e scapola DX”.
Il SI. rimaneva ricoverato per mesi in ospedale e, nei primi giorni, le condizioni erano Persona_1 di tale gravità che, come riportato nel ricorso “lottava letteralmente tra la vita e la morte”.
2 A seguito dello stabilizzarsi delle lesioni il medico fiduciario della accertava il Controparte_7 danno in 90 gg. di I.T.T.; 60 gg. di I.T.P. al 75%; 90 gg. di I.T.P. al 50% con un'invalidità permanente del 30 % e inabilità lavorativa dell'80%, come documentato dalla perizia medica redatta su incarico della Compagnia.
Il medico fiduciario della Compagnia accertava altresì “perdurante impotenza funzionale antalgica di spalla destra e anca sinistra (deambula con un bastone)”.
Il SI. è stato giudicato portatore di handicap e invalido al 100% come da verbale Persona_1 dell'INPS del 13.1.2023, in condizione di gravità ex art. 3 comma 3° L104/1992, condizione non reversibile e non soggetta a revisione. riconosceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura assicurata, Controparte_5
e risarciva integralmente il SI. . Persona_1
La ricorrente deduceva tuttavia che, nonostante la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, stante l'obbligatorietà ex D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito in L 10.11.2014 n. 162, come attestato da documentazione allegata al ricorso, non avesse provveduto a riconoscere i danni Controparte_5 in proprio favore connessi allo sconvolgimento della vita familiare per le gravissime lesioni del coniuge, richiedenti costante assistenza.
La costituzione dei resistenti:
Fissata con decreto la prima udienza di comparizione del 02 ottobre 2023, si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti.
La SI.ra ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, esponendo di non Controparte_3 avere ricevuto alcuna notifica relativa alla messa in mora e alla negoziazione assistita, nel merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con vittoria di spese di giudizio.
Esponeva di essere titolare della , per la vendita e il noleggio di Controparte_4 autovetture, in data 12/09/2021 consegnava in noleggio al SI. l'autovettura New CP_6 punto 12 TG. EN180MN, nelle modalità e nei termini convenuti nell'apposito contratto;
in data
14/09/2021, a causa di un guasto elettrico, il SI. sostituiva la prima autovettura, come sopra CP_6 identificata, e riceveva dalla SI.ra , sempre a titolo di noleggio, la vettura Fiat Punto Nera CP_4 tg. EL 979YK, assicurata;
in data 19/09/2021, la SI.ra veniva contattata dal SI. CP_1 CP_4
, il quale la informava del verificarsi del sinistro che vedeva coinvolta l'autovettura Fiat Punto CP_6
Nera tg. EL 979YK, guidata dallo stesso e un velocipede da corsa a bordo del quale viaggiava il SI.
impattatisi all'altezza dell'intersezione stradale tra la via Martano e il viale E. De Persona_1
Nicola in Melendugno (LE); sul posto sopraggiungevano i Carabinieri della Stazione di Calimera
(Le), unitamente alla SI.ra ; SI. veniva trasportato in ambulanza a seguito delle CP_4 Per_1 lesioni riportate nell'impatto; i Carabinieri, dopo gli opportuni rilievi, redigevano il verbale di
3 sequestro penale del veicolo Fiat Punto Nera tg. EL 979YK e del velocipede, atteso lo stato di prognosi riservata del ciclista coinvolto nel sinistro. costituitasi a mezzo del proprio difensore, ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_5 attrice, con vittoria di spese di giudizio, in subordine, in caso di accoglimento, in ragione del rapporto assicurativo sul veicolo oggetto del sinistro, tenere indenne la resistente da Controparte_3 eventuali condanne. Nel merito, contestava il danno lamentato dalla ricorrente nonché quello patito dal coniuge, SI. , essendosi le conseguenze del sinistro risolte nella zoppia ed in una Persona_1 limitazione funzionale scapolo omerale, difficilmente compatibili con la lamentata lesione del danno da perdita del rapporto parentale.
Istruzione della causa:
Concessi i termini ex art. 281 duodecies cod. proc. civ., a seguito dei quali tutte le parti costituite hanno provveduto alla relativa trasmissione telematica delle memorie ex art. 281 duodecies cod. proc. civ. penultimo comma, ritenuti alla prima udienza di comparizione delle parti non sussistenti i requisiti per la trasformazione del rito da semplificato a ordinario, come richiesto dai resistenti, la causa è stata istruita con prove orali, interrogatori formali all'udienza del 20.5.2024 dei SIg.ri e del SI. nonché della prova testimoniale della SI.ra Parte_1 Persona_1
e , proseguita all'udienza del 24 giugno 2024 con l'ascolto Testimone_1 Controparte_8 dei SIg.ri e . Testimone_2 Parte_2
La difesa della ricorrente all'udienza del 24.6.2024 rinunciava all'ascolto degli altri testimoni SIg.ri
, , , rinuncia regolarmente accettata dalle resistenti. Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
All'udienza del 16 dicembre 2024, previa concessione termini per note autorizzate trasmesse dalle parti costituite, la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ., con lettura in udienza del dispositivo alle parti e riserva del deposito della sentenza entro il termine di trenta giorni.
DIRITTO
La domanda attrice é fondata e può essere parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, le resistenti costituendosi hanno contestato la dinamica del sinistro occorso al SI.
. Persona_1
Tuttavia, in merito alla dinamica non sono emersi dubbi, infatti, la società assicuratrice ha provveduto a liquidare l'intero danno al SI. , a seguito dell'accertamento medico legale da parte Persona_1 del medico fiduciario.
Oggetto infatti della controversia riguarda il risarcimento dei danni per i quali la SI.ra Pt_1 richiede il relativo riconoscimento, in conseguenza dell'assistenza continua prestata dalla data del sinistro al coniuge e allo sconvolgimento delle abitudini di vita e familiari che ne sono derivate.
4 Dall'istruttoria ed in particolare dalle prove orali assunte nonché dalle prove testimoniali, è emerso che la SI.ra assiste costantemente e quotidianamente il coniuge per tutte le necessità della Pt_1 vita, non essendo lo stesso nelle condizioni innanzitutto di lavorare, pur avendo svolto lavori agricoli per venti anni ed ulteriori dieci alla guida di camion, né di coadiuvare la consorte in casa, per piccole manutenzioni domestiche alle quali era dedito prima del sinistro o per faccende quali la spesa ed altre incombenze.
Le dinamiche familiari sono aggravate inoltre dalla mancanza di prole, l'unica figlia infatti, come esposto nel ricorso, è deceduta al momento del parto, da allora la coppia non ha avuto figli e, pertanto, manca all'interno della casa, quel sostegno anche di natura affettiva che il rapporto filiale può garantire.
I resistenti hanno cercato di ridimensionare il danno subìto dal SI. , sul rilievo che le Parte_3 conseguenze del sinistro non sono state così gravi da incidere sulle condizioni di vita quotidiane, esistenziali e morali della ricorrente, nonché sulla circostanza che la coppia non avesse relazioni esterne così dinamiche prima del sinistro.
Tuttavia, con riguardo alle lesioni subìte dal SI. , la relazione del medico fiduciario Persona_1 della società assicuratrice resistente ha accertato un'invalidità del 30% ed inoltre, con il verbale
INPS, la condizione più grave ed esattamente il riconoscimento dell'art. 3 comma 3° L 104/1992, non soggetta a revisione poiché non reversibile.
Tutti i testimoni, sulla cui credibilità ed attendibilità non emergono dubbi, avendo frequentato la coppia prima del sinistro, in particolare, le SIg.re e e il Persona_2 Controparte_8 SI. , hanno dichiarato che il SI. non è nelle condizioni fisiche di poter Parte_2 Persona_1 attendere anche ai gesti quotidiani più semplici e banali, normali per qualunque persona in buona salute, richiedendo sempre e costantemente l'aiuto della moglie, dal lavarsi, al vestirsi oltre ai bisogni fisiologici, la necessità di vederla accanto in casa anche quando questa si allontana da una camera all'altra.
Inoltre, allo sconvolgimento della vita quotidiana all'interno delle mura domestiche, i testimoni hanno dichiarato che, rispetto alla frequentazione con la coppia prima del sinistro, vi era la possibilità di una passeggiata, tutte attività di relazione escluse a seguito delle sofferenze del SI. e della Persona_1 necessità che la consorte assicuri la propria assistenza.
A tale ultimo riguardo;
è evidente tuttavia che occorre parametrare le abitudini di vita alla cultura, agli stili di vita tipici dei luoghi di riferimento e nei quali gli interessati hanno vissuto, senza necessità di dimostrare particolari dinamicismi della vita di relazione, pertanto, la circostanza di non poter più fare una passeggiata, prendere un caffè con gli amici a seguito di un evento lesivo, con ripercussioni riflesse sul prossimo congiunto costituisce indubitalmente uno sconvolgimento della vita dello stesso.
5 Il SI. infatti ha dichiarato testualmente di essere amico della coppia (SIg.,ri Parte_2
– da tanto tempo e che “la SI.ra svolge i lavori di casa da sola. Confermo Pt_1 Per_1 Parte_1 che la SI.ra approfitta per uscire di casa quando andiamo io e mia moglie a trovarli a casa Parte_1 perché lui la chiama di continuo. Dall'incidente la SI.ra si è annullata;
noi la stimoliamo Per_3 ad uscire ma a lei non va e non se la sente. Confermo che non riesce a stare da solo in Persona_1 casa”.
Inoltre, il testimone , operatore socio sanitario, in qualità di dipendente della Testimone_2
Cooperativa in convenzione con il Comune per l'assistenza domiciliare integrata, ha dichiarato di aver prestato assistenza al SI. per circa due anni, a giorni alterni per due ore, servizio Persona_1 tuttavia sospeso da circa tre mesi alla data della deposizione testimoniale del 24.6.2024, di aver conosciuto la coppia molti anni prima, di aver constatato personalmente dell'impossibilità per il SI.
di poter lavarsi, vestirsi autonomamente o di attendere ai propri bisogni o provvedere Persona_1 alle faccende di casa per i dolori conseguenti al sinistro, di aver potuto inoltre, con la propria assistenza, consentito alla SI.ra di uscire per attendere a incombenze esterne, di aver inoltre Pt_1 constatato che il SI. richiede costantemente la presenza in casa della stessa. Persona_1
La fattispecie dedotta in giudizio è da ricondurre al danno da perdita del rapporto parentale, come specificato di seguito.
La Suprema Corte Regolatrice, con un orientamento che si adegua alle complesse dinamiche della vita odierna, ha riconosciuto il danno anche a favore dei prossimi congiunti di persona che a seguito di gravi lesioni derivanti da sinistro stradale abbia patito un “danno talmente grave” da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sé più vicine”.
Infatti, con ordinanza n. 11212/2019, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.
Nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato la propria vicinanza e relazione affettiva con il coniuge il quale, a seguito del sinistro, ha riportato danni di tale gravità da essere dichiarato invalido al 100%
e non poter lavorare, così non garantendo alcun apporto materiale ed economico alla Famiglia, tantomeno alla consorte.
La sofferenza che ne è derivata è stata confermata anche dall'operatore socio sanitario il quale ha dichiarato testualmente che al SI. “fanno male tutte le ossa”, dichiarazione confermata Persona_1 dalla documentazione medica allegata attestante le condizioni fisiche del paziente.
6 L'orientamento della Suprema Corte è stato altresì confermato anche con le successive sentenze n.
7748/2020 e n. 13540/2023: “il danno da lesione da rapporto parentale non è limitato ai soli casi di danni gravi/gravissimi della vittima primaria”, “sul punto, non sussiste in effetti alcun limite normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati
L'onere della prova relativo al danno da patema d'animo è stato assolto dalla ricorrente, “secondo un criterio di normalità sociale” dato dal rapporto di coniugio, dalla vita vissuta insieme, dal legame affettivo, dalla sofferenza derivata dal cambiamento degli stili di vita, potendo essere accertato “in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” Cass. N. 13540/2023.
Pertanto chiarito l'aspetto relativo all'an, il danno può essere liquidato in base alle Tabelle del
Tribunale di Milano, per l'importo complessivo di € 32.304,00.
A tal riguardo, infatti, appare condivisibile porre a base l'importo per il danno da perdita del congiunto quantificato in € 215,360,00, con la riduzione al 30% per la percentuale di invalidità permanente al coniuge di € 64.608,00 ed una riduzione in via equitativa del 50% per quanto subìto dalla ricorrente.
Al predetto importo, va riconosciuta la somma di € 5.000,00, a titolo danno morale.
Infatti, indipendentemente dall'accertamento del danno biologico, non essendovi stata la necessità di consulenza medio legale sulla persona della ricorrente, per le ragioni in premessa, la stessa ha dimostrato nel corso del giudizio la sofferenza interiore, psichica, il patema d'animo in conseguenza delle lesioni subìte dal coniuge, che non prevedono segnali prognostici migliorativi e devono ormai considerarsi stabilizzati.
In tal senso e come precisato dalla Corte di Cassazione, la liquidazione del danno morale è stata effettuata in forma equitativa “pura”, in relazione alla particolarità delle circostanze che la giustificano (Cass. n. 36297 del 2022).
Non può essere invece accolta la richiesta formulata dalla ricorrente relativa al risarcimento dell'importo di € 5.000,00 per perdita di chance, possibilità di reinserirsi nell'ambiente lavorativo, non avendo allegato alcun contratto di lavoro o comunque rapporto di lavoro precedente ai fatti di causa.
Non può essere parimenti accolta la richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dalla difesa della ricorrente, poiché la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, la mala fede (consapevolezza di aver agito in modo sleale) o la colpa grave (mancanza di diligenza nell'avvedersi di aver agito nonostante la manifesta
7 infondatezza delle proprie azioni), che emergano in maniera evidente (Cassazione civile sez. lav. 27.11.2007).
La domanda attrice pertanto merita parziale accoglimento per le ragioni in premessa.
Pertanto condanna la convenuta nella qualità in atti, al risarcimento del danno Controparte_3 non patrimoniale a favore della SI.ra per la complessiva di € 37.304,00 di cui € Parte_4
5.000,00 a titolo di danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da liquidarsi a titolo di interessi compensativi dalla data del sinistro (19.9.2021) sino all'introduzione della causa con ricorso ex art. 281 decies, e, per il periodo successivo, sino all'effettivo soddisfo, ed accertata l'operatività e vigenza della polizza assicurativa ad essere tenuta indenne, nei limiti della franchigia e massimale di polizza, dalla società assicuratrice . CP_5
Le spese in solido a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo, in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
1) Accertato il danno da lesione del rapporto parentale subìto dalla SI.ra per le Parte_1 lesioni da invalidità permanente del 30% occorse al consorte SI. , in conseguenza del Persona_1 sinistro del 19.9.2021 in Melendugno (Le), accoglie la domanda attrice per quanto di ragione,
2) Per lo effetto, condanna la convenuta SI.ra in qualità di legale rappresentante Controparte_3 dell'omonima , in Caprarica di Lecce, al risarcimento del danno non patrimoniale a CP_4 favore dell'attrice che liquida in complessivi € 37.304,00 di cui € 5.000,00 a titolo di danno morale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da liquidarsi a titolo di interessi compensativi dalla data del sinistro (19.9.2021) sino all'introduzione della causa con ricorso ex art. 281 decies, e, per il periodo successivo, sino all'effettivo soddisfo,
3) Accertata l'operatività e vigenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile, condanna
Assicurazione corrente in Milano a tenere indenne la convenuta SI.ra Controparte_1 [...]
, nella qualità in atti, da quanto è stata liquidato a titolo risarcimento del danno a favore CP_3 dell'attrice, nei limiti della franchigia e massimale di polizza,
4) Rigetta la domanda attrice in relazione alla perdita di chance per le motivazioni in narrativa,
5) Condanna in solido tra di loro i convenuti al pagamento a favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.354,00 di cui € 545,00 per spese borsuali esenti, € 3.809,00 a
8 titolo compensi tabellari, oltre spese 15% rimborso forfetari su compensi, Iva e Cap come per legge, secondo i valori minimi parametri liquidazione professione forense aggiornati con D.M. n. 147 del
13.8.2022.
Così deciso Il Giudice Onorario di Pace Lecce, li 16 dicembre 2024 (dott.ssa Giovanna Sara MARTINA)
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